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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 22 del mese di settembre, all'udienza tenuta dal G.I., presso la
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1406/2024 R.G., promossa da
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1959 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e
Francesca Gangemi;
appellante
contro
, (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Grezar n. 14, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Cristina Di Nola;
appellata
Oggi all'udienza del 22/09/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi: per la parte appellante: l'avv. GIOVANNI GURNARI, il quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
per parte appellata, alle ore 10:35, nessuno è presente;
È altresì presente, ai fini della pratica forense, il dott. . Persona_1
pagina 1 di 5 Il Giudice all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Premesso che:
- con atto di citazione in appello, regolarmente notificato all' Controparte_2
, proponeva appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
2243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, pubblicata il 18.12.2023, nella parte in cui compensava le spese e competenze di giudizio. A sostegno del gravame l'appellante lamentava la nullità della sentenza per violazione del principio di soccombenza e illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza in ordine al solo capo contenente la statuizione sulle spese processuali, con la condanna dell'appellata al pagamento delle stesse, oltre a quelle del presente grado di giudizio;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.09.2024, si costituiva nel giudizio di gravame l' , la quale deduceva che il Controparte_1
Giudice di Prime Cure aveva correttamente ritenuto sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese e chiedeva, pertanto, “il rigetto dell'appello per manifesta infondatezza”, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'appello proposto è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, a norma dell'art. 91 co. 1 c.p.c., il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'obbligo al rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità secondo cui la parte vittoriosa in giudizio deve essere ristorata dagli oneri inerenti alle attività processuali legate, da nesso pagina 2 di 5 causale, all'attività della controparte risultata soccombente che, col proprio comportamento, rivelatosi ingiustificato, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass.
n. 2972/1990; Cass. n. 7182/2000, Cass. n. 7625/2010).
Il Giudice può disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti,
a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., così come risultante dalla riforma operata dal d.l.
n.132/2014 conv. in l. n. 162/2014, soltanto, nel caso di “soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Il potere di compensazione delle spese processuali deve, dunque, ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato;
in difetto di tale motivazione, peraltro, si viola l'art. 24 Cost. quando il valore della causa è di modesta entità o, comunque, in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. A tal riguardo la giurisprudenza ha affermato che un regolamento delle spese processuali che sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura da elidere, o addirittura superare il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, spettante ex art. 24 Cost. (Cass. 5696/2012).
Nella sentenza appellata il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite, limitandosi a motivare “Avuto riguardo alla peculiarità del caso trattato ed all'omesso versamento del contributo unificato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.”.
pagina 3 di 5 È agevole comprendere come, nel caso di specie, la motivazione risulti del tutto inesistente ed è, pertanto, illegittima la disposta compensazione;
per di più, dalla motivazione della sentenza non emergono quale sarebbe “la peculiarità” del caso trattato.
La motivazione è anche palesemente erronea laddove si fa riferimento all'omesso versamento del contributo unificato, il cui mancato esborso ha quale unica ed ovvia conseguenza di non doverlo conteggiare tra le spese ripetibili
In ogni caso, non si versa in nessuno dei casi (ex art. 92 co. 2 c.p.c., per come interpretato dalla Corte Costituzionale) che giustificano la compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti.
Infine, le questioni di merito contestate nella comparsa di costituzione in appello dell' sono inammissibili perché coperte dal giudicato Controparte_2 non essendo stato proposto appello incidentale.
In conclusione, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto, l'odierna appellata va condannata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 55 del
10 marzo 2014, sulla base del valore della domanda e, per il giudizio di appello, dell'assenza della fase istruttoria e della modesta attività processuale svolta;
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 2243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata il 18/12/2023, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 2243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria e, in parziale riforma della stessa, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 216,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pagina 4 di 5 pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari;
b) condanna, altresì, la parte appellata alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in complessive € 465,00 di cui € 65,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a, nelle misure di legge da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Reggio Calabria, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 22 del mese di settembre, all'udienza tenuta dal G.I., presso la
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1406/2024 R.G., promossa da
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1959 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e
Francesca Gangemi;
appellante
contro
, (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Grezar n. 14, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Cristina Di Nola;
appellata
Oggi all'udienza del 22/09/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi: per la parte appellante: l'avv. GIOVANNI GURNARI, il quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
per parte appellata, alle ore 10:35, nessuno è presente;
È altresì presente, ai fini della pratica forense, il dott. . Persona_1
pagina 1 di 5 Il Giudice all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Premesso che:
- con atto di citazione in appello, regolarmente notificato all' Controparte_2
, proponeva appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
2243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, pubblicata il 18.12.2023, nella parte in cui compensava le spese e competenze di giudizio. A sostegno del gravame l'appellante lamentava la nullità della sentenza per violazione del principio di soccombenza e illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza in ordine al solo capo contenente la statuizione sulle spese processuali, con la condanna dell'appellata al pagamento delle stesse, oltre a quelle del presente grado di giudizio;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.09.2024, si costituiva nel giudizio di gravame l' , la quale deduceva che il Controparte_1
Giudice di Prime Cure aveva correttamente ritenuto sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese e chiedeva, pertanto, “il rigetto dell'appello per manifesta infondatezza”, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'appello proposto è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, a norma dell'art. 91 co. 1 c.p.c., il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'obbligo al rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità secondo cui la parte vittoriosa in giudizio deve essere ristorata dagli oneri inerenti alle attività processuali legate, da nesso pagina 2 di 5 causale, all'attività della controparte risultata soccombente che, col proprio comportamento, rivelatosi ingiustificato, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass.
n. 2972/1990; Cass. n. 7182/2000, Cass. n. 7625/2010).
Il Giudice può disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti,
a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., così come risultante dalla riforma operata dal d.l.
n.132/2014 conv. in l. n. 162/2014, soltanto, nel caso di “soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Il potere di compensazione delle spese processuali deve, dunque, ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato;
in difetto di tale motivazione, peraltro, si viola l'art. 24 Cost. quando il valore della causa è di modesta entità o, comunque, in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. A tal riguardo la giurisprudenza ha affermato che un regolamento delle spese processuali che sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura da elidere, o addirittura superare il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, spettante ex art. 24 Cost. (Cass. 5696/2012).
Nella sentenza appellata il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite, limitandosi a motivare “Avuto riguardo alla peculiarità del caso trattato ed all'omesso versamento del contributo unificato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.”.
pagina 3 di 5 È agevole comprendere come, nel caso di specie, la motivazione risulti del tutto inesistente ed è, pertanto, illegittima la disposta compensazione;
per di più, dalla motivazione della sentenza non emergono quale sarebbe “la peculiarità” del caso trattato.
La motivazione è anche palesemente erronea laddove si fa riferimento all'omesso versamento del contributo unificato, il cui mancato esborso ha quale unica ed ovvia conseguenza di non doverlo conteggiare tra le spese ripetibili
In ogni caso, non si versa in nessuno dei casi (ex art. 92 co. 2 c.p.c., per come interpretato dalla Corte Costituzionale) che giustificano la compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti.
Infine, le questioni di merito contestate nella comparsa di costituzione in appello dell' sono inammissibili perché coperte dal giudicato Controparte_2 non essendo stato proposto appello incidentale.
In conclusione, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto, l'odierna appellata va condannata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 55 del
10 marzo 2014, sulla base del valore della domanda e, per il giudizio di appello, dell'assenza della fase istruttoria e della modesta attività processuale svolta;
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 2243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata il 18/12/2023, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 2243/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria e, in parziale riforma della stessa, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 216,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pagina 4 di 5 pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari;
b) condanna, altresì, la parte appellata alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in complessive € 465,00 di cui € 65,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a, nelle misure di legge da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Reggio Calabria, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
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