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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 19/02/2026, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2895/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12501/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00227177 85 000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli il 01.07.2025, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 , impugnava la cartella di pagamento sopra riportata;
la cartella era stata notificata da Agenzia delle Entrate-
SC in seguito all'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione
Campania per l'anno 2018.
I motivi di opposizione esposti dal ricorrente erano: 1) l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione triennale del tributo richiesto;
3) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-SC che depositava controdeduzioni in cui eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito ai primi due motivi, inerenti ad attività di competenza dell'Ente impositore, e confutava il terzo motivo anche in virtù del rimando all'avviso di accertamento prodromico.
All'udienza del 22.01.2026 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte non riscontra difetto di motivazione nella cartella impugnata, che è atto vincolato avente contenuto prestabilito previsto da decreto ministeriale nel quale sono indicati il tributo richiesto, l'anno di competenza, la targa del veicolo tassato, le somme richieste a titolo di tributo, sanzione, interessi oltre al rinvio all'atto di accertamento prodromico.
La Regione Campania, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio e non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 834010933862 riportato nella cartella impugnata.
L'atto impugnato va quindi annullato per omessa notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e successive integrazioni e modificazioni.
Per le suesposte ragioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, manlevando A.d.E.R. dalle conseguenze di attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12501/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00227177 85 000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli il 01.07.2025, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 , impugnava la cartella di pagamento sopra riportata;
la cartella era stata notificata da Agenzia delle Entrate-
SC in seguito all'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione
Campania per l'anno 2018.
I motivi di opposizione esposti dal ricorrente erano: 1) l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione triennale del tributo richiesto;
3) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-SC che depositava controdeduzioni in cui eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito ai primi due motivi, inerenti ad attività di competenza dell'Ente impositore, e confutava il terzo motivo anche in virtù del rimando all'avviso di accertamento prodromico.
All'udienza del 22.01.2026 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte non riscontra difetto di motivazione nella cartella impugnata, che è atto vincolato avente contenuto prestabilito previsto da decreto ministeriale nel quale sono indicati il tributo richiesto, l'anno di competenza, la targa del veicolo tassato, le somme richieste a titolo di tributo, sanzione, interessi oltre al rinvio all'atto di accertamento prodromico.
La Regione Campania, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio e non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 834010933862 riportato nella cartella impugnata.
L'atto impugnato va quindi annullato per omessa notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e successive integrazioni e modificazioni.
Per le suesposte ragioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, manlevando A.d.E.R. dalle conseguenze di attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.