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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiano Pezzani
- debitore opponente contro societa' unipersonale con sede legale in Lungotevere Flaminio n. 18, ROMA, Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Francescantonio Zimatore P.IVA_1
- creditore opposto
OGGETTO: opposizione al precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 28 novembre 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, previa sospensione dell'atto opposto, anche inaudita altera parte,
e declaratoria di ammissibilità della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del precetto e della sua notificazione per tutti i motivi sopra spiegati.
In via del tutto gradata:
Accertare e dichiarare, alla luce delle predette contestazioni, le effettive somme dovute dall'opponente alla precettante e di tal guisa nominare CTU;
Il tutto con vittoria di spese di lite.”
Si è costituito il creditore il quale ha concluso nei seguenti termini: CP_1 “voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis,
1- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione perchè del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2- con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel corso di causa le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi e, rinviata la causa per la decisione hanno depositato le loro rispettive note difensive.
***
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente espone i seguenti fatti
“In data 15.11.2024 il signor veniva rintracciato presso la sua abitazione in Germania, dalla Pt_1 madre la quale le esponeva il fatto che la banca voleva procedere a pignorare la sua casa.
Visto ciò il signor sino ad allora allo oscuro di tutto, si faceva mandare i documenti in Pt_1 possesso dalla madre.
Prima della suddetta comunicazione nulla aveva mai ricevuto il signor ”. Pt_1
***
Preliminarmente ritiene questo giudice di non poter accogliere l'istanza di riunione con altro procedimento, formulata solo in sede di discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. attesa la genericità dell'istanza che non permette nemmeno di individuare il processo pendente presso altro giudice o la data di udienza dello stesso.
***
Lamenta, in primo luogo, l'opponente di non aver mai ricevuto la dell'atto di precetto.
Più precisamente, deduce di essersi trasferito all'estero - producendo a supporto di tale affermazione documentazione in lingua tedesca emessa in data 28 maggio 2024 - e che solo fortuitamente apprendeva del precetto poiché veniva contattato dalla madre nel mese di novembre 2024.
In replica a tale affermazione parte creditrice produce certificazione di stato e famiglia dal quale risulta che risulta iscritto nel luogo – senza che risultino cancellazioni - in cui è stata eseguita la notifica alla data dell'introduzione del presente giudizio e atti giudiziali da cui si evince l'elezione di domicilio sempre nel medesimo luogo in cui veniva effettuata la notifica.
Preliminarmente, ritiene questo giudice che la notifica di cui si discute non può essere ritenuta inesistente -sussistendo tale patologia dell'atto esclusivamente in quei casi in cui i vizi sono talmente gravida rendere la notifica priva degli elementi essenziali - ma, al più può essere definita come nulla.
In ogni caso, a prescindere dalla documentazione prodotta dalle parti, ritiene questo giudice che la notifica in commento ha raggiunto lo scopo, essendo stato portato l'atto a conoscenza del soggetto destinatario e non essendo emerso che la conoscenza dell'atto si verificava con la notifica del pignoramento. Sul punto, si è infatti affermato che “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato – ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, – in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento.” (cfr. Cass. Civ. n.
24291 del 16.10.2017).
Pertanto, in applicazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. non può dichiararsi la nullità della notifica.
***
Parimenti prive di pregio sono le censure sollevate sulla scorta del fatto che la notifica veniva eseguita da ufficiale giudiziario di Crotone.
Sul punto, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale che questo giudicante intende fare proprio la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 D.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una mera irregolarità del comportamento del notificante che non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione (Cass. Civ. SS.UU. n.
17533/2018).
***
Parimenti, non meritano accoglimento le doglianze sollevate in tema del contenuto del precetto essendo gli elementi che deve indicare l'atto in commento indicati a monte dal legislatore nell'art. 480 c.p.c.
Sul punto, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicati, tra i vari elementi, sia il titolo in virtù del quale si procede e la somma dovuta il cui ammontare è stato peraltro nel dettaglio specificato nel corso del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio il creditore ha prodotto documentazione da cui può dedursi la composizione dell'importo contenuto nel precetto.
***
Parimenti priva di pregio è la doglianza circa la mancata notifica del titolo esecutivo essendo previsto testualmente dall'art. 41 T.U.B. che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” senza che in alcun modo venga posta una distinzione tra finanziatore ed eventuale cessionario del credito.
Pertanto, anche tale censura non coglie nel segno poiché alla seconda pagina del contratto di mutuo in atti viene specificata la natura fondiaria del mutuo in oggetto.
***
Quanto alle contestazioni in merito al difetto di legittimazione passiva si osserva che ai sensi dell'art. 58 dlgs 385/1993: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Tale norma, secondo la prevalente Giurisprudenza di legittimità, “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi,
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” ( cfr. Cass. n. 20495/2020).
In punto di diritto, se è vero che tale adempimento “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Tuttavia, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé solo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019).
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello
Roma sez. II, 21/03/2023, n.2065).
Con riguardo al caso di specie, la cessione del credito dalla banca (nella quale è stata Controparte_2 incorporata la banca a sua volta incorporante l'originaria Controparte_3 creditrice alla banca - come risulta dalla documentazione Controparte_4 Controparte_1 in atti - è stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
15.10.2019 n. 121 parte seconda ove si legge che la cessione ha ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto ”.
Da tale indicazione emerge in modo evidente che anche il credito degli odierni opponenti deve considerarsi incluso nella cessione de qua tenuto conto che:
1) il perfezionamento del mutuo è avvenuto in una data rientrante nel suindicato lasso temporale (10 settembre 2009);
2) il sito cui si accede tramite il link indicato in GU (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html) reca l'indicazione della posizione NDG 63908582, corrispondente alla posizione intestata a Parte_1
***
Quanto alle eccezioni di merito non meritano accoglimento attesa la genericità delle stesse essendo tutte le censure sollevate in tema di interessi disancorate al caso di specie.
***
Non merita accoglimento nemmeno la questione circa la mancata iscrizione negli elenchi ai sensi dell'art. 106 TUB della società convenuta.
Sul punto si osserva che in ogni caso, secondo un recentissimo orientamento giurisprudenziale l'omessa iscrizione non comporta l'invalidità degli atti di riscossione del credito.
Più precisamente si è affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7243 del 18 marzo 2024)
Invero, secondo tale orientamento la normativa in commento ha una valenza più amministrativa che civilistica e, pertanto, la mancanza di iscrizione nell'albo 106 TUB può rilevare sul piano dei rapporti con l'autorità di vigilanza o in presenza di illeciti amministrativi o penali, ma non influenza direttamente la validità degli atti di riscossione.
***
Da ultimo, si osserva che nemmeno la sollevata questione circa la prescrizione del credito merita accoglimento.
Ritiene questo giudice di fare propri i principi di diritto ormai consolidati in giurisprudenza ai sensi del quale nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. da ultimo Cass. Civ. ord. n. 423210/2023).
Nel caso di specie, il mutuo sottoscritto in aveva durata di 240 mesi e, pertanto, allo stato non può essere invocata la prescrizione del credito.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di secondo Parte_1 quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, cause con valore entro i 260.000,00 valori medi in ragione dell'elevato numero di questioni – e dalla complessità delle questioni - sollevate nei propri scritti da parte opponente.
Pertanto, escludendo la fase istruttoria che non si è tenuta le spese processuali devono essere determinate in 8.433,00 euro per compensi professionali e 1.264,95 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta che si Parte_1 determinano in 28.433,00 euro per compensi professionali e 1.264,95 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti
Palmi, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiano Pezzani
- debitore opponente contro societa' unipersonale con sede legale in Lungotevere Flaminio n. 18, ROMA, Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Francescantonio Zimatore P.IVA_1
- creditore opposto
OGGETTO: opposizione al precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 28 novembre 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, previa sospensione dell'atto opposto, anche inaudita altera parte,
e declaratoria di ammissibilità della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del precetto e della sua notificazione per tutti i motivi sopra spiegati.
In via del tutto gradata:
Accertare e dichiarare, alla luce delle predette contestazioni, le effettive somme dovute dall'opponente alla precettante e di tal guisa nominare CTU;
Il tutto con vittoria di spese di lite.”
Si è costituito il creditore il quale ha concluso nei seguenti termini: CP_1 “voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis,
1- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione perchè del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2- con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel corso di causa le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi e, rinviata la causa per la decisione hanno depositato le loro rispettive note difensive.
***
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente espone i seguenti fatti
“In data 15.11.2024 il signor veniva rintracciato presso la sua abitazione in Germania, dalla Pt_1 madre la quale le esponeva il fatto che la banca voleva procedere a pignorare la sua casa.
Visto ciò il signor sino ad allora allo oscuro di tutto, si faceva mandare i documenti in Pt_1 possesso dalla madre.
Prima della suddetta comunicazione nulla aveva mai ricevuto il signor ”. Pt_1
***
Preliminarmente ritiene questo giudice di non poter accogliere l'istanza di riunione con altro procedimento, formulata solo in sede di discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. attesa la genericità dell'istanza che non permette nemmeno di individuare il processo pendente presso altro giudice o la data di udienza dello stesso.
***
Lamenta, in primo luogo, l'opponente di non aver mai ricevuto la dell'atto di precetto.
Più precisamente, deduce di essersi trasferito all'estero - producendo a supporto di tale affermazione documentazione in lingua tedesca emessa in data 28 maggio 2024 - e che solo fortuitamente apprendeva del precetto poiché veniva contattato dalla madre nel mese di novembre 2024.
In replica a tale affermazione parte creditrice produce certificazione di stato e famiglia dal quale risulta che risulta iscritto nel luogo – senza che risultino cancellazioni - in cui è stata eseguita la notifica alla data dell'introduzione del presente giudizio e atti giudiziali da cui si evince l'elezione di domicilio sempre nel medesimo luogo in cui veniva effettuata la notifica.
