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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. ND Di MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2487 del 2017 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Balaiana Loc. Capannaccia n. 171, C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 presso l'indirizzo telematico del difensore Avv. ND Dondero (C.F.
) con studio in Genova, 16122, Via Assarotti 17/7, dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sociale Controparte_1 sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e Sede Secondaria in Milano, Via Monte di Pietà 8,
Codice Fiscale n. e Partita IVA n. , e per essa, quale mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 con sede a Milano Bastioni di Porta Nuova n.19, elettivamente Controparte_2 domiciliate in Olbia, Via Torino 40, presso lo studio del difensore, Avv. Filippo Bassu (c.f.
) del foro di Sassari C.F._3
Parte convenuta
1 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.05.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Parte_1 per sentire accertare e dichiarare la nullità dei due contratti di mutuo Controparte_1 sottoscritti rispettivamente in data 23.07.2003, a rogito del notaio Rep. N. 50696 Persona_1
Racc. 16237, per la somma di €. 170.000,00, ed in data 17.12.2010, a rogito del notaio dott.
, Rep. N. 73527 Racc. 29871, per la somma di €. 240.000,00, con concessione Persona_1
d'ipoteca sino all'importo di €. 480.000,00.
La somma ricevuta con il secondo contratto avrebbe dovuto essere destinata in parte all'ampliamento dell'immobile aziendale, ed in parte all'estinzione del debito residuo relativo al mutuo del 2003.
A supporto delle proprie domande, l'attrice assumeva che, come dimostrato dalle consulenze che aveva fatto svolgere e che produceva, i contratti erano illegittimi sotto molteplici profili, tra cui l'addebito di interessi anatocistici e di interessi passivi, spese ed oneri, variamente denominati, che avevano portato al superamento del tasso soglia usurario.
Deduceva, in particolare, con riferimento al contratto di mutuo n. 50696 stipulato nel 2003, che a fronte di un capitale erogato di €. 170.000,00, l'importo totale restituito , comprensivo di capitale ed interessi, era stato pari ad €. 220.483,11 e che, sulla base di quanto emerso dalle consulenze allegate all'atto introduttivo, la banca aveva “illegittimamente percepito somme dalla mutuataria per la complessiva somma di € 50.483,11, a titolo di interessi usurari…” di cui richiedeva la ripetizione o lo storno. Agiva, in via subordinata per la ripetizione o lo storno della “…somma di € 27.017,70 per la mancata indicazione del Tasso effettivo annuo (TAEG o
ISC), in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente nullità della clausola dell'interesse ed il ricalcolo del piano di ammortamento al Tasso Minimo dei B.O.T.”.
Detta violazione era stata riscontrata anche con riferimento al contratto di mutuo n. 73527, sottoscritto nel 2010 e finalizzato, in parte, all'estinzione del debito residuo relativo al precedente mutuo del 2003 e in parte, all'ampliamento della struttura agrituristica aziendale ed alla realizzazione di una piscina, in relazione al quale, l'attrice chiedeva la ripetizione o lo storno dell'importo di €. 9.171,00.
2 Si costituiva in giudizio e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_2
che contestava la fondatezza fattuale e giuridica delle rivendicazioni attoree
[...] chiedendone il rigetto nonché, in via riconvenzionale, accertarsi l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo stipulato il 17 dicembre 2010, con conseguente condanna al pagamento della somma di €. 250.383,40, oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 31.12.2017.
In particolare la banca, nel contestare le deduzioni e argomentazioni di parte attrice, rilevava la conformità dei due contratti di mutuo alla normativa, sia con riferimento alla trasparenza, poiché stipulati secondo precisa regolamentazione economica del rapporto, nel rispetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità richiesti dalla legge, sia con riferimento alla normativa antiusura, non sussistendo alcun superamento del tasso soglia né in sede di pattuizione, né nella successiva fase di esecuzione;
evidenziava l'erroneità della sommatoria dell'interesse corrispettivo all'interesse di mora ai fini della verifica dell'usura, poiché priva di ogni fondamento matematico-giuridico.
