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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2252 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2252/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DAGNA SARA
E
nato il [...] ad [...]_2
rappresentata e difesa dall'Avv. DAGNA SARA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data……; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“All'Ecc.mo Tribunale di Alessandria voglia dichiarare la separazione consensuale dei coniugi uniti in matrimonio concordatario in Novello (CN)in data 14 maggio 2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novello dell'anno 2005, al n°3, Parte II, Serie A alle
CONDIZIONI
Sezione I - Affidamento dei figli, diritto di visita e mantenimento dei figli minori
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. La figlia ed il figlio avranno la residenza anagrafica presso la madre. Per_1 Per_2
4. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita e di frequentazione degli stessi con i figli, secondo il criterio generale della parità di tempo e della massima flessibilità, compatibilmente con le esigenze lavorative e impegni reciproci dei genitori e la disponibilità dei minori.
Nel caso in cui uno dei genitori, per esigenze lavorative o per altre comprovate necessità, non potesse provvedere personalmente alla gestione del minore a carico, potrà a ciò delegare i propri genitori e/o altri adulti noti ai figli.
5. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno ogni genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare la località di villeggiatura ed i recapiti telefonici delle strutture ove condurranno i figli.
6. In occasione delle festività natalizie, seguendo il criterio dell'alternanza, i genitori terranno con sé i minori secondo il seguente calendario: Vigilia di Natale con pernottamento e giorno di Natale con un genitore e 31 dicembre con pernottamento e 1° gennaio con l'altro genitore. Altri e/o diversi giorni di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le suddette festività saranno previamente concordati dai genitori.
7. In occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, con relativi pernottamenti. Altri e/o diversi giorni di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le suddette festività saranno previamente concordati dai genitori.
8. Per le altre festività comandate (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 2 Novembre - 8 Dicembre, ecc.) e per il giorno del compleanno dei figli, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
9. Considerata la collocazione paritaria, i genitori concordano che il mantenimento dei figli Per_2
e sia diretto, ovvero a carico di ciascuno dei genitori durante i rispettivi periodi di permanenza Per_1
presso le loro abitazioni.
10. I genitori concordano che le spese straordinarie occorrenti siano da sostenersi da entrambi, nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni specificate nel Protocollo Tribunale di Alessandria che qui si intende integralmente trascritto.
11. L'assegno unico ed universale riconosciuto per entrambi i figli spetterà al 100 % alla Sig.ra
Parte_2
12. I genitori concordano e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i nonni. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e non. In particolare, i genitori concordano di interloquire e di inviare messaggi al solo fine di avere informazioni riguardo ai figli e quindi tralasciando e omettendo frasi e parole riguardanti la persona e la sfera privata e personale dell'altro genitore, proprio al fine di evitare inutili battibecchi e possibili equivoci. E ancora, i genitori si impegnano a garantire che i figli siano sempre raggiungibile telefonicamente per il genitore che non trascorre quel giorno con lui/lei. 13. I genitori si impegnano altresì ad adottare tutte le cautele opportune a salvaguardare il benessere psicologico e la serenità di figli.
14. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza oltre a comunicare i recapiti dei luoghi in cui si troveranno a pernottare con i figli, anche per periodi occasionali.
15. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero con i figli e si impegnano al compimento delle pratiche per il rilascio o per il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Sezione II - Rapporti patrimoniali e personali
16. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, in uno agli arredi ivi esistenti, fatta eccezione per i beni strettamente personali del marito e del figlio , che ivi vivrà con la figlia , non Per_2 Per_1
appena il Sig. avrà reperito una nuova abitazione in cui trasferirsi con il figlio . Pt_1 Per_2
17. La Sig.ra si accollerà interamente: Parte_2
l'assicurazione sulla suddetta abitazione;
Il debito residuo finanziamento Findomestic per acquisto materiale attività di ristorazione.
La Sig.ra si accollerà altresì Parte_2
il 50% del finanziamento con IO;
l'assicurazione mensile a lei intestata
E ancora, la Sig.ra si impegnerà altresì Parte_2
a partire dal 17 agosto alla scadenza 17/02/2027 a versare mensilmente sul conto personale di
(IBAN: IT85 P060 8547 3600 0000 0023 142) il 50% di IO (ovvero Parte_1
euro 146,83) visto che il Sig. ha già provveduto a spostare tutto quello che lo riguardava dal Pt_1
conto cointestato.
Le rispettive rate confluiranno sul conto corrente personale della Sig.ra e verrà così Parte_2
estinto il conto corrente cointestato tra i coniugi.
La rata del finanziamento IO per la somma di € 293,67, fino all'ultima scadente il
17/02/2027 sarà versata interamente dal Sig. (nr..) Pt_1
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e titolari di redditi autonomi e, pertanto, non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 19. La Sig.ra possiede in proprietà ed uso esclusivo il bene mobile registrato Parte_2
autoveicolo Dacia tg. FA155TD; mentre il Sig. possiede in proprietà ed uso esclusivo il bene Pt_1
mobile registrato MG autoveicolo tg GV004KF.
