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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
2380/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti VITALE IRENE e Parte_1
SERIO GAETANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Via
Emanuele Notarbartolo n. 46, 90141, Palermo;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.to CARINI FRANCESCA Parte_2
MARIA, con sede in Via del Vespro n. 129, Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 22/09/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 27.02.2023, la ricorrente – dirigente medico alle dipendenze del di Palermo – ha convenuto in giudizio la Controparte_1
predetta azienda ospedaliera, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“- condannare l'azienda resistente al pagamento della somma di euro 67.668,42 a titolo di differenze retributive non corrisposte e comunque a titolo di risarcimento del danno, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, per il ritardato conferimento dell'incarico di tipo "C1(40)" con decorrenza dal 16.1.2012 e fino alla data di decisione del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
1 - condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente – avendo premesso di aver intrattenuto con la resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato esclusivo dal 16.01.2007 al 30.06.20171, con la qualifica di dirigente medico, e di essere stata infine assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in data
16.6.2017 (doc. 1, produzione attorea) – ha dedotto che l'azienda ospedaliera convenuta l'ha sottoposta alla procedura di valutazione professionale prevista dall'art. 15, co. 5,
D.Lgs. n. 502/1992, con conseguente attribuzione di un incarico professionale (di tipo
C1, peso 40) solo in data 24.10.2019 (doc. 6, produzione ricorrente), con censurabile ritardo.
Secondo quanto sostenuto della ricorrente, invero, l'amministrazione ospedaliera avrebbe dovuto sottoporla a valutazione già a partire dall'anno 2012, allorché la stessa aveva maturato cinque anni di anzianità professionale, in forza dei vari contratti a tempo determinato stipulati con l'azienda convenuta, senza soluzione di continuità, a far data dal 16.01.2007 (periodi che ai sensi dell'art. 10, comma 1, C.C.N.L. del 17.10.2008 rientrano nel computo del quinquennio di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali).
Sostiene la ricorrente che il ritardo nel compimento della valutazione professionale del dirigente medico (presupposto, unitamente all'anzianità di servizio, per il conferimento di un incarico professionale) integra gli estremi di un inadempimento contrattuale, produttivo di danno patrimoniale risarcibile, atteso che l'art. 28 del
C.C.N.L. dell'8.6.2000 "Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario” dà attuazione alla previsione normativa di cui all'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 502/1992 secondo cui «al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici».
Secondo la ricorrente, tale disposizione non riconosce alcun margine di discrezionalità al datore di lavoro nel conferimento degli incarichi previsti dall'art. 27
2 del C.C.N.L. del 2000, configurandosi dunque in capo al dirigente medico – che abbia cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e che sia destinatario di positiva valutazione – un vero e proprio diritto soggettivo all'assegnazione di un incarico.
La ricorrente, dunque, deduce che, se la l'azienda convenuta avesse correttamente assolto ai propri obblighi contrattuali, avrebbe potuto ricevere l'incarico professionale e la relativa retribuzione già a partire dall'anno 2012.
Parte ricorrente, inoltre, lamenta di non aver mai ricevuto un trattamento economico conforme a quello previsto dall'art. 27 del C.C.N.L. del 2000, anche dopo la formale assegnazione dell'incarico di tipo C1. In particolare, l'amministrazione convenuta non le avrebbe riconosciuto l'indennità di posizione parte variabile (in relazione al periodo 2012/2022) né la retribuzione di posizione minima contrattuale
(relativa al periodo 2015/2019).
Con memoria di costituzione depositata il 7.10.2024, l'azienda ospedaliera si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie.
Anzitutto, la convenuta ha eccepito che la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza del termine per impugnare i contratti di lavoro oggetto della causa.
Nel merito, ha contestato l'esistenza in capo all'amministrazione ospedaliera dell'obbligo di attribuire incarichi ai dirigenti medici con cinque anni di anzianità e, di riflesso, l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del dirigente medico all'assegnazione di incarichi.
L'amministrazione ospedaliera, inoltre, ritiene infondate le pretese relative alle componenti stipendiali della retribuzione minima contrattuale (che non avrebbe potuto essere corrisposta alla ricorrente prima del 16.06.2022, cioè prima che maturasse il requisito dell'anzianità di servizio di cinque anni in qualità di dirigente a tempo indeterminato richiesto dal combinato disposto degli artt. 4 e 12, co. 3 del CCNL dell'8.06.2000) e dell'indennità di posizione variabile aziendale (che è stata erogata alla ricorrente a decorrere dall'attribuzione alla stessa, il 24.10.2019, dell'incarico professionale C1, per poi rimanere assorbita nella retribuzione di posizione che è stata riconosciuta a tutti i dirigenti a partire dal 1.1.2020).
Parte convenuta, infine, eccepisce la prescrizione dei crediti retributivi vantati dalla ricorrente per gli anni 2012, 2013, 2014, non essendo utile ai fini dell'interruzione
3 del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. la diffida inviata da controparte il 30.10.2019.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c..
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dal termine per impugnare i contratti a tempo determinato, sollevata dall'amministrazione convenuta, giacché la ricorrente non ha inteso impugnare i termini apposti ai tre contratti stipulati con il prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Dalla lettura del suo CP_1 atto introduttivo, infatti, appare evidente che la ricorrente abbia fondato le proprie rivendicazioni risarcitorie sul mancato riconoscimento dell'anzianità complessiva quinquennale maturata in ragione dei molteplici contratti a termine intercorsi con l'amministrazione ospedaliera, non su eventuali vizi di questi ultimi.
