Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 25/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 34/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE A-
Composta da Vittorio RAELI Presidente Marco CATALANO Consigliere relatore Riccardo PATUMI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al 46642 del registro di Segreteria.
TRA
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti,
ATTORE
CONTRO
AL FA nato l’[...] in [...], residente in [...] Portomaggiore (FE) (C.F.: [...]).
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
accertare che le condotte tenute dal convenuto citato, come sopra descritte, configurano fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa, sulla base delle norme richiamate, ovvero delle diverse norme o titoli che la Sezione adita riterrà di applicare;
condannare il convenuto, come sopra generalizzato, a pagare all’INPS la somma complessiva di 4.850,00, ovvero nella diversa misura che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria calcolata dall’avvenuto depauperamento dell’amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all’effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio AL FA davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna in relazione ad indebita percezione di reddito di cittadinanza.
I verbalizzanti hanno accertato la percezione indebita di complessivi euro 4.850,00 – erogati dall’INPS tra il 2022 ed il 2023 - come risulta da estratto del sistema informativo INPS (trasmesso in allegato all’annotazione prot. n. 15999/22 – doc. n. 3).
Nello specifico, sono state accertate delle dichiarazioni non veritiere rese dal sig. AL FA in sede di compilazione del modello DSU (dichiarazione sostitutiva unica) del 4/04/2022 recante il calcolo dell’ISEE (doc. n. 1), per accedere al reddito di cittadinanza, per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Al riguardo: nel quadro A del modello DSU si indica come componente del nucleo familiare il solo richiedente AL FA. Da un’interrogazione dell’anagrafe del Comune di Portomaggiore (FE), la certificazione dello Stato di Famiglia attesta che “alla data del 14.10.2022” risultava residente in [...] un nucleo familiare formato da AL FA e altri due componenti: MO AI e JA MI; entrambi i citati componenti del nucleo familiare, non dichiarati nella DSU presentata dal sig. AL FA, erano maggiorenni.
Dalle indagini svolte risulta che il sig. MO AI ha percepito redditi di lavoro dipendente per i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 (cfr. le dichiarazioni dei redditi mod. 730 regolarmente presentate, allegate all’annotazione n. 15999/22 citata – doc. n. 3).
Il reddito da lavoro dipendente percepito dal sig. MO AI negli anni tra il 2020 ed il 2023 – nei quali sono ricomprese le annualità in cui il sig. AL FA ha percepito il reddito di cittadinanza – è il seguente: 2020 (euro 23.811,00); 2021 (euro 27.329,00); 2022 (euro 26.533,00); 2023 (euro 23.526,00). Gli emolumenti reddituali percepiti dai componenti del nucleo familiare devono necessariamente essere dichiarati ai fini del calcolo del quoziente reddituale complessivo ex art. 2, co. 1, lett. 4), d.l. n. 4/2019 che prevede una soglia massima (euro 6.000.00) oltre la quale non è possibile fruire del reddito di cittadinanza.
La parte invitata non ha svolto attività difensiva, né si è costituita in giudizio a seguito di notifica di atto di citazione.
Alla udienza del 28.1.2026 tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Enrico TIBERI, udito per il PR il S.P.G. Sardella Salvatore Antonio, la causa passava in decisione.
DIRITTO
§ 1 CONTUMACIA Va dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato come da relata di notifica del 17.10.2025 con deposito presso la casa comunale attesa la negatività della prima relata di notifica all’indirizzo di residenza come comunicato da Comune di Portomaggiore.
§ 2 GIURISDIZIONE Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (il cui difetto è rilevabile di ufficio) come da giurisprudenza delle Sezioni di Appello (Sez. II nr. 468 del 2022).
§ 3 MERITO Vi sono i presupposti per la restituzione dell’intero emolumento percepito dal sig. AL FA il quale ha omesso di dichiarare circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione al reddito di cittadinanza, come evidenziato nella parte in fatto. Poiché i requisiti di natura patrimoniale e reddituale di cui all’art. 2 d.l. n. 4/2019 sono riferiti a tutti i membri del nucleo familiare, la corretta e veritiera indicazione della composizione del nucleo familiare e delle relative condizioni patrimoniali/reddituali relative a ciascun componente è condizione imprescindibile per l’accesso al beneficio. La veridicità delle dichiarazioni è richiesta a pena di decadenza dal beneficio, con l’obbligo di restituire quanto percepito come previsto dall’art. 7, co. 4, d.l. n. 4/2019.
