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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], non CP_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Il ricorrente precisa le conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 3.11.2022 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1 resistente – a Niscemi, in data 28.8.2013 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di 1 Niscemi con atto n. 56, P. II, Serie A, anno 2013, unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
(il 29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il 31.7.2014). Persona_2 Persona_3
Allegava che la convivenza coniugale è stata, dapprima, funestata dai periodici cambiamenti di umore della resistente per poi compromettersi definitivamente allorquando la in data CP_1
5.8.2015, ha improvvisamente abbandonato la residenza familiare.
Esponeva che a causa di tale condotta, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha prescritto alla resistente di astenersi dal tenere condotte idonee a pregiudicare la serenità dei figli minori, nonché di sottoporsi ad una valutazione sulle sue capacità genitoriali, demandata ai Servizi Sociali del
Comune di Niscemi.
Precisava, tuttavia, che dal momento della separazione di fatto la ha interrotto ogni CP_1 rapporto con i figli minorenni, omettendo finanche di contattarli.
Aggiungeva che con sentenza n. 568/2018, emessa in data 23.10.2018 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “DICHIARA la separazione personale dei coniugi [….] e [….] che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Niscemi il 28/08/201, trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del comune di Niscemi al n. 56, parte II, serie A Reg. Uff. dell'anno 2013; ADDEBITA la colpa della separazione a , con le conseguenza di legge;
AFFIDA in modo esclusivo i figli CP_1
Per_ minori , e al padre con domiciliazione presso di lui;
Per_1 Per_2 Parte_1
DISPONE che a madre possa vedere i figli previo accordo con il genitore affidatario secondo modalità da concordarsi con quest'ultimo; ASSEGNA la casa coniugale sita in Niscemi via Canale
n. 114 a , per viverci con i figli;
OBBLIGA a corrispondere a Parte_1 CP_1 [...] un assegno mensile a titolo di mantenimento indiretto dei figli di €uro 300,00 (100,00 Pt_1
€uro per ciascun figlio) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
OBBLIGA entrambi i genitori, nella misura dell'80% a carico di e nella misura del 20% a carico di Parte_1 CP_1
, al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori [….]” (Cfr. sentenza allegata al
[...] ricorso introduttivo).
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del ricorrente matrimonio iscritto al nr. 56 p.II s.A. del registro degli atti di matrimoni del Comune di Niscemi e confermare che esso è avvenuto per fatti addebitabili esclusivamente all'ex coniuge signora;
escludere la previsione del diritto di visita CP_1 della signora ai propri figli minori per conclamato e perdurante suo disinteresse;
CP_1
2 confermare, in ogni altra sua parte, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione coniugale n.
568/2018 resa nel procedimento R.G. 1471/2016; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
pur regolarmente resa edotta della pendenza del presente giudizio, non si è CP_1 costituita né è comparsa.
Sentito personalmente il solo ricorrente all'udienza presidenziale dell'8.5.2023 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, con ordinanza emessa in data 13.7.2023 (previa verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio), ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, venivano sostanzialmente confermate le condizioni della separazione.
Verificata la regolarità del contraddittorio con il resistente, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e all'udienza cartolare del 19.3.2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo.
Infine, con ordinanza del 14.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
***
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (6.2.2017), definito con sentenza n. 568/2018, emessa in data 23.10.2018 dal Tribunale di Gela senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni del ricorrente e dall'allegata interruzione dei rapporti tra i coniugi.
3. Domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia (il 29.11.2007), Persona_1
(il 6.1.2009) e (il 31.7.2014). Persona_2 Persona_3
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia, (il Persona_1
29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il 31.7.2014), occorre, invece, rilevare che Persona_2 Persona_3 sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può,
3 d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Ciò rende chiaro – in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione – la ragione per cui ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – nella condotta di assoluto disinteresse di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto alla concreta attivazione per salvaguardare un'effettiva relazione personale e affettiva, quanto rispetto all'adempimento degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravante.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della
4 personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, considerato che non sono emersi indici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierno ricorrente, occorre soffermare l'attenzione sulla posizione della resistente.
Ebbene, benché non abbia offerto alcun mezzo di prova idoneo a corroborare il Parte_1 prospettato disinteresse della resistente rispetto ai figli minorenni ovvero il suo persistente inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento indiretto della prole, non può non rilevarsi che nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a ritenere superati gli accertamenti già compiuti in sede di separazione in cui si è preso atto dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta (richiamati anche dall'odierno ricorrente) che si sono resi necessari per il carattere pregiudizievole per il superiore
5 interesse della prole delle condotte poste in essere dalla la quale ha unilateralmente reciso CP_1 il rapporto personale e affettivo con i propri figli.
Non può, peraltro, non evidenziarsi che la stessa contumacia della resistente – condotta processuale tendenzialmente avente carattere neutro – nel caso di specie, stante la gravità delle richieste relative alla prole minorenne, costituisce ulteriore dimostrazione del disimpegno della n ordine CP_1 alle questioni personali e patrimoniali che concernono i figli minorenni.
