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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4421/2025 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA
AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
CF: , rappresentata e difesa da sé stessa ex art Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Catania (CT),
Piazza Trento n. 2.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26 Novembre 2025
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data
21.04.25, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 24.03.25 dal Tribunale di Catania, Sez. Lav. nel procedimento civile n. 9418/24
R.G., al fine di ottenerne la riforma. In particolare, esponeva che nell'ambito del suddetto procedimento civile prestava la propria opera professionale in favore di
[...]
e che in data 25.03.25 veniva notificato il decreto di Parte_2
liquidazione, con il quale le veniva riconosciuto l'importo di euro € 265,25, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Eccepiva, quindi, il mancato riconoscimento dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Nello specifico, asseriva che il Decidente, senza peraltro indicare quali siano stati i valori applicati, escludeva dal calcolo le fasi di studio ed introduzione in quanto anteriori all'istanza di ammissione della parte al patrocinio dello Stato.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
pagina 2 di 6 Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
In punto di diritto si osserva che l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In relazione all'attività svolta legittimamente, ritiene che la Parte_1
liquidazione del compenso a lei riconosciuto non rispecchi adeguatamente l'entità e la natura del lavoro effettivamente prestato.
Il giudice, difatti, non può limitarsi ad una determinazione del compenso in misura inferiore a quello domandato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri.
Dall'esame degli atti, risulta che il decreto impugnato ha liquidato in favore del difensore della ricorrente la somma di euro 265,00 oltre accessori di legge, escludendo dalla quantificazione sia la fase di studio sia la fase introduttiva del giudizio, ritenendole attività anteriori alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. pagina 3 di 6 In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui gli effetti della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza.
Condizionare, invece, l'efficacia dell'ammissione alla data della delibera adottata dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati — che, ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n.
115/2002, deve intervenire nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza — comporterebbe un irragionevole pregiudizio in danno dell'istante. Potrebbe infatti verificarsi che, per un ritardo non imputabile all'interessato, la delibera di ammissione venga adottata in un momento di gran lunga successivo, anche oltre il termine legale, rispetto al deposito dell'atto giudiziario cui l'istanza si riferisce.
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ammissione al patrocinio deve considerarsi efficace sin dalla data di deposito dell'atto giudiziario per il quale è stata richiesta (Cass. civ., n. 24729/2011; Cass. civ., n. 20710/2017).
Nel caso di specie, sebbene la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata adottata in data 22 ottobre 2024, risulta dagli atti che l'istanza era stata presentata il 7 ottobre 2024, dunque in data anteriore sia al deposito del ricorso (9 ottobre 2024) sia alla successiva iscrizione a ruolo.
Pertanto l'efficacia dell'ammissione deve essere riconosciuta sin dal momento del deposito del ricorso, con la conseguente necessaria inclusione nella liquidazione delle attività professionali svolte dal difensore nella fase di studio e nella fase introduttiva del procedimento. Tali prestazioni, infatti, risultano indispensabili e strettamente funzionali all'instaurazione del giudizio: il difensore ha proceduto allo studio della controversia, alla corretta impostazione giuridica della domanda, alla redazione e al deposito del pagina 4 di 6 ricorso ex art. 445-bis c.p.c., corredato dei necessari presupposti fattuali e normativi, nonché al deposito della documentazione sanitaria rilevante ai fini della valutazione medico-legale da parte del consulente tecnico d'ufficio.
Ne consegue che le attività difensive svolte dal difensore — comprese la fase di studio della controversia e la fase introduttiva — devono essere ricomprese nella liquidazione, non potendo essere escluse per il solo fatto di essere state eseguite anteriormente alla formale delibera del Consiglio dell'Ordine.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidato un nuovo compenso, applicando i parametri medi dello scaglione da € 1.101 a € 5.200 di cui agli Artt. 1 - 11 D.M.
55/2014 e che al netto della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02 è determinato in
€. 1.276,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge (nello specifico: fase di studio della controversia €425,00; fase introduttiva del giudizio € 425,00; fase di trattazione €
851,00; fase decisionale € 851,00; tutte da decurtate al 50%).
In virtù del principio della soccombenza il va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di nella misura indicata in Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4421/2025 R.G. così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di la somma di euro € 1.276,00 oltre 15% spese generali Parte_1
e IVA e CPA;
pagina 5 di 6 2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 951,00 Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 826,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso il 29 novembre 2025
Il giudice
OR ER
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4421/2025 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA
AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
CF: , rappresentata e difesa da sé stessa ex art Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Catania (CT),
Piazza Trento n. 2.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26 Novembre 2025
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In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data
21.04.25, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 24.03.25 dal Tribunale di Catania, Sez. Lav. nel procedimento civile n. 9418/24
R.G., al fine di ottenerne la riforma. In particolare, esponeva che nell'ambito del suddetto procedimento civile prestava la propria opera professionale in favore di
[...]
e che in data 25.03.25 veniva notificato il decreto di Parte_2
liquidazione, con il quale le veniva riconosciuto l'importo di euro € 265,25, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Eccepiva, quindi, il mancato riconoscimento dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Nello specifico, asseriva che il Decidente, senza peraltro indicare quali siano stati i valori applicati, escludeva dal calcolo le fasi di studio ed introduzione in quanto anteriori all'istanza di ammissione della parte al patrocinio dello Stato.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
pagina 2 di 6 Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
In punto di diritto si osserva che l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In relazione all'attività svolta legittimamente, ritiene che la Parte_1
liquidazione del compenso a lei riconosciuto non rispecchi adeguatamente l'entità e la natura del lavoro effettivamente prestato.
Il giudice, difatti, non può limitarsi ad una determinazione del compenso in misura inferiore a quello domandato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri.
Dall'esame degli atti, risulta che il decreto impugnato ha liquidato in favore del difensore della ricorrente la somma di euro 265,00 oltre accessori di legge, escludendo dalla quantificazione sia la fase di studio sia la fase introduttiva del giudizio, ritenendole attività anteriori alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. pagina 3 di 6 In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui gli effetti della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato retroagiscono alla data di presentazione dell'istanza.
Condizionare, invece, l'efficacia dell'ammissione alla data della delibera adottata dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati — che, ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n.
115/2002, deve intervenire nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza — comporterebbe un irragionevole pregiudizio in danno dell'istante. Potrebbe infatti verificarsi che, per un ritardo non imputabile all'interessato, la delibera di ammissione venga adottata in un momento di gran lunga successivo, anche oltre il termine legale, rispetto al deposito dell'atto giudiziario cui l'istanza si riferisce.
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ammissione al patrocinio deve considerarsi efficace sin dalla data di deposito dell'atto giudiziario per il quale è stata richiesta (Cass. civ., n. 24729/2011; Cass. civ., n. 20710/2017).
Nel caso di specie, sebbene la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata adottata in data 22 ottobre 2024, risulta dagli atti che l'istanza era stata presentata il 7 ottobre 2024, dunque in data anteriore sia al deposito del ricorso (9 ottobre 2024) sia alla successiva iscrizione a ruolo.
Pertanto l'efficacia dell'ammissione deve essere riconosciuta sin dal momento del deposito del ricorso, con la conseguente necessaria inclusione nella liquidazione delle attività professionali svolte dal difensore nella fase di studio e nella fase introduttiva del procedimento. Tali prestazioni, infatti, risultano indispensabili e strettamente funzionali all'instaurazione del giudizio: il difensore ha proceduto allo studio della controversia, alla corretta impostazione giuridica della domanda, alla redazione e al deposito del pagina 4 di 6 ricorso ex art. 445-bis c.p.c., corredato dei necessari presupposti fattuali e normativi, nonché al deposito della documentazione sanitaria rilevante ai fini della valutazione medico-legale da parte del consulente tecnico d'ufficio.
Ne consegue che le attività difensive svolte dal difensore — comprese la fase di studio della controversia e la fase introduttiva — devono essere ricomprese nella liquidazione, non potendo essere escluse per il solo fatto di essere state eseguite anteriormente alla formale delibera del Consiglio dell'Ordine.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidato un nuovo compenso, applicando i parametri medi dello scaglione da € 1.101 a € 5.200 di cui agli Artt. 1 - 11 D.M.
55/2014 e che al netto della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02 è determinato in
€. 1.276,00 oltre 15% spese generali e accessori di legge (nello specifico: fase di studio della controversia €425,00; fase introduttiva del giudizio € 425,00; fase di trattazione €
851,00; fase decisionale € 851,00; tutte da decurtate al 50%).
In virtù del principio della soccombenza il va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di nella misura indicata in Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4421/2025 R.G. così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di la somma di euro € 1.276,00 oltre 15% spese generali Parte_1
e IVA e CPA;
pagina 5 di 6 2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 951,00 Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 826,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso il 29 novembre 2025
Il giudice
OR ER
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