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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2908/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN OL, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2908 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con l'avv. Andrea Caruso. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Matteo Galimberti. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gabriele Cartella. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe,
e chiedendo al Tribunale di: Controparte_3 Controparte_4
“
1. Accertare e dichiarare per i tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, il diritto del ricorrente alla sussistenza tra lo stesso e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato e full time, con inquadramento retributivo nel livello
III (ora livello D2) del CCNL Metalmeccanici Industria o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato
e/o dovuto e, per l'effetto,
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive e di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per tutto il periodo lavorativo decorrente dal 09.07.2019
1 al 23.03.2023 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 nonché solidalmente ex art. 1676 c.c., nonché ex art. 29 comma 2,
d.lgs. 276/03 (come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, lett.
a) e b), D.L. 17 marzo 2017, n. 25 conv. in L. 49/2017) anche le società Controparte_4 Controparte_2 [...]
(queste ultime pro quota limitatamente al periodo di CP_3 lavoro dal 01.02.2022 al 25.05.2022), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i dedotti titoli, della somma lorda pari ad €
116.016,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria”.
Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 21.11.2024 la parte attrice ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di CP_3
e le quali hanno accettato la rinuncia. Sicché è stata dichiarata l'estinzione
[...] Controparte_4 parziale del processo limitatamente alle posizioni di e Controparte_3 Controparte_4
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2. È pacifico tra le parti che l'attore nel periodo di causa è stato dipendente della ed Controparte_1
è stato adibito dalla stessa presso diversi cantieri in forza di vari contratti di appalto.
*
3. Con una prima domanda l'attore, seppur inquadrato al momento dell'assunzione nel livello I del
CCNL Metalmeccanici Industria, ha sostenuto di aver sempre svolto mansioni sussumibili nel livello III
(ora livello D2).
3.1. Stando al CCNL di settore:
- appartengono al livello I “- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali”;
- appartengono al livello III “- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”; in particolare, con
2 riferimento al profilo di “addetto impianti/sistemi automatizzati” (indicato in ricorso quale profilo aderente alle mansioni dell'attore), si tratta di lavoratori che “sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore:
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
ovvero - per l'esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti”.
3.2. Raffrontando le riportate declaratorie del CCNL agli esiti istruttori, la tesi propugnata dalla parte attrice non si rivela convincente.
Ed invero, nessuno dei testi escussi ha descritto le mansioni dell'attore con i caratteri propri della declaratoria del livello III, non essendo emerso alcunché in ordine alle sue qualifiche né alla sua eventuale specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
3.3. Inoltre, i testimoni escussi hanno tutti confermato che l'attore era un manovale semplice e non ha mai svolto le mansioni di operaio specializzato.
Al riguardo, si rivela insufficiente la deposizione del teste , che ha aggiunto che col tempo Tes_1
l'attore “era diventato un manovale bravo: faceva l'aiutante di un elettricista e faceva da solo anche dei lavoretti semplici
(ad esempio collegamenti delle prese civili)”.
3.4. L'inconsistenza degli esiti istruttori impedisce dunque di condividere la tesi di parte attrice e comporta il rigetto di questa domanda e di quella relativa alle differenze retributive derivanti dal preteso superiore inquadramento.
3.5. Dal rigetto di tale domanda consegue anche il rigetto delle domande in punto di differenze per festività, gratifica natalizia, elemento perequativo, ferie, r.o.l. e festività soppresse, tutte basate sul presupposto (rimasto indimostrato) dell'inquadramento nel livello D2 (ex III livello).
*
4. Per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda attorea in punto di “differenze su indennità trasferta” (così a pag. 6 del ricorso).
Al riguardo, del resto, si deve pure registrare una rilevante carenza allegativa, atteso che in ricorso nulla viene argomentato in relazione alla debenza dell'indennità in questione né in relazione all'individuazione dei giorni in cui il lavoratore sarebbe stato in trasferta.
Tanto implica il rigetto anche di questa domanda.
*
3 5. Deve invece essere accolta la domanda con cui la parte attrice ha denunciato la mancata corresponsione delle spettanze maturate a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di marzo 2023, al
TFR e per spettanze di fine rapporto.
5.1. Dette somme, invero, risultano effettivamente non contestate, tenuto anche conto che la
[...] si è limitata a richiamare risultanze contabili non prodotte in atti. CP_1
5.2. Può dunque riconoscersi all'attore la somma lorda di euro 5.579,91, per come già conteggiata nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., al cui pagamento va condannata la tenendo conto di CP_1 quanto eventualmente già corrisposto dalla convenuta in forza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio.
*
6. La parte attrice ha poi eccepito il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte.
6.1. Come è noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex multis Cass. nn. 16150/2018, 1389/2003).
6.3. Nel caso in esame, l'assunto della parte attrice ha trovato parziale corroboro nelle risultanze testimoniali dacché, raffrontando le varie deposizioni raccolte, può dirsi provato che il lavoratore svolgesse la propria attività lavorativa secondo la seguente articolazione oraria:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
- per due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
*
7. In relazione al quantum creditorio per differenze retributive relative all'accertato lavoro straordinario, devono convalidarsi le eccezioni sollevate dalla difesa di CP_1
7.1. Ed invero, il calcolo deve essere fatto secondo le prescrizioni del CCNL di settore (art. 7), che prevede per il lavoro straordinario:
- una maggiorazione del 25% per le prime 2 ore giornaliere;
- una maggiorazione del 30% per le restanti ore;
- una maggiorazione del 50% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi.
7.2. Devono poi essere espunti dal calcolo i mesi di gennaio 2021, febbraio 2021, maggio 2022 e giugno
2022, essendo emerso che in quei periodi l'attore era in Egitto per sostenere alcuni esami universitari.
7.3. In definitiva, spettano alla parte attrice le differenze retributive per lavoro straordinario da calcolarsi per il periodo di causa, esclusi i mesi di gennaio 2021, febbraio 2021, maggio 2022 e giugno
2022, nei giorni e negli orari accertati (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 13,00
4 alle ore 17,00; per due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e con le maggiorazioni prescritte all'art. 7 del CCNL di settore.
7.4. Pur non potendosi addivenire ad una condanna determinata in punto di quantum, si rinvengono in atti sufficienti elementi per emettere una pronuncia di condanna di pagamento delle predette differenze retributive, quale credito determinabile con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in giudizio (e quindi rispettosi di quanto validato in giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1106/2012).
*
8. Di tale ultima obbligazione risponde in solido anche la convenuta in forza Controparte_2 dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ma solo limitatamente ai giorni effettivi di lavoro nel periodo dal 21.2.2022 al 26.4.2022.
8.1. Ed invero, a fronte delle specifiche obiezioni della in relazione ai giorni di Controparte_2 effettivo servizio prestato presso il cantiere del comparto R1 Sud (di cui al contratto di subappalto di causa), era onere del lavoratore dimostrare di avervi lavorato tutti i giorni indicati in ricorso (ossia dall'1.2.2022 al 24.5.2022).
8.2. Tuttavia, poiché nessuno dei testi escussi ha saputo riferire con certezza in quali giorni sia stata svolta la prestazione attorea presso il cantiere in questione, pare più corretto attestarsi sulle presenze riportate nei registri giornalieri e nei report allegati alla memoria della (all. nn. Controparte_2
11 e 12; peraltro, non specificamente contestati dalla parte attrice).
8.3. Pertanto, la responsabilità solidale della committente deve essere limitata ai n. 38 giorni compresi nel periodo dal 21.2.2022 al 26.4.2022 indicati alla pagina 10 della memoria della Controparte_2
(pié di pagina n. 7).
[...]
*
9. L'esito della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, con addebito del residuo a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
- condanna la al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro Controparte_1
5.579,91, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto eventualmente già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio;
- condanna la al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze retributive Controparte_1 per lavoro straordinario da calcolarsi per il periodo di causa, esclusi i mesi di gennaio 2021, febbraio
2021, maggio 2022 e giugno 2022, nei giorni e negli orari accertati (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
5 alle ore 12.00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; per due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e con le maggiorazioni prescritte all'art. 7 del CCNL di settore, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la in solido con la al pagamento, in favore della Controparte_2 CP_1 parte attrice, di quanto dovuto da in forza del precedente capo, limitatamente ai n. Controparte_1
38 giorni compresi nel periodo dal 21.2.2022 al 26.4.2022 indicati alla pagina 10 della memoria della
(pié di pagina n. 7); Controparte_2
- rigetta le altre domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di 1/3 che liquida per detta misura in euro 1.800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensando per il resto.
Milano, 08.07.2025
Il giudice
AN OL
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN OL, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2908 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con l'avv. Andrea Caruso. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Matteo Galimberti. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gabriele Cartella. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe,
e chiedendo al Tribunale di: Controparte_3 Controparte_4
“
1. Accertare e dichiarare per i tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, il diritto del ricorrente alla sussistenza tra lo stesso e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato e full time, con inquadramento retributivo nel livello
III (ora livello D2) del CCNL Metalmeccanici Industria o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato
e/o dovuto e, per l'effetto,
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive e di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per tutto il periodo lavorativo decorrente dal 09.07.2019
1 al 23.03.2023 e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 nonché solidalmente ex art. 1676 c.c., nonché ex art. 29 comma 2,
d.lgs. 276/03 (come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, lett.
a) e b), D.L. 17 marzo 2017, n. 25 conv. in L. 49/2017) anche le società Controparte_4 Controparte_2 [...]
(queste ultime pro quota limitatamente al periodo di CP_3 lavoro dal 01.02.2022 al 25.05.2022), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i dedotti titoli, della somma lorda pari ad €
116.016,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria”.
Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 21.11.2024 la parte attrice ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di CP_3
e le quali hanno accettato la rinuncia. Sicché è stata dichiarata l'estinzione
[...] Controparte_4 parziale del processo limitatamente alle posizioni di e Controparte_3 Controparte_4
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2. È pacifico tra le parti che l'attore nel periodo di causa è stato dipendente della ed Controparte_1
è stato adibito dalla stessa presso diversi cantieri in forza di vari contratti di appalto.
*
3. Con una prima domanda l'attore, seppur inquadrato al momento dell'assunzione nel livello I del
CCNL Metalmeccanici Industria, ha sostenuto di aver sempre svolto mansioni sussumibili nel livello III
(ora livello D2).
3.1. Stando al CCNL di settore:
- appartengono al livello I “- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali”;
- appartengono al livello III “- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”; in particolare, con
2 riferimento al profilo di “addetto impianti/sistemi automatizzati” (indicato in ricorso quale profilo aderente alle mansioni dell'attore), si tratta di lavoratori che “sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore:
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
ovvero - per l'esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti”.
3.2. Raffrontando le riportate declaratorie del CCNL agli esiti istruttori, la tesi propugnata dalla parte attrice non si rivela convincente.
Ed invero, nessuno dei testi escussi ha descritto le mansioni dell'attore con i caratteri propri della declaratoria del livello III, non essendo emerso alcunché in ordine alle sue qualifiche né alla sua eventuale specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
3.3. Inoltre, i testimoni escussi hanno tutti confermato che l'attore era un manovale semplice e non ha mai svolto le mansioni di operaio specializzato.
Al riguardo, si rivela insufficiente la deposizione del teste , che ha aggiunto che col tempo Tes_1
l'attore “era diventato un manovale bravo: faceva l'aiutante di un elettricista e faceva da solo anche dei lavoretti semplici
(ad esempio collegamenti delle prese civili)”.
3.4. L'inconsistenza degli esiti istruttori impedisce dunque di condividere la tesi di parte attrice e comporta il rigetto di questa domanda e di quella relativa alle differenze retributive derivanti dal preteso superiore inquadramento.
3.5. Dal rigetto di tale domanda consegue anche il rigetto delle domande in punto di differenze per festività, gratifica natalizia, elemento perequativo, ferie, r.o.l. e festività soppresse, tutte basate sul presupposto (rimasto indimostrato) dell'inquadramento nel livello D2 (ex III livello).
*
4. Per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda attorea in punto di “differenze su indennità trasferta” (così a pag. 6 del ricorso).
Al riguardo, del resto, si deve pure registrare una rilevante carenza allegativa, atteso che in ricorso nulla viene argomentato in relazione alla debenza dell'indennità in questione né in relazione all'individuazione dei giorni in cui il lavoratore sarebbe stato in trasferta.
Tanto implica il rigetto anche di questa domanda.
*
3 5. Deve invece essere accolta la domanda con cui la parte attrice ha denunciato la mancata corresponsione delle spettanze maturate a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di marzo 2023, al
TFR e per spettanze di fine rapporto.
5.1. Dette somme, invero, risultano effettivamente non contestate, tenuto anche conto che la
[...] si è limitata a richiamare risultanze contabili non prodotte in atti. CP_1
5.2. Può dunque riconoscersi all'attore la somma lorda di euro 5.579,91, per come già conteggiata nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., al cui pagamento va condannata la tenendo conto di CP_1 quanto eventualmente già corrisposto dalla convenuta in forza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio.
*
6. La parte attrice ha poi eccepito il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte.
6.1. Come è noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex multis Cass. nn. 16150/2018, 1389/2003).
6.3. Nel caso in esame, l'assunto della parte attrice ha trovato parziale corroboro nelle risultanze testimoniali dacché, raffrontando le varie deposizioni raccolte, può dirsi provato che il lavoratore svolgesse la propria attività lavorativa secondo la seguente articolazione oraria:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
- per due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
*
7. In relazione al quantum creditorio per differenze retributive relative all'accertato lavoro straordinario, devono convalidarsi le eccezioni sollevate dalla difesa di CP_1
7.1. Ed invero, il calcolo deve essere fatto secondo le prescrizioni del CCNL di settore (art. 7), che prevede per il lavoro straordinario:
- una maggiorazione del 25% per le prime 2 ore giornaliere;
- una maggiorazione del 30% per le restanti ore;
- una maggiorazione del 50% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi.
7.2. Devono poi essere espunti dal calcolo i mesi di gennaio 2021, febbraio 2021, maggio 2022 e giugno
2022, essendo emerso che in quei periodi l'attore era in Egitto per sostenere alcuni esami universitari.
7.3. In definitiva, spettano alla parte attrice le differenze retributive per lavoro straordinario da calcolarsi per il periodo di causa, esclusi i mesi di gennaio 2021, febbraio 2021, maggio 2022 e giugno
2022, nei giorni e negli orari accertati (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12.00 e dalle ore 13,00
4 alle ore 17,00; per due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e con le maggiorazioni prescritte all'art. 7 del CCNL di settore.
7.4. Pur non potendosi addivenire ad una condanna determinata in punto di quantum, si rinvengono in atti sufficienti elementi per emettere una pronuncia di condanna di pagamento delle predette differenze retributive, quale credito determinabile con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in giudizio (e quindi rispettosi di quanto validato in giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1106/2012).
*
8. Di tale ultima obbligazione risponde in solido anche la convenuta in forza Controparte_2 dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ma solo limitatamente ai giorni effettivi di lavoro nel periodo dal 21.2.2022 al 26.4.2022.
8.1. Ed invero, a fronte delle specifiche obiezioni della in relazione ai giorni di Controparte_2 effettivo servizio prestato presso il cantiere del comparto R1 Sud (di cui al contratto di subappalto di causa), era onere del lavoratore dimostrare di avervi lavorato tutti i giorni indicati in ricorso (ossia dall'1.2.2022 al 24.5.2022).
8.2. Tuttavia, poiché nessuno dei testi escussi ha saputo riferire con certezza in quali giorni sia stata svolta la prestazione attorea presso il cantiere in questione, pare più corretto attestarsi sulle presenze riportate nei registri giornalieri e nei report allegati alla memoria della (all. nn. Controparte_2
11 e 12; peraltro, non specificamente contestati dalla parte attrice).
8.3. Pertanto, la responsabilità solidale della committente deve essere limitata ai n. 38 giorni compresi nel periodo dal 21.2.2022 al 26.4.2022 indicati alla pagina 10 della memoria della Controparte_2
(pié di pagina n. 7).
[...]
*
9. L'esito della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, con addebito del residuo a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
- condanna la al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro Controparte_1
5.579,91, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto eventualmente già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa nel corso del giudizio;
- condanna la al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze retributive Controparte_1 per lavoro straordinario da calcolarsi per il periodo di causa, esclusi i mesi di gennaio 2021, febbraio
2021, maggio 2022 e giugno 2022, nei giorni e negli orari accertati (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
5 alle ore 12.00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; per due sabati al mese dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e con le maggiorazioni prescritte all'art. 7 del CCNL di settore, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la in solido con la al pagamento, in favore della Controparte_2 CP_1 parte attrice, di quanto dovuto da in forza del precedente capo, limitatamente ai n. Controparte_1
38 giorni compresi nel periodo dal 21.2.2022 al 26.4.2022 indicati alla pagina 10 della memoria della
(pié di pagina n. 7); Controparte_2
- rigetta le altre domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di 1/3 che liquida per detta misura in euro 1.800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensando per il resto.
Milano, 08.07.2025
Il giudice
AN OL
6