3. Nel merito, il ricorso va rigettato.
La ricorrente lamenta la lesione di un (asserito) diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale da parte dell'azienda ospedaliera, un diritto che sorgerebbe al compimento del quinto anno di servizio e in seguito alla valutazione positiva del
Collegio tecnico di cui all'art. 15, co. 5 del d.lgs. 502/1992.
In particolare, secondo la tesi propugnata dalla ricorrente, al decorrere del quinquennio, l'amministrazione ospedaliera è tenuta a sottoporre a valutazione i dirigenti medici e, se la valutazione è positiva, deve conferire loro (quantomeno) uno degli incarichi professionali elencati all'art. 27 del C.C.N.L. 2000. Il legislatore, infatti, avrebbe previsto, in capo all'azienda ospedaliera, un obbligo di conferimento degli incarichi professionali, come si evince dall'espressione «sono attribuite funzioni di natura professionale» (laddove con riguardo agli incarichi di direzione di struttura semplice il legislatore dice che essi «possono essere attribuiti»).
Tuttavia, dalla lettura sistematica delle disposizioni legislative vigenti e di quelle contrattuali ratione temporis applicabili, nonché dal quadro ermeneutico fornito dalla giurisprudenza di legittimità, non è possibile desumere la sussistenza, in capo ai dirigenti medici, di un simile diritto soggettivo all'incarico professionale.
4 Muovendo dalle disposizioni di legge, l'art. 15, comma 4, del d.lgs. 502/1992 prevede, nella parte di interesse, che «In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici».
L'art. 15-ter, comma 1, dispone che «Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico».
Il combinato disposto delle norme appena citate rende evidente che la legge subordina il conferimento dell'incarico professionale alla sussistenza di condizioni ulteriori rispetto alla valutazione positiva del Collegio tecnico e al compimento del quinto anno di servizio.
Infatti, gli incarichi professionali sono attribuiti «in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente» (così il comma 4 dell'art. 15) e «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale» (art. 15-ter, comma 1). Inoltre, anche i suddetti incarichi
(come quelli di direzione di struttura) hanno durata limitata (da tre a sette anni, secondo la disposizione da ultimo citata) e non possono prescindere dalla stipulazione di un contratto individuale che indichi «l'oggetto [e] gli obiettivi da conseguire».
5 La più recente giurisprudenza di merito tende quindi a convergere nell'affermazione per cui «non sussiste alcun obbligo per l' di Parte_3 attribuire incarichi ai dirigenti medici con cinque anni di anzianità, trattandosi in ogni caso di una valutazione discrezionale. La discrezionalità della scelta emerge con evidenza dall'incipit della sopra richiamata disposizione dell'articolo 15, comma 4, del
d.lgs. 502/1992 che prevede che gli incarichi siano conferiti 'In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, ...'. Tale previsione trova attuazione nell'articolo 28, comma 6, del CCNL del 2000 che prevede che l'attribuzione degli incarichi avvenga sulla base della valutazione di una serie di elementi che valgono a più dettagliatamente esplicitare la previsione già contenuta nella legge» (Corte appello Roma n. 703/2023).
Dalla contrattazione collettiva – cui l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 502/1992 attribuisce il potere di stabilire, in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo, sia i criteri generali per la graduazione e l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, sia il trattamento economico fondamentale ed accessorio correlato alle funzioni stesse – emerge con maggiore chiarezza l'insussistenza di un diritto all'attribuzione dell'incarico professionale, atteso che anche il conferimento di questa tipologia di incarico è il frutto di una valutazione discrezionale.
L'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. del 08.06.2000 elenca le tipologie di incarichi dirigenziali: «Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi
l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività».
Il successivo articolo 28 disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, ed in particolare: «3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione
6 positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7. […]
6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32; f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c.
7. In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2».
Non si può scorgere l'esistenza di un diritto all'incarico professionale neppure nell'art. 28, comma 2 del C.C.N.L. del 03.11.2005, laddove si legge che: “L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico, produce i seguenti effetti: a)
[…]; b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno: - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, invero, l'integrale lettura del punto b) evidenzia in realtà che la disposizione ricollega al superamento della valutazione quinquennale «anche» la produzione dell'effetto dell'attribuzione degli
7 incarichi di direzione di strutture semplici che, invece, sono pacificamente discrezionali.
È evidente, quindi, che al verbo «produce» non può essere riconnessa alcuna obbligatorietà nell'attribuzione degli incarichi, nemmeno di quelli professionali, invocata dalla ricorrente (cfr. Corte d'appello di Roma, V sez. lav., n. 1161/2023). La norma quindi ha finalità permissiva, non costitutiva di un diritto pretensivo.
Coerentemente con tale disposizione, l'art. 42, comma 4, del medesimo C.C.N.L. prevede un trattamento economico per i dirigenti “equiparati” diverso da quello previsto per i dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico ex art. 27 lett. c): «Ai dirigenti medici
e veterinari con meno di cinque anni (ai quali, dopo l'applicazione dell'art. 41 non è più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28 del presente CCNL».
Il significato di tale disposizione è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito in questi termini: «al compimento della positiva valutazione quinquennale, la retribuzione di posizione attribuita al dirigente è, di norma, quella del dirigente equiparato, a meno che non gli sia attribuito, sulla base di una valutazione discrezionale dell'
[...]
, un incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di Parte_3
consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo o un incarico di direzione di struttura semplice» (Corte d'appello di Roma, V sez. lavoro, n. 1161/2023; si v. altresì: Tribunale Latina, sez. lav., n. 101/2024; Corte d'appello di Bari, sez. lav. n.
1995/2021; Tribunale Bari, sez. lav. n. 5659/2019).
Infine, l'art. 5, comma 7, del C.C.N.L.
5.07.2006 dispone che: «dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 18 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico -ove disponibile- tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000». L'inciso «ove disponibile», invero, costituisce un ulteriore elemento normativo ostativo alla configurazione di un diritto soggettivo pretensivo di tipo assoluto all'ottenimento dell'incarico professionale.
8 In sintesi, dalla richiamata cornice normativa non emerge alcun diritto all'incarico professionale, quanto, piuttosto, un mero interesse legittimo di diritto privato all'ottenimento dello stesso.
Tale conclusione appare, del resto, pienamente coerente con i principi interpretativi valevoli in generale per la dirigenza statale, che trovano applicazione – salvo che la normativa speciale disponga diversamente – anche con riguardo alla dirigenza sanitaria. A tal proposito, la Suprema Corte ha osservato che «in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (Cass.
n. 13867 del 2014). In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 9814 del 2008; Cass. n. 21088 del 2010); tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979 del 2009)» (Cass. civ., 18.06.2014, n. 13867).
Per il conferimento degli incarichi professionali, dunque (nonostante l'indubbio favor legis previsto per la loro attribuzione) non si può prescindere da due condizioni
9 (ulteriori rispetto al compimento del quinto anno di servizio e alla valutazione positiva del Collegio tecnico aziendale):
a) la predeterminazione dei posti dirigenziali con atto aziendale di macro- organizzazione (d.lgs. 502/1992, art. 15-ter, co. 1, che si riferisce anche agli incarichi professionali;
05.07.2006, art. 5, co. 7); CP_2
b) la valutazione dell'idoneità del candidato a ricoprire quel determinato incarico professionale (d.lgs. 502/1992, art. 15, co. 4 e art. 15-ter, co. 1; del CP_2
08.06.2000, art. 28, co. 3 e ss.).
Tale ricostruzione è suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la facoltatività del conferimento di incarichi, che esclude in materia una attività vincolata e che attesta una rimessione a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.9.2015 n. 18972;
Cass. 29.10.2018 n. 27400) che ha riconosciuto, per il dirigente medico, in subiecta materia, il diritto a svolgere mansioni ma non ad ottenere incarichi» (Cass. n.
17578/2019). Inoltre, «l'attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente quale fissato dall'atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa» (Cass. n.
11574/2023, richiamata dalle più recenti sentt. nn. 1478/2024, 5030/2024 della medesima Suprema corte).
«È vero» prosegue la Corte «che l'originario "possono" è stato sostituito, con il
D.L.vo n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora
l'art. 15, comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più
10 qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni
("anche"/"nonché") utilizzate» (Cass. n. 11574/2023, punto 3 dei considerato in diritto).
4. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie la ricorrente presta servizio presso l' di Palermo, Controparte_3
in qualità di dirigente medico, a far data dal 16.01.2007, inizialmente in forza di tre contratti a tempo determinato, prorogati nel tempo, quindi in virtù di contratto a tempo pieno e indeterminato, stipulato il 16.6.2017.
La stessa ha quindi maturato il requisito del quinquennio di anzianità di servizio, decorso il quale sono conferibili (previo superamento positivo della valutazione di professionalità) incarichi dirigenziali, già nel gennaio 2012.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta (secondo cui la ricorrente non poteva ancora essere valutata, atteso che fino al 16.6.2017 ha operato per l'amministrazione quale dirigente a tempo determinato), nel computo dei cinque anni di attività, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c) del
C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità (cioè senza intervalli temporali tra i diversi contratti o con intervalli minimi o conformi a quelli richiesti dalla disciplina del contratto a termine), secondo quanto dispone l'art. 10, comma 1, C.C.N.L. del
17.10.2008.
Del resto, come evidenziato dalla ricorrente nelle sue note conclusive, depositate il
12.09.2025, è stata la stessa azienda ospedaliera ad ammettere la rilevanza, ai fini della valutazione di professionalità, dell'arco temporale in cui il dirigente ha operato con contratto di lavoro a tempo determinato, atteso che in data 28.4.2025 ha sottoposto a valutazione la ricorrente prendendo in considerazione il periodo di attività compreso tra l'1.1.2008 e 31.12.2022 (cfr. deliberazione n. 522/2025 - prot. 32850 del 28.5.2025).
Il compimento del quinto anno di servizio, tuttavia, non dà alcun diritto all'attribuzione di un incarico professionale. Come risulta dalla ricostruzione normativa summenzionata, il dirigente medico può vantare, in questa fattispecie, un mero interesse legittimo di diritto privato – al più idoneo a legittimare una pretesa risarcitoria fondata sulla mera perdita di chance (pretesa che, tuttavia, non è oggetto del presente giudizio) – non un diritto soggettivo all'incarico la cui lesione dia luogo ad un danno ingiusto
11 risarcibile. Di conseguenza, sebbene l'amministrazione ospedaliera potesse già nel 2012 sottoporre la ricorrente a valutazione professionale, non aveva l'obbligo di attribuirle un incarico professionale.
In definitiva la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente deve ritenersi infondata.
5. Parimenti infondate sono le pretese della ricorrente relative alle componenti stipendiali. In particolare, la ricorrente lamenta che l'amministrazione ospedaliera non le ha riconosciuto la retribuzione di posizione minima contrattuale relativa al periodo
2015/2019 e l'indennità di posizione parte variabile in relazione al periodo 2012/2022.
A fronte della eccezione sollevata da parte convenuta di prescrizione di parte dei crediti retributivi vantati dalla ricorrente, quest'ultima, in seno alle proprie note conclusive (depositate il 12.09.2025), ha replicato asserendo di aver spiegato una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non una domanda relativa al mancato pagamento di differenze retributive, negando quindi l'operatività nella specie del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
In realtà, con il suo atto introduttivo la ricorrente ha domandato a codesto organo giudiziario la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 67.668,42 sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di differenze retributive non corrisposte. Dal complesso delle sue difese, peraltro, risulta chiaramente che la ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento, da parte dell'azienda ospedaliera, del trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo anche in relazione al periodo successivo alla data in cui le è stato attribuito un incarico professionale.
Occorre quindi distinguere tra le somme pretese dalla ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardato conferimento dell'incarico di tipo
"C1(40)" e le somme relative al periodo successivo al conferimento dell'incarico
(24.10.2019), pretese a titolo di differenze retributive.
Quanto alle prime, si è già escluso che l'azienda ospedaliera abbia arrecato alla ricorrente un danno risarcibile, dovendosi negare l'esistenza di un diritto soggettivo all'incarico speculare rispetto all'obbligo dell'amministrazione di attribuire tale incarico
12 professionale e di riconoscere il relativo trattamento economico, atteso che la retribuzione di posizione del dirigente è strettamente collegata all'incarico dirigenziale.
Quanto, poi, alla domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive asseritamente dovute dall'azienda per lo svolgimento dell'incarico professionale nel periodo 2019-2022, essa appare del tutto infondata.
Invero, dal combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 12, comma 3, lett. a) del
C.C.N.L. 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria (parte economica biennio 2000-2001) si evince che i dirigenti di prima assunzione maturano il diritto alla “retribuzione di posizione minima contrattuale”2 dopo cinque anni di attività
a tempo indeterminato e comunque dopo il positivo superamento della verifica di professionalità: «I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000» (art. 4, comma 2); «ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto» (art. 12, comma 3, lett. a).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente il
24.10.2019, tuttavia ha maturato un'anzianità di servizio in qualità di dirigente a tempo indeterminato solo in data 16.06.2022 (giacché è stata assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato il 16.06.2017), sicché non poteva esserle riconosciuta la retribuzione di posizione minima contrattuale prima di quella data.
L'art. 91 del C.C.N.L. del 19.12.2019 ha però sostituito quella voce retributiva con la “retribuzione di posizione”: «I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della differenza sui minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza di cui al comma 3» (comma 4). 2 Il C.C.N.L. della dirigenza medico-veterinaria del SSN del 2005 ha sostituito, a decorrere dal 31 dicembre 2003, questa voce retributiva con la “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43” (doc.
7 produzione convenuta).
13 Il valore annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa, secondo la tabella riportata nel comma 3, per l'incarico professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo ammonta ad euro 5.500,00, cioè pari ad euro 423,08 mensili.
Come previsto dal contratto collettivo, la retribuzione di posizione parte fissa è stata riconosciuta a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del contratto stesso, cioè a partire dal gennaio 2020, a tutti i dirigenti, ivi compresa l'odierna ricorrente, come risulta dalle buste page prodotte dalla stessa (doc. 9).
Quanto, infine, alla indennità di posizione variabile aziendale, questa voce retributiva è stata riconosciuta alla ricorrente subito dopo l'attribuzione dell'incarico professionale. Ed infatti, alla stessa è stata liquidata tale indennità nei mesi di novembre e dicembre 2019, come risulta dalle buste paga prodotte. In seguito, questa indennità è di fatto confluita – come spiegato da parte convenuta – nella appena citata “retribuzione di posizione”, per la copertura della parte fissa della stessa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 91, comma 5, C.C.N.L. del 19.12.2019: «I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati
a carico del Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6 (Tipologie d'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere».
Non contraddice tale ricostruzione la circostanza, riportata dalla ricorrente nelle note conclusive, che a partire dal 1.06.2025, l'azienda ospedaliera le ha infine corrisposto, per i mesi di giugno e luglio 2025 (cfr. buste-paga), l'indennità di posizione variabile aziendale, atteso che, come già chiarito, le somme previste per tale indennità erano destinate a coprire gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa
«fintantoché non si [sarebbero resi] disponibili ulteriori risorse».
14 La pretesa creditoria relativa a queste voci retributive è quindi del tutto infondata e va per l'effetto rigettata. Rimane assorbita l'eccezione relativa alla prescrizione dei predetti crediti.
In termini conclusivi il ricorso va integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla complessità della fattispecie e l'esistenza di difformi pronunce giurisprudenziali, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29.09.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Eliseo
Davì, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Regolati rispettivamente dal contratto del 16.1.2007, ripetutamente prorogato, fino al 31.8.2011; dal contratto del 1.9.2011, più volte prorogato, fino al 28.2.2013; e dal contratto del 1.3.2013, anch'esso prorogato più volte, fino al 30.6.2017 (cfr. docc. 2, 3, 4 produzione della ricorrente).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
2380/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti VITALE IRENE e Parte_1
SERIO GAETANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Via
Emanuele Notarbartolo n. 46, 90141, Palermo;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.to CARINI FRANCESCA Parte_2
MARIA, con sede in Via del Vespro n. 129, Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 22/09/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 27.02.2023, la ricorrente – dirigente medico alle dipendenze del di Palermo – ha convenuto in giudizio la Controparte_1
predetta azienda ospedaliera, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“- condannare l'azienda resistente al pagamento della somma di euro 67.668,42 a titolo di differenze retributive non corrisposte e comunque a titolo di risarcimento del danno, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, per il ritardato conferimento dell'incarico di tipo "C1(40)" con decorrenza dal 16.1.2012 e fino alla data di decisione del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
1 - condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente – avendo premesso di aver intrattenuto con la resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato esclusivo dal 16.01.2007 al 30.06.20171, con la qualifica di dirigente medico, e di essere stata infine assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in data
16.6.2017 (doc. 1, produzione attorea) – ha dedotto che l'azienda ospedaliera convenuta l'ha sottoposta alla procedura di valutazione professionale prevista dall'art. 15, co. 5,
D.Lgs. n. 502/1992, con conseguente attribuzione di un incarico professionale (di tipo
C1, peso 40) solo in data 24.10.2019 (doc. 6, produzione ricorrente), con censurabile ritardo.
Secondo quanto sostenuto della ricorrente, invero, l'amministrazione ospedaliera avrebbe dovuto sottoporla a valutazione già a partire dall'anno 2012, allorché la stessa aveva maturato cinque anni di anzianità professionale, in forza dei vari contratti a tempo determinato stipulati con l'azienda convenuta, senza soluzione di continuità, a far data dal 16.01.2007 (periodi che ai sensi dell'art. 10, comma 1, C.C.N.L. del 17.10.2008 rientrano nel computo del quinquennio di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali).
Sostiene la ricorrente che il ritardo nel compimento della valutazione professionale del dirigente medico (presupposto, unitamente all'anzianità di servizio, per il conferimento di un incarico professionale) integra gli estremi di un inadempimento contrattuale, produttivo di danno patrimoniale risarcibile, atteso che l'art. 28 del
C.C.N.L. dell'8.6.2000 "Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario” dà attuazione alla previsione normativa di cui all'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 502/1992 secondo cui «al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici».
Secondo la ricorrente, tale disposizione non riconosce alcun margine di discrezionalità al datore di lavoro nel conferimento degli incarichi previsti dall'art. 27
2 del C.C.N.L. del 2000, configurandosi dunque in capo al dirigente medico – che abbia cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e che sia destinatario di positiva valutazione – un vero e proprio diritto soggettivo all'assegnazione di un incarico.
La ricorrente, dunque, deduce che, se la l'azienda convenuta avesse correttamente assolto ai propri obblighi contrattuali, avrebbe potuto ricevere l'incarico professionale e la relativa retribuzione già a partire dall'anno 2012.
Parte ricorrente, inoltre, lamenta di non aver mai ricevuto un trattamento economico conforme a quello previsto dall'art. 27 del C.C.N.L. del 2000, anche dopo la formale assegnazione dell'incarico di tipo C1. In particolare, l'amministrazione convenuta non le avrebbe riconosciuto l'indennità di posizione parte variabile (in relazione al periodo 2012/2022) né la retribuzione di posizione minima contrattuale
(relativa al periodo 2015/2019).
Con memoria di costituzione depositata il 7.10.2024, l'azienda ospedaliera si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie.
Anzitutto, la convenuta ha eccepito che la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza del termine per impugnare i contratti di lavoro oggetto della causa.
Nel merito, ha contestato l'esistenza in capo all'amministrazione ospedaliera dell'obbligo di attribuire incarichi ai dirigenti medici con cinque anni di anzianità e, di riflesso, l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del dirigente medico all'assegnazione di incarichi.
L'amministrazione ospedaliera, inoltre, ritiene infondate le pretese relative alle componenti stipendiali della retribuzione minima contrattuale (che non avrebbe potuto essere corrisposta alla ricorrente prima del 16.06.2022, cioè prima che maturasse il requisito dell'anzianità di servizio di cinque anni in qualità di dirigente a tempo indeterminato richiesto dal combinato disposto degli artt. 4 e 12, co. 3 del CCNL dell'8.06.2000) e dell'indennità di posizione variabile aziendale (che è stata erogata alla ricorrente a decorrere dall'attribuzione alla stessa, il 24.10.2019, dell'incarico professionale C1, per poi rimanere assorbita nella retribuzione di posizione che è stata riconosciuta a tutti i dirigenti a partire dal 1.1.2020).
Parte convenuta, infine, eccepisce la prescrizione dei crediti retributivi vantati dalla ricorrente per gli anni 2012, 2013, 2014, non essendo utile ai fini dell'interruzione
3 del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. la diffida inviata da controparte il 30.10.2019.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c..
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dal termine per impugnare i contratti a tempo determinato, sollevata dall'amministrazione convenuta, giacché la ricorrente non ha inteso impugnare i termini apposti ai tre contratti stipulati con il prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Dalla lettura del suo CP_1 atto introduttivo, infatti, appare evidente che la ricorrente abbia fondato le proprie rivendicazioni risarcitorie sul mancato riconoscimento dell'anzianità complessiva quinquennale maturata in ragione dei molteplici contratti a termine intercorsi con l'amministrazione ospedaliera, non su eventuali vizi di questi ultimi.
