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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
BRIGUORI AO, RE
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5542/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 416/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99203 CATASTO-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza n.
416/01/2022, depositata il 14.4.2022, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2019LT0099203, relativo alla rendita dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita nel Comune di Norma, censita al Dati catastali_1, categoria C/1 (negozio).
2. La sig.ra Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2019LT0099203, notificato il 4.5.2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio aveva rideterminato la rendita catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà anzidetta. L'Ufficio aveva modificato la rendita da euro
668,45 – precedentemente proposta con procedura DOCFA – ad euro 1.025,99, a seguito della rideterminazione della consistenza dell'unità immobiliare in 66 mq in luogo dei 43 mq indicati dalla contribuente.
2.1. All'esito del giudizio la Corte, con la sentenza n. 416/01/2022, accoglieva il ricorso, compensando le spese.
In particolare, il giudice di primo grado:
-individuava l'oggetto del contendere nella rettifica della rendita catastale da euro 668,45 a euro 1.025,99;
-riteneva fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione dell'avviso, in quanto il contenuto dell'atto sarebbe rimasto indeterminato, con particolare riferimento alle unità immobiliari assunte a raffronto;
-osservava che la motivazione del provvedimento si esauriva in una “non completa enunciazione” dell'incremento di rendita, soprattutto a fronte del precedente aumento del 2019;
-rilevava che i dati catastali degli immobili comparativi non risultavano completi e che non erano indicate le rispettive rendite, sicché l'atto non poteva considerarsi pienamente conforme all'art. 3 L. 241/1990;
-valorizzava, inoltre, la perizia di parte richiamata dalla contribuente come elemento confermativo delle proprie doglianze.
3. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva, come detto in premessa, appello dinanzi a questa Corte, chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma dell'avviso di accertamento catastale.
L'appello – corredato dalla prescritta documentazione – veniva notificato, in via telematica, all'indirizzo PEC del difensore della contribuente in data 27.10.2022, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti.
L'appellante deduceva:
-Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 – pretesa motivazione apparente della sentenza di primo grado;
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 1 D.M. 701/1994 – insussistenza del vizio di motivazione dell'avviso DOCFA, con richiamo all'ordinanza Cass. n. 7984/2022;
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 D.P.R. 1142/1949, dell'art. 1 D.M. 701/1994 e dell'Istruzione catastale II – correttezza del classamento nel merito.
A sostegno delle proprie difese l'Agenzia delle Entrate depositava, oltre alla sentenza impugnata e alla ricevuta PEC di consegna dell'appello, copia dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7984/2022 (Sezione tributaria), richiamata in diritto a fondamento delle censure sulla motivazione dell'avviso.
La contribuente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, risulta che l'appello è stato regolarmente notificato e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia di Resistente_1.
In particolare, vero è che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 14.4.2022 ed è indicata come non notificata. L'impugnazione è stata notificata via PEC al difensore della contribuente in data 27.10.2022, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti.
Tenuto conto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 49 D.Lgs. 546/1992, nonché della sospensione feriale dei termini, l'appello è stato proposto tempestivamente e correttamente notificato.
2. Quanto al merito, ritiene il Collegio che l'appello sia pienamente fondato.
2.1.Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992.
La Commissione provinciale ha tuttavia indicato, seppur in forma assai sintetica, che la ragione dell'accoglimento del ricorso risiedeva nella ritenuta insufficienza della motivazione dell'avviso, con particolare riguardo alla mancata indicazione delle rendite degli immobili assunti a raffronto e alla conseguente violazione dell'art. 3 L. 241/1990.
Si tratta di una motivazione che, pur concisa, consente di individuare la ratio decidendi, sicché non si versa in un'ipotesi di motivazione meramente apparente o inesistente.
Il motivo non può pertanto essere accolto nella parte in cui prospetta la nullità della sentenza, ferma restando la possibilità per questa Corte di procedere a un pieno riesame della questione nel merito.
2.2. In secondo motivo di gravame appare, invece, fondato.
Con tale motivo l'Agenzia deduce la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 1 D.M. 701/1994, sostenendo che l'obbligo motivazionale, in relazione alla natura dell'accertamento DOCFA, sia stato correttamente assolto.
Dagli atti emerge che l'avviso di accertamento indica la categoria catastale (C/1), la classe (4), la consistenza ante (43 mq) e post rettifica (66 mq) e le corrispondenti rendite;
esplicita che l'intervento dell'Ufficio è motivato dalla sottostima della consistenza dichiarata con il DOCFA;
richiama alcune unità immobiliari ubicate nella stessa via, con indicazione dei relativi dati identificativi, quali immobili “comparabili”.
Il primo giudice ha ritenuto insufficiente tale motivazione perché nell'avviso non sarebbero riportate le rendite delle unità assunte a raffronto, ravvisando in ciò violazione dell'art. 3 L. 241/1990.
Questa Corte ritiene, invece, che la motivazione dell'atto sia conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, all'ordinanza della Corte di cassazione n. 7984/2022, espressamente richiamata dall'appellante. In detta ordinanza la Suprema Corte ribadisce che la motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio in sede contenziosa, ponendo il contribuente in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Precisa, poi, che, pur dovendo essere indicati i criteri astratti utilizzati per determinare il maggior valore o la maggiore rendita, non
è necessario esporre in modo analitico tutti i dati di fatto impiegati, la cui incompletezza può incidere sulla fondatezza nel merito, ma non sulla validità formale dell'atto. Con riferimento specifico alla procedura DOCFA, aggiunge che quando l'attribuzione o la rettifica della rendita avviene sulla base degli elementi di fatto indicati dal contribuente, non disattesi dall'Ufficio, e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva soltanto da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi (categoria, classe, consistenza) e della classe attribuita.
Nel caso in esame sembra che siano stati rispettati detti criteri motivazionali dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si osserva che l'Ufficio non ha modificato né la categoria né la classe proposte dal contribuente
(C/1, classe 4), ma ha ritenuto sottostimata la consistenza dell'unità immobiliare, alla luce della planimetria
DOCFA, indicando nell'avviso il passaggio da 43 mq a 66 mq di consistenza, con la conseguente rendita di euro 1.025,99.
Il contribuente era, dunque, posto nelle condizioni di comprendere esattamente la portata delle determinazioni dell'Ufficio e, a tali fini, l'indicazione di alcuni immobili comparativi ha carattere meramente argomentativo e di trasparenza e non costituisce elemento essenziale ai fini della validità formale dell'avviso; di conseguenza, la mancata indicazione delle relative rendite non Banca_1 il vizio di motivazione ritenuto sussistente dalla Commissione provinciale.
Pertanto, il secondo motivo di appello è fondato.
2.3. Con il terzo motivo l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi valutazione sul merito tecnico del classamento, ribadendo la piena correttezza della rettifica operata.
Dagli atti risulta che l'unità immobiliare oggetto di causa è un negozio con retrobottega, derivante da variazione catastale del marzo 2019 (da magazzino a negozio), poiché con DOCFA i contitolari avevano dichiarato la categoria C/1, classe 4, la consistenza di 43 mq e la superficie catastale di 78 mq. L'Ufficio, esaminata la planimetria, ha rilevato la evidente incongruità del rapporto fra superficie catastale (78 mq) e consistenza (43 mq) e ha determinato in 64 mq la superficie utile dei locali principali, 4 mq di retrobottega
(servizi igienici e antibagno), conteggiati al 50%, per ulteriori 2 mq e, dunque, una consistenza complessiva di 66 mq. La rendita di euro 1.025,99 è stata ottenuta applicando il coefficiente unitario di euro 15,55/mq previsto, per il Comune di Norma, per gli immobili di categoria C/1, classe 4.
Il procedimento descritto è conforme a quanto prescritto dall'art. 49 D.P.R. 1142/1949, che prevede, per i negozi e botteghe, la misurazione della consistenza in metri quadrati, nonché con le istruzioni catastali che disciplinano il computo delle superfici dei locali principali e accessori.
Le doglianze della contribuente si sono concentrate, per lo più, sulla entità della rendita rispetto al contesto economico del Comune, sul precedente aumento del 2019 e sulla perizia di parte;
ma non risultano sorrette da specifiche contestazioni sui dati tecnici e di calcolo, tali da poter confutare le conclusioni dell'Ufficio.
Ne consegue la fondatezza anche del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere legittima nel merito la rendita catastale di euro 1.025,99 attribuita all'unità immobiliare in esame.
3.In conclusione, l'appello deve essere accolto. Ne discende la riforma integrale della sentenza impugnata, dovendosi affermare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento catastale n.
2019LT0099203, in conformità, in particolare, ai principi affermati dall'ordinanza Cass. n. 7984/2022 in tema di procedura DOCFA e la correttezza, nel merito, del classamento e della rendita catastale rideterminata dall'Agenzia delle Entrate
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese processuali, liquidate in euro 400,00 per il primo grado, oltre oneri di legge, ed in euro 600,00, oltre oneri di legge, per il presente grado.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
BRIGUORI AO, RE
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5542/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 416/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99203 CATASTO-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza n.
