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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 33105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/09/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Gambini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Celani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 4 in Garbagnate Milanese in data 08 ottobre 2000
(anno 2000 atto n. 81 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO
La signora con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., depositato in data 25/09/2024 Parte_1 ha chiesto la separazione personale dal coniuge signor Parte_2
I coniugi hanno raggiunto un accordo e con note scritte contenenti le indicazioni delle condizioni patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, sottoscritte personalmente, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale alla signora con la quale convivono i figli maggiorenni Parte_1
e non economicamente autosufficienti, e sita in Garbagnate Milanese Per_1 Parte_3
(MI), Via Mascagni n. 14 di proprietà del signor e da questi già concessa in Parte_4 uso gratuito alla famiglia e sino all'indipendenza economica dei figli;
2) il padre signor corrisponderà alla madre signora per il Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni e l'importo mensile di euro 650,00 Per_1 Parte_3
(seicentocinquanta/00) a partire dal mese di maggio 2025, importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge, e da corrispondersi sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
3) i genitori e sosteranno per la quota del 50% ciascuno le Parte_1 Parte_2 spese straordinarie non comprese nell'assegno mensile di mantenimento, che dovessero rendersi necessarie per i figli e e secondo le voci di spesa e le modalità di cui alle Linee Per_1 Parte_3
Guida del protocollo Corte d'Appello di Milano di cui hanno dichiarato di avere preso conoscenza;
4) i genitori e continueranno a sostenere per la quota del Parte_1 Parte_2
50% ciascuno le obbligazioni assunte nell'interesse dei figli e già in corso prima della separazione, quali: il rimborso del piano di rientro del prestito d'onore di Euro 12.000 contratto per gli studi effettuati dal figlio le spese per del figlio le spese per la scuola Per_1 Controparte_1 Per_1 guida per il conseguimento della patente di;
Parte_3
5) il padre signor si impegna a rifondere alla madre signora Parte_2 Parte_1 la somma di Euro 6.498 a titolo di rimborso 50% delle spese straordinarie per i figli e Per_1 Pt_3
, che la signora ha anticipato interamente dal mese di marzo 2024 sino ad oggi, mediante
[...] Pt_1 rate mensili da Euro 300 (trecento/00) ciascuna a partire dal mese di maggio 2025 e sino ad estinzione del debito;
6) il padre signor si impegna a versare alla signora il Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 4 contributo al mantenimento dei figli relativo al mese di aprile 2025 in due rate da Euro 300 da versarsi unitamente al contributo al mantenimento di maggio 2025 e giugno 2025;
7) l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre signora Parte_1
8) spese e compensi professionali integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali ad avvalersi della solidarietà professionale ex art. 13.8 della vigente Legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c
Con note scritte depositate in data 15.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Garbagnate Milanese (MI) il 08 ottobre Parte_2
2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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