3. Nel merito, il ricorso va rigettato.
La ricorrente lamenta la lesione di un (asserito) diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale da parte dell'azienda ospedaliera, un diritto che sorgerebbe al compimento del quinto anno di servizio e in seguito alla valutazione positiva del
Collegio tecnico di cui all'art. 15, co. 5 del d.lgs. 502/1992.
In particolare, secondo la tesi propugnata dalla ricorrente, al decorrere del quinquennio, l'amministrazione ospedaliera è tenuta a sottoporre a valutazione i dirigenti medici e, se la valutazione è positiva, deve conferire loro (quantomeno) uno degli incarichi professionali elencati all'art. 27 del C.C.N.L. 2000. Il legislatore, infatti, avrebbe previsto, in capo all'azienda ospedaliera, un obbligo di conferimento degli incarichi professionali, come si evince dall'espressione «sono attribuite funzioni di natura professionale» (laddove con riguardo agli incarichi di direzione di struttura semplice il legislatore dice che essi «possono essere attribuiti»).
Tuttavia, dalla lettura sistematica delle disposizioni legislative vigenti e di quelle contrattuali ratione temporis applicabili, nonché dal quadro ermeneutico fornito dalla giurisprudenza di legittimità, non è possibile desumere la sussistenza, in capo ai dirigenti medici, di un simile diritto soggettivo all'incarico professionale.
4 Muovendo dalle disposizioni di legge, l'art. 15, comma 4, del d.lgs. 502/1992 prevede, nella parte di interesse, che «In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici».
L'art. 15-ter, comma 1, dispone che «Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico».
Il combinato disposto delle norme appena citate rende evidente che la legge subordina il conferimento dell'incarico professionale alla sussistenza di condizioni ulteriori rispetto alla valutazione positiva del Collegio tecnico e al compimento del quinto anno di servizio.
Infatti, gli incarichi professionali sono attribuiti «in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente» (così il comma 4 dell'art. 15) e «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale» (art. 15-ter, comma 1). Inoltre, anche i suddetti incarichi
(come quelli di direzione di struttura) hanno durata limitata (da tre a sette anni, secondo la disposizione da ultimo citata) e non possono prescindere dalla stipulazione di un contratto individuale che indichi «l'oggetto [e] gli obiettivi da conseguire».
5 La più recente giurisprudenza di merito tende quindi a convergere nell'affermazione per cui «non sussiste alcun obbligo per l' di Parte_3 attribuire incarichi ai dirigenti medici con cinque anni di anzianità, trattandosi in ogni caso di una valutazione discrezionale. La discrezionalità della scelta emerge con evidenza dall'incipit della sopra richiamata disposizione dell'articolo 15, comma 4, del
d.lgs. 502/1992 che prevede che gli incarichi siano conferiti 'In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, ...'. Tale previsione trova attuazione nell'articolo 28, comma 6, del CCNL del 2000 che prevede che l'attribuzione degli incarichi avvenga sulla base della valutazione di una serie di elementi che valgono a più dettagliatamente esplicitare la previsione già contenuta nella legge» (Corte appello Roma n. 703/2023).
Dalla contrattazione collettiva – cui l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 502/1992 attribuisce il potere di stabilire, in conformità ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo, sia i criteri generali per la graduazione e l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, sia il trattamento economico fondamentale ed accessorio correlato alle funzioni stesse – emerge con maggiore chiarezza l'insussistenza di un diritto all'attribuzione dell'incarico professionale, atteso che anche il conferimento di questa tipologia di incarico è il frutto di una valutazione discrezionale.
L'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. del 08.06.2000 elenca le tipologie di incarichi dirigenziali: «Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi
l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività».
Il successivo articolo 28 disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, ed in particolare: «3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione
6 positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7. […]
6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32; f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c.
7. In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2».
Non si può scorgere l'esistenza di un diritto all'incarico professionale neppure nell'art. 28, comma 2 del C.C.N.L. del 03.11.2005, laddove si legge che: “L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico, produce i seguenti effetti: a)
[…]; b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno: - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, invero, l'integrale lettura del punto b) evidenzia in realtà che la disposizione ricollega al superamento della valutazione quinquennale «anche» la produzione dell'effetto dell'attribuzione degli
7 incarichi di direzione di strutture semplici che, invece, sono pacificamente discrezionali.
È evidente, quindi, che al verbo «produce» non può essere riconnessa alcuna obbligatorietà nell'attribuzione degli incarichi, nemmeno di quelli professionali, invocata dalla ricorrente (cfr. Corte d'appello di Roma, V sez. lav., n. 1161/2023). La norma quindi ha finalità permissiva, non costitutiva di un diritto pretensivo.
Coerentemente con tale disposizione, l'art. 42, comma 4, del medesimo C.C.N.L. prevede un trattamento economico per i dirigenti “equiparati” diverso da quello previsto per i dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico ex art. 27 lett. c): «Ai dirigenti medici
e veterinari con meno di cinque anni (ai quali, dopo l'applicazione dell'art. 41 non è più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28 del presente CCNL».
Il significato di tale disposizione è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito in questi termini: «al compimento della positiva valutazione quinquennale, la retribuzione di posizione attribuita al dirigente è, di norma, quella del dirigente equiparato, a meno che non gli sia attribuito, sulla base di una valutazione discrezionale dell'
[...]
