Articolo 11 della Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Articolo 10
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26 febbraio 2025
Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2025
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