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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/07/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3635/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
18.03.1982, cittadina romena, residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudiu Craciun e dall'Avv. Ilaria Viscardi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Enrico Cialdini n. 19, per procura in atti ricorrente
contro nato a [...] – Romania – il 14.05.1979 (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]48, Valgioie (TO) C.F._2
pagina 1 di 5 resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “–A) DISPORRE, a parziale modifica del predetto provvedimento, che
il padre contribuisca al mantenimento della figlia, in ragione delle mutate esigenze, con assegno
mensile pari a € 400,00, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi alla madre con mezzi di pagamento
tracciabili, entro il giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica
della figlia;
B) DISPORRE che il signor contribuisca al 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, mediche non coperte dal SSN, oltre alle spese per la terapia psicologica, quelle
scolastiche e comunque necessitate, nonché ludico sportive (relative ad almeno un'attività
sportiva) tutte documentate e, se necessario previamente concordate in ossequio al Protocollo di
Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016 che qui si intende
integralmente richiamato, sostenute in favore della figlia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
IN VIA SUBORDINATA E IN PUNTO “MANTENIMENTO DELLA MINORE”
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di non dover disporre un aumento
dell'assegno mensile di mantenimento
C) DISPORRE in ogni caso che il signor contribuisca al 50% delle Controparte_1
spese straordinarie, quali le mediche, oltre a quelle relative a terapie psicologiche, non coperte dal
SSN, scolastiche e comunque necessitate, nonché ludico sportive (relative ad almeno un'attività
sportiva) tutte documentate e, se necessario previamente concordate in ossequio al Protocollo di
Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016 che qui si intende
integralmente richiamato, sostenute in favore della figlia.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile il 23.02.2012 in Torino, atto n. 175,
parte I, anno 2012 (doc. 1 certificato di matrimonio).
Dal matrimonio è nata una figlia il 19.10.2006 a Torino. Persona_1
Con ricorso iscritto in data 12.12.2023, ha evocato in Parte_1
giudizio chiedendo che fossero modificate le condizioni Controparte_1
di divorzio, stabilite con sentenza n. 3777/2015 del 19.05.2015 dalla Pretura del Distretto 5
di Bucarest (Romania), in ragione delle mutate necessità di mantenimento della figlia all'epoca minore e delle ingenti spese straordinarie (sanitarie e scolastiche) che è tenuta a sostenere per la stessa. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 400,00 mensili (in luogo della somma di € 300,00 stabilita in sede di scioglimento del matrimonio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, unitamente al 50% delle spese extra, lamentando inoltre di aver avviato numerose procedure esecutive per il recupero delle somme dovute dal padre a titolo di mantenimento della figlia minorenne,
mai corrisposte spontaneamente (docc. 8-11). Ha asserito, inoltre, che il resistente ha lavorato come dipendente per la con retribuzione Controparte_2
mensile netta pari a circa 1.400,00 euro (doc. 7), rapporto terminato in data 31/12/2023
causa licenziamento per termine appalto (doc. 25), con TFR pari a € 8.343 circa (doc. 26).
Il resistente è rimasto contumace.
In punto Giurisdizione e legge applicabile, va evidenziato che i coniugi nazionalità
rumena hanno contratto matrimonio in Torino il 23.2.2012 con atto trascritto al n. 175 P.I.
La vita matrimoniale della coppia si è svolta prevalentemente in Italia ed i coniugi hanno entrambi residenza in Italia. Conseguentemente, come disposto dall'art. 3 co. 1 L. 218/95,
nonché dall'art. 3 co. 1 del Regolamento Europeo n. 1259/2010, e art. 2 Regolamento CEE
2201/2003 la legge applicabile è quella italiana.
pagina 3 di 5 Le domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento atteso che risulta provato un significativo mutamento delle necessità di mantenimento della minore, laddove ogni mutamento della situazione dei genitori e delle esigenze dei figli giustifica una modifica delle condizioni stabilite in precedenza.
Ed invero, il mutamento delle necessità della minore dovuto all'aumento della sua età,
lamentato dalla ricorrente, può sicuramente ritenersi significativo, tenuto conto dell'attuale ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal padre e stabilito nella detta misura nel 2015.