, un incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di Parte_3
consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo o un incarico di direzione di struttura semplice» (Corte d'appello di Roma, V sez. lavoro, n. 1161/2023; si v. altresì: Tribunale Latina, sez. lav., n. 101/2024; Corte d'appello di Bari, sez. lav. n.
1995/2021; Tribunale Bari, sez. lav. n. 5659/2019).
Infine, l'art. 5, comma 7, del C.C.N.L.
5.07.2006 dispone che: «dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 18 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell'attribuzione al dirigente di un incarico -ove disponibile- tra quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000». L'inciso «ove disponibile», invero, costituisce un ulteriore elemento normativo ostativo alla configurazione di un diritto soggettivo pretensivo di tipo assoluto all'ottenimento dell'incarico professionale.
8 In sintesi, dalla richiamata cornice normativa non emerge alcun diritto all'incarico professionale, quanto, piuttosto, un mero interesse legittimo di diritto privato all'ottenimento dello stesso.
Tale conclusione appare, del resto, pienamente coerente con i principi interpretativi valevoli in generale per la dirigenza statale, che trovano applicazione – salvo che la normativa speciale disponga diversamente – anche con riguardo alla dirigenza sanitaria. A tal proposito, la Suprema Corte ha osservato che «in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (Cass.
n. 13867 del 2014). In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 9814 del 2008; Cass. n. 21088 del 2010); tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979 del 2009)» (Cass. civ., 18.06.2014, n. 13867).
Per il conferimento degli incarichi professionali, dunque (nonostante l'indubbio favor legis previsto per la loro attribuzione) non si può prescindere da due condizioni
9 (ulteriori rispetto al compimento del quinto anno di servizio e alla valutazione positiva del Collegio tecnico aziendale):
a) la predeterminazione dei posti dirigenziali con atto aziendale di macro- organizzazione (d.lgs. 502/1992, art. 15-ter, co. 1, che si riferisce anche agli incarichi professionali;
05.07.2006, art. 5, co. 7); CP_2
b) la valutazione dell'idoneità del candidato a ricoprire quel determinato incarico professionale (d.lgs. 502/1992, art. 15, co. 4 e art. 15-ter, co. 1; del CP_2
08.06.2000, art. 28, co. 3 e ss.).
Tale ricostruzione è suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la facoltatività del conferimento di incarichi, che esclude in materia una attività vincolata e che attesta una rimessione a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.9.2015 n. 18972;
Cass. 29.10.2018 n. 27400) che ha riconosciuto, per il dirigente medico, in subiecta materia, il diritto a svolgere mansioni ma non ad ottenere incarichi» (Cass. n.
17578/2019). Inoltre, «l'attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente quale fissato dall'atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa» (Cass. n.
11574/2023, richiamata dalle più recenti sentt. nn. 1478/2024, 5030/2024 della medesima Suprema corte).
«È vero» prosegue la Corte «che l'originario "possono" è stato sostituito, con il
D.L.vo n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora
l'art. 15, comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più
10 qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni
("anche"/"nonché") utilizzate» (Cass. n. 11574/2023, punto 3 dei considerato in diritto).
4. Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie la ricorrente presta servizio presso l' di Palermo, Controparte_3
in qualità di dirigente medico, a far data dal 16.01.2007, inizialmente in forza di tre contratti a tempo determinato, prorogati nel tempo, quindi in virtù di contratto a tempo pieno e indeterminato, stipulato il 16.6.2017.
La stessa ha quindi maturato il requisito del quinquennio di anzianità di servizio, decorso il quale sono conferibili (previo superamento positivo della valutazione di professionalità) incarichi dirigenziali, già nel gennaio 2012.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta (secondo cui la ricorrente non poteva ancora essere valutata, atteso che fino al 16.6.2017 ha operato per l'amministrazione quale dirigente a tempo determinato), nel computo dei cinque anni di attività, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c) del
C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità (cioè senza intervalli temporali tra i diversi contratti o con intervalli minimi o conformi a quelli richiesti dalla disciplina del contratto a termine), secondo quanto dispone l'art. 10, comma 1, C.C.N.L. del
17.10.2008.
Del resto, come evidenziato dalla ricorrente nelle sue note conclusive, depositate il
12.09.2025, è stata la stessa azienda ospedaliera ad ammettere la rilevanza, ai fini della valutazione di professionalità, dell'arco temporale in cui il dirigente ha operato con contratto di lavoro a tempo determinato, atteso che in data 28.4.2025 ha sottoposto a valutazione la ricorrente prendendo in considerazione il periodo di attività compreso tra l'1.1.2008 e 31.12.2022 (cfr. deliberazione n. 522/2025 - prot. 32850 del 28.5.2025).
Il compimento del quinto anno di servizio, tuttavia, non dà alcun diritto all'attribuzione di un incarico professionale. Come risulta dalla ricostruzione normativa summenzionata, il dirigente medico può vantare, in questa fattispecie, un mero interesse legittimo di diritto privato – al più idoneo a legittimare una pretesa risarcitoria fondata sulla mera perdita di chance (pretesa che, tuttavia, non è oggetto del presente giudizio) – non un diritto soggettivo all'incarico la cui lesione dia luogo ad un danno ingiusto
11 risarcibile. Di conseguenza, sebbene l'amministrazione ospedaliera potesse già nel 2012 sottoporre la ricorrente a valutazione professionale, non aveva l'obbligo di attribuirle un incarico professionale.
In definitiva la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente deve ritenersi infondata.