Evidenziava l'inconsistenza della contestazione relativa all'allegata violazione dell'art.117 Par T.U.B. per la mancata indicazione dell' , stante l'esplicitazione nei contratti dei tassi di interesse e degli oneri economici che consentono al cliente di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, rilevava l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 1283
c.c., stante la legittima applicazione degli interessi anatocistici qualora validamente pattuiti, come nel caso in esame, e la conseguente validità delle clausole di pattuizione dell'interesse di mora, calcolato sull'intera rata, comprensiva di capitale e interessi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
L'attrice ha proposto azione di accertamento della pretesa illegittimità dei due contratti di mutuo impugnati sotto plurimi profili, con declaratoria della nullità delle relative pattuizioni e conseguente richiesta di ripetizione delle somme ritenute indebite, a seguito della rideterminazione del saldo.
La prima eccezione svolta dall'attrice attiene all'asserita illegittimità dei contratti per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG, ed alla nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse.
Secondo la prospettazione attrice, infatti, sia nel contratto di mutuo del 2003 che in quello del
2010, non era stato indicato l'ISC/TAEG, indicatore sintetico di costo, omissione che avrebbe determinato la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 comma 6
3 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale come da previsione di cui al comma 7 dello stesso articolo.
L'eccezione è infondata.
Premesso che la contestazione riguarda il solo contratto n. 73527 del 2010, atteso che l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG è stato esteso ai mutui a far data dal 1° ottobre del 2003 (con le
«Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003) e dunque, solo successivamente alla stipula del contratto di mutuo n. 50696, del 23 luglio 2003, dall'esame del contratto di finanziamento del 2010, non emerge alcuna violazione della normativa sulla trasparenza ex artt.
116 e 117 TUB, stante la chiara illustrazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, delle spese e, in generale, dei costi e delle condizioni economiche del mutuo.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “l'indicatore sintetico di costo (ISC) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Pa Proprio per questa mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB”. (v. Cass. n. 9352 del 9 aprile 2025; Corte d'appello di Milano, sent. n.
2643/2024).
Da ciò deriva che la mancata o corretta indicazione, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, non comporta la nullità del contratto di mutuo, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, non sanzionabile qualora esso sia comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Al riguardo, si rileva che il contratto del 2010, pur non recando la specifica indicazione dell' ha, quale suo allegato, il documento di sintesi delle spese ai sensi della delibera Pt_3
CICR 4.3.2003, con indicazione specifica dei tassi, delle commissioni e delle spese che consentono di determinare agevolmente l'indicatore (cfr. doc. 2 all. A di parte attrice).
Né può condividersi, quanto ritenuto dalla mutuataria in ordine alla dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per indeterminatezza, poiché direttamente collegato all'indice Euribor, in violazione dell'art. 2 L. 278/90 che vieta le intese tra imprese
(anche bancarie).
4 Infatti, l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse del tasso Euribor, quale parametro variabile, non implica automaticamente l'invalidità delle stesse per indeterminatezza.
Per quanto soggetto a continue variazioni e influenzato in maniera determinante dal sistema bancario, si tratta pur sempre un indice medio, calcolato sulla scorta di dati oggettivi, diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee e, pertanto, verificabile.
Anche la seconda doglianza mossa dalla parte attrice, in relazione al contratto di mutuo n. 50696 del 2003, e attinente all'applicazione di interessi anatocistici legati al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che utilizza il metodo a rate costanti posticipate, non è meritevole di accoglimento.
A parere dell'attrice, tale sistema realizzerebbe la capitalizzazione composta degli interessi, ovvero quella pratica volta ad aggiungere gli interessi del periodo precedente nella base di calcolo dei nuovi interessi, generando così il calcolo degli interessi anche sugli interessi precedenti in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. che vieta anatocismo in mancanza di usi contrari.
Anche tale eccezione è infondata,
Deve rilevarsi infatti che, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. n. 15130 del 2024).
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese, non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi, e dunque all'anatocismo, ma costituisce il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti, e ne ha riconosciuto la piena legittimità, cosicchè la relativa doglianza deve essere disattesa.
Quanto alla dedotta violazione della normativa antiusura, parte attrice ha lamentato che, all'esito della verifica in ordine alla regolarità dei due contratti di mutuo effettuata dai propri consulenti, previa ricomprensione nel conteggio di tutte le spese ed anche degli interessi di mora, era emerso l'avvenuto superamento del tasso soglia usura, con la conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nei contratti di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. e della L. 108/96.
5 Il Ctu, in conformità al quesito posto dal Giudice, ha chiarito che la verifica della eventuale pattuizione di condizioni economiche usurarie è stata condotta avendo riguardo alla data di stipula del contratto e confrontando il TEG con il tasso soglia di riferimento desumibile dalle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), adottando quale formula di calcolo del TEG da confrontare con il tasso soglia, quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia.
In adesione all'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte (cfr., Cass. n.
12965/2016; SSUU n. 16303/2018 Cass. n. 26286/2019 e da ultimo, Cass. SS.UU. n.
19597/2020), la violazione del tasso soglia deve essere verificata raffrontando il TEG del finanziamento con il TEGM di cui al l'art. 2 comma 4 della legge 108/96, norma che delinea il meccanismo per l'individuazione del limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario.
In relazione al calcolo finalizzato alla verifica dell'usura e alla necessità di includere o meno gli interessi moratori, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 19597/2020), ha stabilito l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, inclusi gli interessi moratori.
Quanto alla modalità di calcolo da seguire, ulteriore questione dibattuta è se gli interessi moratori debbano sommarsi a quelli corrispettivi nella verifica del tasso soglia o debbano considerarsi alternativi.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire l'inammissibilità giuridica della sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, avendo questi ultimi natura sostitutiva e non additiva (in caso di inadempimento sono dovuti solo gli interessi moratori e non si realizza alcun cumulo).
Da ciò deriva che ai fini della verifica dell'usura deve considerarsi il tasso corrispettivo applicato dalla banca aumentato dello spread moratorio.
Sul punto la Banca D'Italia ha precisato che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del
TEG, poiché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo in caso di inadempimento del cliente. Tale esclusione è richiamata anche nei decreti trimestrali del
Ministero dell'economia e delle Finanze. Ciò non toglie che anche gli interessi di mora siano soggetti alla normativa antiusura per i quali si prevede un tasso soglia specifico in relazione al periodo di riferimento;
per quanto di interesse, per il periodo 31.04.2003- 31.12.2017, il tasso moratorio è calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi aumentando il TEGM di
2,1%.
Sotto il profilo sanzionatorio, per il caso di usurarietà del tasso di mora, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno chiarito che la non debenza di cui all'art 1815 cc. comma 2 non implica
6 la non debenza degli interessi ma semplicemente che saranno dovuti solo al tasso corrispettivo concordato (purché legittimo).
Appurato che degli interessi moratori deve tenersi conto nelle verifiche volte ad accertare l'eventuale applicazione di interessi usurari, e che il tasso applicato dalla banca da assumere ai fini della verifica dell'usura è il tasso corrispettivo aumentato del solo spread moratorio ovvero, separatamente, il tasso moratorio qualora questo non sia contrattualmente definito in termini di spread rispetto al tasso corrispettivo (Cass. SS.UU. sent. n. 19597/2020 del 18/09/2020), il Ctu ha proceduto alla verifica dell'eventuale pattuizione di condizioni usurarie adottando, quale formula di calcolo, quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia; il tasso soglia col quale confrontare il tasso effettivo globale è il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca
d'Italia, per il periodo di riferimento.
La consulenza tecnica d'ufficio è correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi.
Si ritiene, pertanto, di condividere le risultanze cui il C.T.U. è pervenuto, non ravvisando alcun profilo di usurarietà in relazione al contratto di mutuo del 2003, né con riferimento ai tassi corrispettivi, né con riferimento al tasso di mora, e rilevando, invece, il superamento del tasso soglia per i soli interessi corrispettivi di cui al contratto del 2010.
In particolare, con riferimento al contratto Rep. n. 50696 del 2003, il Ctu ha rilevato un tasso effettivo globale annuo pari al 4,70% (allegato 2) inferiore al tasso soglia di periodo (1/07/2003-
30/09/2003), per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso, pari al 6,795%, calcolato includendo le sole spese oggettivamente rilevabili, quali spese di istruttoria euro
800,00, e gli oneri assicurativi pari ad euro 327,55. In merito al tasso di mora, quantificato nel
6,750%, il consulente ha accertato che lo stesso non supera il tasso soglia in termini di usura pari al 9,945%, tenuto conto del tasso soglia calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di 2,1 punti percentuali.
Quanto al contratto di finanziamento Rep. N. 73527 del 17 dicembre 2010, il tasso degli interessi corrispettivi rilevato è pari al 3,912%, superiore al tasso soglia del periodo
(30/09/2010-31/12/2010) per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile, pari al 3,90%, calcolato includendo le sole spese oggettivamente rilevabili, quali spese di istruttoria pari ad euro 1.920,00.
Al contrario, il tasso di mora pattuito del 3,750% è risultato inferiore al tasso soglia, pari al
7,050%.
