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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carla' Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2023 R.G., promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura generale alle liti, dagli avvocati Manlio Galeano, Ivano Marcedone
e GI OM;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avvocato Salvatore Spallino;
Appellato
OGGETTO: pagamento TFR – fondo di garanzia CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 71/2023, pubblicata in data 25.8.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
316/2019 del 12.3.2019 e confermava pertanto la condanna dell'ente al pagamento della complessiva somma di euro 11.430,93 oltre accessori a carico del Fondo di Garanzia in favore di , quale credito per trattamento CP_1
di fine rapporto, maturato in relazione al contratto a tempo determinato con la fallita Ingross S.r.l. e ammesso con riserva nello stato passivo della procedura concorsuale.
Respingendo le censure dell'opponente, il Tribunale considerava tempestivo il ricorso per ingiunzione di pagamento (ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970), in quanto presentato, in data 15.2.2019, entro un anno dalla comunicazione di rigetto dell' del 30.7.2018. Nel merito, riteneva che il TFR spettante al CP_2
lavoratore fosse tutelato dal fondo di garanzia istituito presso l' , ravvisando, CP_2
nel caso di specie, i requisiti di legge della risoluzione del rapporto di lavoro con
Ingross S.r.l. e dell'ammissione del credito al passivo fallimentare di detta società; giudicava infine non adeguatamente provato il pagamento parziale del TFR da parte di GSB S.r.l., nuovo datore di lavoro a seguito di cessione del ramo di azienda di Ingross S.r.l.
Avverso la sentenza proponeva appello l' , con atto del 19.10.2023; CP_2
l'appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 16.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante eccepisce l'illegittimità della condanna, affidando il gravame a tre motivi. 1. Con il primo motivo, lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 47 d.P.R. n.
639 del 1970, ritenendo che il ricorrente fosse incorso nella decadenza dall'azione giudiziaria.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha errato nel far decorrere il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda dalla comunicazione di rigetto dell' , intervenuta ben oltre la data prevista per l'esaurimento del CP_2
procedimento amministrativo. Deduce sul punto che la tardività del provvedimento – al pari di una mancata risposta – impone di considerare, quale dies a quo, la data di presentazione della richiesta iniziale maggiorata dei trecento giorni previsti per la conclusione del procedimento;
diversamente opinando, la maturazione della decadenza sarebbe rimessa al comportamento dell'ente previdenziale, in palese contrasto con la natura pubblicistica dell'istituto.
Atteso che la richiesta di prestazione era stata avanzata in data 24.3.2017, e che quindi il termine di un anno e trecento giorni cadeva il 18.1.2019, conclude l'appellante che la proposizione del ricorso, in data 15.2.2019, non aveva impedito la decadenza dall'azione.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto integrati i requisiti per l'intervento del fondo di garanzia, ai fini della corresponsione dell'intero importo del TFR.
Con espresso richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19277 del 2018), l' rammenta che il diritto alla prestazione del fondo sorge in forza CP_2
del rapporto assicurativo previdenziale, quando, cessato il rapporto di lavoro ed instaurata la procedura concorsuale a carico del datore – così inequivocabilmente insolvente –, il credito del lavoratore viene ammesso in via definitiva al passivo del fallimento.
In primo luogo, l'appellante ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro sia smentita dalle comunicazioni obbligatorie, da cui emerge: che esso era proseguito senza soluzione di continuità con la cessionaria GSB S.r.l.; che Ingross S.r.l. non aveva mai formalmente licenziato i propri dipendenti (né prima del contratto di cessione del ramo di azienda, né dopo la sua risoluzione, né a seguito della dichiarazione di fallimento per decisione del curatore); che neppure erano mai intervenute le dimissioni volontarie del lavoratore.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha altresì trascurato che l'ammissione al passivo del fallimento era stata disposta con riserva e che difettava, quindi,
l'accertamento definitivo del credito, indispensabile per invocare l'intervento del fondo di garanzia.
Deduce infine che, in ogni caso, l'appellato non avrebbe potuto pretendere dal fondo l'intero importo del TFR. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sostiene l'appellante che il pagamento parziale proveniente dalla cessionaria GSB S.r.l. (trattamento maturato nel periodo tra gennaio 2007 e aprile
2011, pari a € 6.958,30) deve ritenersi adeguatamente provato poiché attestato dalla comunicazione “ , che gode, al pari della documentazione Pt_2
formata dalla PA, della presunzione di legittimità propria dei documenti elaborati nell'ambito delle attività istituzionali disciplinate dalla legge e costituisce pertanto idonea fonte di prova.
3. Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui pone a carico dell' le spese di lite, deducendo che nel caso di specie non CP_2
ricorre alcuna soccombenza dell'ente previdenziale.
4. L'appellante chiede quindi, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo n. 316/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa il 12/03/2019 e condannare l'appellato alla restituzione di quanto già percepito (al lordo) per €
13.379,33. In via subordinata, sempre previa revoca del decreto opposto, chiede dichiararsi che il Fondo è tenuto alla corresponsione della minor somma risultante all'esito del pagamento del TFR da parte di GSB S.r.l. e in ogni caso di riformare il capo di condanna al pagamento delle spese processuali.
5. L'appello è fondato. Merita accoglimento la censura dell'appellante di cui al primo motivo di gravame, concernente l'intervenuta decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.
Come correttamente richiamato in appello, le prestazioni corrisposte dal fondo di garanzia – relative alla gestione di cui all'art. 24 l. n. 88 del 1989 – sono soggette alla decadenza annuale prescritta all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, decorrente alternativamente “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Deve essere condiviso il rilievo dell'appellante secondo cui, nel caso in esame, trova applicazione l'ultimo dei termini sopra menzionati, pari a un anno e trecento giorni dalla proposizione della domanda amministrativa, giacché la comunicazione di rigetto dell' , intervenuta tardivamente, è inidonea a CP_2
spostare in avanti il dies a quo per la proposizione della domanda e ad incidere, dunque, sulla maturazione di un termine di rilevanza pubblicistica.
Detta ricostruzione è in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi a seguito della pronuncia a SSUU n. 12718 del 2009 e dal quale questo Collegio non intende discostarsi. Con riguardo alla decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, la Suprema Corte ha infatti ribadito che, laddove “non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato, o CP_2
perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua CP_2
volta presentato un valido ricorso)” il dies a quo è rappresentato “dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”. A conferma dell'irrilevanza del comportamento delle parti nella maturazione del termine, imposta dalla natura pubblicistica della decadenza, “lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe (…) mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi)” (Cass. civ. n.
28671 del 2024; in senso conforme, si vedano anche Cass. civ. n. 15969 del 2017;
n. del 17562/2011; n. 7527 del 2010).
Alla stregua dei richiamati principi, il termine annuale, decorrente dal
18.1.2018, trecentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, spirava in data 18.1.2019 e di conseguenza l'azione giudiziaria, esperita il 15.2.2019, va ritenuta tardiva.
6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, si considerano assorbite tutte le ulteriori censure dedotte in appello, che deve pertanto essere accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'appellato alla restituzione della somma netta ricevuta in esecuzione del titolo provvisoriamente esecutivo, come risultante dall'atto di quietanza prodotto da parte appellante.
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la condanna di al CP_1
pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del decisum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa al n. 316/2019 e condanna l'appellato alla restituzione della somma netta ricevuta pari a € 10.362,75.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
16.10.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
Sentenza redatta con la collaborazione della dottoressa Chiara Lo Giudice,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.