Pertanto, in assenza di evidenze che suggeriscano l'opportunità di deviare dal regime dell'affidamento esclusivo – e dalla relativa articolazione del diritto di visita – sperimentato sin dalla fase della disgregazione del consorzio familiare, ritiene il Collegio di cristallizzare l'assetto di interessi risultante dalla separazione personale dei coniugi con la sola precisazione che l'affidamento esclusivo al padre dovrà essere strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli e ciò al fine di scongiurare potenziali criticità che potrebbero emergere , stante la totale recisione dei rapporti tra la prole e la figura materna nonché tra le due odierne parti.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
In ragione del regime di affidamento stabilito, deve altresì essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via Canale n. 114.
È sufficiente, infatti, considerare che – per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018) non essendo, d'altro canto, sufficiente a recidere il legame psicologico tra l'immobile e la prole l'allegata mera inottemperanza all'ordine implicito di rilascio della casa coniugale contenuto nel provvedimento di assegnazione disposto in sede di separazione personale.
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia Per_1
(il 29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il 31.7.2014).
[...] Persona_2 Persona_3
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di
6 mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Ciò premesso, non sono emersi – né sono stati offerti – elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica di ambedue le parti rispetto a quanto valutato in sede di separazione, circostanza dalla quale si può desumere il possesso da parte della resistente di una capacità di produrre reddito minima, comunque non idonea a determinare un sensibile scostamento rispetto agli oneri sulla stessa gravanti per come cristallizzati in sede di separazione.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo confermare la previsione che CP_1 ovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento per i figli della
[...] Parte_1 coppia, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese per come stabilito in sede di provvedimenti presidenziali.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 20% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia della resistente e tenuto conto dell'oggetto del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
7 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Niscemi, in data 28.8.2013, da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n. 56, P. II, Serie A, anno 2013;
2) AFFIDA i minori (il 29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il Persona_1 Persona_2 Persona_3
31.7.2014) in via esclusiva al padre anche per le decisioni di maggiore Parte_1 interesse;
3) DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli previo necessario consenso CP_1 del genitore affidatario e secondo le modalità e i tempi da questo determinati;
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a Niscemi in via Canale n. 114, a per viverci Parte_1 con i figli;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e somma da rivalutare Persona_1 Persona_2 Persona_3 annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 20% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ET NE ER RI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], non CP_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Il ricorrente precisa le conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 3.11.2022 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1 resistente – a Niscemi, in data 28.8.2013 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di 1 Niscemi con atto n. 56, P. II, Serie A, anno 2013, unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
(il 29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il 31.7.2014). Persona_2 Persona_3
Allegava che la convivenza coniugale è stata, dapprima, funestata dai periodici cambiamenti di umore della resistente per poi compromettersi definitivamente allorquando la in data CP_1
5.8.2015, ha improvvisamente abbandonato la residenza familiare.
Esponeva che a causa di tale condotta, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha prescritto alla resistente di astenersi dal tenere condotte idonee a pregiudicare la serenità dei figli minori, nonché di sottoporsi ad una valutazione sulle sue capacità genitoriali, demandata ai Servizi Sociali del
Comune di Niscemi.
Precisava, tuttavia, che dal momento della separazione di fatto la ha interrotto ogni CP_1 rapporto con i figli minorenni, omettendo finanche di contattarli.
Aggiungeva che con sentenza n. 568/2018, emessa in data 23.10.2018 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “DICHIARA la separazione personale dei coniugi [….] e [….] che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Niscemi il 28/08/201, trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del comune di Niscemi al n. 56, parte II, serie A Reg. Uff. dell'anno 2013; ADDEBITA la colpa della separazione a , con le conseguenza di legge;
AFFIDA in modo esclusivo i figli CP_1
Per_ minori , e al padre con domiciliazione presso di lui;
Per_1 Per_2 Parte_1
DISPONE che a madre possa vedere i figli previo accordo con il genitore affidatario secondo modalità da concordarsi con quest'ultimo; ASSEGNA la casa coniugale sita in Niscemi via Canale
n. 114 a , per viverci con i figli;
OBBLIGA a corrispondere a Parte_1 CP_1 [...] un assegno mensile a titolo di mantenimento indiretto dei figli di €uro 300,00 (100,00 Pt_1
€uro per ciascun figlio) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
OBBLIGA entrambi i genitori, nella misura dell'80% a carico di e nella misura del 20% a carico di Parte_1 CP_1
, al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori [….]” (Cfr. sentenza allegata al
[...] ricorso introduttivo).
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del ricorrente matrimonio iscritto al nr. 56 p.II s.A. del registro degli atti di matrimoni del Comune di Niscemi e confermare che esso è avvenuto per fatti addebitabili esclusivamente all'ex coniuge signora;
escludere la previsione del diritto di visita CP_1 della signora ai propri figli minori per conclamato e perdurante suo disinteresse;
CP_1
2 confermare, in ogni altra sua parte, le statuizioni di cui alla sentenza di separazione coniugale n.
