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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 5/5/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4944/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Lucia De Filippo, presso il cui studio elett.te domicilia in Striano (NA) alla Via Caionche
n. 39 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex L. CP_1
222/84, maturati nel periodo indicato in ricorso, non corrisposti dall' CP_2 nonostante l'emissione di decreto di omologa positivo da parte del Tribunale di Torre
Annunziata, in favore di Giudice del lavoro (cfr. documentazione in atti).
L si è costituito e ha dedotto di aver già erogato al ricorrente la prestazione CP_2 oggetto di causa.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione depositata dall' (cfr. comunicazione di liquidazione in atti), CP_1
e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già CP_2 provveduto a erogare in favore di i ratei maturati e non riscossi della Parte_1 prestazione richiesta in ricorso. Tale pagamento è stato ritenuto esaustivo dal difensore del , tanto è vero che Pt_1 il predetto difensore, nelle note di trattazione scritta, ha chiesto dichiararsi senz'altro cessata la materia del contendere (cfr. documentazione in atti).
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al CP_2 pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30/8/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 17/7/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 5/5/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4944/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Lucia De Filippo, presso il cui studio elett.te domicilia in Striano (NA) alla Via Caionche
n. 39 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex L. CP_1
222/84, maturati nel periodo indicato in ricorso, non corrisposti dall' CP_2 nonostante l'emissione di decreto di omologa positivo da parte del Tribunale di Torre
Annunziata, in favore di Giudice del lavoro (cfr. documentazione in atti).
L si è costituito e ha dedotto di aver già erogato al ricorrente la prestazione CP_2 oggetto di causa.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione depositata dall' (cfr. comunicazione di liquidazione in atti), CP_1
e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già CP_2 provveduto a erogare in favore di i ratei maturati e non riscossi della Parte_1 prestazione richiesta in ricorso. Tale pagamento è stato ritenuto esaustivo dal difensore del , tanto è vero che Pt_1 il predetto difensore, nelle note di trattazione scritta, ha chiesto dichiararsi senz'altro cessata la materia del contendere (cfr. documentazione in atti).
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese.
Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al CP_2 pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30/8/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 17/7/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco