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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 12/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2614 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Costa Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2023, – premesso di essere titolare di Parte_1
pensione ai superstiti cat. FS n.°01337371, con decorrenza dall'1.4.2012 – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver presentato, in data 28.11.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con
CP_ decorrenza dall'1.1.2017, essendo già stata riconosciuta dall' quale invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età, a far data dal 12.1.2017; che la prestazione pensionistica in suo godimento era stata,
CP_ tuttavia, riliquidata solo a decorrere dall'1.1.2020; che, esperiti i rimedi amministrativi, l' aveva asserito che essa istante era stata riconosciuta inabile solo a far data del 19.2.2020, sicchè il trattamento di famiglia era stato liquidato a decorrere dal mese successivo.
Tanto esposto in punto di fatto ed allegata la sussistenza del requisito reddituale, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat.
FS n.°01337371 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda amministrativa a decorrere dall'1.01.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni familiari a decorrere dall'1.01.2017 o da CP_1
altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge;
3) Condannarsi
l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, CP_1
maggiorate del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n.
37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso forfettario delle spese con
IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la decadenza CP_2 dall'azione nonchè l'improcedibilità del ricorso, per “difetto di accertamento tecnico preventivo”.
Contestava, nel merito, la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 12.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Neppure sussiste la decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, non vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di accertamento dell'invalidità civile.
Né, infine, ricorre la decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 28.11.2022, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 23.3.2023.
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, nei termini di seguito esposti.
3.1. Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L.
13.3.1988 n. 69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
2 derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n.
7688 del 20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
3 3.2. Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018,
n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit.,
e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez. Lav. n. 16710/2022 cit.).
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile, sicchè la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata riconosciuta invalida in misura del 70% (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 10) non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3.3. Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacchè “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta
C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, l'ausiliario a tal uopo officiato, sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “In base alla storia clinica della sig.ra e dopo aver preso visione della documentazione medica allegata Parte_1 agli Atti, è possibile formulare la seguente diagnosi: “POLIARTROSI ED OSTEOPENIA
CON IMPEGNO FUNZIONALE. CARDIOPATIA FIBRILLANTE CRONICA STABILE IN
4 TAO CON INSUFFICIENZA MITRALICA MODERATA. EDEMI MALLEOLARI IN PARTE
DA INSUFFICIENZA VENOSA.”. Nel nostro caso la sig.ra presenta un Parte_1
iniziale decadimento delle funzioni neuro-cognitive con la presenza di qualche turba mnesica, una cardiopatia fibrillante cronica in trattamento con TAO che associata ad un processo osteo-artrosico degenerativo diffuso che ha interessato soprattutto il rachide, limitano la deambulazione limitata a brevi tratti con necessità di appoggio, la posizione assisa e quella ortostatica risultano tollerate solo per brevi periodi (a causa del risentimento sciatalgico ormai cronico), è costretta a variare la postura di continuo e ad effettuare numerose pause che risultano incompatibili con un normale impiego. Non può sollevare o movimentare carichi o svolgere attività lavorative all'aperto in quanto impossibilitata ad affrontare situazioni climatiche avverse (freddo, vento, umidità) che sicuramente esacerberebbero la sintomatologia algica rachidea e poli-articolare. Tali patologie determinano un'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Ai fini della retrodatazione di tale quadro invalidante, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, è possibile farla decorrere dal 28.11.2017, considerato che le patologie a carattere cronico che affliggono la ricorrente erano già presenti a tale data” (cfr., in tal senso, la relazione a firma del dott.
[...]
depositata in data 25.2.2025). Per_1
Le conclusioni diagnostiche innanzi trascritte possono essere condivise, siccome basate su seri e completi accertamenti clinici, immuni da vizi logici e sorrette da convincenti argomentazioni medico-legali.
3.4. Quanto al requisito reddituale, si osserva che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso le certificazioni uniche relative agli anni dal 2018 al 2023: cfr. doc. 9), alcuna contestazione specifica è stata sollevata
CP_ dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
A quest'ultimo riguardo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono
5 venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n.
3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 28.11.2017 (ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa).
E poiché, a quella data, la predetta parte era già inabile al lavoro, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il nucleo familiare Parte_1
sulla pensione di reversibilità cat. FS n.°01337371 a decorrere dal 28.11.2017 e fino all'1.1.2020 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del CP_ 19.12.2022), con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6,
L. n. 412/1991.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Valeria Costa, dichiaratasi antistataria.
Si precisa che il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, tenuto conto dell'importo mensile del trattamento, pari ad euro 52,91, quale evincibile dall'ultima riliquidazione operata dall'Ente (si veda la missiva del 26.1.2023, doc.
6, fascicolo di parte ricorrente).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2614/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. FS n.°01337371 a decorrere dal 28.11.2017 e fino all'1.1.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v..a,
c.p..a e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valeria Costa;
6 c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 12/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2614 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Costa Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2023, – premesso di essere titolare di Parte_1
pensione ai superstiti cat. FS n.°01337371, con decorrenza dall'1.4.2012 – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver presentato, in data 28.11.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con
CP_ decorrenza dall'1.1.2017, essendo già stata riconosciuta dall' quale invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età, a far data dal 12.1.2017; che la prestazione pensionistica in suo godimento era stata,
CP_ tuttavia, riliquidata solo a decorrere dall'1.1.2020; che, esperiti i rimedi amministrativi, l' aveva asserito che essa istante era stata riconosciuta inabile solo a far data del 19.2.2020, sicchè il trattamento di famiglia era stato liquidato a decorrere dal mese successivo.
Tanto esposto in punto di fatto ed allegata la sussistenza del requisito reddituale, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat.
FS n.°01337371 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda amministrativa a decorrere dall'1.01.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni familiari a decorrere dall'1.01.2017 o da CP_1
altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge;
3) Condannarsi
l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, CP_1
maggiorate del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n.
37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso forfettario delle spese con
IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la decadenza CP_2 dall'azione nonchè l'improcedibilità del ricorso, per “difetto di accertamento tecnico preventivo”.
Contestava, nel merito, la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 12.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Neppure sussiste la decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, non vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di accertamento dell'invalidità civile.
Né, infine, ricorre la decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 28.11.2022, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 23.3.2023.
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, nei termini di seguito esposti.
3.1. Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L.
13.3.1988 n. 69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
2 derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n.
7688 del 20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
3 3.2. Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018,
n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit.,
e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez. Lav. n. 16710/2022 cit.).
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile, sicchè la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata riconosciuta invalida in misura del 70% (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 10) non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3.3. Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacchè “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta
C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, l'ausiliario a tal uopo officiato, sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “In base alla storia clinica della sig.ra e dopo aver preso visione della documentazione medica allegata Parte_1 agli Atti, è possibile formulare la seguente diagnosi: “POLIARTROSI ED OSTEOPENIA
CON IMPEGNO FUNZIONALE. CARDIOPATIA FIBRILLANTE CRONICA STABILE IN
4 TAO CON INSUFFICIENZA MITRALICA MODERATA. EDEMI MALLEOLARI IN PARTE
DA INSUFFICIENZA VENOSA.”. Nel nostro caso la sig.ra presenta un Parte_1
iniziale decadimento delle funzioni neuro-cognitive con la presenza di qualche turba mnesica, una cardiopatia fibrillante cronica in trattamento con TAO che associata ad un processo osteo-artrosico degenerativo diffuso che ha interessato soprattutto il rachide, limitano la deambulazione limitata a brevi tratti con necessità di appoggio, la posizione assisa e quella ortostatica risultano tollerate solo per brevi periodi (a causa del risentimento sciatalgico ormai cronico), è costretta a variare la postura di continuo e ad effettuare numerose pause che risultano incompatibili con un normale impiego. Non può sollevare o movimentare carichi o svolgere attività lavorative all'aperto in quanto impossibilitata ad affrontare situazioni climatiche avverse (freddo, vento, umidità) che sicuramente esacerberebbero la sintomatologia algica rachidea e poli-articolare. Tali patologie determinano un'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Ai fini della retrodatazione di tale quadro invalidante, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, è possibile farla decorrere dal 28.11.2017, considerato che le patologie a carattere cronico che affliggono la ricorrente erano già presenti a tale data” (cfr., in tal senso, la relazione a firma del dott.
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depositata in data 25.2.2025). Per_1
Le conclusioni diagnostiche innanzi trascritte possono essere condivise, siccome basate su seri e completi accertamenti clinici, immuni da vizi logici e sorrette da convincenti argomentazioni medico-legali.
3.4. Quanto al requisito reddituale, si osserva che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso le certificazioni uniche relative agli anni dal 2018 al 2023: cfr. doc. 9), alcuna contestazione specifica è stata sollevata
CP_ dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
A quest'ultimo riguardo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono
5 venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n.
3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 28.11.2017 (ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa).
E poiché, a quella data, la predetta parte era già inabile al lavoro, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il nucleo familiare Parte_1
sulla pensione di reversibilità cat. FS n.°01337371 a decorrere dal 28.11.2017 e fino all'1.1.2020 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del CP_ 19.12.2022), con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6,
L. n. 412/1991.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Valeria Costa, dichiaratasi antistataria.
Si precisa che il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, tenuto conto dell'importo mensile del trattamento, pari ad euro 52,91, quale evincibile dall'ultima riliquidazione operata dall'Ente (si veda la missiva del 26.1.2023, doc.
6, fascicolo di parte ricorrente).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2614/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. FS n.°01337371 a decorrere dal 28.11.2017 e fino all'1.1.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v..a,
c.p..a e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valeria Costa;
6 c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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