7 Il consulente, stante il superamento del tasso di interesse corrispettivo pattuito (3,912%), rispetto al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione (3,900%), in conformità a quanto disposto dal Giudice, ha proceduto al ricalcolo del rapporto dare/avere eliminando gli interessi passivi.
Tale conclusione è stata contestata dalla banca mutuante, a parere della quale, il consulente avrebbe errato nell'inquadrare il contratto del 2010 nella cat. 7, qualificandolo come mutuo ipotecario a tasso variabile con tasso soglia del periodo pari al 3,900%.
La convenuta ha osservato infatti che, trattandosi di finanziamento finalizzato ad un programma di investimento aziendale, con previsione di erogazioni rateali correlate agli Stati di
Avanzamento Lavori, la qualificazione corretta avrebbe dovuto essere quella residuale denominata “Altri Finanziamenti”, come regolato dalle istruzioni Banca d'Italia, aggiornate ad agosto 2009, vigente alla data di stipula del contratto, con applicazione della Cat. 10, il cui tasso soglia, nel IV trimestre 2010, era pari al 18,495% con esclusione quindi del superamento del limite soglia del periodo.
Tale eccezione non è condivisibile poiché, come correttamente evidenziato dal Ctu in risposta alle osservazioni del Ctp della convenuta, in relazione al tasso soglia da considerare nel calcolo dell'usura, l'inquadramento del contratto de quo nella tipologia di finanziamenti “mutui ipotecari” deve ritenersi corretto, in conformità a quanto sancito anche dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22380 del 2019.
La Corte ha precisato che il mutuo che preveda erogazioni correlate allo stato di avanzamento lavori, assistito da ipoteca, presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato.
Pertanto, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, “deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale”.
Da ultimo, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si osserva quanto segue.
La banca, oltre a contestare la fondatezza delle eccezioni di nullità relative ai tassi convenuti nei due contratti, ha richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento e la condanna dell'attrice al pagamento del credito residuo relativo al mutuo del 2010, risultante dai rapporti di mutuo in oggetto, con interessi e spese, per l'importo pari ad €. 240.383,40.
La domanda è parzialmente fondata.
Deve darsi atto che risulta documentalmente provato che l'attrice ha ricevuto l'importo complessivo pari ad €. 203.700,00 attraverso due erogazioni effettuate il 26.01.2011, per €.
8 198.700,00 e il 7.03.2013 per l'importo di €. 5.000,00 (cfr. doc.3 allegato alle memorie ex art. 183 co.6 n.2 cpc di parte convenuta).
Il consulente, in base all'esame della documentazione in atti, ed in particolare delle certificazioni periodiche, ha accertato che alla data del 31.12.2013 il capitale residuo era pari ad €. 203.700,00 e che l'importo complessivo corrisposto dalla attrice a titolo di interessi per gli anni 2011, 2012 e 2013 è stato pari ad €. 18.533,4.
A fronte dell'accertata usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto, detratto quanto pagato dalla mutuataria a tale titolo, la rideterminazione rapporto dare/avere tra le parti effettuata dal Ctu, e condivisa dal Tribunale, evidenzia pertanto un saldo pari € 185.166,60, alla data del 31.12.2013, a credito della banca convenuta, a cui dovrà aggiungersi l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate scadute a tale data, oltre agli interessi di mora, in quanto entro soglia.
Alla luce del parziale accoglimento delle domande formulate dalle parti, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, nonché delle spese della
CTU, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice di accertamento dell'usurarietà dei tassi corrispettivi convenuti con riferimento al contratto Rep. n. 73527 del 17.12.2010 e, per l'effetto, dichiara la nullità delle relative clausole e rigetta per il resto.
In parzialmente accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, accerta che in relazione al contratto di mutuo N. 73527 del 17 dicembre 2010, il saldo rideterminato a credito di e per essa di , è pari ad €. 185.166,60, Controparte_3 Controparte_2 oltre l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate scadute alla data del 31.12.2013 ed oltre agli interessi di mora;
condanna, per l'effetto, al pagamento in favore della banca convenuta, della Parte_1 somma di €. 185.166,60, a cui dovrà aggiungersi l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate scadute alla data del 31.12.2013, oltre interessi di mora.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e le spese di c.t.u..
Tempio Pausania, 3.11.2025
Il giudice
ND Di MO
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. ND Di MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2487 del 2017 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Balaiana Loc. Capannaccia n. 171, C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 presso l'indirizzo telematico del difensore Avv. ND Dondero (C.F.
) con studio in Genova, 16122, Via Assarotti 17/7, dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sociale Controparte_1 sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e Sede Secondaria in Milano, Via Monte di Pietà 8,
Codice Fiscale n. e Partita IVA n. , e per essa, quale mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 con sede a Milano Bastioni di Porta Nuova n.19, elettivamente Controparte_2 domiciliate in Olbia, Via Torino 40, presso lo studio del difensore, Avv. Filippo Bassu (c.f.
) del foro di Sassari C.F._3
Parte convenuta
1 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.05.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Parte_1 per sentire accertare e dichiarare la nullità dei due contratti di mutuo Controparte_1 sottoscritti rispettivamente in data 23.07.2003, a rogito del notaio Rep. N. 50696 Persona_1
Racc. 16237, per la somma di €. 170.000,00, ed in data 17.12.2010, a rogito del notaio dott.
, Rep. N. 73527 Racc. 29871, per la somma di €. 240.000,00, con concessione Persona_1
d'ipoteca sino all'importo di €. 480.000,00.
La somma ricevuta con il secondo contratto avrebbe dovuto essere destinata in parte all'ampliamento dell'immobile aziendale, ed in parte all'estinzione del debito residuo relativo al mutuo del 2003.
A supporto delle proprie domande, l'attrice assumeva che, come dimostrato dalle consulenze che aveva fatto svolgere e che produceva, i contratti erano illegittimi sotto molteplici profili, tra cui l'addebito di interessi anatocistici e di interessi passivi, spese ed oneri, variamente denominati, che avevano portato al superamento del tasso soglia usurario.
Deduceva, in particolare, con riferimento al contratto di mutuo n. 50696 stipulato nel 2003, che a fronte di un capitale erogato di €. 170.000,00, l'importo totale restituito , comprensivo di capitale ed interessi, era stato pari ad €. 220.483,11 e che, sulla base di quanto emerso dalle consulenze allegate all'atto introduttivo, la banca aveva “illegittimamente percepito somme dalla mutuataria per la complessiva somma di € 50.483,11, a titolo di interessi usurari…” di cui richiedeva la ripetizione o lo storno. Agiva, in via subordinata per la ripetizione o lo storno della “…somma di € 27.017,70 per la mancata indicazione del Tasso effettivo annuo (TAEG o
ISC), in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente nullità della clausola dell'interesse ed il ricalcolo del piano di ammortamento al Tasso Minimo dei B.O.T.”.
Detta violazione era stata riscontrata anche con riferimento al contratto di mutuo n. 73527, sottoscritto nel 2010 e finalizzato, in parte, all'estinzione del debito residuo relativo al precedente mutuo del 2003 e in parte, all'ampliamento della struttura agrituristica aziendale ed alla realizzazione di una piscina, in relazione al quale, l'attrice chiedeva la ripetizione o lo storno dell'importo di €. 9.171,00.
2 Si costituiva in giudizio e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_2
che contestava la fondatezza fattuale e giuridica delle rivendicazioni attoree
[...] chiedendone il rigetto nonché, in via riconvenzionale, accertarsi l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo stipulato il 17 dicembre 2010, con conseguente condanna al pagamento della somma di €. 250.383,40, oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 31.12.2017.
In particolare la banca, nel contestare le deduzioni e argomentazioni di parte attrice, rilevava la conformità dei due contratti di mutuo alla normativa, sia con riferimento alla trasparenza, poiché stipulati secondo precisa regolamentazione economica del rapporto, nel rispetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità richiesti dalla legge, sia con riferimento alla normativa antiusura, non sussistendo alcun superamento del tasso soglia né in sede di pattuizione, né nella successiva fase di esecuzione;
evidenziava l'erroneità della sommatoria dell'interesse corrispettivo all'interesse di mora ai fini della verifica dell'usura, poiché priva di ogni fondamento matematico-giuridico.
Evidenziava l'inconsistenza della contestazione relativa all'allegata violazione dell'art.117 Par T.U.B. per la mancata indicazione dell' , stante l'esplicitazione nei contratti dei tassi di interesse e degli oneri economici che consentono al cliente di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, rilevava l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 1283
c.c., stante la legittima applicazione degli interessi anatocistici qualora validamente pattuiti, come nel caso in esame, e la conseguente validità delle clausole di pattuizione dell'interesse di mora, calcolato sull'intera rata, comprensiva di capitale e interessi.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
L'attrice ha proposto azione di accertamento della pretesa illegittimità dei due contratti di mutuo impugnati sotto plurimi profili, con declaratoria della nullità delle relative pattuizioni e conseguente richiesta di ripetizione delle somme ritenute indebite, a seguito della rideterminazione del saldo.
La prima eccezione svolta dall'attrice attiene all'asserita illegittimità dei contratti per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG, ed alla nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse.
Secondo la prospettazione attrice, infatti, sia nel contratto di mutuo del 2003 che in quello del
2010, non era stato indicato l'ISC/TAEG, indicatore sintetico di costo, omissione che avrebbe determinato la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 comma 6
3 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale come da previsione di cui al comma 7 dello stesso articolo.
L'eccezione è infondata.
Premesso che la contestazione riguarda il solo contratto n. 73527 del 2010, atteso che l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG è stato esteso ai mutui a far data dal 1° ottobre del 2003 (con le
«Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003) e dunque, solo successivamente alla stipula del contratto di mutuo n. 50696, del 23 luglio 2003, dall'esame del contratto di finanziamento del 2010, non emerge alcuna violazione della normativa sulla trasparenza ex artt.
116 e 117 TUB, stante la chiara illustrazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, delle spese e, in generale, dei costi e delle condizioni economiche del mutuo.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “l'indicatore sintetico di costo (ISC) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Pa Proprio per questa mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB”. (v. Cass. n. 9352 del 9 aprile 2025; Corte d'appello di Milano, sent. n.
2643/2024).
Da ciò deriva che la mancata o corretta indicazione, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, non comporta la nullità del contratto di mutuo, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, non sanzionabile qualora esso sia comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Al riguardo, si rileva che il contratto del 2010, pur non recando la specifica indicazione dell' ha, quale suo allegato, il documento di sintesi delle spese ai sensi della delibera Pt_3
CICR 4.3.2003, con indicazione specifica dei tassi, delle commissioni e delle spese che consentono di determinare agevolmente l'indicatore (cfr. doc. 2 all. A di parte attrice).
Né può condividersi, quanto ritenuto dalla mutuataria in ordine alla dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per indeterminatezza, poiché direttamente collegato all'indice Euribor, in violazione dell'art. 2 L. 278/90 che vieta le intese tra imprese
(anche bancarie).
4 Infatti, l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse del tasso Euribor, quale parametro variabile, non implica automaticamente l'invalidità delle stesse per indeterminatezza.
Per quanto soggetto a continue variazioni e influenzato in maniera determinante dal sistema bancario, si tratta pur sempre un indice medio, calcolato sulla scorta di dati oggettivi, diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee e, pertanto, verificabile.
Anche la seconda doglianza mossa dalla parte attrice, in relazione al contratto di mutuo n. 50696 del 2003, e attinente all'applicazione di interessi anatocistici legati al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che utilizza il metodo a rate costanti posticipate, non è meritevole di accoglimento.
A parere dell'attrice, tale sistema realizzerebbe la capitalizzazione composta degli interessi, ovvero quella pratica volta ad aggiungere gli interessi del periodo precedente nella base di calcolo dei nuovi interessi, generando così il calcolo degli interessi anche sugli interessi precedenti in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. che vieta anatocismo in mancanza di usi contrari.
Anche tale eccezione è infondata,
Deve rilevarsi infatti che, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. n. 15130 del 2024).
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento alla francese, non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi, e dunque all'anatocismo, ma costituisce il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti, e ne ha riconosciuto la piena legittimità, cosicchè la relativa doglianza deve essere disattesa.
Quanto alla dedotta violazione della normativa antiusura, parte attrice ha lamentato che, all'esito della verifica in ordine alla regolarità dei due contratti di mutuo effettuata dai propri consulenti, previa ricomprensione nel conteggio di tutte le spese ed anche degli interessi di mora, era emerso l'avvenuto superamento del tasso soglia usura, con la conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nei contratti di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. e della L. 108/96.
5 Il Ctu, in conformità al quesito posto dal Giudice, ha chiarito che la verifica della eventuale pattuizione di condizioni economiche usurarie è stata condotta avendo riguardo alla data di stipula del contratto e confrontando il TEG con il tasso soglia di riferimento desumibile dalle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), adottando quale formula di calcolo del TEG da confrontare con il tasso soglia, quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia.
