TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9723 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. MA IF, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 26547/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto di servizi
TRA
di via – Bari Parte_1 Parte_2 ( ), in persona dell'amministratrice p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Valentina Elia del Foro di Bari
ATTRICE OPPONENTE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Demola del Foro di Bari e dall'avv. Alessandro Lambiase del Foro di Napoli CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni:
All'odierna udienza del 16.12.2025:
Il riportandosi alle conclusioni rese nell'atto di Parte_1 citazione in opposizione, così concludeva:
“A) In via assolutamente preliminare, posto che la presente opposizione è fondata su ampia prova scritta (consistente, in particolare, nelle contabili dei bonifici di pagamento eseguiti dall'ente opponente in favore dell'opposto sugli importi delle fatture ex adverso azionate e sulla, documentata, attività di errata fatturazione compiuta dall'opposto negli anni dal 2017 al 2023) e considerato l'evidente fumus della stessa, anche in relazione all'eccezione preliminare di rito spiegata in atto, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
B) In via preliminare, in rito, ai sensi dell'art. 66 bis del D.ls 206/2005 e s.m.i., accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere sulla domanda monitoria avanzata dal in favore della CP_1 Parte_3 competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Bari e, per l'effetto,
1 dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 6053/2025 del
Tribunale di Milano;
C) Sempre in via preliminare, in ogni caso dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a decidere sulla domanda monitoria avanzata dal in favore della competenza esclusiva del Parte_4 Tribunale di Bari, stabilita dalle Parti in via convenzionale e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 6053/2025 del
Tribunale di Milano.
D) Nel merito, sulla scorta delle eccezioni formulate, dei pagamenti effettuati
e documentati, ed in accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale di compensazione di cui alla lettera C3 della narrativa del presente atto, dichiarare l'intervenuta estinzione dei diritti di credito di come richiesti Controparte_1 in sede monitoria e per l'effetto, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 6053/2025 del Tribunale di Milano;
A) Condannare alla refusione delle spese e delle competenze Parte_4 di causa.”.
Il riportandosi alle conclusioni rese nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE
Rigettare le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate da parte opponente e, per l'effetto, dichiarare la piena competenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia.
NEL MERITO
- In via principale, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6053/25 (R.g. 45237/24) limitatamente al minor somma di €. 17.841,11.
- accertata la parziale estinzione del credito per i pagamenti intervenuti, per l'effetto, condannare il in persona del suo Parte_1 amministratore pro tempore, al pagamento in favore del Parte_4 della somma residua di € 17.841,11, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
- Rigettare l'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dall'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese della fase monitoria, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso del il Tribunale ingiungeva al Controparte_1 [...]
in Bari il pagamento della somma di € Parte_5
2 23.169,21, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per l'esecuzione di servizi di portierato e guardiania.
Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice adito sia in ragione dell'applicabilità alla fattispecie del cd. foro del consumatore sia in ragione della clausola contenuta nel contratto inter partes prevedente la competenza esclusiva del
Foro di Bari per qualunque controversia derivante dal medesimo contratto.
Il , costituitosi, instava, per quanto di effettivo interesse ai fini Controparte_1 della decisione, per il rigetto della proposta eccezione di incompetenza territoriale, deducendo: a) che non poteva riconoscersi la qualità di consumatore in capo al condominio opponente;
b) che, in ogni caso, il cd. foro del consumatore non escludeva l'operatività dei fori alternativi generali ove ciò fosse rispondente “a criteri di ragionevolezza processuale”.
Tutto ciò premesso, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale proposta dall'opponente è fondata sotto entrambi i profili in relazione ai quali è stata sollevata e va, pertanto, accolta.
Quanto all'applicabilità alla fattispecie del cd. foro del consumatore è, invero, sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questo Giudicante, secondo la quale - salvo lo specifico caso di condominio composto unicamente da professionisti la cui ricorrenza neppure è stata dedotta nella specie - “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.” (cfr., da ultimo, Cass., ord., n. 14410/2024).
Al cd. foro del consumatore, poi, contrariamente agli assunti di parte opposta, (a meno che la previsione di altri fori sia contenuta nel contratto e sia stata oggetto di trattativa individuale) deve essere riconosciuto carattere di foro non solo inderogabile ma anche esclusivo.
Pertanto, poiché il condominio opponente è sito in Bari, già solo sotto il profilo fin qui affrontato, deve individuarsi nel Tribunale di Bari il Giudice competente a conoscere della presente controversia.
Deve, inoltre, rilevarsi, ed in senso invero assorbente, che, nella specie, risulta, poi, ex actis, che le parti, all'art. 18 del contratto scritto tra di esse intercorso, hanno espressamente concordato la competenza esclusiva del Foro di Bari “per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto”.
Per tutto quanto innanzi, deve, dunque, in definitiva, affermarsi la competenza territoriale sulla presente controversia del Tribunale di Bari.
3 Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso da Giudice territorialmente incompetente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché all'andamento concreto del giudizio dipanatosi in un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Bari;
2) per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 6053/2025;
3) assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al
Giudice competente;
4) condanna il al rimborso, in favore del Controparte_1 [...]
di Bari, delle spese di lite, Parte_5 liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compenso professionale di avvocato. Milano, lì 16.12.2025.
Il Giudice monocratico
MA IF
4