20. I coniugi, con l'adempimento di quanto sopra, si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economico, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro, sia per ogni altro titolo o ragione e pertanto rinunciano sin d'ora a qualsivoglia pretesa restitutoria dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente in conseguenza del matrimonio o a qualsivoglia altro titolo.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato ad [...] il [...] e da , nata Parte_1 Parte_2
adTI (AT) il 29/11/1981, celebrato in Novello in data 14/05/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte 2^, Serie A, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 15/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2252/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DAGNA SARA
E
nato il [...] ad [...]_2
rappresentata e difesa dall'Avv. DAGNA SARA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data……; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“All'Ecc.mo Tribunale di Alessandria voglia dichiarare la separazione consensuale dei coniugi uniti in matrimonio concordatario in Novello (CN)in data 14 maggio 2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novello dell'anno 2005, al n°3, Parte II, Serie A alle
CONDIZIONI
Sezione I - Affidamento dei figli, diritto di visita e mantenimento dei figli minori
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. La figlia ed il figlio avranno la residenza anagrafica presso la madre. Per_1 Per_2
4. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita e di frequentazione degli stessi con i figli, secondo il criterio generale della parità di tempo e della massima flessibilità, compatibilmente con le esigenze lavorative e impegni reciproci dei genitori e la disponibilità dei minori.
Nel caso in cui uno dei genitori, per esigenze lavorative o per altre comprovate necessità, non potesse provvedere personalmente alla gestione del minore a carico, potrà a ciò delegare i propri genitori e/o altri adulti noti ai figli.
5. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno ogni genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare la località di villeggiatura ed i recapiti telefonici delle strutture ove condurranno i figli.
6. In occasione delle festività natalizie, seguendo il criterio dell'alternanza, i genitori terranno con sé i minori secondo il seguente calendario: Vigilia di Natale con pernottamento e giorno di Natale con un genitore e 31 dicembre con pernottamento e 1° gennaio con l'altro genitore. Altri e/o diversi giorni di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le suddette festività saranno previamente concordati dai genitori.
7. In occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, con relativi pernottamenti. Altri e/o diversi giorni di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante le suddette festività saranno previamente concordati dai genitori.
8. Per le altre festività comandate (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 2 Novembre - 8 Dicembre, ecc.) e per il giorno del compleanno dei figli, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
9. Considerata la collocazione paritaria, i genitori concordano che il mantenimento dei figli Per_2
e sia diretto, ovvero a carico di ciascuno dei genitori durante i rispettivi periodi di permanenza Per_1
presso le loro abitazioni.
10. I genitori concordano che le spese straordinarie occorrenti siano da sostenersi da entrambi, nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni specificate nel Protocollo Tribunale di Alessandria che qui si intende integralmente trascritto.
11. L'assegno unico ed universale riconosciuto per entrambi i figli spetterà al 100 % alla Sig.ra
Parte_2
12. I genitori concordano e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i nonni. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e non. In particolare, i genitori concordano di interloquire e di inviare messaggi al solo fine di avere informazioni riguardo ai figli e quindi tralasciando e omettendo frasi e parole riguardanti la persona e la sfera privata e personale dell'altro genitore, proprio al fine di evitare inutili battibecchi e possibili equivoci. E ancora, i genitori si impegnano a garantire che i figli siano sempre raggiungibile telefonicamente per il genitore che non trascorre quel giorno con lui/lei. 13. I genitori si impegnano altresì ad adottare tutte le cautele opportune a salvaguardare il benessere psicologico e la serenità di figli.
14. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza oltre a comunicare i recapiti dei luoghi in cui si troveranno a pernottare con i figli, anche per periodi occasionali.
15. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero con i figli e si impegnano al compimento delle pratiche per il rilascio o per il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Sezione II - Rapporti patrimoniali e personali
16. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, in uno agli arredi ivi esistenti, fatta eccezione per i beni strettamente personali del marito e del figlio , che ivi vivrà con la figlia , non Per_2 Per_1
appena il Sig. avrà reperito una nuova abitazione in cui trasferirsi con il figlio . Pt_1 Per_2
17. La Sig.ra si accollerà interamente: Parte_2
l'assicurazione sulla suddetta abitazione;
Il debito residuo finanziamento Findomestic per acquisto materiale attività di ristorazione.
La Sig.ra si accollerà altresì Parte_2
il 50% del finanziamento con IO;
l'assicurazione mensile a lei intestata
E ancora, la Sig.ra si impegnerà altresì Parte_2
a partire dal 17 agosto alla scadenza 17/02/2027 a versare mensilmente sul conto personale di
(IBAN: IT85 P060 8547 3600 0000 0023 142) il 50% di IO (ovvero Parte_1
euro 146,83) visto che il Sig. ha già provveduto a spostare tutto quello che lo riguardava dal Pt_1
conto cointestato.
Le rispettive rate confluiranno sul conto corrente personale della Sig.ra e verrà così Parte_2
estinto il conto corrente cointestato tra i coniugi.
La rata del finanziamento IO per la somma di € 293,67, fino all'ultima scadente il
17/02/2027 sarà versata interamente dal Sig. (nr..) Pt_1
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e titolari di redditi autonomi e, pertanto, non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 19. La Sig.ra possiede in proprietà ed uso esclusivo il bene mobile registrato Parte_2
autoveicolo Dacia tg. FA155TD; mentre il Sig. possiede in proprietà ed uso esclusivo il bene Pt_1
mobile registrato MG autoveicolo tg GV004KF.
20. I coniugi, con l'adempimento di quanto sopra, si dichiarano soddisfatti e tacitati da ogni reciproca pretesa di carattere economico, sia per esborsi eseguiti dall'uno nei confronti dell'altro, sia per ogni altro titolo o ragione e pertanto rinunciano sin d'ora a qualsivoglia pretesa restitutoria dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente in conseguenza del matrimonio o a qualsivoglia altro titolo.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato ad [...] il [...] e da , nata Parte_1 Parte_2
adTI (AT) il 29/11/1981, celebrato in Novello in data 14/05/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte 2^, Serie A, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 15/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.