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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6603/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
09/12/1960 rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCIO PAOLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to FERRARO ANTONELLA con il quale elettivamente domicilia in VIA MARCONI 66 80059 TORRE DEL GRECO
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso depositato in data 24/10/2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell' , CP_1 di aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive 1 infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in ricorso, il proprio diritto ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il compenso spettante per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di cui ai conteggi CP_1 allegati al ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese. La si è costituita, esperendo una domanda riconvenzionale CP_1 assumendo di aver pagato delle somme in eccesso e per il resto, chiedendo, nel merito, di dichiarare la cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto di spettanza del ricorrente. Contr In via pregiudiziale, si deve rilevare che la ha provveduto a pagare le somme oggetto della controversia, versando anzi una somma leggermente maggiore di quella richiesta. Con riferimento alla domanda del ricorrente deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). Sotto questo profilo appare opportuno un breve excursus sulla disciplina applicabile. Pur riconoscendo la controversia della questione, in primo luogo va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art 9 citato fa riferimento, in via generale, all' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un' attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. La ricostruzione opposta presupporrebbe che l'inapplicabilità dell' art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall' inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dello 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista.
2 In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. La tesi opposta porta ad interpretare la normativa richiamata nel senso che i lavoratori turnisti, soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa CP_1 possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata a fronte della erogazione della sola maggiorazione di cui all' art 44, comma 12° (che, invece, come detto, è corrisposta per il diverso titolo della turnazione comportante anche lavoro festivo), mentre tutti gli altri dipendenti dell' usufruirebbero, in base all' art 9 citato, della CP_1 possibilità di ottenere il riposo compensativo ovvero l' indennità prevista dalla disposizione contrattuale per il lavoro straordinario festivo. Non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dello 1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999. In verità l' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”. Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Cassazione sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa proprio dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le due indennità rinviando alla Corte di Appello di Napoli. Secondo la Cassazione: "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La Corte di Cassazione, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di
3 lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Il presente giudice ritiene, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Cassazione, di doversi attualmente adeguare a tale orientamento. Tanto premesso, come è ben noto, in tema di adempimento delle obbligazioni, l' onere della prova dell' estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per lo adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l' art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell' art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l' art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall' obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. La pretesa al pagamento di cui sopra risulta quindi fondata. Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta, è superfluo rilevare che l'onere di provare il fatto costitutivo, posto a suo fondamento, grava ex art. 2697 c.c. sull'odierno resistente. Sotto questo profilo l'odierno resistente non ha non solo provato ma Contr nemmeno allegato per quali ragioni i conteggi della posti a base del pagamento dalla stessa effettuato, siano erronei. Non vengono quindi esposte le ragioni per le quali sarebbe stato pagato più del dovuto. E' superfluo rilevare che la prova non può essere costituita dal fatto che il ricorrente abbia chiesto una somma leggermente inferiore, dato che il medesimo allega, fra l'altro, l'inesattezza dei suoi conteggi e chiede di riformularli. La novità e particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) rigetta la domanda riconvenzionale,; b) dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
c) compensa e spese;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 14/07/2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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