L’omessa indicazione dei componenti del nucleo familiare, in particolare se si tratta di soggetti maggiorenni e, oltretutto, in possesso di redditi propri, costituisce causa di decadenza dal beneficio con il conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito. Infatti, il riconoscimento del rdc è condizionato all’adempimento degli obblighi di rilevanza pubblicistica di inserimento nel contesto lavorativo e sociale ed è rivolto al nucleo familiare e non a singoli individui.
Come ha affermato la Corte costituzionale “il reddito di cittadinanza si caratterizza per una spiccata finalizzazione all’inserimento lavorativo e per un più stringente meccanismo della condizionalità, cioè per un’accentuazione degli impegni assunti dai beneficiari” (Corte costituzionale, sent. n. 19/2022).
Pertanto, l’infedele dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare non consente all’Ente pubblico erogatore di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del rdc ab origine né tantomeno di procedere alla sottoscrizione del patto per il lavoro o di inclusione sociale (e connessi obblighi) per ciascuno dei componenti il nucleo familiare che vi sono tenuti. Tanto a pena di decadenza dal beneficio.
In mancanza di sottoscrizione del patto per il lavoro, ovvero del patto per l’inclusione sociale da parte anche di un solo componente maggiorenne del nucleo familiare “è disposta la decadenza dal rdc” (art. 7, co. 5, d.l. n. 4/2019).
In proposito, “Il reddito di cittadinanza, non ha natura meramente assistenziale proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d’inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo” (Corte costituzionale, sent. n. 126/2021 citata).
Inoltre, il riconoscimento del beneficio economico in esame è condizionato all’adempimento degli obblighi connessi all’inserimento nel contesto lavorativo.
Il rdc, pertanto, non costituisce un semplice sussidio economico ma va inserito in un più vasto programma di interesse pubblico connesso all’inserimento di soggetti inoccupati nel sistema lavorativo e sociale. Esso, quindi, è “un vero e proprio patto tra l’amministrazione concedente ed i soggetti percipienti al pari, ad esempio, delle ipotesi di concessione a privati di contributi comunitari intesi a realizzare le medesime finalità di sviluppo occupazionale” (Corte dei conti, sez. II appello, sent. n. 468/2022).
Poiché vi sono delle finalità di pubblico interesse che giustificano l’erogazione del rdc, l’accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza per l’ottenimento del rdc, comportano l’immediata decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto percepito.
Al riguardo, l’art. 7, co. 4, d.l. n. 4/2019 dispone che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge realizza un danno all’ente pubblico - anche sotto il profilo di sottrarre ad altri la corresponsione del rdc che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano - talché colui che ha percepito indebitamente il rdc “deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cassazione S.U. civili sent. n. 13245/2020). In proposito, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le fattispecie di fruizione di sovvenzioni pubbliche ottenute grazie a dichiarazioni false o inesatte (cfr. Cassazione S.U. civili n. 24899/2020 in un caso di percezione di finanziamenti agevolati con “simulata e mancata realizzazione dell’obiettivo occupazionale” con radicamento della giurisdizione contabile).
Quanto all’elemento soggettivo, dagli atti risulta in modo evidente che, date le macroscopiche omissioni ed inesattezze commesse nella dichiarazione sostitutiva unica, il sig. AL non poteva non avere consapevolezza di alterare la prospettazione degli elementi costitutivi della DSU finalizzata all’ottenimento del rdc e, quindi, di recare danno all’erario nei termini sopra indicati. Depongono altresì a favore di tale conclusione talune circostanze del caso concreto, quali: la macroscopica difformità tra la condotta standard richiesta e quella seguita dal soggetto agente; la chiarezza ed inequivocabilità del dato normativo; la piena e completa disponibilità da parte del sig. AL delle informazioni sui dati patrimoniali che lo riguardavano.
In ordine alla quantificazione, la Corte ritiene scevra da vizi e/o errori quella riportata dalla Procura, che si basa sul calcolo effettuato da Militari verificatori.
§ 4 ACCESSORI Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.12.2022, ultimo giorno dell’anno di inizio della indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo.
§ 5 SPESE Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in solido come da nota della segreteria.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull’atto di citazione proposto da Procuratore Regionale presso la Corte dei conti nei confronti di AL FA nato l’[...] in [...], residente in [...] Portomaggiore (FE) (C.F.: [...]), così provvede:
a) accoglie la domanda e condanna AL FA al pagamento, in favore dell’INPS della somma di € 4.850,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.12.2022, ultimo giorno dell’anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo.
b) condanna AL FA a pagare, in favore dell’Erario, le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 104,24 (centoquattrovirgolaventiquattro/00).
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 28.1.2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Catalano Vittorio Raeli
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 25 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. NO Macerola
(f.to digitalmente)