Attesi i dati sopra riportati, si ritiene, a parziale modifica della sentenza n. 3777/2015 del
19.05.2015, della Pretura del Distretto 5 di Bucarest (Romania) di accoglimento della domanda di divorzio, dover porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella maggiore misura di € di € 400,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
inoltre, il padre dovrà contribuire al 50% alle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato il 24.6.2016 dai Magistrati e dagli Avvocati del Tribunale
di Ivrea.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalla ricorrente.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del resistente, che è rimasto contumace) non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, visto il parere del P.M così provvede:
pagina 4 di 5 - dispone che, a parziale modifica della sentenza n. 3777/2015 del 19.05.2015 della Pretura
del Distretto 5 di Bucarest (Romania), il padre versi la somma € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese Persona_1
successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre alla contribuzione del 50%
delle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato il 24.6.2016 dai Magistrati e dagli Avvocati del Tribunale di Ivrea, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
- dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3635/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
18.03.1982, cittadina romena, residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudiu Craciun e dall'Avv. Ilaria Viscardi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Enrico Cialdini n. 19, per procura in atti ricorrente
contro nato a [...] – Romania – il 14.05.1979 (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]48, Valgioie (TO) C.F._2
pagina 1 di 5 resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “–A) DISPORRE, a parziale modifica del predetto provvedimento, che
il padre contribuisca al mantenimento della figlia, in ragione delle mutate esigenze, con assegno
mensile pari a € 400,00, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi alla madre con mezzi di pagamento
tracciabili, entro il giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica
della figlia;
B) DISPORRE che il signor contribuisca al 50% delle spese Controparte_1
straordinarie, mediche non coperte dal SSN, oltre alle spese per la terapia psicologica, quelle
scolastiche e comunque necessitate, nonché ludico sportive (relative ad almeno un'attività
sportiva) tutte documentate e, se necessario previamente concordate in ossequio al Protocollo di
Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016 che qui si intende
integralmente richiamato, sostenute in favore della figlia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
IN VIA SUBORDINATA E IN PUNTO “MANTENIMENTO DELLA MINORE”
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di non dover disporre un aumento
dell'assegno mensile di mantenimento
C) DISPORRE in ogni caso che il signor contribuisca al 50% delle Controparte_1
spese straordinarie, quali le mediche, oltre a quelle relative a terapie psicologiche, non coperte dal
SSN, scolastiche e comunque necessitate, nonché ludico sportive (relative ad almeno un'attività
sportiva) tutte documentate e, se necessario previamente concordate in ossequio al Protocollo di
Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016 che qui si intende
integralmente richiamato, sostenute in favore della figlia.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile il 23.02.2012 in Torino, atto n. 175,
parte I, anno 2012 (doc. 1 certificato di matrimonio).
Dal matrimonio è nata una figlia il 19.10.2006 a Torino. Persona_1
Con ricorso iscritto in data 12.12.2023, ha evocato in Parte_1
giudizio chiedendo che fossero modificate le condizioni Controparte_1
di divorzio, stabilite con sentenza n. 3777/2015 del 19.05.2015 dalla Pretura del Distretto 5
di Bucarest (Romania), in ragione delle mutate necessità di mantenimento della figlia all'epoca minore e delle ingenti spese straordinarie (sanitarie e scolastiche) che è tenuta a sostenere per la stessa. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 400,00 mensili (in luogo della somma di € 300,00 stabilita in sede di scioglimento del matrimonio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, unitamente al 50% delle spese extra, lamentando inoltre di aver avviato numerose procedure esecutive per il recupero delle somme dovute dal padre a titolo di mantenimento della figlia minorenne,
mai corrisposte spontaneamente (docc. 8-11). Ha asserito, inoltre, che il resistente ha lavorato come dipendente per la con retribuzione Controparte_2
mensile netta pari a circa 1.400,00 euro (doc. 7), rapporto terminato in data 31/12/2023
causa licenziamento per termine appalto (doc. 25), con TFR pari a € 8.343 circa (doc. 26).
Il resistente è rimasto contumace.
In punto Giurisdizione e legge applicabile, va evidenziato che i coniugi nazionalità
rumena hanno contratto matrimonio in Torino il 23.2.2012 con atto trascritto al n. 175 P.I.
La vita matrimoniale della coppia si è svolta prevalentemente in Italia ed i coniugi hanno entrambi residenza in Italia. Conseguentemente, come disposto dall'art. 3 co. 1 L. 218/95,
nonché dall'art. 3 co. 1 del Regolamento Europeo n. 1259/2010, e art. 2 Regolamento CEE
2201/2003 la legge applicabile è quella italiana.
pagina 3 di 5 Le domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento atteso che risulta provato un significativo mutamento delle necessità di mantenimento della minore, laddove ogni mutamento della situazione dei genitori e delle esigenze dei figli giustifica una modifica delle condizioni stabilite in precedenza.
Ed invero, il mutamento delle necessità della minore dovuto all'aumento della sua età,
lamentato dalla ricorrente, può sicuramente ritenersi significativo, tenuto conto dell'attuale ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal padre e stabilito nella detta misura nel 2015.
Attesi i dati sopra riportati, si ritiene, a parziale modifica della sentenza n. 3777/2015 del
19.05.2015, della Pretura del Distretto 5 di Bucarest (Romania) di accoglimento della domanda di divorzio, dover porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella maggiore misura di € di € 400,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
inoltre, il padre dovrà contribuire al 50% alle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato il 24.6.2016 dai Magistrati e dagli Avvocati del Tribunale
di Ivrea.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalla ricorrente.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del resistente, che è rimasto contumace) non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, visto il parere del P.M così provvede:
pagina 4 di 5 - dispone che, a parziale modifica della sentenza n. 3777/2015 del 19.05.2015 della Pretura
del Distretto 5 di Bucarest (Romania), il padre versi la somma € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese Persona_1
successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre alla contribuzione del 50%
delle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato il 24.6.2016 dai Magistrati e dagli Avvocati del Tribunale di Ivrea, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
- dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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