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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 547/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa
da
(C.F. ), con l'avv. Mariagrazia FERRARI, Parte_1 C.F._1
parte attrice,
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Luigi VIGNA parte convenuta,
con la chiamata in causa di
(P.I. ), con l'avv. Luca Carlo RIZZI Controparte_2 P.IVA_2
terza chiamata dalla parte convenuta,
in punto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- previa C.T.U. medica richiesta con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. a conferma del nesso causale tra i fatti accaduti e le lesioni riportate da;
della sussistenza di danno biologico Controparte_3 con indicazione della sua evoluzione dal 7/11/2018, giorno della caduta della bambina, ad oggi, della relativa percentuale e con quantificazione di invalidità temporanea e permanente e di eventuali danni residui permanenti;
pag. 1 di 12 - condannare la G.S. con sede in , via Lamarmora, 2 in persona del Controparte_4 CP_2
Presidente e/o del suo legale rappresentante pro tempore, C.F.: al pagamento in favore del P.IVA_1 signor , nella sua qualità, della somma di euro 15.315,50 calcolata in via provvisoria in Parte_1 base alla perizia del Medico Legale dr. ed ai suoi certificati datati 5/12/2018 e 26/2/2019 (doc. Per_1
1, 4 e 7 allegati all'atto di citazione) o della maggior somma che dovesse risultare in corso di causa ed a seguito di C.T.U.;
- col favore dei compensi professionali di cui al D.M. 140/2012 ed al D.L. 1/2012, delle spese, dell'IVA, della Cassa Avvocati, oneri accessori, contributo unificato e quant'altro previsto dalla legge.
Conclusioni della parte convenuta: nel merito: respingersi le domande ex adverso dedotte in quanto infondate e non dimostrate;
in subordine: limitarsi l'eventuale condanna a quanto effettivamente provato e accettato in corso di causa;
in ogni caso: dirsi tenuta e condannarsi la USD CITTÀ DI COSSATO, in persona del legale rappresentante, corrente in Cossato (BI) – via Paschetto n. 1 c/o Stadio Ezio Abate –P.IVA P.IVA_2
a manlevare e tenere indenne l , da qualsiasi Controparte_1 responsabilità o condanna che alla stessa dovesse derivare dalla causa instaurata dal sig. Parte_1
;
[...]
-con vittoria di spese ed oneri di causa oltre rimborso forfettario 15%, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%.
Conclusioni del terzo chiamato: Reiectis adversis et contrariis, preliminarmente: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c. 4
c.p.c. in relazione all'art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.
In via istruttoria: ammettersi ed assumersi prova per interrogatorio formale della convenuta
[...]
in persona del Presidente pro tempore, sul seguente capitolo di prova: 5) “ CP_5 Controparte_3
Cont alla data del 07.11.2018, era priva di tesseramento per la . CP_1
Nel merito principalmente: respingersi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale - della domanda attorea, dichiarare in via esclusiva tenuta al risarcimento del danno subito dalla sig.ra la assolvendosi la terza chiamata dalla domanda di Controparte_3 Controparte_5 manleva avanzata nei suoi confronti dalla convenuta siccome infondata in fatto e Controparte_5 diritto.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – della domanda attorea e dell'accertamento di una qualsivoglia responsabilità per i fatti occorsi in capo a limitare l'entità del risarcimento al giusto e provato anche in Controparte_2 relazione al grado di responsabilità accertato.
In ogni caso: Con il favore delle spese, oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario delle spese generali.
pag. 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha agito nei confronti Parte_1 dell'associazione per vederla condannata al risarcimento del Controparte_1 danno biologico, consistente nella frattura scomposta del polso destro, subito in data 7/11/2018 dalla figlia minore , che ha dedotto essere conseguenza della caduta all'indietro della Controparte_3 minore all'interno della pista di atletica del campo sportivo Ezio ABATE di , nel corso della terza CP_2 lezione di prova tenuta dall'allenatore dell'associazione sportiva convenuta, sig. , ER asseritamente avvenuta a causa della presenza di una disconnessione nel terreno.
L'attore ha quantificato in € 15.315,50 tale richiesta risarcitoria mediante riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (edizione anno 2018) - sulla base della perizia medico legale dallo stesso commissionata al dott. il quale ha affermato la sussistenza in capo alla minore di Persona_3 un danno biologico permanente pari al 4-5%, nonché di un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 15 ed al 50% per giorni 20 (docc. 1 e 4 attore) - commisurandola su un danno permanente al 5% e sul danno temporaneo ivi indicato, con aumento personalizzato del 50% per la dedotta penalizzazione nella vita dovuta all'impossibilità di compiere determinati movimenti.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' polisportiva CP_1
, istando preliminarmente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 terzo , gestrice dello stadio comunale Ezio ABATE di , che ne ha Controparte_2 CP_2 concesso alla convenuta l'utilizzo della pista di atletica in forza di contratto in atti (doc. 2 parte convenuta), onde essere dalla stessa manlevata poiché asseritamente tenuta in via esclusiva alla manutenzione dell'impianto.
L'associazione convenuta ha inoltre eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per mancato invito alla negoziazione assistita, stante il valore della domanda attorea inferiore ad € 50.000, nonché nel merito l'inesistenza di qualsivoglia disconnessione sulla pista di atletica, pur confermando di aver organizzato, nell'occasione di tempo e di luogo indicata dall'attore, delle lezioni di prova tenute dall'allenatore e che la minore fosse caduta a terra riportando una lesione;
sul punto si è ER quindi richiamata all'onere della prova in capo all'attore sull'effettiva esistenza della disconnessione che costituirebbe la ragione della caduta ed altresì sulla sua non visibilità.
Ha inoltre contestato anche nel quantum la pretesa attorea, asserendone l'indeterminatezza.
Concessa all'esito della prima udienza autorizzazione alla chiamata dell , Controparte_2 questa si è costituita tardivamente con comparsa di risposta depositata in data 24/3/2021, sei giorni prima dell'udienza fissata ex art. 269 c.p.c.
pag. 3 di 12 Con detta comparsa di riposta la terza chiamata ha contestato tanto la fondatezza della domanda attorea quanto di quella di manleva effettuata dalla convenuta nei suoi confronti.
In particolare, ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, per la dedotta genericità della ricostruzione in fatto ed in diritto, nonché anch'essa l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, ha negato l'esistenza di alcuna disconnessione nel suolo nello stadio in questione, nonché la sussistenza di ogni sua responsabilità, sia ex art. 2048 c.c., sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c.
Ancora, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra l'evento allegato e la perizia medico legale prodotta dall'attore e dunque la plausibile insussistenza di correlazione causale con la caduta in questione, contestando altresì la modalità di quantificazione della richiesta risarcitoria, in ragione dell'utilizzo delle tabelle milanesi, pur trattandosi, in base alle stesse allegazioni attoree, di lesione micropermanente.
Quanto alla domanda di manleva, ha richiamato le previsioni del contratto per l'uso della pista, delle attrezzature di atletica e dello spogliatoio dal 1/7/2018 al 30/6/2018 già prodotto in atti dalla parte convenuta (doc. 2 parte convenuta), che prevedeva in primo luogo, quale condizione necessaria, che tutti gli avventori fossero regolarmente tesserati per l'associazione convenuta – sezione atletica, proprio al fine che godessero di copertura assicurativa, ed in secondo luogo l'esclusione di responsabilità ivi prevista della gestrice per gli eventuali infortuni occorsi all'interno dell'impianto, di cui ha sostenuto la piena validità al di fuori delle ipotesi di colpa grave o di dolo propri, ex art. 1229 c.c. (doc. 2 parte convenuta).
Infine, la terza chiamata ha allegato che in ogni caso il contratto di concessione dell'impianto sportivo dalla stessa in essere con il di aveva mantenuto in capo al Comune l'onere della CP_6 CP_2 straordinaria manutenzione (doc. 2 terza chiamata).
All'udienza del 30/3/2021, tenutasi a seguito della costituzione della parte terza chiamata, è stato assegnato termine alle parti di 15 giorni per l'invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita e si
è rinviato all'udienza del 21/12/2021, successivamente differita al giorno 8/2/2022, alla quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle relative memorie e rinviato all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 5/7/2022.
Con ordinanza del 30/7/2022, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, sono stati ammessi i capi 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della parte attrice ed il capo 4 della parte terza chiamata, oltre alla prova contraria reciprocamente richiesta dalle parti sui capi avversari, ed è stata assunta riserva sulla C.T.U. medico legale, con rinvio all'udienza del 7/2/2023.