5. Parimenti infondate sono le pretese della ricorrente relative alle componenti stipendiali. In particolare, la ricorrente lamenta che l'amministrazione ospedaliera non le ha riconosciuto la retribuzione di posizione minima contrattuale relativa al periodo
2015/2019 e l'indennità di posizione parte variabile in relazione al periodo 2012/2022.
A fronte della eccezione sollevata da parte convenuta di prescrizione di parte dei crediti retributivi vantati dalla ricorrente, quest'ultima, in seno alle proprie note conclusive (depositate il 12.09.2025), ha replicato asserendo di aver spiegato una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non una domanda relativa al mancato pagamento di differenze retributive, negando quindi l'operatività nella specie del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
In realtà, con il suo atto introduttivo la ricorrente ha domandato a codesto organo giudiziario la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 67.668,42 sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di differenze retributive non corrisposte. Dal complesso delle sue difese, peraltro, risulta chiaramente che la ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento, da parte dell'azienda ospedaliera, del trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo anche in relazione al periodo successivo alla data in cui le è stato attribuito un incarico professionale.
Occorre quindi distinguere tra le somme pretese dalla ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardato conferimento dell'incarico di tipo
"C1(40)" e le somme relative al periodo successivo al conferimento dell'incarico
(24.10.2019), pretese a titolo di differenze retributive.
Quanto alle prime, si è già escluso che l'azienda ospedaliera abbia arrecato alla ricorrente un danno risarcibile, dovendosi negare l'esistenza di un diritto soggettivo all'incarico speculare rispetto all'obbligo dell'amministrazione di attribuire tale incarico
12 professionale e di riconoscere il relativo trattamento economico, atteso che la retribuzione di posizione del dirigente è strettamente collegata all'incarico dirigenziale.
Quanto, poi, alla domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive asseritamente dovute dall'azienda per lo svolgimento dell'incarico professionale nel periodo 2019-2022, essa appare del tutto infondata.
Invero, dal combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 12, comma 3, lett. a) del
C.C.N.L. 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria (parte economica biennio 2000-2001) si evince che i dirigenti di prima assunzione maturano il diritto alla “retribuzione di posizione minima contrattuale”2 dopo cinque anni di attività
a tempo indeterminato e comunque dopo il positivo superamento della verifica di professionalità: «I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000» (art. 4, comma 2); «ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto» (art. 12, comma 3, lett. a).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente il
24.10.2019, tuttavia ha maturato un'anzianità di servizio in qualità di dirigente a tempo indeterminato solo in data 16.06.2022 (giacché è stata assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato il 16.06.2017), sicché non poteva esserle riconosciuta la retribuzione di posizione minima contrattuale prima di quella data.
L'art. 91 del C.C.N.L. del 19.12.2019 ha però sostituito quella voce retributiva con la “retribuzione di posizione”: «I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della differenza sui minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la medesima decorrenza di cui al comma 3» (comma 4). 2 Il C.C.N.L. della dirigenza medico-veterinaria del SSN del 2005 ha sostituito, a decorrere dal 31 dicembre 2003, questa voce retributiva con la “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43” (doc.
7 produzione convenuta).
13 Il valore annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa, secondo la tabella riportata nel comma 3, per l'incarico professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo ammonta ad euro 5.500,00, cioè pari ad euro 423,08 mensili.
Come previsto dal contratto collettivo, la retribuzione di posizione parte fissa è stata riconosciuta a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del contratto stesso, cioè a partire dal gennaio 2020, a tutti i dirigenti, ivi compresa l'odierna ricorrente, come risulta dalle buste page prodotte dalla stessa (doc. 9).
Quanto, infine, alla indennità di posizione variabile aziendale, questa voce retributiva è stata riconosciuta alla ricorrente subito dopo l'attribuzione dell'incarico professionale. Ed infatti, alla stessa è stata liquidata tale indennità nei mesi di novembre e dicembre 2019, come risulta dalle buste paga prodotte. In seguito, questa indennità è di fatto confluita – come spiegato da parte convenuta – nella appena citata “retribuzione di posizione”, per la copertura della parte fissa della stessa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 91, comma 5, C.C.N.L. del 19.12.2019: «I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati
a carico del Fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6 (Tipologie d'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere».
Non contraddice tale ricostruzione la circostanza, riportata dalla ricorrente nelle note conclusive, che a partire dal 1.06.2025, l'azienda ospedaliera le ha infine corrisposto, per i mesi di giugno e luglio 2025 (cfr. buste-paga), l'indennità di posizione variabile aziendale, atteso che, come già chiarito, le somme previste per tale indennità erano destinate a coprire gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa
«fintantoché non si [sarebbero resi] disponibili ulteriori risorse».
14 La pretesa creditoria relativa a queste voci retributive è quindi del tutto infondata e va per l'effetto rigettata. Rimane assorbita l'eccezione relativa alla prescrizione dei predetti crediti.
In termini conclusivi il ricorso va integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla complessità della fattispecie e l'esistenza di difformi pronunce giurisprudenziali, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29.09.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Eliseo
Davì, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Regolati rispettivamente dal contratto del 16.1.2007, ripetutamente prorogato, fino al 31.8.2011; dal contratto del 1.9.2011, più volte prorogato, fino al 28.2.2013; e dal contratto del 1.3.2013, anch'esso prorogato più volte, fino al 30.6.2017 (cfr. docc. 2, 3, 4 produzione della ricorrente).