Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Versione
26 febbraio 2025
26 febbraio 2025
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 5Q, ordinanza collegiale 21/05/2025, n. 9799Provvedimento: Pubblicato il 21/05/2025 N. 02141/2014 REG.RIC. N. 09799/2025 REG.PROV.COLL. N. 02141/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2141 del 2014, proposto da Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Ministero …Leggi di più...
- competenza funzionale·
- giudicato·
- demanio marittimo·
- giurisdizione amministrativa·
- Parco ambientale laguna di ET·
- eutrofizzazione·
- incompetenza territoriale·
- legge n. 11/2025·
- art. 13 c.p.a.·
- accordo art. 15 l. 241/90