416/01/2022, depositata il 14.4.2022, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2019LT0099203, relativo alla rendita dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita nel Comune di Norma, censita al Dati catastali_1, categoria C/1 (negozio).
2. La sig.ra Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2019LT0099203, notificato il 4.5.2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio aveva rideterminato la rendita catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà anzidetta. L'Ufficio aveva modificato la rendita da euro
668,45 – precedentemente proposta con procedura DOCFA – ad euro 1.025,99, a seguito della rideterminazione della consistenza dell'unità immobiliare in 66 mq in luogo dei 43 mq indicati dalla contribuente.
2.1. All'esito del giudizio la Corte, con la sentenza n. 416/01/2022, accoglieva il ricorso, compensando le spese.
In particolare, il giudice di primo grado:
-individuava l'oggetto del contendere nella rettifica della rendita catastale da euro 668,45 a euro 1.025,99;
-riteneva fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione dell'avviso, in quanto il contenuto dell'atto sarebbe rimasto indeterminato, con particolare riferimento alle unità immobiliari assunte a raffronto;
-osservava che la motivazione del provvedimento si esauriva in una “non completa enunciazione” dell'incremento di rendita, soprattutto a fronte del precedente aumento del 2019;
-rilevava che i dati catastali degli immobili comparativi non risultavano completi e che non erano indicate le rispettive rendite, sicché l'atto non poteva considerarsi pienamente conforme all'art. 3 L. 241/1990;
-valorizzava, inoltre, la perizia di parte richiamata dalla contribuente come elemento confermativo delle proprie doglianze.
3. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina proponeva, come detto in premessa, appello dinanzi a questa Corte, chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma dell'avviso di accertamento catastale.
L'appello – corredato dalla prescritta documentazione – veniva notificato, in via telematica, all'indirizzo PEC del difensore della contribuente in data 27.10.2022, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti.
L'appellante deduceva:
-Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 – pretesa motivazione apparente della sentenza di primo grado;
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 1 D.M. 701/1994 – insussistenza del vizio di motivazione dell'avviso DOCFA, con richiamo all'ordinanza Cass. n. 7984/2022;
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 D.P.R. 1142/1949, dell'art. 1 D.M. 701/1994 e dell'Istruzione catastale II – correttezza del classamento nel merito.
A sostegno delle proprie difese l'Agenzia delle Entrate depositava, oltre alla sentenza impugnata e alla ricevuta PEC di consegna dell'appello, copia dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7984/2022 (Sezione tributaria), richiamata in diritto a fondamento delle censure sulla motivazione dell'avviso.
La contribuente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, risulta che l'appello è stato regolarmente notificato e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia di Resistente_1.
In particolare, vero è che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 14.4.2022 ed è indicata come non notificata. L'impugnazione è stata notificata via PEC al difensore della contribuente in data 27.10.2022, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti.
Tenuto conto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 49 D.Lgs. 546/1992, nonché della sospensione feriale dei termini, l'appello è stato proposto tempestivamente e correttamente notificato.
2. Quanto al merito, ritiene il Collegio che l'appello sia pienamente fondato.
2.1.Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992.
La Commissione provinciale ha tuttavia indicato, seppur in forma assai sintetica, che la ragione dell'accoglimento del ricorso risiedeva nella ritenuta insufficienza della motivazione dell'avviso, con particolare riguardo alla mancata indicazione delle rendite degli immobili assunti a raffronto e alla conseguente violazione dell'art. 3 L. 241/1990.
Si tratta di una motivazione che, pur concisa, consente di individuare la ratio decidendi, sicché non si versa in un'ipotesi di motivazione meramente apparente o inesistente.
Il motivo non può pertanto essere accolto nella parte in cui prospetta la nullità della sentenza, ferma restando la possibilità per questa Corte di procedere a un pieno riesame della questione nel merito.
2.2. In secondo motivo di gravame appare, invece, fondato.
Con tale motivo l'Agenzia deduce la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 1 D.M. 701/1994, sostenendo che l'obbligo motivazionale, in relazione alla natura dell'accertamento DOCFA, sia stato correttamente assolto.
Dagli atti emerge che l'avviso di accertamento indica la categoria catastale (C/1), la classe (4), la consistenza ante (43 mq) e post rettifica (66 mq) e le corrispondenti rendite;
esplicita che l'intervento dell'Ufficio è motivato dalla sottostima della consistenza dichiarata con il DOCFA;
richiama alcune unità immobiliari ubicate nella stessa via, con indicazione dei relativi dati identificativi, quali immobili “comparabili”.