In adesione all'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte (cfr., Cass. n.
12965/2016; SSUU n. 16303/2018 Cass. n. 26286/2019 e da ultimo, Cass. SS.UU. n.
19597/2020), la violazione del tasso soglia deve essere verificata raffrontando il TEG del finanziamento con il TEGM di cui al l'art. 2 comma 4 della legge 108/96, norma che delinea il meccanismo per l'individuazione del limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario.
In relazione al calcolo finalizzato alla verifica dell'usura e alla necessità di includere o meno gli interessi moratori, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 19597/2020), ha stabilito l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, inclusi gli interessi moratori.
Quanto alla modalità di calcolo da seguire, ulteriore questione dibattuta è se gli interessi moratori debbano sommarsi a quelli corrispettivi nella verifica del tasso soglia o debbano considerarsi alternativi.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire l'inammissibilità giuridica della sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, avendo questi ultimi natura sostitutiva e non additiva (in caso di inadempimento sono dovuti solo gli interessi moratori e non si realizza alcun cumulo).
Da ciò deriva che ai fini della verifica dell'usura deve considerarsi il tasso corrispettivo applicato dalla banca aumentato dello spread moratorio.
Sul punto la Banca D'Italia ha precisato che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del
TEG, poiché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo in caso di inadempimento del cliente. Tale esclusione è richiamata anche nei decreti trimestrali del
Ministero dell'economia e delle Finanze. Ciò non toglie che anche gli interessi di mora siano soggetti alla normativa antiusura per i quali si prevede un tasso soglia specifico in relazione al periodo di riferimento;
per quanto di interesse, per il periodo 31.04.2003- 31.12.2017, il tasso moratorio è calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi aumentando il TEGM di
2,1%.
Sotto il profilo sanzionatorio, per il caso di usurarietà del tasso di mora, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno chiarito che la non debenza di cui all'art 1815 cc. comma 2 non implica
6 la non debenza degli interessi ma semplicemente che saranno dovuti solo al tasso corrispettivo concordato (purché legittimo).
Appurato che degli interessi moratori deve tenersi conto nelle verifiche volte ad accertare l'eventuale applicazione di interessi usurari, e che il tasso applicato dalla banca da assumere ai fini della verifica dell'usura è il tasso corrispettivo aumentato del solo spread moratorio ovvero, separatamente, il tasso moratorio qualora questo non sia contrattualmente definito in termini di spread rispetto al tasso corrispettivo (Cass. SS.UU. sent. n. 19597/2020 del 18/09/2020), il Ctu ha proceduto alla verifica dell'eventuale pattuizione di condizioni usurarie adottando, quale formula di calcolo, quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia; il tasso soglia col quale confrontare il tasso effettivo globale è il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca
d'Italia, per il periodo di riferimento.
La consulenza tecnica d'ufficio è correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi.
Si ritiene, pertanto, di condividere le risultanze cui il C.T.U. è pervenuto, non ravvisando alcun profilo di usurarietà in relazione al contratto di mutuo del 2003, né con riferimento ai tassi corrispettivi, né con riferimento al tasso di mora, e rilevando, invece, il superamento del tasso soglia per i soli interessi corrispettivi di cui al contratto del 2010.
In particolare, con riferimento al contratto Rep. n. 50696 del 2003, il Ctu ha rilevato un tasso effettivo globale annuo pari al 4,70% (allegato 2) inferiore al tasso soglia di periodo (1/07/2003-
30/09/2003), per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso, pari al 6,795%, calcolato includendo le sole spese oggettivamente rilevabili, quali spese di istruttoria euro
800,00, e gli oneri assicurativi pari ad euro 327,55. In merito al tasso di mora, quantificato nel
6,750%, il consulente ha accertato che lo stesso non supera il tasso soglia in termini di usura pari al 9,945%, tenuto conto del tasso soglia calcolato nello stesso modo degli interessi corrispettivi ma aumentando il TEGM di 2,1 punti percentuali.
Quanto al contratto di finanziamento Rep. N. 73527 del 17 dicembre 2010, il tasso degli interessi corrispettivi rilevato è pari al 3,912%, superiore al tasso soglia del periodo
(30/09/2010-31/12/2010) per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile, pari al 3,90%, calcolato includendo le sole spese oggettivamente rilevabili, quali spese di istruttoria pari ad euro 1.920,00.
Al contrario, il tasso di mora pattuito del 3,750% è risultato inferiore al tasso soglia, pari al
7,050%.
7 Il consulente, stante il superamento del tasso di interesse corrispettivo pattuito (3,912%), rispetto al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione (3,900%), in conformità a quanto disposto dal Giudice, ha proceduto al ricalcolo del rapporto dare/avere eliminando gli interessi passivi.
Tale conclusione è stata contestata dalla banca mutuante, a parere della quale, il consulente avrebbe errato nell'inquadrare il contratto del 2010 nella cat. 7, qualificandolo come mutuo ipotecario a tasso variabile con tasso soglia del periodo pari al 3,900%.
La convenuta ha osservato infatti che, trattandosi di finanziamento finalizzato ad un programma di investimento aziendale, con previsione di erogazioni rateali correlate agli Stati di
Avanzamento Lavori, la qualificazione corretta avrebbe dovuto essere quella residuale denominata “Altri Finanziamenti”, come regolato dalle istruzioni Banca d'Italia, aggiornate ad agosto 2009, vigente alla data di stipula del contratto, con applicazione della Cat. 10, il cui tasso soglia, nel IV trimestre 2010, era pari al 18,495% con esclusione quindi del superamento del limite soglia del periodo.
Tale eccezione non è condivisibile poiché, come correttamente evidenziato dal Ctu in risposta alle osservazioni del Ctp della convenuta, in relazione al tasso soglia da considerare nel calcolo dell'usura, l'inquadramento del contratto de quo nella tipologia di finanziamenti “mutui ipotecari” deve ritenersi corretto, in conformità a quanto sancito anche dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22380 del 2019.
La Corte ha precisato che il mutuo che preveda erogazioni correlate allo stato di avanzamento lavori, assistito da ipoteca, presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato.
Pertanto, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, “deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale”.
Da ultimo, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si osserva quanto segue.
La banca, oltre a contestare la fondatezza delle eccezioni di nullità relative ai tassi convenuti nei due contratti, ha richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento e la condanna dell'attrice al pagamento del credito residuo relativo al mutuo del 2010, risultante dai rapporti di mutuo in oggetto, con interessi e spese, per l'importo pari ad €. 240.383,40.
La domanda è parzialmente fondata.
Deve darsi atto che risulta documentalmente provato che l'attrice ha ricevuto l'importo complessivo pari ad €. 203.700,00 attraverso due erogazioni effettuate il 26.01.2011, per €.
8 198.700,00 e il 7.03.2013 per l'importo di €. 5.000,00 (cfr. doc.3 allegato alle memorie ex art. 183 co.6 n.2 cpc di parte convenuta).
Il consulente, in base all'esame della documentazione in atti, ed in particolare delle certificazioni periodiche, ha accertato che alla data del 31.12.2013 il capitale residuo era pari ad €. 203.700,00 e che l'importo complessivo corrisposto dalla attrice a titolo di interessi per gli anni 2011, 2012 e 2013 è stato pari ad €. 18.533,4.
A fronte dell'accertata usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto, detratto quanto pagato dalla mutuataria a tale titolo, la rideterminazione rapporto dare/avere tra le parti effettuata dal Ctu, e condivisa dal Tribunale, evidenzia pertanto un saldo pari € 185.166,60, alla data del 31.12.2013, a credito della banca convenuta, a cui dovrà aggiungersi l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate scadute a tale data, oltre agli interessi di mora, in quanto entro soglia.
Alla luce del parziale accoglimento delle domande formulate dalle parti, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, nonché delle spese della
CTU, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice di accertamento dell'usurarietà dei tassi corrispettivi convenuti con riferimento al contratto Rep. n. 73527 del 17.12.2010 e, per l'effetto, dichiara la nullità delle relative clausole e rigetta per il resto.
In parzialmente accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, accerta che in relazione al contratto di mutuo N. 73527 del 17 dicembre 2010, il saldo rideterminato a credito di e per essa di , è pari ad €. 185.166,60, Controparte_3 Controparte_2 oltre l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate scadute alla data del 31.12.2013 ed oltre agli interessi di mora;
condanna, per l'effetto, al pagamento in favore della banca convenuta, della Parte_1 somma di €. 185.166,60, a cui dovrà aggiungersi l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate scadute alla data del 31.12.2013, oltre interessi di mora.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e le spese di c.t.u..
Tempio Pausania, 3.11.2025
Il giudice
ND Di MO
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