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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3450/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, dall'avv. Pirozzi Anna, presso il cui studio sito in Trentola Ducenta, alla via Romaniello n. 155 è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura ad CP_1
litem, dall'avv. Napolitano Paolino, presso il cui studio, sito in Nola, alla via On. F.
Napolitano n. 112, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 21/05/2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società rappresentava CP_1
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di essere creditrice, nei confronti della della somma di € 20.952,97 per la Parte_1
fornitura di derrate alimentari dimostrate dalle n. 11 fatture emesse dalla cedente, oltre gli interessi fino al soddisfo e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 187/2021, emesso il 13.1.2021, la proponeva Parte_1 opposizione deducendo: che, come da quietanze allegate in atti, tutte le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo erano state già pagate;
che, in particolare, la fattura n. 414 del 30.4.2019 corrisponde, in realtà, alla fattura n. 475 del 29.4.2019 di € 3.085,19, il cui importo risulta differente perché, successivamente alla consegna, un parte della merce consegnata fu restituita alla committente;
che, inoltre, le fatture n. 934 e n. 977 sono da considerare riunite in un'unica fattura (la n.934) per un importo totale di € 3.299,13; che tutti i pagamenti erano avvenuti presso la sede legale della società, a mezzo contanti e nelle mani di
; che per tutta la durata del rapporto commerciale con la il Controparte_2 CP_1
pagamento del corrispettivo era sempre stato riscosso dal in nome e per conto della CP_2
società opposta senza mai ricevere alcuna contestazione;
che, per tale ragione, poteva ritenersi razionalmente credibile che fosse stato incaricato dalla in qualità Controparte_2 CP_1
di agente/rappresentante per la riscossione dei pagamenti.
Tanto premesso ed esposto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di
, concludeva affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 187/2021, con Controparte_2
condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si costituiva la società la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto in CP_1
citazione, assumeva: che il pagamento dei crediti indicati nelle fatture poste a fondamento del ricorso per l'ottenimento del decreto ingiuntivo non era stato ricevuto;
che Controparte_2
era un agente della società incaricato esclusivamente per la raccolta degli ordinativi della merce e non per la riscossione dei corrispettivi;
che tale riscossione sarebbe dovuta avvenire a mani del legale rappresentante della società; che non vi era certezza che la sottoscrizione delle quietanze allegate fosse autografa di;
che non erano state date dirette Controparte_2
disposizioni di pagamento alla sull'esecuzione del pagamento a mezzo contanti Parte_1
al , della cui prassi non risultava essere a conoscenza. CP_2
Ciò posto, concludeva affinché, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opposizione fosse rigettata.
All'udienza del 6.11.2021, autorizzata la chiamata in causa di , evitava di Controparte_2
costituirsi in giudizio. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, data la
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natura documentale della lite, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ed era riservato in decisione all'udienza del 21/05/2025.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato
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dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
La ha quindi azionato in via monitoria una pretesa creditoria del complessivo CP_1
valere di € 20.952,97, fondata su 11 fatture emesse nei confronti della e relative Parte_1
a crediti derivanti dalla consegna di prodotti alimentari.
La opponendosi al decreto ingiuntivo, ha sostenuto che le 11 fatture erano state Parte_1
già pagate e, in particolare, che il pagamento era avvenuto in contanti a mani di CP_2
nella qualità di rappresentante della come da prassi consolidata e mai
[...] CP_1
contestata.
Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico e incontestato tra le parti il rapporto di fornitura di derrate alimentari tra la e la società a partire dal 2014. CP_1 Parte_1
Parte opponente ritiene che nel caso di specie ricorra la fattispecie di cui all'art.1189 c.c. in base alla quale: “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”, prevedendo al comma 2 che “chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”.
Tale principio di apparenza del diritto ha portata generale nell'ordinamento giuridico e riveste la funzione di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati a fronte di situazioni che appaiono reali.
La ratio della norma è quella di facilitare la circolazione dei beni ed è perseguita attribuendo valore giuridico ad una situazione di apparenza: così l'adempimento, che non sarebbe legittimo, è fatto salvo al ricorrere dei presupposti indicati.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens”
(Cass. Civ. Sez. I, n. 9758/2018; Cass. Civ. Sez. III, n. 14028/2013).
Ed ancora, l'art. 1188 c.c. sancisce che: “il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto
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diverso dal creditore non spiega effetti liberatori, a meno che il medesimo creditore, con il suo comportamento, legittimi il debitore a considerare un “terzo” come suo rappresentante apparente”.
Ciò premesso, l'art. 1189 c.c. dispone la liberazione del debitore che adempie in favore di colui che appaia legittimato a ricevere la prestazione altrui.
Perché trovi effetto questo fenomeno di “apparenza giuridica” è necessario che ricorrano due condizioni: lo stato di fatto che non corrisponde al dato giuridico ed il convincimento del terzo, viziato da errore scusabile, che la situazione fattuale corrisponde a quella di diritto.
Sul piano probatorio, al fine di verificare il soggetto su cui incombe l'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., il debitore è tenuto a provare non solo di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che la sua erronea opinione è maturata a seguito di un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.
Ciò provato, spetta a chi contesti l'efficacia a proprio danno della situazione di apparenza giuridica, adempiere all'onere della prova contraria, dovendo il creditore dimostrare, in modo incontestabile, l'assenza dei sopraccitati poteri rappresentativi e secondo la regola presuntiva del comma III dell'art. 1147 c.c., la mala fede del debitore.
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria, non risultano chiari i rapporti intercorrenti tra e la in quanto, mentre dalla comparsa di costituzione si Controparte_2 CP_1
desume che il non era mai stato autorizzato alla riscossione dei corrispettivi CP_2
derivanti dalle forniture alimentati in nome e per conto della società (“…il sig. CP_2
era un agente dell autorizzato esclusivamente a raccogliere gli ordinativi
[...] CP_1 della merce e non anche a riscuotere i corrispettivi…”), in modo divergente, dall'interrogatorio formale di , quale legale rappresentante della Controparte_3 [...]
CP_
si evince che il aveva un effettivo ruolo di agente riscossore dei pagamenti CP_2
(“…posso dire che fin verso la metà del 2018 effettivamente il era incaricato di CP_2
riscuotere i corrispettivi delle fatture, sia emesse nei confronti dell sia emesse nei Pt_1
confronti di altri miei clienti.”).
Quanto all'onere probatorio in capo alla società opponente, si ritiene che sia stata adeguatamente provata la circostanza relativa al pagamento delle fatture avvenuto nelle mani di . Controparte_2
La ha dato prova di aver confidato senza colpa alcuna della situazione Parte_1
apparente non essendo mai emerso, per tutta la durata del rapporto commerciale (dal 2014 come risulta dalla documentazione versata in atti) e sino al periodo relativo alle forniture
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corrisposte nel 2019, un comportamento da parte della che potesse far sorgere in CP_1
capo all'opponente la presunzione di poter considerare il un rappresentante CP_2
“apparente”.
Difatti, tenuto conto della lunga durata dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti, non sono emersi elementi da cui poter desumere la carenza di legittimazione del rispetto CP_2
ai pagamenti effettuati.
Tanto è vero che, neppure con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, la avrebbe Parte_1
potuto ravvisare una circostanza tale da indurla a ritenere che il ruolo del non fosse CP_2
quello di agente incaricato della riscossione dei crediti per conto della società CP_1
D'altro canto, non risulta che la società opposta abbia mai mosso alcun tipo di contestazione circa le modalità di riscossione dei pagamenti che, fino al 2019, risultano essere le medesime.
Oltretutto, la prosecuzione del rapporto di fornitura tra la e la è Parte_1 CP_1
confortata, sotto il profilo probatorio, dalle fatture emesse successivamente a quelle oggetto di contestazione e che sono alla base del decreto ingiunto (cfr. fatture e documenti fiscali successivi allegati al fascicolo di parte opponente).
