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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13660/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13660/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFELTRA Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliata in VIA DI SAN VALENTINO, 24 00197
ROMA presso il difensore avv. AFELTRA ROBERTO opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SERRAO VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SERRAO
VINCENZO opposta
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
Voglia il Tribunale civile di Milano adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo numero 25113/24 R.G. 5676/24 perché illegittimo ed infondato per i motivi tutti di cui in narrativa;
con riserva di articolare mezzi istruttoria nei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. Con vittoria di spese. per l'opposta:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare
In via principale: Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di € 22.954,27 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: respingere le domande di accertamento e condanna avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 31.3.2024 ( di seguito Parte_1 anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2513/24 notificato in data 19.02.24 con cui all'opponente era stato ingiunto, su istanza della creditrice (di seguito Controparte_1 anche solo ”), il pagamento dell'importo di € 22.954,27 oltre spese ed CP_1
interessi a saldo di fatture emesse tra il febbraio e il novembre 2023, nell'ambito del contratto di somministrazione intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione la debitrice ha dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in difetto degli elementi previsti dall'art.630 c.p.c., non essendo il credito vantato da certo, liquido ed esigibile. CP_1
pag. 2 di In particolare, l'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto le fatture contestate e che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte di un debito complessivo indicato in euro 56.708,63, era stata richiesta l'ingiunzione per il minor importo di euro 22.954,27, essendo stato decurtato dall'importo originario quanto richiesto dalla creditrice a titolo di CMOR ai sensi del
TISIND.
Ciò avrebbe reso impossibile, secondo la debitrice, accertare se la somma oggetto di decreto fosse corrispondente ai consumi effettivi.
A sostegno di tale contestazione, l'opponente ha altresì allegato “evidenti discrasie tra le fatture in quanto, come leggesi nel ricorso per decreto ingiuntivo, sono state effettuate anche 6 note di credito”, il che dimostrerebbe che sulle cifre esposte non vi sarebbe stata certezza.
2. La debitrice opposta si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria e la conferma dell'opposto decreto.
Nei termini previsti, la parte opponente ha depositato un'unica (assai sintetica) memoria integrativa, senza articolare istanze istruttorie, omettendo in seguito il deposito degli scritti difensivi finali nei termini concessi ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
Stante la natura documentale della causa, è stata quindi fissata udienza al
18.12.2024 per la rimessione della causa in decisione.
3. L'opposizione è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Rileva in primis il Tribunale che la generica affermazione che le fatture non sarebbero mai state inviate all'indirizzo della società opponente, è smentita dalla circostanza che le medesime, essendo fatture elettroniche, erano state trasmesse al Sistema di Interscambio.
La creditrice opposta ha inoltre documentato che, prima del deposito del ricorso monitorio, era stata trasmessa alla debitrice, a mezzo pec, al medesimo pag. 3 di indirizzo ove è stato notificato il decreto opposto una Email_1
diffida di pagamento, unitamente all'estratto conto con il dettaglio delle fatture insolute, poi azionate in sede monitoria (doc. 4).
Quanto al merito dell'opposizione, è opportuno ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Tenuto conto della particolarità processuale in cui si vengono a trovare le parti
(considerato che l'opponente è parte attrice formale ma convenuta sostanziale, mentre l'opposta è convenuta formale ma attrice sostanziale), in tale giudizio trovano “applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”
(così, da ultimo, Cass. 1892/23).
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la convenuta abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante avendo prodotto in giudizio la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (doc. 6), le fatture rimaste insolute
(specificando di agire in sede monitoria solo per l'importo non oggetto di richiesta di contributo CMOR), una diffida di pagamento inviata alla debitrice
- unitamente a un estratto conto con il dettaglio delle fatture insolute poi azionate monitoriamente (doc. 4) nonché, infine, le fatture di trasporto contenenti i dati sui consumi effettivi, certificati dal distributore E- distribuzione (doc. 5).
Da tale documentazione si evince che le contestate note di credito non costituiscono la prova dell'incertezza sui consumi (come allegato dall'opponente) bensì la prova che la società somministrante ha operato, sulla pag. 4 di base dei consumi successivamente certificati, i dovuti conguagli sugli importi anteriormente fatturati in base ai consumi stimati.
E' noto d'altro canto che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, deve considerarsi accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria fondata sui rilevamenti eseguiti dal distributore, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nel caso di specie l'opponente non ha contestato quanto puntualmente riportato nelle fatture di trasporto, allegando una generica “incertezza” sulla quantificazione dei consumi, in contrasto con la ricostruzione dei medesimi risultante dalla documentazione prodotta dalla convenuta, a nulla rilevando lo scorporo dell'importo richiesto a titolo di CMOR poiché nel ricorso monitorio sono indicate specificamente tutte le fatture non pagate, raffrontabili con le fatture di trasporto.
In assenza di contestazioni della debitrice in ordine alla lettura dei consumi eseguita dal distributore e al corretto funzionamento del contatore, opera, pertanto, la presunzione di veridicità dei consumi rilevati.
In tema di contratti di somministrazione, infatti, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità che può essere superata solo in presenza di una precisa contestazione da parte dell'utente (Cass. ord. 28984/23).
L'inerzia della parte opponente, che non ha specificatamente contestato l'allineamento di nella fatturazione ai consumi reali comunicati dal CP_1 distributore, né ha fornito specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate da E-Distribuzione, consente di ritenere provato quanto pag. 5 di rappresentato da nel ricorso monitorio e, successivamente, negli atti CP_1
depositati nel corso del presente giudizio.
5. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 3.397,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.701,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria) oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, l'opposto decreto;
b) condanna l'opponente al rimborso delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore di liquidate in € Controparte_1
3.397,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 6 di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13660/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFELTRA Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliata in VIA DI SAN VALENTINO, 24 00197
ROMA presso il difensore avv. AFELTRA ROBERTO opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SERRAO VINCENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SERRAO
VINCENZO opposta
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
Voglia il Tribunale civile di Milano adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo numero 25113/24 R.G. 5676/24 perché illegittimo ed infondato per i motivi tutti di cui in narrativa;
con riserva di articolare mezzi istruttoria nei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. Con vittoria di spese. per l'opposta:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare
In via principale: Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di € 22.954,27 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: respingere le domande di accertamento e condanna avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 31.3.2024 ( di seguito Parte_1 anche solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2513/24 notificato in data 19.02.24 con cui all'opponente era stato ingiunto, su istanza della creditrice (di seguito Controparte_1 anche solo ”), il pagamento dell'importo di € 22.954,27 oltre spese ed CP_1
interessi a saldo di fatture emesse tra il febbraio e il novembre 2023, nell'ambito del contratto di somministrazione intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione la debitrice ha dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in difetto degli elementi previsti dall'art.630 c.p.c., non essendo il credito vantato da certo, liquido ed esigibile. CP_1
pag. 2 di In particolare, l'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto le fatture contestate e che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte di un debito complessivo indicato in euro 56.708,63, era stata richiesta l'ingiunzione per il minor importo di euro 22.954,27, essendo stato decurtato dall'importo originario quanto richiesto dalla creditrice a titolo di CMOR ai sensi del
TISIND.
Ciò avrebbe reso impossibile, secondo la debitrice, accertare se la somma oggetto di decreto fosse corrispondente ai consumi effettivi.
A sostegno di tale contestazione, l'opponente ha altresì allegato “evidenti discrasie tra le fatture in quanto, come leggesi nel ricorso per decreto ingiuntivo, sono state effettuate anche 6 note di credito”, il che dimostrerebbe che sulle cifre esposte non vi sarebbe stata certezza.
2. La debitrice opposta si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria e la conferma dell'opposto decreto.
Nei termini previsti, la parte opponente ha depositato un'unica (assai sintetica) memoria integrativa, senza articolare istanze istruttorie, omettendo in seguito il deposito degli scritti difensivi finali nei termini concessi ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
Stante la natura documentale della causa, è stata quindi fissata udienza al
18.12.2024 per la rimessione della causa in decisione.
3. L'opposizione è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Rileva in primis il Tribunale che la generica affermazione che le fatture non sarebbero mai state inviate all'indirizzo della società opponente, è smentita dalla circostanza che le medesime, essendo fatture elettroniche, erano state trasmesse al Sistema di Interscambio.
La creditrice opposta ha inoltre documentato che, prima del deposito del ricorso monitorio, era stata trasmessa alla debitrice, a mezzo pec, al medesimo pag. 3 di indirizzo ove è stato notificato il decreto opposto una Email_1
diffida di pagamento, unitamente all'estratto conto con il dettaglio delle fatture insolute, poi azionate in sede monitoria (doc. 4).
Quanto al merito dell'opposizione, è opportuno ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Tenuto conto della particolarità processuale in cui si vengono a trovare le parti
(considerato che l'opponente è parte attrice formale ma convenuta sostanziale, mentre l'opposta è convenuta formale ma attrice sostanziale), in tale giudizio trovano “applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”
(così, da ultimo, Cass. 1892/23).
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la convenuta abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante avendo prodotto in giudizio la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (doc. 6), le fatture rimaste insolute
(specificando di agire in sede monitoria solo per l'importo non oggetto di richiesta di contributo CMOR), una diffida di pagamento inviata alla debitrice
- unitamente a un estratto conto con il dettaglio delle fatture insolute poi azionate monitoriamente (doc. 4) nonché, infine, le fatture di trasporto contenenti i dati sui consumi effettivi, certificati dal distributore E- distribuzione (doc. 5).
Da tale documentazione si evince che le contestate note di credito non costituiscono la prova dell'incertezza sui consumi (come allegato dall'opponente) bensì la prova che la società somministrante ha operato, sulla pag. 4 di base dei consumi successivamente certificati, i dovuti conguagli sugli importi anteriormente fatturati in base ai consumi stimati.
E' noto d'altro canto che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, deve considerarsi accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria fondata sui rilevamenti eseguiti dal distributore, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nel caso di specie l'opponente non ha contestato quanto puntualmente riportato nelle fatture di trasporto, allegando una generica “incertezza” sulla quantificazione dei consumi, in contrasto con la ricostruzione dei medesimi risultante dalla documentazione prodotta dalla convenuta, a nulla rilevando lo scorporo dell'importo richiesto a titolo di CMOR poiché nel ricorso monitorio sono indicate specificamente tutte le fatture non pagate, raffrontabili con le fatture di trasporto.
In assenza di contestazioni della debitrice in ordine alla lettura dei consumi eseguita dal distributore e al corretto funzionamento del contatore, opera, pertanto, la presunzione di veridicità dei consumi rilevati.
In tema di contratti di somministrazione, infatti, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità che può essere superata solo in presenza di una precisa contestazione da parte dell'utente (Cass. ord. 28984/23).
L'inerzia della parte opponente, che non ha specificatamente contestato l'allineamento di nella fatturazione ai consumi reali comunicati dal CP_1 distributore, né ha fornito specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate da E-Distribuzione, consente di ritenere provato quanto pag. 5 di rappresentato da nel ricorso monitorio e, successivamente, negli atti CP_1
depositati nel corso del presente giudizio.
5. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 3.397,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.701,00 per la fase decisionale, in assenza di fase istruttoria) oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, l'opposto decreto;
b) condanna l'opponente al rimborso delle spese del Parte_1
presente giudizio in favore di liquidate in € Controparte_1
3.397,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 6 di