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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IM AN LE nato a [...] il [...] DI AN EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
letta la memoria del difensore della parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
letta la memoria della difesa Di OV che ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca della costituzione di parte civile;
viste le conclusioni della difesa del MA che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 23 maggio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo datata 5-10-2021 che aveva condannato MA IW SQ e Di OV ZO alle pene di legge, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile ed al pagamento di una provvisionale, perché ritenuti colpevoli del delitto di concorso in truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10196 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori degli imputati;
l'avv.to Galassi, per. il Di OV, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità e grave carenza della stessa in ordine all'assoluto difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
al proposito deduceva l'estraneità del Di OV alla fase delle trattative ed alla conclusione del contratto nonché l'assenza del diretto coinvolgimento della società agricola CA posto che tutti gli animali erano stati consegnati alla società del MA;
- vizio di motivazione in ordine alla omessa risposta a censure difensive mosse con l'atto di appello ove si era sottolineata la perfetta buona fede del ricorrente, come emergeva dal bonifico della somma a titolo di anticipo effettuata con propri risparmi;
- violazione e falsa applicazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla richiesta revoca della costituzione di parte civile a seguito dell'esercizio dell'azione dinanzi al giudice civile, già dedotta con il terzo motivo di appello, circostanza questa emersa dall'esame testimoniale dell'avv.to Maturo di Padova e che doveva portare alla eliminazione delle statuizioni civili. 2.1 L'avv.to Di Pietro, nell'interesse del MA, deduceva con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità, contraddittorietà e genericità della motivazione;
invero gli animali non erano stati acquistati dal ricorrente bensì dalla CO CA che aveva effettuato il bonifico della somma a titolo di anticipo, erano stati consegnati al ricorrente soltanto perché la CA non aveva stalle sufficienti, irrilevante era la successiva alienazione dei maiali;
mancavano poi gli artifizi e raggiri imputabili al MA che si era limitato a mettere in contatto il rappresentante legale della società danese con il Di OV senza che tale circostanza avesse in qualche misura concorso alla conclusione dell'affare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi proposti per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed anche puramente reiterativi e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto ai primi due motivi del ricorso Di OV ed all'unica doglianza del MA in tema di affermazione della responsabilità, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo 2 argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni delle difese degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito dalla ricostruzione di un'operazione commerciale di acquisto da parte dei due di una considerevole partita di maiali che, pur consegnati, non venivano poi pagati;
ed in particolare quanto al MA le sentenze di merito segnalavano che costui era chi aveva messo in collegamento il rappresentante dell'azienda venditrice con il Di OV per la conclusione dell'affare ed ottenuto poi la consegna di tutti i maiali che aveva smistato;
il Di OV invece aveva concluso l'affare ed effettuato il pagamento dell'anticipo sfruttando il conto corrente della CA senza poi assicurarsi la consegna della merce e l'integrale pagamento della stessa. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo del ricorso Di OV con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla omessa revoca delle statuizioni civili;
difatti se è vero che il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv. 276649 - 01), tuttavia per pronunciare in tal senso occorre la rigorosa dimostrazione che l'azione civile esercitata abbia identità di soggetti, petitum e causa petendi, altrimenti, sussistendo diversità di anche uno solo di detti elementi, il Oresupposto per pronunciare la revoca non può dirsi acclarato. E nel caso in esame la doglianza ha meramente dedotto senza in alcun modo concretamente provare l'esistenza di una causa civile per gli stessi fatti senza però dimostrare che tale controversia veda contrapposte le stesse parti ed abbia ad oggetto quale petitum la stessa richiesta di risarcimento dei danni patiti per effetto di quella truffa contrattuale. 3 IL CONSIGLIERILST i9 lardc - V IL PREVIDENTE RG BR In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art..606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. Infine va disposto il rigetto della richiesta della parte civile posto che le conclusioni della stessa non hanno apportato alcun contributo alla decisione del giudizio e non contengono alcuna specifica domanda di liquidazione delle spese di fase.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali depositata dalla parte civile ST KA SI. Roma, 13 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
letta la memoria del difensore della parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
letta la memoria della difesa Di OV che ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca della costituzione di parte civile;
viste le conclusioni della difesa del MA che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 23 maggio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo datata 5-10-2021 che aveva condannato MA IW SQ e Di OV ZO alle pene di legge, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile ed al pagamento di una provvisionale, perché ritenuti colpevoli del delitto di concorso in truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10196 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori degli imputati;
l'avv.to Galassi, per. il Di OV, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità e grave carenza della stessa in ordine all'assoluto difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
al proposito deduceva l'estraneità del Di OV alla fase delle trattative ed alla conclusione del contratto nonché l'assenza del diretto coinvolgimento della società agricola CA posto che tutti gli animali erano stati consegnati alla società del MA;
- vizio di motivazione in ordine alla omessa risposta a censure difensive mosse con l'atto di appello ove si era sottolineata la perfetta buona fede del ricorrente, come emergeva dal bonifico della somma a titolo di anticipo effettuata con propri risparmi;
- violazione e falsa applicazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla richiesta revoca della costituzione di parte civile a seguito dell'esercizio dell'azione dinanzi al giudice civile, già dedotta con il terzo motivo di appello, circostanza questa emersa dall'esame testimoniale dell'avv.to Maturo di Padova e che doveva portare alla eliminazione delle statuizioni civili. 2.1 L'avv.to Di Pietro, nell'interesse del MA, deduceva con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità, contraddittorietà e genericità della motivazione;
invero gli animali non erano stati acquistati dal ricorrente bensì dalla CO CA che aveva effettuato il bonifico della somma a titolo di anticipo, erano stati consegnati al ricorrente soltanto perché la CA non aveva stalle sufficienti, irrilevante era la successiva alienazione dei maiali;
mancavano poi gli artifizi e raggiri imputabili al MA che si era limitato a mettere in contatto il rappresentante legale della società danese con il Di OV senza che tale circostanza avesse in qualche misura concorso alla conclusione dell'affare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi proposti per motivi non deducibili in sede di giudizio di legittimità ed anche puramente reiterativi e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto ai primi due motivi del ricorso Di OV ed all'unica doglianza del MA in tema di affermazione della responsabilità, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo 2 argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni delle difese degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito dalla ricostruzione di un'operazione commerciale di acquisto da parte dei due di una considerevole partita di maiali che, pur consegnati, non venivano poi pagati;
ed in particolare quanto al MA le sentenze di merito segnalavano che costui era chi aveva messo in collegamento il rappresentante dell'azienda venditrice con il Di OV per la conclusione dell'affare ed ottenuto poi la consegna di tutti i maiali che aveva smistato;
il Di OV invece aveva concluso l'affare ed effettuato il pagamento dell'anticipo sfruttando il conto corrente della CA senza poi assicurarsi la consegna della merce e l'integrale pagamento della stessa. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo del ricorso Di OV con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla omessa revoca delle statuizioni civili;
difatti se è vero che il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv. 276649 - 01), tuttavia per pronunciare in tal senso occorre la rigorosa dimostrazione che l'azione civile esercitata abbia identità di soggetti, petitum e causa petendi, altrimenti, sussistendo diversità di anche uno solo di detti elementi, il Oresupposto per pronunciare la revoca non può dirsi acclarato. E nel caso in esame la doglianza ha meramente dedotto senza in alcun modo concretamente provare l'esistenza di una causa civile per gli stessi fatti senza però dimostrare che tale controversia veda contrapposte le stesse parti ed abbia ad oggetto quale petitum la stessa richiesta di risarcimento dei danni patiti per effetto di quella truffa contrattuale. 3 IL CONSIGLIERILST i9 lardc - V IL PREVIDENTE RG BR In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art..606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. Infine va disposto il rigetto della richiesta della parte civile posto che le conclusioni della stessa non hanno apportato alcun contributo alla decisione del giudizio e non contengono alcuna specifica domanda di liquidazione delle spese di fase.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali depositata dalla parte civile ST KA SI. Roma, 13 febbraio 2024