Articolo 2 della Legge 13 agosto 1979, n. 380
Articolo 1Articolo 3
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1 settembre 1979
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, sono introdotte, per l'anno finanziario 1979, le variazioni di cui all'annessa Tabella B.
Entrata in vigore il 1 settembre 1979