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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.4989 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.CHIRONI e Parte_1
CANDINI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VARANI MANUELA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo di annullare e/o CP_1 revocare il provvedimento notificato in data 30.11.2023 con cui l' aveva richiesto la restituzione somme per CP_1 pagamento non dovuto in conseguenza della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza;
- per l'effetto, dichiarare il suo diritto alla fruizione del reddito di cittadinanza.
Esponeva che l' aveva chiesto la restituzione di € CP_1
6320,31 ricevuti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo agosto 2021/agosto 2022 per accertata non veridicità del nucleo in DSU ai sensi dell'art.3 del DPCM
159/2013.
Eccepiva l'illegittimità di tale provvedimento poiché a far data dal 23.7.2021 era l'unico componente del proprio nucleo familiare.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
L' ha revocato il reddito di cittadinanza al ricorrente CP_1 sul presupposto della accertata non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU.
Ed invero ai sensi dell'art.2 comma 5 lettera b) del D.L.n.
4 del 2019 convertito nella legge n. 26 del 2019 “ Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre
2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”.
L' , con messaggio Hermes “nascosto” n. 3757 del CP_1
14.10.2022 ha comunicato” che a seguito di alcune verifiche centralizzate svolte dalla Direzione Centrale
Antifrode d'intesa con la Direzione inclusione sociale e invalidità civile , è emerso uno specifico rischio di frode in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza come nuclei “monocomponenti”.
L'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n.
26/2019, prevede che “ il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli ”.
La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da parte del
Part richiedente di costituire un nucleo familiare a sè
(c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex-lege nel nucleo dei suoi genitori.
Da informazioni assunte dall' nel sistema informativo CP_1
Isee, sono state individuate dei percettori di RdC che hanno dichiarato un nucleo familiare “monocomponente” e che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere conviventi con i propri genitori;
c) non essere coniugati;
d) non avere figli.
Sempre sulla base delle informazioni fornite al sistema
ISEE da Agenzia delle Entrate, risulta invece che i medesimi percettori:
e) non dispongono di un reddito familiare superiore ai
4.000€ (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni);
f) non dispongono di un reddito familiare superiore ai
2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni).
Tali condizioni, sulla base della normativa sopra citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare
“monocomponente” a se' , salvo casi del tutto residuali da accertare (che impediscono la piena automazione del controllo e il respingimento automatico della domanda).
Quindi l' , dalla rata di ottobre 2022, sospenderà a CP_1 livello centrale l'erogazione della prestazione per tutti i codici fiscali interessati, inviando contestualmente una comunicazione tramite “sms” con la relativa motivazione e l'indicazione della possibilità di riesame, interessando la sede territoriale competente che procederà a verificare la veridicità della composizione del nucleo autodichiarato.
Il nucleo “monocomponente” è da ritenere legittimamente costituito,così come dichiarato in DSU, ove ricorra una delle seguente condizioni :
1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il rdc o ai suoi genitori;
3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi igenitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l'altrogenitore ignoto);
4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
6) l'eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall'esame della DSU né tramite consultazione di ANPR.
A seguito dei sopraindicati riscontri da parte dell' , qualora sia confermata la non veridicità del CP_2 nucleo monocomponente, le sedi procederanno alla revoca della prestazione.
Qualora, invece, venga accertata la veridicità del nucleo dichiarato in DSU, l' procederà rimuovere la CP_1 sospensione della domanda, consentendo la ripresa del pagamento del beneficio del RdC.”.
Nel caso in esame parte ricorrente, minore di anni 26, non ha assolto all'onere probatorio richiesto per ottenere il beneficio revocato limitandosi solo a provare di aver cambiato residenza anagrafica e di vivere da solo ma non ha provato di avere un reddito superiore a € 2.840,51.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre accessori.
Cosenza,14.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino