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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1868 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1868 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Corso Dante Alighieri n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Thomas Bassino (pec: , dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Crescenzio n. C.F._2
20, presso lo studio dell'Avv. Alessio Spalma (pec: ), Email_2 dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- CONVENUTI -
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle difese in atti.
1 In particolare, il difensore di parte attrice, reiterando nell'istanza di modifica dell'ordinanza del
7 novembre 2023 di ammissione del teste attesa l'intervenuta Testimone_1 decadenza dalla prova testimoniale di parte convenuta, ha concluso chiedendo: “- Accertare
l'acquisto per usucapione della servitù di presa d'acqua da parte del fondo dominante identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di LL ON al Fg 31, particella
1029, sub. 2, cat. c/6; Fg 31, particella 1029, sub. 3, cat. a/8; Fg 31, particella 1029, sub. 4, cat. c/7, nei confronti del fondo servente ove è situato il pozzo ed identificato al Catasto dei
Terreni del Comune di LL ON al Fg 31, particella 1005, e dei fondi confinanti ove passano le tubature, e cioè i terreni identificati al Catasto dei Terreni del Comune di LL
ON ai Fg 31, particella 1004 e Fg 31, particella 1000e fondoidentificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di LL ON al Fg 31, particella 1049.
- Condannare il proprietario del fondo servente al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo tale da garantire l'afflusso di acqua al fondo dominante, fissando il termine per la conclusione delle opere in giorni 30 dalla notifica della sentenza, stabilendo, ai sensi dell'art.
614bis cpc, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- Condannare il convenuto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice relative al presente giudizio”.
Il difensore di parte convenuta, contestando la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla prova testimoniale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità ovvero in subordine rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
b) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 8-12 luglio 2022, la società (d'ora in avanti, per brevità, conveniva Parte_1 Parte_1
2 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e , proponendo CP_1 Controparte_2 azione di accertamento dell'esistenza di servitù di presa d'acqua in favore del fondo di sua proprietà ed azione volta alla condanna della controparte al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo da garantire l'afflusso dell'acqua al proprio fondo.
1.1. A fondamento della propria pretesa parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che, con decreto di trasferimento del 7 dicembre 2020, nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. es. imm. n. 176/2017, il Tribunale di Cuneo aveva trasferito in favore dell'aggiudicataria la piena proprietà del lotto identificato al Catasto dei Parte_1
Fabbricati del Comune di LL ON come segue:
- Fg. 31, particella 1029, sub. 2, cat. c/6;
- Fg. 31, particella 1029, sub. 3, cat. a/8;
- Fg. 31, particella 1029, sub. 4, cat. c/7;
b) che il compendio immobiliare era costituito da un fabbricato di civile abitazione, precisamente villa, libera su quattro lati, composta da tre piani fuori terra ed un seminterrato, oltre a fabbricato accessorio, autorizzato come serra o tettoria in muratura, e cortile esclusivo circostante;
c) che, da tempo immemore e, in ogni caso, da oltre venti anni, i menzionati fondi avevano ricevuto acqua prelevata presso un pozzo situato nel terreno identificato al
Catasto dei Terreni del Comune di LL ON al Fg. 31, particella 1005;
d) che tale fondo era risultato essere intestato al sig. , nato a Persona_1
LL ON il 9 agosto 1934 ed ivi deceduto in data 10 novembre 2021, e alla sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_2
Cuneo in 9 luglio 2020;
e) che gli eredi dei sig.ri e erano risultati essere i Persona_1 Persona_2 figli e;
Controparte_2 CP_1
f) che, nell'anno 2000, era stata installata una pompa meccanica per estrarre acqua dal pozzo presente nella particella 1005, la quale veniva convogliata mediante tubature sino al fondo di cui alla particella 1029 (divenuto di proprietà di e Parte_1 precedentemente di proprietà della società 4Torri s.r.l.), passando per i fondi Fg. 31, particella 1004 e Fg. 31, particella 1049 e Fg. 31, particella 1000 (attualmente intestati al sig. e alla sig.ra ); Persona_1 Persona_2
3 g) che l'impianto idrico era stato installato nel terreno dei sig.ri e Persona_1
dal sig. , titolare della ditta Elettromeccanica Barale Persona_2 Persona_3
Giuseppe, per conto della società 4Torri s.r.l., società esecutata e precedente titolare degli immobili aggiudicati nel 2020 dalla Parte_1
h) che il sig. , inoltre, sino al trasferimento di proprietà aveva sempre Persona_3 eseguito la manutenzione dell'impianto idrico in favore della ditta 4Torri s.r.l.;
i) che l'impianto idrico aveva sempre permesso l'irrigazione del fondo contraddistinto al
Fg. 31, particella 1000, destinato a frutteto;
j) che l'impianto idrico aveva sempre permesso la conduzione dell'acqua al fondo contraddistinto al Fg. 31, particella 1029, la quale confluiva nell'impianto di irrigazione del giardino e ad un lavatoio di servizio posto sempre nel giardino;
k) che, non appena la società aveva notato il malfunzionamento dell'impianto Parte_1 idrico, con comunicazione del 9 giugno 2021, la stessa aveva richiesto al titolare del fondo servente di potervi accedere al fine di verificare lo stato della pompa e delle condotte e di pianificare un eventuale intervento manutentivo;
l) che tale missiva era stata riscontrata dai sig.ri , negando l'esistenza di una Per_1 servitù idrica ed opponendosi alla richiesta di accesso al fondo;
m) che, successivamente, era venuta a conoscenza della circostanza che le Parte_1 condutture erano state interrotte/recise presumibilmente allorquando era stato smantellato il frutteto nel fondo contraddistinto al Fg. 31, particella 1000;
n) che il procedimento di mediazione instaurato si era concluso con esito negativo.
1.2. Tanto premesso, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così Parte_1 provvedere: “- Accertare l'acquisto per usucapione della servitù di presa d'acqua da parte del fondo dominante identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di LL ON al Fg
31, particella 1029, sub. 2, cat. c/6; Fg 31, particella 1029, sub. 3, cat. a/8; Fg 31, particella
1029, sub. 4, cat. c/7, nei confronti del fondo servente ove è situato il pozzo ed identificato al
Catasto dei Terreni del Comune di LL ON al Fg 31, particella 1005, e dei fondi confinanti ove passano le tubature, e cioè i terreni identificati al Catasto dei Terreni del
Comune di LL ON ai Fg 31, particella 1004 e Fg 31, particella 1000 e fondo identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di LL ON al Fg 31, particella
1049.
4 - Condannare il proprietario del fondo servente al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo tale da garantire l'afflusso di acqua al fondo dominante, fissando il termine per la conclusione delle opere in giorni 30 dalla notifica della sentenza, stabilendo, ai sensi dell'art.
614bis cpc, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- Condannare il convenuto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice relative al presente giudizio”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_1
, i quali, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestavano Controparte_2 integralmente in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendo non sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda proposta.
2.1. In particolare, i convenuti contestavano la prospettazione fornita dalla controparte, rilevandone la non corrispondenza alla realtà fenomenologica e fattuale;
al riguardo, evidenziavano che il fabbricato di proprietà della società (identificato al foglio 31, Parte_1 particella 1029, sub 3 del Catasto fabbricati del Comune di LL ON) sorgeva su un terreno originariamente di proprietà, in maggiore consistenza, dei sig.ri e Persona_1
– rispettivamente padre e zio dei convenuti medesimi – i quali Testimone_1 erano proprietari dei seguenti terreni:
- foglio 31, particella 1029 (divenuto di proprietà di;
Parte_1
- foglio 31, particella 1005 (divenuto di proprietà dei convenuti);
- foglio 31, particella 1000 (ex frutteto divenuto di proprietà dei convenuti);
- foglio 31, particella 1049 (divenuto di proprietà dei convenuti).
Rappresentavano, altresì, che, nell'anno 1975, i menzionati originari comproprietari avevano realizzato un pozzo necessario per l'irrigazione del frutteto che si trovava sul terreno individuato con la particella 1005 e, tuttavia, successivamente, negli anni '90, quest'ultimo era stato dismesso attesa la sopravvenuta dichiarazione di edificabilità del fondo.
I convenuti contestavano, dunque, l'esistenza di opere di raccordo dal pozzo, da tempo dismesso, sino all'immobile di proprietà della società attrice, con conseguente insussistenza di alcuna servitù tra i rispettivi fondi.
5 2.2. Tanto premesso, ritenendo insussistente il requisito dell'apparenza della servitù, parte convenuta concludeva chiedendo: “a) Dichiarare l'inammissibilità ovvero in subordine rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
b) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge”.
3. All'udienza di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, ritenutane l'ammissibilità, venivano assunte le prove orali dalle stesse articolate.
Esaurita l'attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva assunta in decisione ai sensi della norma di cui all'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini (60+20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Procedibilità.
4. In via preliminare e, in limine litis, deve essere dichiarata la procedibilità della domanda proposta, la quale, vertendo in materia di diritti reali, deve essere preceduta, a norma dell'art. 5 del d.l. n. 28/2010, dal necessario previo esperimento del tentativo di mediazione.
Ed invero, tale tentativo di mediazione innanzi agli organi a ciò deputati per legge è stato correttamente esperito prima dell'instaurazione del giudizio (cfr. documenti da n. 10 a n. 13 allegati alla produzione di parte attrice) e risultato infruttuoso (cfr. documento n. 14 allegato alla produzione di parte attrice avente ad oggetto verbale di mediazione con esito negativo del
16 febbraio 2022), con conseguente procedibilità dell'azione che ne occupa.
Peraltro, alcuna eccezione è stata al riguardo tempestivamente proposta dalle parti.
• Diritto.
5. In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, ad esaminare il merito delle domande proposte dalla società va evidenziato che le stesse sono risultate Parte_1 fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
5.1. Nella controversia in esame, invero, l'odierna società attrice ha agito nei confronti di e – eredi dell'originario proprietario dei fondi siti in CP_1 Controparte_2
6 LL ON (CN) e meglio indicati in premessa – al fine di ottenere l'accertamento della costituzione per intervenuta usucapione della servitù di presa d'acqua dal fondo di proprietà di quest'ultimi – identificato al Catasto Terreni del Comune di LL ON al Foglio 31, particella 1005 – e dai fondi confinanti conducenti le tubature – identificati al Catasto Terreni del Comune di LL ON al Foglio 31, particelle 1049, 1004 e 1000 – ed in favore del fondo dalla medesima società acquistato in proprietà.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice ha, pertanto, proposto un'actio confessoria servitutis – tale dovendosi qualificare, in ragione delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio, l'azione proposta da – al fine di vedere accertata l'esistenza del diritto di Parte_1 presa d'acqua dai fondi di proprietà dei convenuti;
parte attrice ha proposto, altresì, azione di risarcimento in forma specifica, chiedendo la condanna del convenuto alla rimessione in pristino della pompa idrica e delle tubature in modo da garantire l'afflusso dell'acqua al fondo dominante.
5.2. Orbene, è noto che colui che agisca in “confessoria servitutis” ha l'onere di provare, in primo luogo – laddove contestata – la titolarità del fondo dominante e, in secondo luogo,
l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-01-2017, n. 472, in CED
Cassazione, 2017).
Avuto particolare riguardo all'ipotesi della servitù di presa o di derivazione d'acqua, che interessa la vicenda che ivi ne occupa, giova ricordare che la stessa è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo (c.d. “fondo dominante”) di prelevare o derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo altrui (c.d. fondo servente) per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 06/07/1995,
n. 7475). La servitù di presa d'acqua continua è, infatti, disciplinata dalle norme di cui agli artt.
1080 c.c. e seguenti, con l'ulteriore precisazione, che, nel nostro ordinamento, non è richiesto il requisito, posto, invece, dal diritto romano, che l'acqua, oggetto della presa, sia “viva”, ossia legata in perpetuo ad una porzione del fondo, in quanto la derivazione d'acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.
5.3. Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, incontestate la proprietà dell'attrice sul fondo individuato come dominante e la proprietà dei convenuti sui fondi individuati come serventi, quali dati peraltro documentalmente riscontrabili, la società ha invocato, ai Parte_1 fini della costituzione della servitù, l'intervenuto acquisto della stessa per usucapione.
7 Ed invero, la costituzione della servitù di presa d'acqua per usucapione (in modo analogo all'ipotesi della costituzione per destinazione del padre di famiglia, in ordine alla quale si è espressamente pronunciata la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione: cfr.
Cass. S.U., n. 2949/2016; in senso conforme si veda anche Cass. II, n. 14654/2007) può avvenire solo in ipotesi di servitù c.d. apparenti, ovverossia in relazione a quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
5.3.1. La giurisprudenza consolidatasi sul tema e sopra richiamata ha delineato in modo sufficientemente chiaro e generale il concetto di apparenza necessario ai fini dell'acquisto della servitù e la presenza in termini temporali delle suddette opere: aspetto questo fondamentale ai fini del compimento dell'usucapione.
Nel caso di domanda tesa ad ottenere il riconoscimento per usucapione della servitù, invero, le opere devono essere presenti fin dal momento in cui si pretende di esercitare il diritto corrispondente.
Ebbene, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione – sebbene con riferimento alla diversa ipotesi di servitù di passaggio, ma con principi che possono essere estesi anche alla fattispecie oggetto di indagine della presa o derivazione d'acqua – ha affermato che "l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e
l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere" (così Cass. 10 marzo 2011 n. 5733).
Presupposto per l'usucapione, ai sensi dell'art. 1061 c.c., è, dunque, in primo luogo, la prova del possesso, continuato, non violento, non clandestino, nonché la prova dell'animus di esercitare la servitù di prelevare o derivare l'acqua esistente nel fondo altrui per condurla in quello dominante.
8 Il possesso deve avere una durata minima di venti anni, oppure di dieci anni se colui che rivendica la servitù l'ha acquistata in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto, da parte di chi non ne era titolare. Il termine dei venti anni decorre dal momento in cui le opere sono venute ad esistenza, allorquando il primo atto di esercizio viene fatto coincidere con tale momento (cfr. Cass. 3472/1989); il termine breve di dieci anni decorre, invece, dal momento della trascrizione del titolo. Anche le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio devono essere esistite e devono aver avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
5.3.2. Orbene, nel caso di specie, avendo parte attrice posto a fondamento della propria domanda l'intervenuto acquisto per usucapione della derivazione d'acqua dal pozzo situato nel fondo di proprietà dei convenuti, grava sulla medesima il precipuo onere di provare: 1) che il prelevamento dell'acqua dal fondo altrui sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta ; 2) l'esistenza, almeno per il citato periodo, di opere visibili, permanenti ed idonee allo scopo (atteso che la visibilità delle opere è condizione indispensabile per consentire al proprietario del fondo servente di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù sul suo fondo); 3) che tali opere siano in maniera inequivocabile destinate all'esercizio della servitù (di talché vanno escluse le opere che possano intendersi come destinate all'utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente); 4) che le opere siano idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto
l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
Proprio avuto riguardo al requisito dell'apparenza delle opere nella servitù di presa o derivazione d'acqua, la Suprema Corte ha, invero, precisato che “Il requisito dell'apparenza, indispensabile ai sensi dell'art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente - come nella specie - al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale, delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/02/2016,
(ud. 06/10/2015, dep. 16/02/2016), n. 2949; analoghi principi sono stati affermati anche da
Cass. 21597 del 2007).
9 In altri termini, l'acquisto per usucapione della servitù apparente, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del possesso, anche l'esistenza di opere visibili e permanenti volte al menzionato esercizio e che abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Pertanto, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di presa o derivazione d'acqua, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di un'opera, bensì occorre provare che tale opera sin dall'inizio presentasse requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione (cfr. Cass. 10 marzo 2011 n.
5733; Corte appello Genova sez. II, 03/06/2019, n. 811).
La necessità che la configurabilità della servitù, volontaria e tipica, di “presa o di derivazione d'acqua” richieda la sussistenza di opere “visibili, permanenti e inequivocabilmente destinate al suo esercizio” (ossia stabilmente e saldamente ancorate al suolo) emerge altresì dall'analisi della terminologia adoperata dal Legislatore nello stesso Codice civile nelle disposizioni che contengono la disciplina dell'istituto in questione (artt. 1080-1093): “edificio derivatore” (art. 1082 c.c.) , “canale”, “manutenzione del canale” (art. 1090 c.c.) , “bocca di derivazione dell'utente” (art. 1086 c.c.), “edifici” e “canale” (art. 1091 c.c.).
Alla luce di quanto precede, per dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di presa d'acqua tra due fondi, in ambito di accertamento giudiziale dell'esistenza della servitù stessa contro chi ne abbia contestato l'esistenza o ne abbia impedito l'utilizzo, è necessario, quindi, provare il requisito dell'apparenza, ovvero la sussistenza di opere permanenti e visibili (a titolo esemplificativo condotte, tubature etc.) che siano la dimostrazione di una servitù manifesta in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio e che quest'ultimo sia avvenuto in modo continuato, pacifico e protratto per un periodo ben determinato, che non può essere immemorabile, dovendo, invece, avere una datazione certa e risalente, almeno, al ventennio antecedente;
ne deriva che, in tema di servitù di presa d'acqua, deve ritenersi predicabile, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la costituzione per usucapione tutte le volte in cui siano state collocate nel fondo servente, in un'oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, delle tubazioni per la conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte – o dallo sbocco – ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo (cfr.
Cass. 14654 del 2007).
10 5.4. Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, avuto riguardo alla esistenza di opere visibili e permanenti, deve rilevarsi che le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio hanno evidenziato la sussistenza sui fondi appartenenti ai convenuti di opere apparenti della servitù; ed invero, dalla documentazione fotografica depositata unitamente all'atto di citazione dalla parte attrice – e non espressamente e specificamente contestata dai convenuti – è data evincersi la presenza sui fondi oggetto del giudizio di un pozzo, di una pompa meccanica e di tubature sporgenti per la conduzione dell'acqua (cfr. doc. nn. 9 e 9bis allegati alla produzione di parte attrice).
5.4.1. Peraltro, la presenza di tali opere – ed in particolare di un pozzo e di una pompa d'acqua servente i fondi oggetto del presente giudizio – sin dall'anno 1975 è stata finanche confermata dai convenuti nelle proprie allegazioni difensive, i quali hanno, infatti, rappresentato che “nel 1975 circa, i suddetti comproprietari hanno realizzato un pozzo necessario per l'irrigazione del frutteto che si trovava sul terreno individuato con la particella
1005" (v. pag. 1, comparsa di costituzione e risposta), sebbene abbiano poi immediatamente precisato che successivamente, negli anni '90, il pozzo era stato dismesso.
5.4.2. Anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato che il fondo di proprietà della società (in precedenza di proprietà della Parte_1 società 4Torri s.r.l. e, ancor prima, nella titolarità del dante causa degli odierni convenuti) aveva ricevuto acqua prelevata da un pozzo – sito nel terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di LL ON al Foglio 13, particella 1005, di proprietà di CP_1
e – per mezzo di una pompa meccanica e convogliata mediante tubature Controparte_2 collocate anch'esse nei fondi dei convenuti, almeno a far tempo dall'anno 2000 e sino a quando, nel 2021, le tubature erano state recise.
In particolare, il teste , elettromeccanico titolare della ditta Elettromeccanica Persona_3
Barale Giuseppe, a conoscenza dei fatti oggetto di causa per avere frequentato i luoghi nel corso del ventennio, escusso all'udienza del 7 novembre 2023, ha dichiarato che nel 2000 aveva installato una pompa meccanica per estrarre acqua dal pozzo presente nella particella
1005 di proprietà di e , danti causa degli odierni Persona_1 Persona_2 convenuti, (capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), precisando, al riguardo, di essersi “occupato di sostituire una pompa già presente sui luoghi con una nuova, e non già di avere installato una pompa ex novo” (cfr. verbale d'udienza del 7
11 novembre 2023). Il teste ha confermato inoltre la presenza di tubature atte a convogliare l'acqua sino al fondo di proprietà della società (già di proprietà di 4Torri s.r.l.), Parte_1 evidenziando, altresì, di essere stato incaricato a tanto dal legale rappresentante della società
4Torri s.r.l., Testimone_2
Quest'ultimo, a conoscenza dei fatti anche in qualità di conduttore del fondo di proprietà della società attrice sin dall'anno 2000, escusso alla successiva udienza del 9 aprile 2024, ha confermato le menzionate circostanze, precisando che “Su incarico dei proprietari di allora e mio, in qualità di conduttore, installò una pompa che tirava acqua dal pozzo e agganciò Per_3 la stessa al contatore elettrico dell'immobile da me condotto” (cfr. verbale d'udienza del 9 aprile 2024).
Alcun rilievo di senso contrario – nel senso di escludere la presenza di tali opere, così come prospettato da e – è stato, invece, possibile trarre dalle CP_1 Controparte_2 dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, , escusso Testimone_1 all'udienza del 24 ottobre 2024, le cui dichiarazioni sono apparse eccessivamente generiche e poco circostanziate;
il teste ha, in ogni caso, dichiarato di non essere a conoscenza della presenza della pompa installata nell'anno 2000 dall'impresa di e della circostanza che Per_3
l'acqua fosse prelevata dal fondo dei convenuti e convogliata, mediante tubature, sul fondo di proprietà attorea (cfr. verbale d'udienza del 24 ottobre 2024).
5.5. Quanto alla prova dell'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie, ovvero la circostanza che il prelevamento dell'acqua dal fondo altrui sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta, occorre rilevare che le risultanze dell'istruttoria orale hanno fatto emergere la sussistenza del possesso della invocata servitù di presa e derivazione d'acqua (anche unito a quello del dante causa della società attrice, ai sensi e per gli effetti delle norma di cui all'art. 1146 c.c.) utile ai fini dell'usucapione.
Ed invero, appare opportuno – sotto quest'aspetto – valorizzare, ancora una volta, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, le quali sono risultate sufficientemente precise e circostanziate, essendo emerso che il prelevamento dell'acqua dal fondo di proprietà dei convenuti in favore del fondo attoreo era stato esercitato da oltre 20 anni in modo pacifico ed ininterrotto.
In particolare, il teste ha dichiarato che “la pompa conduce acqua Persona_3 all'abitazione di sin dal 2000” (cfr. Verbale d'udienza del 7 novembre 2023), Tes_2
12 precisando di avere effettuato la manutenzione su chiamata nel corso del ventennio (ADR: “Ho effettuato la manutenzione su chiamata nel corso del ventennio. Potrei aver saltato qualche anno ma non sono in grado di riferirlo con precisione. Nell'arco dei vent'anni sono andato circa
4/5 volte sui luoghi”, cfr. verbale d'udienza del 7 novembre 2023).
Tali circostanze sono state, altresì, confermate dal teste il quale – Testimone_2 sulla premessa di poter riferire dei fatti di causa perché afferenti al terreno da esso stesso condotto sin dall'anno 2000 – ha rappresentato quanto segue: “l'acqua era ricevuta dai terreni innanzi indicatimi fino a circa un anno e mezzo fa. Improvvisamente l'acqua ha smesso di arrivare sui fondi da me condotti. Fino a che era in vita il precedente proprietario del pozzo,
, mio ex suocero, vi era un accordo con lo stesso che lui utilizzava Persona_1
l'acqua per bagnare il suo frutteto sottostante al giardino che detengo quale affittuario e contemporaneamente bagnava anche il giardino medesimo. Io e l'attuale proprietaria dei fondi, abbiamo mandato l'elettrotecnico, , a controllare perché i terreni non ricevevano più Per_3 acqua, preoccupati che la pompa dell'acqua si fosse guastata, e lo stesso ha riferito che erano stati tagliati i tubi dell'acqua. Ciò accadeva circa un anno e mezzo fa” (cfr. verbale d'udienza del 9 aprile 2024).
In definitiva, è emerso dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio che la servitù di derivazione e presa d'acqua dai fondi di proprietà dei convenuti è stata esercitata dalla società attrice e, precedentemente, dalla società sua dante causa, anche per il tramite Parte_2 dell'affittuario detentore qualificato, per oltre 20 anni, almeno a far tempo dall'anno 2000 e sino al 2021, allorquando le tubature erano state recise.
Ebbene, occorre, peraltro, rilevare che le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, sulla cui attendibilità e credibilità non è dato dubitare non essendo emerso elemento alcuno atto ad inficiarle, trattandosi, peraltro, di testimoni privi di rapporti diretti con le parti in causa (ad eccezione del teste padre del legale rappresentante della Testimone_2 società attrice), ben a conoscenza dei luoghi per averli nel tempo frequentati regolarmente, sono apparse tutte convergenti nel senso di affermare che il prelevamento dell'acqua dal fondo di proprietà dei convenuti fosse stato esercitato pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente per oltre venti anni, da e, prima di quest'ultima, dal suo dante Parte_1 causa, e dai soggetti dagli stessi incaricati alla conduzione dei terreni.
13 Inoltre, non sono valse ad inficiare le risultanze del complessivo quadro probatorio – così come residuato all'esito dell'assunzione delle testimonianze fornite dalla società attrice – le dichiarazioni rese dal testimone indicato dai convenuti non hanno fornito elementi utili a smentire la ricostruzione fornita da parte attrice.
Ed invero, come già evidenziato, la testimonianza di , unico teste Testimone_1 indicato da parte convenuta, è apparsa nel complesso generica e poco circostanziata, tenuto conto delle descrizioni dei luoghi sintetiche dallo stesso fornite nel corso dell'assunzione ed in considerazione del fatto che lo stesso, frequentatore dei luoghi sino agli anni '90, ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza che, nell'anno 2000, la pompa d'acqua era stata ripristinata a cura del sig. e per conto della società 4Torri s.r.l., dante causa Persona_3 dell'odierna attrice.
5.6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda di parte attrice va, pertanto, accolta, dovendosi dichiarare che a carico dei fondi di proprietà di CP_1
e ed in favore dei fondi di proprietà di esiste, in quanto
[...] Controparte_2 Parte_1 costituitasi per usucapione, una servitù di presa d'acqua, di cui alla società attrice va consentito l'esercizio (la servitù di presa d'acqua, infatti, comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, ovvero di derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo servente per farla giungere a quella dominante). Va ordinato, altresì, ai sensi dell'art. 1079 c.c. e in accoglimento della domanda dell'attrice (che ha chiesto “Condannare il proprietario del fondo servente al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo tale da garantire l'afflusso di acqua al fondo dominante, fissando il termine per la conclusione delle opere in giorni 30 dalla notifica della sentenza, stabilendo, ai sensi dell'art. 614bis cpc, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”; v. conclusioni atto di citazione, pag. 5) la rimessione in pristino delle opere destinate all'esercizio della servitù, mediante riapposizione dei tubi di collegamento dal pozzo presente sulla particella 1005 di proprietà di e alla CP_3 Controparte_2 proprietà degli attori e ripristino della pompa d'acqua, entro giorni 30 dalla notifica della sentenza.
5.7. Infine, occorre esaminare la richiesta di parte attrice, di fissare, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dai convenuti a titolo di penale (astreinte) per ogni
14 giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino;
la stessa va accolta per le ragioni id cui appresso.
5.7.1. Ed invero la norma di cui all'art.614-bis c.p.c., nella sua formulazione attualmente vigente, sancisce: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile…. Il giudice determina
l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile…”.
È rimasto invariato, anche dopo la novella prevista nel d.lgs. 149 del 2022 che il giudice possa emettere il provvedimento di condanna solo se non lo reputi manifestamente iniquo. In sostanza, il legislatore ha attribuito al giudice della cognizione prima, e solo successivamente a quello dell'esecuzione, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, il potere-dovere di verificare di volta in volta la sussistenza delle circostanze che possano ammettere o precludere l'applicazione della misura di coercizione indiretta richiesta.
Tale iniquità non si ravvisa, in linea generale, nella inosservanza dei comandi di remissione in pristino quale ipotesi di risarcimento in forma specifica, ed anzi è possibile ritenere il contrario.
In tal senso, depongono sia ragioni testuali che ragioni di carattere sistematico.
In particolare, sotto il primo profilo, l'art.614 bis c.p.c. non contiene alcuna limitazione del proprio ambito operativo, se non quella testuale derivante dall'impossibilità di azionare il rimedio per le obbligazioni di carattere meramente pecuniario. Ciò, verosimilmente, nella considerazione della generale convertibilità in denaro di ogni bene, con conseguente idoneità della esecuzione ordinaria, mobiliare o immobiliare, a soddisfare la legittima aspettativa di tutela del credito in via coattiva.
Sotto il diverso profilo della coerenza della interpretazione con i principi costituzionali, la soluzione affermativa appare maggiormente idonea a consentire l'inveramento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, specie esecutiva, quale valore di rango non soltanto
15 costituzionale ma anche sovranazionale in virtù del combinato disposto degli artt. 24,113
Cost., 6 e 13CEDU e 47 CDFUE.
D'altronde, diversamente ragionando e, quindi, ritenendo incompatibile il rimedio delle astreinte con quello della remissione in pristino, l'istante per poter conseguire la tutela agognata, in assenza di cooperazione spontanea del debitore, dovrebbe adire il giudice dell'esecuzione per ottenere l'adempimento coattivo del comando.
Si ritiene, pertanto, all'esito di una più attenta riflessione sulle finalità dell'istituto e alla luce dell'ampiezza applicativa che emerge dalla norma che non vi siano preclusioni generali all'applicazione della sanzione pecuniaria in discorso anche agli ordini di rimessione in pristino, ferma sempre la specifica richiesta della parte e la insussistenza di circostanze, legate però al caso specifico, che facciano ritenere la misura manifestamente iniqua.
Ciò anche alla luce del fatto che la finalità principale della misura non è quella risarcitoria.
In definitiva, la misura di coercizione indiretta assolve a una funzione sanzionatoria e non riparatoria, essendo diretta semplicemente a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento, integrando una misura di pressione nei confronti del debitore necessaria ad assicurare il pieno e completo rispetto degli obblighi accertati in sede giudiziale e spediti in formula esecutiva.
La comminazione della misura di coercizione indiretta, dunque, non va in nessun modo a creare una doppia riparazione di un unico danno di cui, in tale modo, verrebbe a beneficiare il creditore.
La matrice sanzionatoria dell'astreinte è confermata anche dalla lettera dell'art. 614-bis, comma 4 c.p.c., che prende in considerazione al fine di quantificare il danno, anche altri profili estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, potendosi di conseguenza annoverare il profitto tratto dal creditore per effetto del suo inadempimento.
5.7.2. Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ritenuta la misura richiesta non manifestamente iniqua alla luce delle complessive emergenze istruttorie, si fissa in euro 10,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza.
16 5.8. Occorre precisare che la necessità di trascrizione della presente sentenza discende direttamente dalla legge e non postula alcun ordine da parte del giudice.
• Spese del giudizio.
6. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione delle tariffe – di cui al DM n. 55/2014 – relative allo scaglione corrispondente al valore dichiarato della domanda (Giudizi di cognizione ordinaria di valore fino ad euro
1.100,00), tenuto conto della effettiva e concreta attività difensiva svolta e, dunque, considerando i valori massimi attesa la natura delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta l'intervenuta costituzione, per usucapione, di una servitù di presa d'acqua a carico del fondo di proprietà di e ove è situato il pozzo (in LL CP_1 Controparte_2
ON (CN), catastalmente identificato al Foglio 31, particella 1005) e dei fondi confinanti (in LL ON (CN), catastalmente identificati al Foglio 31, particelle
1000, 1004, 1049) ed in favore del fondo di proprietà di (in LL Parte_1
ON (CN), catastalmente identificato al Foglio 31, particella 1029), ordinando il ripristino, a cura e spese dei convenuti, delle opere destinate al suo esercizio, come individuate in motivazione, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza;
2. letto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 10,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza.;
3. condanna e , in solido tra loro, alla refusione in CP_1 Controparte_2 favore si in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 70,00 per esborsi ed euro 994,00 per
17 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 13 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1868 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Corso Dante Alighieri n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Thomas Bassino (pec: , dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Crescenzio n. C.F._2
20, presso lo studio dell'Avv. Alessio Spalma (pec: ), Email_2 dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- CONVENUTI -
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle difese in atti.
1 In particolare, il difensore di parte attrice, reiterando nell'istanza di modifica dell'ordinanza del
7 novembre 2023 di ammissione del teste attesa l'intervenuta Testimone_1 decadenza dalla prova testimoniale di parte convenuta, ha concluso chiedendo: “- Accertare
l'acquisto per usucapione della servitù di presa d'acqua da parte del fondo dominante identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di LL ON al Fg 31, particella
1029, sub. 2, cat. c/6; Fg 31, particella 1029, sub. 3, cat. a/8; Fg 31, particella 1029, sub. 4, cat. c/7, nei confronti del fondo servente ove è situato il pozzo ed identificato al Catasto dei
Terreni del Comune di LL ON al Fg 31, particella 1005, e dei fondi confinanti ove passano le tubature, e cioè i terreni identificati al Catasto dei Terreni del Comune di LL
ON ai Fg 31, particella 1004 e Fg 31, particella 1000e fondoidentificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di LL ON al Fg 31, particella 1049.
- Condannare il proprietario del fondo servente al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo tale da garantire l'afflusso di acqua al fondo dominante, fissando il termine per la conclusione delle opere in giorni 30 dalla notifica della sentenza, stabilendo, ai sensi dell'art.
614bis cpc, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- Condannare il convenuto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice relative al presente giudizio”.
Il difensore di parte convenuta, contestando la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla prova testimoniale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità ovvero in subordine rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
b) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 8-12 luglio 2022, la società (d'ora in avanti, per brevità, conveniva Parte_1 Parte_1
2 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e , proponendo CP_1 Controparte_2 azione di accertamento dell'esistenza di servitù di presa d'acqua in favore del fondo di sua proprietà ed azione volta alla condanna della controparte al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo da garantire l'afflusso dell'acqua al proprio fondo.
1.1. A fondamento della propria pretesa parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che, con decreto di trasferimento del 7 dicembre 2020, nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. es. imm. n. 176/2017, il Tribunale di Cuneo aveva trasferito in favore dell'aggiudicataria la piena proprietà del lotto identificato al Catasto dei Parte_1
Fabbricati del Comune di LL ON come segue:
- Fg. 31, particella 1029, sub. 2, cat. c/6;
- Fg. 31, particella 1029, sub. 3, cat. a/8;
- Fg. 31, particella 1029, sub. 4, cat. c/7;
b) che il compendio immobiliare era costituito da un fabbricato di civile abitazione, precisamente villa, libera su quattro lati, composta da tre piani fuori terra ed un seminterrato, oltre a fabbricato accessorio, autorizzato come serra o tettoria in muratura, e cortile esclusivo circostante;
c) che, da tempo immemore e, in ogni caso, da oltre venti anni, i menzionati fondi avevano ricevuto acqua prelevata presso un pozzo situato nel terreno identificato al
Catasto dei Terreni del Comune di LL ON al Fg. 31, particella 1005;
d) che tale fondo era risultato essere intestato al sig. , nato a Persona_1
LL ON il 9 agosto 1934 ed ivi deceduto in data 10 novembre 2021, e alla sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_2
Cuneo in 9 luglio 2020;
e) che gli eredi dei sig.ri e erano risultati essere i Persona_1 Persona_2 figli e;
Controparte_2 CP_1
f) che, nell'anno 2000, era stata installata una pompa meccanica per estrarre acqua dal pozzo presente nella particella 1005, la quale veniva convogliata mediante tubature sino al fondo di cui alla particella 1029 (divenuto di proprietà di e Parte_1 precedentemente di proprietà della società 4Torri s.r.l.), passando per i fondi Fg. 31, particella 1004 e Fg. 31, particella 1049 e Fg. 31, particella 1000 (attualmente intestati al sig. e alla sig.ra ); Persona_1 Persona_2
3 g) che l'impianto idrico era stato installato nel terreno dei sig.ri e Persona_1
dal sig. , titolare della ditta Elettromeccanica Barale Persona_2 Persona_3
Giuseppe, per conto della società 4Torri s.r.l., società esecutata e precedente titolare degli immobili aggiudicati nel 2020 dalla Parte_1
h) che il sig. , inoltre, sino al trasferimento di proprietà aveva sempre Persona_3 eseguito la manutenzione dell'impianto idrico in favore della ditta 4Torri s.r.l.;
i) che l'impianto idrico aveva sempre permesso l'irrigazione del fondo contraddistinto al
Fg. 31, particella 1000, destinato a frutteto;
j) che l'impianto idrico aveva sempre permesso la conduzione dell'acqua al fondo contraddistinto al Fg. 31, particella 1029, la quale confluiva nell'impianto di irrigazione del giardino e ad un lavatoio di servizio posto sempre nel giardino;
k) che, non appena la società aveva notato il malfunzionamento dell'impianto Parte_1 idrico, con comunicazione del 9 giugno 2021, la stessa aveva richiesto al titolare del fondo servente di potervi accedere al fine di verificare lo stato della pompa e delle condotte e di pianificare un eventuale intervento manutentivo;
l) che tale missiva era stata riscontrata dai sig.ri , negando l'esistenza di una Per_1 servitù idrica ed opponendosi alla richiesta di accesso al fondo;
m) che, successivamente, era venuta a conoscenza della circostanza che le Parte_1 condutture erano state interrotte/recise presumibilmente allorquando era stato smantellato il frutteto nel fondo contraddistinto al Fg. 31, particella 1000;
n) che il procedimento di mediazione instaurato si era concluso con esito negativo.
1.2. Tanto premesso, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così Parte_1 provvedere: “- Accertare l'acquisto per usucapione della servitù di presa d'acqua da parte del fondo dominante identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di LL ON al Fg
31, particella 1029, sub. 2, cat. c/6; Fg 31, particella 1029, sub. 3, cat. a/8; Fg 31, particella
1029, sub. 4, cat. c/7, nei confronti del fondo servente ove è situato il pozzo ed identificato al
Catasto dei Terreni del Comune di LL ON al Fg 31, particella 1005, e dei fondi confinanti ove passano le tubature, e cioè i terreni identificati al Catasto dei Terreni del
Comune di LL ON ai Fg 31, particella 1004 e Fg 31, particella 1000 e fondo identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di LL ON al Fg 31, particella
1049.
4 - Condannare il proprietario del fondo servente al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo tale da garantire l'afflusso di acqua al fondo dominante, fissando il termine per la conclusione delle opere in giorni 30 dalla notifica della sentenza, stabilendo, ai sensi dell'art.
614bis cpc, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- Condannare il convenuto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice relative al presente giudizio”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_1
, i quali, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestavano Controparte_2 integralmente in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendo non sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda proposta.
2.1. In particolare, i convenuti contestavano la prospettazione fornita dalla controparte, rilevandone la non corrispondenza alla realtà fenomenologica e fattuale;
al riguardo, evidenziavano che il fabbricato di proprietà della società (identificato al foglio 31, Parte_1 particella 1029, sub 3 del Catasto fabbricati del Comune di LL ON) sorgeva su un terreno originariamente di proprietà, in maggiore consistenza, dei sig.ri e Persona_1
– rispettivamente padre e zio dei convenuti medesimi – i quali Testimone_1 erano proprietari dei seguenti terreni:
- foglio 31, particella 1029 (divenuto di proprietà di;
Parte_1
- foglio 31, particella 1005 (divenuto di proprietà dei convenuti);
- foglio 31, particella 1000 (ex frutteto divenuto di proprietà dei convenuti);
- foglio 31, particella 1049 (divenuto di proprietà dei convenuti).
Rappresentavano, altresì, che, nell'anno 1975, i menzionati originari comproprietari avevano realizzato un pozzo necessario per l'irrigazione del frutteto che si trovava sul terreno individuato con la particella 1005 e, tuttavia, successivamente, negli anni '90, quest'ultimo era stato dismesso attesa la sopravvenuta dichiarazione di edificabilità del fondo.
I convenuti contestavano, dunque, l'esistenza di opere di raccordo dal pozzo, da tempo dismesso, sino all'immobile di proprietà della società attrice, con conseguente insussistenza di alcuna servitù tra i rispettivi fondi.
5 2.2. Tanto premesso, ritenendo insussistente il requisito dell'apparenza della servitù, parte convenuta concludeva chiedendo: “a) Dichiarare l'inammissibilità ovvero in subordine rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
b) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge”.
3. All'udienza di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, ritenutane l'ammissibilità, venivano assunte le prove orali dalle stesse articolate.
Esaurita l'attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva assunta in decisione ai sensi della norma di cui all'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini (60+20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Procedibilità.
4. In via preliminare e, in limine litis, deve essere dichiarata la procedibilità della domanda proposta, la quale, vertendo in materia di diritti reali, deve essere preceduta, a norma dell'art. 5 del d.l. n. 28/2010, dal necessario previo esperimento del tentativo di mediazione.
Ed invero, tale tentativo di mediazione innanzi agli organi a ciò deputati per legge è stato correttamente esperito prima dell'instaurazione del giudizio (cfr. documenti da n. 10 a n. 13 allegati alla produzione di parte attrice) e risultato infruttuoso (cfr. documento n. 14 allegato alla produzione di parte attrice avente ad oggetto verbale di mediazione con esito negativo del
16 febbraio 2022), con conseguente procedibilità dell'azione che ne occupa.
Peraltro, alcuna eccezione è stata al riguardo tempestivamente proposta dalle parti.
• Diritto.
5. In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, ad esaminare il merito delle domande proposte dalla società va evidenziato che le stesse sono risultate Parte_1 fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
5.1. Nella controversia in esame, invero, l'odierna società attrice ha agito nei confronti di e – eredi dell'originario proprietario dei fondi siti in CP_1 Controparte_2
6 LL ON (CN) e meglio indicati in premessa – al fine di ottenere l'accertamento della costituzione per intervenuta usucapione della servitù di presa d'acqua dal fondo di proprietà di quest'ultimi – identificato al Catasto Terreni del Comune di LL ON al Foglio 31, particella 1005 – e dai fondi confinanti conducenti le tubature – identificati al Catasto Terreni del Comune di LL ON al Foglio 31, particelle 1049, 1004 e 1000 – ed in favore del fondo dalla medesima società acquistato in proprietà.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice ha, pertanto, proposto un'actio confessoria servitutis – tale dovendosi qualificare, in ragione delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio, l'azione proposta da – al fine di vedere accertata l'esistenza del diritto di Parte_1 presa d'acqua dai fondi di proprietà dei convenuti;
parte attrice ha proposto, altresì, azione di risarcimento in forma specifica, chiedendo la condanna del convenuto alla rimessione in pristino della pompa idrica e delle tubature in modo da garantire l'afflusso dell'acqua al fondo dominante.
5.2. Orbene, è noto che colui che agisca in “confessoria servitutis” ha l'onere di provare, in primo luogo – laddove contestata – la titolarità del fondo dominante e, in secondo luogo,
l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-01-2017, n. 472, in CED
Cassazione, 2017).
Avuto particolare riguardo all'ipotesi della servitù di presa o di derivazione d'acqua, che interessa la vicenda che ivi ne occupa, giova ricordare che la stessa è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo (c.d. “fondo dominante”) di prelevare o derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo altrui (c.d. fondo servente) per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 06/07/1995,
n. 7475). La servitù di presa d'acqua continua è, infatti, disciplinata dalle norme di cui agli artt.
1080 c.c. e seguenti, con l'ulteriore precisazione, che, nel nostro ordinamento, non è richiesto il requisito, posto, invece, dal diritto romano, che l'acqua, oggetto della presa, sia “viva”, ossia legata in perpetuo ad una porzione del fondo, in quanto la derivazione d'acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.
5.3. Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, incontestate la proprietà dell'attrice sul fondo individuato come dominante e la proprietà dei convenuti sui fondi individuati come serventi, quali dati peraltro documentalmente riscontrabili, la società ha invocato, ai Parte_1 fini della costituzione della servitù, l'intervenuto acquisto della stessa per usucapione.
7 Ed invero, la costituzione della servitù di presa d'acqua per usucapione (in modo analogo all'ipotesi della costituzione per destinazione del padre di famiglia, in ordine alla quale si è espressamente pronunciata la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione: cfr.
Cass. S.U., n. 2949/2016; in senso conforme si veda anche Cass. II, n. 14654/2007) può avvenire solo in ipotesi di servitù c.d. apparenti, ovverossia in relazione a quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
5.3.1. La giurisprudenza consolidatasi sul tema e sopra richiamata ha delineato in modo sufficientemente chiaro e generale il concetto di apparenza necessario ai fini dell'acquisto della servitù e la presenza in termini temporali delle suddette opere: aspetto questo fondamentale ai fini del compimento dell'usucapione.
Nel caso di domanda tesa ad ottenere il riconoscimento per usucapione della servitù, invero, le opere devono essere presenti fin dal momento in cui si pretende di esercitare il diritto corrispondente.
Ebbene, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione – sebbene con riferimento alla diversa ipotesi di servitù di passaggio, ma con principi che possono essere estesi anche alla fattispecie oggetto di indagine della presa o derivazione d'acqua – ha affermato che "l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e
l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere" (così Cass. 10 marzo 2011 n. 5733).
Presupposto per l'usucapione, ai sensi dell'art. 1061 c.c., è, dunque, in primo luogo, la prova del possesso, continuato, non violento, non clandestino, nonché la prova dell'animus di esercitare la servitù di prelevare o derivare l'acqua esistente nel fondo altrui per condurla in quello dominante.
8 Il possesso deve avere una durata minima di venti anni, oppure di dieci anni se colui che rivendica la servitù l'ha acquistata in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto, da parte di chi non ne era titolare. Il termine dei venti anni decorre dal momento in cui le opere sono venute ad esistenza, allorquando il primo atto di esercizio viene fatto coincidere con tale momento (cfr. Cass. 3472/1989); il termine breve di dieci anni decorre, invece, dal momento della trascrizione del titolo. Anche le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio devono essere esistite e devono aver avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
5.3.2. Orbene, nel caso di specie, avendo parte attrice posto a fondamento della propria domanda l'intervenuto acquisto per usucapione della derivazione d'acqua dal pozzo situato nel fondo di proprietà dei convenuti, grava sulla medesima il precipuo onere di provare: 1) che il prelevamento dell'acqua dal fondo altrui sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta ; 2) l'esistenza, almeno per il citato periodo, di opere visibili, permanenti ed idonee allo scopo (atteso che la visibilità delle opere è condizione indispensabile per consentire al proprietario del fondo servente di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù sul suo fondo); 3) che tali opere siano in maniera inequivocabile destinate all'esercizio della servitù (di talché vanno escluse le opere che possano intendersi come destinate all'utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente); 4) che le opere siano idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto
l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
Proprio avuto riguardo al requisito dell'apparenza delle opere nella servitù di presa o derivazione d'acqua, la Suprema Corte ha, invero, precisato che “Il requisito dell'apparenza, indispensabile ai sensi dell'art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente - come nella specie - al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale, delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/02/2016,
(ud. 06/10/2015, dep. 16/02/2016), n. 2949; analoghi principi sono stati affermati anche da
Cass. 21597 del 2007).
9 In altri termini, l'acquisto per usucapione della servitù apparente, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del possesso, anche l'esistenza di opere visibili e permanenti volte al menzionato esercizio e che abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Pertanto, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di presa o derivazione d'acqua, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di un'opera, bensì occorre provare che tale opera sin dall'inizio presentasse requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione (cfr. Cass. 10 marzo 2011 n.
5733; Corte appello Genova sez. II, 03/06/2019, n. 811).
La necessità che la configurabilità della servitù, volontaria e tipica, di “presa o di derivazione d'acqua” richieda la sussistenza di opere “visibili, permanenti e inequivocabilmente destinate al suo esercizio” (ossia stabilmente e saldamente ancorate al suolo) emerge altresì dall'analisi della terminologia adoperata dal Legislatore nello stesso Codice civile nelle disposizioni che contengono la disciplina dell'istituto in questione (artt. 1080-1093): “edificio derivatore” (art. 1082 c.c.) , “canale”, “manutenzione del canale” (art. 1090 c.c.) , “bocca di derivazione dell'utente” (art. 1086 c.c.), “edifici” e “canale” (art. 1091 c.c.).
Alla luce di quanto precede, per dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di presa d'acqua tra due fondi, in ambito di accertamento giudiziale dell'esistenza della servitù stessa contro chi ne abbia contestato l'esistenza o ne abbia impedito l'utilizzo, è necessario, quindi, provare il requisito dell'apparenza, ovvero la sussistenza di opere permanenti e visibili (a titolo esemplificativo condotte, tubature etc.) che siano la dimostrazione di una servitù manifesta in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio e che quest'ultimo sia avvenuto in modo continuato, pacifico e protratto per un periodo ben determinato, che non può essere immemorabile, dovendo, invece, avere una datazione certa e risalente, almeno, al ventennio antecedente;
ne deriva che, in tema di servitù di presa d'acqua, deve ritenersi predicabile, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la costituzione per usucapione tutte le volte in cui siano state collocate nel fondo servente, in un'oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, delle tubazioni per la conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte – o dallo sbocco – ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo (cfr.
Cass. 14654 del 2007).
10 5.4. Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, avuto riguardo alla esistenza di opere visibili e permanenti, deve rilevarsi che le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio hanno evidenziato la sussistenza sui fondi appartenenti ai convenuti di opere apparenti della servitù; ed invero, dalla documentazione fotografica depositata unitamente all'atto di citazione dalla parte attrice – e non espressamente e specificamente contestata dai convenuti – è data evincersi la presenza sui fondi oggetto del giudizio di un pozzo, di una pompa meccanica e di tubature sporgenti per la conduzione dell'acqua (cfr. doc. nn. 9 e 9bis allegati alla produzione di parte attrice).
5.4.1. Peraltro, la presenza di tali opere – ed in particolare di un pozzo e di una pompa d'acqua servente i fondi oggetto del presente giudizio – sin dall'anno 1975 è stata finanche confermata dai convenuti nelle proprie allegazioni difensive, i quali hanno, infatti, rappresentato che “nel 1975 circa, i suddetti comproprietari hanno realizzato un pozzo necessario per l'irrigazione del frutteto che si trovava sul terreno individuato con la particella
1005" (v. pag. 1, comparsa di costituzione e risposta), sebbene abbiano poi immediatamente precisato che successivamente, negli anni '90, il pozzo era stato dismesso.
5.4.2. Anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato che il fondo di proprietà della società (in precedenza di proprietà della Parte_1 società 4Torri s.r.l. e, ancor prima, nella titolarità del dante causa degli odierni convenuti) aveva ricevuto acqua prelevata da un pozzo – sito nel terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di LL ON al Foglio 13, particella 1005, di proprietà di CP_1
e – per mezzo di una pompa meccanica e convogliata mediante tubature Controparte_2 collocate anch'esse nei fondi dei convenuti, almeno a far tempo dall'anno 2000 e sino a quando, nel 2021, le tubature erano state recise.
In particolare, il teste , elettromeccanico titolare della ditta Elettromeccanica Persona_3
Barale Giuseppe, a conoscenza dei fatti oggetto di causa per avere frequentato i luoghi nel corso del ventennio, escusso all'udienza del 7 novembre 2023, ha dichiarato che nel 2000 aveva installato una pompa meccanica per estrarre acqua dal pozzo presente nella particella
1005 di proprietà di e , danti causa degli odierni Persona_1 Persona_2 convenuti, (capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), precisando, al riguardo, di essersi “occupato di sostituire una pompa già presente sui luoghi con una nuova, e non già di avere installato una pompa ex novo” (cfr. verbale d'udienza del 7
11 novembre 2023). Il teste ha confermato inoltre la presenza di tubature atte a convogliare l'acqua sino al fondo di proprietà della società (già di proprietà di 4Torri s.r.l.), Parte_1 evidenziando, altresì, di essere stato incaricato a tanto dal legale rappresentante della società
4Torri s.r.l., Testimone_2
Quest'ultimo, a conoscenza dei fatti anche in qualità di conduttore del fondo di proprietà della società attrice sin dall'anno 2000, escusso alla successiva udienza del 9 aprile 2024, ha confermato le menzionate circostanze, precisando che “Su incarico dei proprietari di allora e mio, in qualità di conduttore, installò una pompa che tirava acqua dal pozzo e agganciò Per_3 la stessa al contatore elettrico dell'immobile da me condotto” (cfr. verbale d'udienza del 9 aprile 2024).
Alcun rilievo di senso contrario – nel senso di escludere la presenza di tali opere, così come prospettato da e – è stato, invece, possibile trarre dalle CP_1 Controparte_2 dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, , escusso Testimone_1 all'udienza del 24 ottobre 2024, le cui dichiarazioni sono apparse eccessivamente generiche e poco circostanziate;
il teste ha, in ogni caso, dichiarato di non essere a conoscenza della presenza della pompa installata nell'anno 2000 dall'impresa di e della circostanza che Per_3
l'acqua fosse prelevata dal fondo dei convenuti e convogliata, mediante tubature, sul fondo di proprietà attorea (cfr. verbale d'udienza del 24 ottobre 2024).
5.5. Quanto alla prova dell'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie, ovvero la circostanza che il prelevamento dell'acqua dal fondo altrui sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta, occorre rilevare che le risultanze dell'istruttoria orale hanno fatto emergere la sussistenza del possesso della invocata servitù di presa e derivazione d'acqua (anche unito a quello del dante causa della società attrice, ai sensi e per gli effetti delle norma di cui all'art. 1146 c.c.) utile ai fini dell'usucapione.
Ed invero, appare opportuno – sotto quest'aspetto – valorizzare, ancora una volta, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, le quali sono risultate sufficientemente precise e circostanziate, essendo emerso che il prelevamento dell'acqua dal fondo di proprietà dei convenuti in favore del fondo attoreo era stato esercitato da oltre 20 anni in modo pacifico ed ininterrotto.
In particolare, il teste ha dichiarato che “la pompa conduce acqua Persona_3 all'abitazione di sin dal 2000” (cfr. Verbale d'udienza del 7 novembre 2023), Tes_2
12 precisando di avere effettuato la manutenzione su chiamata nel corso del ventennio (ADR: “Ho effettuato la manutenzione su chiamata nel corso del ventennio. Potrei aver saltato qualche anno ma non sono in grado di riferirlo con precisione. Nell'arco dei vent'anni sono andato circa
4/5 volte sui luoghi”, cfr. verbale d'udienza del 7 novembre 2023).
Tali circostanze sono state, altresì, confermate dal teste il quale – Testimone_2 sulla premessa di poter riferire dei fatti di causa perché afferenti al terreno da esso stesso condotto sin dall'anno 2000 – ha rappresentato quanto segue: “l'acqua era ricevuta dai terreni innanzi indicatimi fino a circa un anno e mezzo fa. Improvvisamente l'acqua ha smesso di arrivare sui fondi da me condotti. Fino a che era in vita il precedente proprietario del pozzo,
, mio ex suocero, vi era un accordo con lo stesso che lui utilizzava Persona_1
l'acqua per bagnare il suo frutteto sottostante al giardino che detengo quale affittuario e contemporaneamente bagnava anche il giardino medesimo. Io e l'attuale proprietaria dei fondi, abbiamo mandato l'elettrotecnico, , a controllare perché i terreni non ricevevano più Per_3 acqua, preoccupati che la pompa dell'acqua si fosse guastata, e lo stesso ha riferito che erano stati tagliati i tubi dell'acqua. Ciò accadeva circa un anno e mezzo fa” (cfr. verbale d'udienza del 9 aprile 2024).
In definitiva, è emerso dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio che la servitù di derivazione e presa d'acqua dai fondi di proprietà dei convenuti è stata esercitata dalla società attrice e, precedentemente, dalla società sua dante causa, anche per il tramite Parte_2 dell'affittuario detentore qualificato, per oltre 20 anni, almeno a far tempo dall'anno 2000 e sino al 2021, allorquando le tubature erano state recise.
Ebbene, occorre, peraltro, rilevare che le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, sulla cui attendibilità e credibilità non è dato dubitare non essendo emerso elemento alcuno atto ad inficiarle, trattandosi, peraltro, di testimoni privi di rapporti diretti con le parti in causa (ad eccezione del teste padre del legale rappresentante della Testimone_2 società attrice), ben a conoscenza dei luoghi per averli nel tempo frequentati regolarmente, sono apparse tutte convergenti nel senso di affermare che il prelevamento dell'acqua dal fondo di proprietà dei convenuti fosse stato esercitato pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente per oltre venti anni, da e, prima di quest'ultima, dal suo dante Parte_1 causa, e dai soggetti dagli stessi incaricati alla conduzione dei terreni.
13 Inoltre, non sono valse ad inficiare le risultanze del complessivo quadro probatorio – così come residuato all'esito dell'assunzione delle testimonianze fornite dalla società attrice – le dichiarazioni rese dal testimone indicato dai convenuti non hanno fornito elementi utili a smentire la ricostruzione fornita da parte attrice.
Ed invero, come già evidenziato, la testimonianza di , unico teste Testimone_1 indicato da parte convenuta, è apparsa nel complesso generica e poco circostanziata, tenuto conto delle descrizioni dei luoghi sintetiche dallo stesso fornite nel corso dell'assunzione ed in considerazione del fatto che lo stesso, frequentatore dei luoghi sino agli anni '90, ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza che, nell'anno 2000, la pompa d'acqua era stata ripristinata a cura del sig. e per conto della società 4Torri s.r.l., dante causa Persona_3 dell'odierna attrice.
5.6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda di parte attrice va, pertanto, accolta, dovendosi dichiarare che a carico dei fondi di proprietà di CP_1
e ed in favore dei fondi di proprietà di esiste, in quanto
[...] Controparte_2 Parte_1 costituitasi per usucapione, una servitù di presa d'acqua, di cui alla società attrice va consentito l'esercizio (la servitù di presa d'acqua, infatti, comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, ovvero di derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo servente per farla giungere a quella dominante). Va ordinato, altresì, ai sensi dell'art. 1079 c.c. e in accoglimento della domanda dell'attrice (che ha chiesto “Condannare il proprietario del fondo servente al ripristino della pompa idrica e delle tubature in modo tale da garantire l'afflusso di acqua al fondo dominante, fissando il termine per la conclusione delle opere in giorni 30 dalla notifica della sentenza, stabilendo, ai sensi dell'art. 614bis cpc, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento”; v. conclusioni atto di citazione, pag. 5) la rimessione in pristino delle opere destinate all'esercizio della servitù, mediante riapposizione dei tubi di collegamento dal pozzo presente sulla particella 1005 di proprietà di e alla CP_3 Controparte_2 proprietà degli attori e ripristino della pompa d'acqua, entro giorni 30 dalla notifica della sentenza.
5.7. Infine, occorre esaminare la richiesta di parte attrice, di fissare, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dai convenuti a titolo di penale (astreinte) per ogni
14 giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino;
la stessa va accolta per le ragioni id cui appresso.
5.7.1. Ed invero la norma di cui all'art.614-bis c.p.c., nella sua formulazione attualmente vigente, sancisce: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile…. Il giudice determina
l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile…”.
È rimasto invariato, anche dopo la novella prevista nel d.lgs. 149 del 2022 che il giudice possa emettere il provvedimento di condanna solo se non lo reputi manifestamente iniquo. In sostanza, il legislatore ha attribuito al giudice della cognizione prima, e solo successivamente a quello dell'esecuzione, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, il potere-dovere di verificare di volta in volta la sussistenza delle circostanze che possano ammettere o precludere l'applicazione della misura di coercizione indiretta richiesta.
Tale iniquità non si ravvisa, in linea generale, nella inosservanza dei comandi di remissione in pristino quale ipotesi di risarcimento in forma specifica, ed anzi è possibile ritenere il contrario.
In tal senso, depongono sia ragioni testuali che ragioni di carattere sistematico.
In particolare, sotto il primo profilo, l'art.614 bis c.p.c. non contiene alcuna limitazione del proprio ambito operativo, se non quella testuale derivante dall'impossibilità di azionare il rimedio per le obbligazioni di carattere meramente pecuniario. Ciò, verosimilmente, nella considerazione della generale convertibilità in denaro di ogni bene, con conseguente idoneità della esecuzione ordinaria, mobiliare o immobiliare, a soddisfare la legittima aspettativa di tutela del credito in via coattiva.
Sotto il diverso profilo della coerenza della interpretazione con i principi costituzionali, la soluzione affermativa appare maggiormente idonea a consentire l'inveramento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, specie esecutiva, quale valore di rango non soltanto
15 costituzionale ma anche sovranazionale in virtù del combinato disposto degli artt. 24,113
Cost., 6 e 13CEDU e 47 CDFUE.
D'altronde, diversamente ragionando e, quindi, ritenendo incompatibile il rimedio delle astreinte con quello della remissione in pristino, l'istante per poter conseguire la tutela agognata, in assenza di cooperazione spontanea del debitore, dovrebbe adire il giudice dell'esecuzione per ottenere l'adempimento coattivo del comando.
Si ritiene, pertanto, all'esito di una più attenta riflessione sulle finalità dell'istituto e alla luce dell'ampiezza applicativa che emerge dalla norma che non vi siano preclusioni generali all'applicazione della sanzione pecuniaria in discorso anche agli ordini di rimessione in pristino, ferma sempre la specifica richiesta della parte e la insussistenza di circostanze, legate però al caso specifico, che facciano ritenere la misura manifestamente iniqua.
Ciò anche alla luce del fatto che la finalità principale della misura non è quella risarcitoria.
In definitiva, la misura di coercizione indiretta assolve a una funzione sanzionatoria e non riparatoria, essendo diretta semplicemente a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento, integrando una misura di pressione nei confronti del debitore necessaria ad assicurare il pieno e completo rispetto degli obblighi accertati in sede giudiziale e spediti in formula esecutiva.
La comminazione della misura di coercizione indiretta, dunque, non va in nessun modo a creare una doppia riparazione di un unico danno di cui, in tale modo, verrebbe a beneficiare il creditore.
La matrice sanzionatoria dell'astreinte è confermata anche dalla lettera dell'art. 614-bis, comma 4 c.p.c., che prende in considerazione al fine di quantificare il danno, anche altri profili estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, potendosi di conseguenza annoverare il profitto tratto dal creditore per effetto del suo inadempimento.
5.7.2. Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ritenuta la misura richiesta non manifestamente iniqua alla luce delle complessive emergenze istruttorie, si fissa in euro 10,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza.
16 5.8. Occorre precisare che la necessità di trascrizione della presente sentenza discende direttamente dalla legge e non postula alcun ordine da parte del giudice.
• Spese del giudizio.
6. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione delle tariffe – di cui al DM n. 55/2014 – relative allo scaglione corrispondente al valore dichiarato della domanda (Giudizi di cognizione ordinaria di valore fino ad euro
1.100,00), tenuto conto della effettiva e concreta attività difensiva svolta e, dunque, considerando i valori massimi attesa la natura delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta l'intervenuta costituzione, per usucapione, di una servitù di presa d'acqua a carico del fondo di proprietà di e ove è situato il pozzo (in LL CP_1 Controparte_2
ON (CN), catastalmente identificato al Foglio 31, particella 1005) e dei fondi confinanti (in LL ON (CN), catastalmente identificati al Foglio 31, particelle
1000, 1004, 1049) ed in favore del fondo di proprietà di (in LL Parte_1
ON (CN), catastalmente identificato al Foglio 31, particella 1029), ordinando il ripristino, a cura e spese dei convenuti, delle opere destinate al suo esercizio, come individuate in motivazione, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza;
2. letto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 10,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza.;
3. condanna e , in solido tra loro, alla refusione in CP_1 Controparte_2 favore si in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 70,00 per esborsi ed euro 994,00 per
17 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 13 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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