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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. IO
Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8310/2024 del Ruolo Generale promossa
DA in personale del legale Parte_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato
LA ZA
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Romeo Matteo
APPELLATO
Nell'udienza del 13-11-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 1-6-2023 la società
[...]
proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lecce avverso l'ingiunzione di pagamento n. 99202305110116997490 dell'11-5-2023, emessa dal per l'esazione di crediti (pari ad euro Controparte_1
3.464,49) consistenti in sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada, commesse nell'anno 2019 da veicoli di proprietà della odierna appellante -società esercente l'attività di autonoleggio- ed accertate con i verbali n. 2142576, n. 7608440, n. 2197780 e n. 7618781 del 2019.
In particolare la ricorrente deduceva l'erronea formazione del ruolo nei propri confronti per violazione ed errata applicazione dell'art. 196 C.d.S., in quanto non obbligata al pagamento delle somme portate dalla cartella, dovendo queste ultime essere imputate ai responsabili delle infrazioni, cui le autovetture erano state noleggiate;
eccepiva, altresì l'inesistenza dell'ingiunzione, poiché priva di visto di esecutorietà, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/1981 e la nullità dell'atto per insufficiente motivazione, stante la mancata allegazione del verbale presupposto all'atto di ingiunzione.
Si costituiva il resistendo ai motivi di Controparte_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 3995/2024 del 3-9-2024 l'adito Giudice di
Pace rigettava il ricorso sul presupposto che la ricorrente società non avesse dato prova di aver comunicato all'ufficio
2 accertatore le generalità dei locatari delle autovetture nel periodo delle accertate contravvenzioni, evidenziando, in ogni modo, come detta comunicazione non esonerasse la società stessa da responsabilità solidale.
Con citazione in appello, notificata il 10-12-2024, la società ha impugnato detta sentenza Parte_1
dolendosi che il Giudice di pace avesse errato nel ritenere il difetto di prova dell'avvenuta comunicazione da parte della società appellante dei dati degli effettivi trasgressori, relativi ai verbali prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata, evidenziando come fossero state allegate in atti le ricevute dei fax regolarmente spediti al CP_1
, contenenti la comunicazione dei dati.
[...]
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Si è costituito il opponendosi ai motivi Controparte_1
di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 28-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Al riguardo, la S.C. ha ripetutamente affermato che “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di
3 noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 Cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi
l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. 510/2023; Cass.
1382/2023; Cass. 32920/2022; Cass. 8144/2020).
Da quanto innanzi precisato discende che, a prescindere dalla rituale comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori all'organo accertatore da parte della società di noleggio, quest'ultima sia tenuta ad impugnare nel termine di legge il verbale di accertamento dell'infrazione, facendo valere con la relativa opposizione ogni questione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, la società appellante ha omesso di impugnare, nei termini di cui agli artt. 203 e 204-bis C.d.S., i verbali di accertamento presupposti all'impugnata
4 ingiunzione – risalenti al 2019 e tutti regolarmente notificati
– e, pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, detti verbali hanno acquistato efficacia di titoli esecutivi nei confronti della società medesima.
In considerazione di quanto innanzi, l'appello va dunque rigettato.
Le spese di lite, nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. IO Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con citazione notificata il 10-12-2024 da Parte_1
avverso la sentenza n. 3995/2024 del 3-9-2024
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Lecce nei confronti del così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello; condanna al pagamento in Parte_1
favore del Controparte_1
5 delle spese di lite relative al presente grado che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Lecce, 13-11-2025
Il Giudice
Dott. IO Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia
Il Giudice
Dott. IO Cigna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. IO
Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8310/2024 del Ruolo Generale promossa
DA in personale del legale Parte_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato
LA ZA
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Romeo Matteo
APPELLATO
Nell'udienza del 13-11-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 1-6-2023 la società
[...]
proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lecce avverso l'ingiunzione di pagamento n. 99202305110116997490 dell'11-5-2023, emessa dal per l'esazione di crediti (pari ad euro Controparte_1
3.464,49) consistenti in sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada, commesse nell'anno 2019 da veicoli di proprietà della odierna appellante -società esercente l'attività di autonoleggio- ed accertate con i verbali n. 2142576, n. 7608440, n. 2197780 e n. 7618781 del 2019.
In particolare la ricorrente deduceva l'erronea formazione del ruolo nei propri confronti per violazione ed errata applicazione dell'art. 196 C.d.S., in quanto non obbligata al pagamento delle somme portate dalla cartella, dovendo queste ultime essere imputate ai responsabili delle infrazioni, cui le autovetture erano state noleggiate;
eccepiva, altresì l'inesistenza dell'ingiunzione, poiché priva di visto di esecutorietà, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/1981 e la nullità dell'atto per insufficiente motivazione, stante la mancata allegazione del verbale presupposto all'atto di ingiunzione.
Si costituiva il resistendo ai motivi di Controparte_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 3995/2024 del 3-9-2024 l'adito Giudice di
Pace rigettava il ricorso sul presupposto che la ricorrente società non avesse dato prova di aver comunicato all'ufficio
2 accertatore le generalità dei locatari delle autovetture nel periodo delle accertate contravvenzioni, evidenziando, in ogni modo, come detta comunicazione non esonerasse la società stessa da responsabilità solidale.
Con citazione in appello, notificata il 10-12-2024, la società ha impugnato detta sentenza Parte_1
dolendosi che il Giudice di pace avesse errato nel ritenere il difetto di prova dell'avvenuta comunicazione da parte della società appellante dei dati degli effettivi trasgressori, relativi ai verbali prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata, evidenziando come fossero state allegate in atti le ricevute dei fax regolarmente spediti al CP_1
, contenenti la comunicazione dei dati.
[...]
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Si è costituito il opponendosi ai motivi Controparte_1
di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 28-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Al riguardo, la S.C. ha ripetutamente affermato che “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di
3 noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 Cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi
l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. 510/2023; Cass.
1382/2023; Cass. 32920/2022; Cass. 8144/2020).
Da quanto innanzi precisato discende che, a prescindere dalla rituale comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori all'organo accertatore da parte della società di noleggio, quest'ultima sia tenuta ad impugnare nel termine di legge il verbale di accertamento dell'infrazione, facendo valere con la relativa opposizione ogni questione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, la società appellante ha omesso di impugnare, nei termini di cui agli artt. 203 e 204-bis C.d.S., i verbali di accertamento presupposti all'impugnata
4 ingiunzione – risalenti al 2019 e tutti regolarmente notificati
– e, pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, detti verbali hanno acquistato efficacia di titoli esecutivi nei confronti della società medesima.
In considerazione di quanto innanzi, l'appello va dunque rigettato.
Le spese di lite, nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. IO Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con citazione notificata il 10-12-2024 da Parte_1
avverso la sentenza n. 3995/2024 del 3-9-2024
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Lecce nei confronti del così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello; condanna al pagamento in Parte_1
favore del Controparte_1
5 delle spese di lite relative al presente grado che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Lecce, 13-11-2025
Il Giudice
Dott. IO Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia
Il Giudice
Dott. IO Cigna
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