Il primo giudice ha ritenuto insufficiente tale motivazione perché nell'avviso non sarebbero riportate le rendite delle unità assunte a raffronto, ravvisando in ciò violazione dell'art. 3 L. 241/1990.
Questa Corte ritiene, invece, che la motivazione dell'atto sia conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, all'ordinanza della Corte di cassazione n. 7984/2022, espressamente richiamata dall'appellante. In detta ordinanza la Suprema Corte ribadisce che la motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio in sede contenziosa, ponendo il contribuente in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Precisa, poi, che, pur dovendo essere indicati i criteri astratti utilizzati per determinare il maggior valore o la maggiore rendita, non
è necessario esporre in modo analitico tutti i dati di fatto impiegati, la cui incompletezza può incidere sulla fondatezza nel merito, ma non sulla validità formale dell'atto. Con riferimento specifico alla procedura DOCFA, aggiunge che quando l'attribuzione o la rettifica della rendita avviene sulla base degli elementi di fatto indicati dal contribuente, non disattesi dall'Ufficio, e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva soltanto da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi (categoria, classe, consistenza) e della classe attribuita.
Nel caso in esame sembra che siano stati rispettati detti criteri motivazionali dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si osserva che l'Ufficio non ha modificato né la categoria né la classe proposte dal contribuente
(C/1, classe 4), ma ha ritenuto sottostimata la consistenza dell'unità immobiliare, alla luce della planimetria
DOCFA, indicando nell'avviso il passaggio da 43 mq a 66 mq di consistenza, con la conseguente rendita di euro 1.025,99.
Il contribuente era, dunque, posto nelle condizioni di comprendere esattamente la portata delle determinazioni dell'Ufficio e, a tali fini, l'indicazione di alcuni immobili comparativi ha carattere meramente argomentativo e di trasparenza e non costituisce elemento essenziale ai fini della validità formale dell'avviso; di conseguenza, la mancata indicazione delle relative rendite non Banca_1 il vizio di motivazione ritenuto sussistente dalla Commissione provinciale.
Pertanto, il secondo motivo di appello è fondato.
2.3. Con il terzo motivo l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi valutazione sul merito tecnico del classamento, ribadendo la piena correttezza della rettifica operata.
Dagli atti risulta che l'unità immobiliare oggetto di causa è un negozio con retrobottega, derivante da variazione catastale del marzo 2019 (da magazzino a negozio), poiché con DOCFA i contitolari avevano dichiarato la categoria C/1, classe 4, la consistenza di 43 mq e la superficie catastale di 78 mq. L'Ufficio, esaminata la planimetria, ha rilevato la evidente incongruità del rapporto fra superficie catastale (78 mq) e consistenza (43 mq) e ha determinato in 64 mq la superficie utile dei locali principali, 4 mq di retrobottega
(servizi igienici e antibagno), conteggiati al 50%, per ulteriori 2 mq e, dunque, una consistenza complessiva di 66 mq. La rendita di euro 1.025,99 è stata ottenuta applicando il coefficiente unitario di euro 15,55/mq previsto, per il Comune di Norma, per gli immobili di categoria C/1, classe 4.
Il procedimento descritto è conforme a quanto prescritto dall'art. 49 D.P.R. 1142/1949, che prevede, per i negozi e botteghe, la misurazione della consistenza in metri quadrati, nonché con le istruzioni catastali che disciplinano il computo delle superfici dei locali principali e accessori.
Le doglianze della contribuente si sono concentrate, per lo più, sulla entità della rendita rispetto al contesto economico del Comune, sul precedente aumento del 2019 e sulla perizia di parte;
ma non risultano sorrette da specifiche contestazioni sui dati tecnici e di calcolo, tali da poter confutare le conclusioni dell'Ufficio.
Ne consegue la fondatezza anche del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere legittima nel merito la rendita catastale di euro 1.025,99 attribuita all'unità immobiliare in esame.
3.In conclusione, l'appello deve essere accolto. Ne discende la riforma integrale della sentenza impugnata, dovendosi affermare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento catastale n.
2019LT0099203, in conformità, in particolare, ai principi affermati dall'ordinanza Cass. n. 7984/2022 in tema di procedura DOCFA e la correttezza, nel merito, del classamento e della rendita catastale rideterminata dall'Agenzia delle Entrate
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese processuali, liquidate in euro 400,00 per il primo grado, oltre oneri di legge, ed in euro 600,00, oltre oneri di legge, per il presente grado.