Le dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, hanno confermato che i pagamenti effettuati al , in nome e per conto della società opposta, sono continuati, in assenza CP_2
di interruzioni e di modifica delle condizioni relative alle modalità di riscossione dei corrispettivi che venivano periodicamente erogati.
A tal proposito, il teste di parte opponente, esponeva che “…tanto so perché Parte_1
ero io ad occuparmi di effettuare i pagamenti. I pagamenti a sono proseguiti anche CP_2
nell'anno 2019. I rapporti di fornitura con la sono durati sino al 2021 e sino a quel CP_1 momento abbiamo continuato a pagare al sig. ” e, inoltre, relativamente al modus CP_2
operandi, il teste dichiarava “questo è sempre stato il suo modus operandi fino alla fine.
Ricordo solo che le ultime due fatture emesse, che mi pare fossero relative alla fine del 2020, erano già state pagate a ma la cosa non risultava al titolare dell quindi, a CP_2 CP_1
quel punto le abbiamo pagate una seconda volta a mezzo assegno, per un importo pari a circa cinquemila euro. Non escludo che queste due fatture si riferissero al 2021, sono sicuro comunque che siano state le ultime fatture…” (cfr. dichiarazione testimoniale di Pt_1
).
[...]
L'escussione testimoniale, dunque, ha confermato la diligenza della Parte_1
nell'effettuazione dei pagamenti e l'assoluta mancanza di un conflitto, a lui noto, sulla relativa legittimazione del ad incassare le somme derivanti dalle forniture alimentari che, CP_2
tra l'altro, risultano essere continuate sino al 2021.
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Non risulta esserci stata alcuna comunicazione formale idonea ad informare la società opponente dell'intervenuta modifica circa la titolarità del soggetto incaricato per la riscossione delle somme fatturate, in nome e per conto della società.
Inoltre, mentre nella comparsa di costituzione della emerge che il soggetto CP_1
incaricato della riscossione avrebbe dovuto essere il legale rappresentante della società, nella persona di , in sede di interrogatorio formale, lo stesso legale Controparte_3
rappresentante dichiara che il soggetto autorizzato alla ricezione dei pagamenti sarebbe dovuto essere l'autista incaricato della consegna delle derrate alimentari.
Un'ulteriore contraddizione si evince in considerazione del fatto che, sebbene dall'interrogatorio formale il faccia riferimento ad un'interruzione del rapporto CP_3
con , quale agente incaricato per la riscossione risalente a metà 2018, ciò Controparte_2
nonostante risultano allegate in atti fatture sottoscritte dallo stesso anche dopo tale data.
Non sono state, infatti, allegate emergenze documentali che attestassero la modifica della prassi consolidata per la riscossione tra la e la e l'effettuazione dei Parte_1 CP_1 pagamenti ad un soggetto diverso, nella specie all'autista incaricato della consegna (“…ho comunicato al legale rappresentante della che i pagamenti da quel momento Pt_1
sarebbero dovuti avvenire o mediante assegni o in contanti all'autista al momento dello scarico della merce” cfr. interrogatorio formale di ). Controparte_3
Ebbene, alla luce delle circostanze emerse, non può ritenersi esclusa la buona fede del debitore circa la piena corrispondenza tra “l'apparenza” e l'effettiva realtà del rapporto giuridico intercorrente tra e la Controparte_2 CP_1
Da ciò ne discende che il pagamento effettuato dalla al soggetto Parte_1
apparentemente legittimato alla riscossione del corrispettivo abbia generato un effetto liberatorio nei confronti del debitore opponente.
In conclusione, l'opposizione va integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 187/2021 emesso da questo stesso Tribunale va, per l'effetto, revocato.
Deve essere infine rigettata la domanda proposta dall'opponente volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito del processo, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che la società opposta abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia, rientrante nello
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scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 187/2021;
• condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1
favore della , delle spese processuali, che si liquidano Parte_1
in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 16/07/2025
Il Giudice
dott. Luigi Aprea
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