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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 58/2025 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nato in [...] C.F._1
Romania in data 28 luglio 1998 , residente a [...] in via
PE BA n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rainaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli (RM), strada Galli n.
12, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata in [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 maggio 2002, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Giannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Alfieri n. 10, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025, il sig. a Parte_1 chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio intrattenuta con la sig.ra Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto di : disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
determinare nella misura di euro 200 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di con tributo al mantenimento del figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
riconoscere il diritto dei genitori di percepire in pari quota l'importo dell'assegno unico universale.
In data 10 ottobre 2025, il ricorrente ha prodotto copia di un ac cordo stragiudiziale raggiunto con la sig.ra Controparte_1
Con comparsa depositata il 16 ottobre 2025, si è costitui ta in giudizio la sig.ra confermando di aver raggiunto un accordo con il ricorrente Controparte_1 sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 17 ottobre 2025, le parti hanno quindi precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza prevalente dello stesso presso la madre, nella casa familiare sita in Montorio Romano, alla via Padre Fioravanti n. 55, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione natura le e le aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) il Sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 25 di Parte_1 ogni mese ed a decorrere dal mese di marzo 2025, in favore della Sig.ra
[...]
, che correlativamente accetta, mediante bonifico bancario sul Controparte_1
c/c a quest'ultima intest ato ed avente IBAN N. [...],
l'importo di Euro 350,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie che siano state previamente documentate e concordate tra i genitori, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati -
Avvocati presso il Tribunale di Tivoli;
3) l'assegno unico per il figlio erogato dall'INPS viene assegnato integralmente alla GN , sino al compimento del quarto anno di Controparte_1 età del minore;
in seguito, l'AUU sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
4) il Signor , in ragione dell'attività lavorativa prestata e Parte_1 della tenera età del figlio, potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni a settimana
(da concordare preventivamente entro il sabato della settimana precedente) pomeriggio dalle ore 17. 00 alle ore 20.00, oltre a tenerlo con sé nei week -end, alternati tra loro, dalle ore 12 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, salvo diverso accordo;
5) durante le festività, il minore alternerà pranzo e cena con ciascun genitore;
6) per le ferie estive il minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
7) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i nonni (garantendo a questi ultimi il diritto di visita durante le festività estive, natalizie e Pasquali);
8) i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, alla presenza del figlio e/o ad assumere comportamenti violenti 0(violenza psichica e materiale) nei confronti del minore e dell'ex compagno;
9) i genitori rilasciano con la sottoscrizione del presente accordo esplicita autorizzazione per prelevare il figlio minore dall'asilo anche a persone terze, purché rientranti nella cerchia dei familiari;
10) le spese legali saranno compensate integralmente tra le parti delle spese e dei compensi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, dovuti ai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi al beneficio della solidarietà professionale”.
La giudice delegata ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c.
3 II) Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge ed idonee a preservare l 'interesse superiore del minore;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della deci sione.
III) Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento e il mantenimento del minore Persona_1
(nato il [...]) sia regolato alle condizioni concordate dalle parti , trascritte in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG SC LU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 58/2025 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nato in [...] C.F._1
Romania in data 28 luglio 1998 , residente a [...] in via
PE BA n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rainaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli (RM), strada Galli n.
12, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata in [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 maggio 2002, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Giannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Alfieri n. 10, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025, il sig. a Parte_1 chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio intrattenuta con la sig.ra Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto di : disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
determinare nella misura di euro 200 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di con tributo al mantenimento del figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
riconoscere il diritto dei genitori di percepire in pari quota l'importo dell'assegno unico universale.
In data 10 ottobre 2025, il ricorrente ha prodotto copia di un ac cordo stragiudiziale raggiunto con la sig.ra Controparte_1
Con comparsa depositata il 16 ottobre 2025, si è costitui ta in giudizio la sig.ra confermando di aver raggiunto un accordo con il ricorrente Controparte_1 sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 17 ottobre 2025, le parti hanno quindi precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza prevalente dello stesso presso la madre, nella casa familiare sita in Montorio Romano, alla via Padre Fioravanti n. 55, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione natura le e le aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) il Sig. si impegna a corrispondere, entro il giorno 25 di Parte_1 ogni mese ed a decorrere dal mese di marzo 2025, in favore della Sig.ra
[...]
, che correlativamente accetta, mediante bonifico bancario sul Controparte_1
c/c a quest'ultima intest ato ed avente IBAN N. [...],
l'importo di Euro 350,00 mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie che siano state previamente documentate e concordate tra i genitori, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati -
Avvocati presso il Tribunale di Tivoli;
3) l'assegno unico per il figlio erogato dall'INPS viene assegnato integralmente alla GN , sino al compimento del quarto anno di Controparte_1 età del minore;
in seguito, l'AUU sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
4) il Signor , in ragione dell'attività lavorativa prestata e Parte_1 della tenera età del figlio, potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni a settimana
(da concordare preventivamente entro il sabato della settimana precedente) pomeriggio dalle ore 17. 00 alle ore 20.00, oltre a tenerlo con sé nei week -end, alternati tra loro, dalle ore 12 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, salvo diverso accordo;
5) durante le festività, il minore alternerà pranzo e cena con ciascun genitore;
6) per le ferie estive il minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
7) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i nonni (garantendo a questi ultimi il diritto di visita durante le festività estive, natalizie e Pasquali);
8) i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, alla presenza del figlio e/o ad assumere comportamenti violenti 0(violenza psichica e materiale) nei confronti del minore e dell'ex compagno;
9) i genitori rilasciano con la sottoscrizione del presente accordo esplicita autorizzazione per prelevare il figlio minore dall'asilo anche a persone terze, purché rientranti nella cerchia dei familiari;
10) le spese legali saranno compensate integralmente tra le parti delle spese e dei compensi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, dovuti ai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi al beneficio della solidarietà professionale”.
La giudice delegata ha quindi trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c.
3 II) Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge ed idonee a preservare l 'interesse superiore del minore;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio e poste a fondamento della deci sione.
III) Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento e il mantenimento del minore Persona_1
(nato il [...]) sia regolato alle condizioni concordate dalle parti , trascritte in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG SC LU
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