568/2018 resa nel procedimento R.G. 1471/2016; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
pur regolarmente resa edotta della pendenza del presente giudizio, non si è CP_1 costituita né è comparsa.
Sentito personalmente il solo ricorrente all'udienza presidenziale dell'8.5.2023 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, con ordinanza emessa in data 13.7.2023 (previa verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio), ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, venivano sostanzialmente confermate le condizioni della separazione.
Verificata la regolarità del contraddittorio con il resistente, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e all'udienza cartolare del 19.3.2025 il ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo.
Infine, con ordinanza del 14.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
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2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (6.2.2017), definito con sentenza n. 568/2018, emessa in data 23.10.2018 dal Tribunale di Gela senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni del ricorrente e dall'allegata interruzione dei rapporti tra i coniugi.
3. Domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia (il 29.11.2007), Persona_1
(il 6.1.2009) e (il 31.7.2014). Persona_2 Persona_3
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia, (il Persona_1
29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il 31.7.2014), occorre, invece, rilevare che Persona_2 Persona_3 sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può,
3 d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Ciò rende chiaro – in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione – la ragione per cui ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – nella condotta di assoluto disinteresse di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto alla concreta attivazione per salvaguardare un'effettiva relazione personale e affettiva, quanto rispetto all'adempimento degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravante.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della
4 personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, considerato che non sono emersi indici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierno ricorrente, occorre soffermare l'attenzione sulla posizione della resistente.
Ebbene, benché non abbia offerto alcun mezzo di prova idoneo a corroborare il Parte_1 prospettato disinteresse della resistente rispetto ai figli minorenni ovvero il suo persistente inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento indiretto della prole, non può non rilevarsi che nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a ritenere superati gli accertamenti già compiuti in sede di separazione in cui si è preso atto dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta (richiamati anche dall'odierno ricorrente) che si sono resi necessari per il carattere pregiudizievole per il superiore
5 interesse della prole delle condotte poste in essere dalla la quale ha unilateralmente reciso CP_1 il rapporto personale e affettivo con i propri figli.
Non può, peraltro, non evidenziarsi che la stessa contumacia della resistente – condotta processuale tendenzialmente avente carattere neutro – nel caso di specie, stante la gravità delle richieste relative alla prole minorenne, costituisce ulteriore dimostrazione del disimpegno della n ordine CP_1 alle questioni personali e patrimoniali che concernono i figli minorenni.
Pertanto, in assenza di evidenze che suggeriscano l'opportunità di deviare dal regime dell'affidamento esclusivo – e dalla relativa articolazione del diritto di visita – sperimentato sin dalla fase della disgregazione del consorzio familiare, ritiene il Collegio di cristallizzare l'assetto di interessi risultante dalla separazione personale dei coniugi con la sola precisazione che l'affidamento esclusivo al padre dovrà essere strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli e ciò al fine di scongiurare potenziali criticità che potrebbero emergere , stante la totale recisione dei rapporti tra la prole e la figura materna nonché tra le due odierne parti.
4. Domanda di assegnazione della casa familiare
In ragione del regime di affidamento stabilito, deve altresì essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via Canale n. 114.
È sufficiente, infatti, considerare che – per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018) non essendo, d'altro canto, sufficiente a recidere il legame psicologico tra l'immobile e la prole l'allegata mera inottemperanza all'ordine implicito di rilascio della casa coniugale contenuto nel provvedimento di assegnazione disposto in sede di separazione personale.
5. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia Per_1
(il 29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il 31.7.2014).
[...] Persona_2 Persona_3
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di
6 mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Ciò premesso, non sono emersi – né sono stati offerti – elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica di ambedue le parti rispetto a quanto valutato in sede di separazione, circostanza dalla quale si può desumere il possesso da parte della resistente di una capacità di produrre reddito minima, comunque non idonea a determinare un sensibile scostamento rispetto agli oneri sulla stessa gravanti per come cristallizzati in sede di separazione.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo confermare la previsione che CP_1 ovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento per i figli della
[...] Parte_1 coppia, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese per come stabilito in sede di provvedimenti presidenziali.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 20% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
6. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia della resistente e tenuto conto dell'oggetto del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
7 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Niscemi, in data 28.8.2013, da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n. 56, P. II, Serie A, anno 2013;
2) AFFIDA i minori (il 29.11.2007), (il 6.1.2009) e (il Persona_1 Persona_2 Persona_3
31.7.2014) in via esclusiva al padre anche per le decisioni di maggiore Parte_1 interesse;
3) DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli previo necessario consenso CP_1 del genitore affidatario e secondo le modalità e i tempi da questo determinati;
4) ASSEGNA la casa familiare, sita a Niscemi in via Canale n. 114, a per viverci Parte_1 con i figli;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e somma da rivalutare Persona_1 Persona_2 Persona_3 annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 20% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ET NE ER RI
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