Preliminarmente, ritiene questo giudice che la notifica di cui si discute non può essere ritenuta inesistente -sussistendo tale patologia dell'atto esclusivamente in quei casi in cui i vizi sono talmente gravida rendere la notifica priva degli elementi essenziali - ma, al più può essere definita come nulla.
In ogni caso, a prescindere dalla documentazione prodotta dalle parti, ritiene questo giudice che la notifica in commento ha raggiunto lo scopo, essendo stato portato l'atto a conoscenza del soggetto destinatario e non essendo emerso che la conoscenza dell'atto si verificava con la notifica del pignoramento. Sul punto, si è infatti affermato che “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato – ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, – in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento.” (cfr. Cass. Civ. n.
24291 del 16.10.2017).
Pertanto, in applicazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. non può dichiararsi la nullità della notifica.
***
Parimenti prive di pregio sono le censure sollevate sulla scorta del fatto che la notifica veniva eseguita da ufficiale giudiziario di Crotone.
Sul punto, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale che questo giudicante intende fare proprio la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 D.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una mera irregolarità del comportamento del notificante che non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione (Cass. Civ. SS.UU. n.
17533/2018).
***
Parimenti, non meritano accoglimento le doglianze sollevate in tema del contenuto del precetto essendo gli elementi che deve indicare l'atto in commento indicati a monte dal legislatore nell'art. 480 c.p.c.
Sul punto, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicati, tra i vari elementi, sia il titolo in virtù del quale si procede e la somma dovuta il cui ammontare è stato peraltro nel dettaglio specificato nel corso del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio il creditore ha prodotto documentazione da cui può dedursi la composizione dell'importo contenuto nel precetto.
***
Parimenti priva di pregio è la doglianza circa la mancata notifica del titolo esecutivo essendo previsto testualmente dall'art. 41 T.U.B. che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” senza che in alcun modo venga posta una distinzione tra finanziatore ed eventuale cessionario del credito.
Pertanto, anche tale censura non coglie nel segno poiché alla seconda pagina del contratto di mutuo in atti viene specificata la natura fondiaria del mutuo in oggetto.
***
Quanto alle contestazioni in merito al difetto di legittimazione passiva si osserva che ai sensi dell'art. 58 dlgs 385/1993: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Tale norma, secondo la prevalente Giurisprudenza di legittimità, “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi,
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” ( cfr. Cass. n. 20495/2020).
In punto di diritto, se è vero che tale adempimento “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Tuttavia, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé solo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019).
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello
Roma sez. II, 21/03/2023, n.2065).
Con riguardo al caso di specie, la cessione del credito dalla banca (nella quale è stata Controparte_2 incorporata la banca a sua volta incorporante l'originaria Controparte_3 creditrice alla banca - come risulta dalla documentazione Controparte_4 Controparte_1 in atti - è stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
15.10.2019 n. 121 parte seconda ove si legge che la cessione ha ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto ”.
Da tale indicazione emerge in modo evidente che anche il credito degli odierni opponenti deve considerarsi incluso nella cessione de qua tenuto conto che:
1) il perfezionamento del mutuo è avvenuto in una data rientrante nel suindicato lasso temporale (10 settembre 2009);
2) il sito cui si accede tramite il link indicato in GU (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html) reca l'indicazione della posizione NDG 63908582, corrispondente alla posizione intestata a Parte_1
***
Quanto alle eccezioni di merito non meritano accoglimento attesa la genericità delle stesse essendo tutte le censure sollevate in tema di interessi disancorate al caso di specie.
***
Non merita accoglimento nemmeno la questione circa la mancata iscrizione negli elenchi ai sensi dell'art. 106 TUB della società convenuta.
Sul punto si osserva che in ogni caso, secondo un recentissimo orientamento giurisprudenziale l'omessa iscrizione non comporta l'invalidità degli atti di riscossione del credito.
Più precisamente si è affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7243 del 18 marzo 2024)
Invero, secondo tale orientamento la normativa in commento ha una valenza più amministrativa che civilistica e, pertanto, la mancanza di iscrizione nell'albo 106 TUB può rilevare sul piano dei rapporti con l'autorità di vigilanza o in presenza di illeciti amministrativi o penali, ma non influenza direttamente la validità degli atti di riscossione.
***
Da ultimo, si osserva che nemmeno la sollevata questione circa la prescrizione del credito merita accoglimento.
Ritiene questo giudice di fare propri i principi di diritto ormai consolidati in giurisprudenza ai sensi del quale nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. da ultimo Cass. Civ. ord. n. 423210/2023).
Nel caso di specie, il mutuo sottoscritto in aveva durata di 240 mesi e, pertanto, allo stato non può essere invocata la prescrizione del credito.
***
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di secondo Parte_1 quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, cause con valore entro i 260.000,00 valori medi in ragione dell'elevato numero di questioni – e dalla complessità delle questioni - sollevate nei propri scritti da parte opponente.
Pertanto, escludendo la fase istruttoria che non si è tenuta le spese processuali devono essere determinate in 8.433,00 euro per compensi professionali e 1.264,95 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta che si Parte_1 determinano in 28.433,00 euro per compensi professionali e 1.264,95 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti
Palmi, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me