All'udienza del 7/2/2023 sono stati escussi i testi di parte attrice sui capi attorei 10, Testimone_1
11, 12, 13, 14, 15, e sui capi attorei 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nonché il teste della parte Testimone_2 terza chiamata sul capo 4 della terza chiamata, nonché ancora i testi di parte convenuta Testimone_3
a prova contraria sul capo 6 di parte attrice e a prova contraria Testimone_4 Testimone_5 sul capo 11 di parte attrice.
pag. 4 di 12 All'esito di tale incombente, stante la prospettata ricusazione del giudice ad opera della difesa attorea e la scelta del giudice di richiedere autorizzazione all'astensione, con provvedimento presidenziale del
25/7/2023 è stata autorizzata l'astensione ed il procedimento è stato riassegnato ad altro giudice che, con provvedimento del 31/7/2023, ha rilevato e dichiarato la sussistenza di una causa di interruzione del processo di cui all'art. 301 c.p.c., stante l'intervenuta sospensione dall'albo della procuratrice dell'attore.
Con decreto del 4/12/2023, terminata la causa d'interruzione, visto il ricorso per la riassunzione depositato dalla parte attrice, è stata fissata udienza per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. al giorno
12/3/2024, all'esito della quale, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva ivi assunta, è stata revocata l'ordinanza istruttoria del 30/7/2022 ed ammessi ulteriori testi, nel numero complessivo di tre, in relazione al capo n. 6 della parte attrice ed al capo n. 4 della parte convenuta, con rinvio per la loro escussione all'udienza del 10/7/2024.
Con atto depositato in data 8/7/2024, la procuratrice dell'attore ha dichiarato di rinunciare all'escussione degli ulteriori testi ammessi e formulato istanza per l'autorizzazione al deposito di ulteriori documenti, ribadendo tali istanze in udienza, alla quale, qualificata l'istanza quale richiesta di rimessione in termini ed ammessa la stessa in relazione al solo doc. n. 5 indicato in tale atto - poiché di formazione successiva allo spirare del termine perentorio stabilito per le produzioni documentali, consistente nel termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - riservata ogni valutazione sulla rilevanza alla fase decisionale, i procuratori della parte convenuta e terza chiamata hanno disconosciuto la fotografia in esso contenuta, eccependone la non riferibilità al luogo di verificazione del sinistro in esame.
Si è dunque proceduto all'escussione del teste della terza chiamata sul capo n. 4 Testimone_6 della medesima ed all'esito, vista la richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/12/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190 co. 2 c.p.c.
All'esito del processo, ritiene il Tribunale che le domande attoree non vadano accolte, non avendo la parte attrice dimostrato la sussistenza del fatto storico dalla stessa allegato e posto alla base della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043, 2047, 2048 e 2051 c.c., che ha indicato essere stato subito da , figlia minore dell'attore, il quale ha agito nel Controparte_3 presente giudizio quale esercente la responsabilità genitoriale sulla medesima.
Occorre infatti preliminarmente affrontare il tema della determinazione della causa petendi nell'ambito delle azioni di risarcimento del danno, questione che, come noto, assume rilevanza anche in punto di modificabilità della domanda, operabile come noto entro il termine perentorio stabilito per il deposito della prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il quale consente appunto alle parti di precisare o modificare le domande, oltre alle eccezioni e conclusioni già proposte (cd. emendatio libelli).
pag. 5 di 12 Tale facoltà assume, come da tempo chiarito dalla dottrina, una diversa connotazione nell'ambito dei diritti autodeterminati ed eterodeterminati.
Infatti, nelle azioni relative ai cd. diritti autodeterminati, quali sono tra gli altri la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica con il diritto stesso e con il bene che ne forma l'oggetto, essendo ininfluente, ai fini dell'individuazione delle ragioni della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato, che costituisce piuttosto un fatto di natura secondaria e funzionale alla prova dell'esistenza del diritto, consentendo pertanto alla parte di variarne la descrizione senza che ciò implichi una mutazione della domanda o, d'altra parte, al giudice di accogliere la domanda anche sulla base di un fatto o atto diverso da quello inizialmente indicato.
Diversamente, nel caso dei cd. diritti eterodeterminati, l'allegazione del fatto storico è operata proprio in funzione della determinazione della causa petendi e si risolve nel riferimento concreto a quel fatto storico specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio.
La questione in esame è altresì dirimente anche rispetto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione attoreo, sollevata dalla parte terza chiamata, per dedotta violazione del combinato disposto di cui agli artt.
164 co. 4 e 163 co. 3 n. 4 c.p.c., in forza del quale l'atto di citazione deve contenere, a pena di nullità,
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Ebbene, sulla tematica in esame, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto occasione di chiarire, conformemente ai suddetti principi, che “in sede di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno e, in genere, per tutti i diritti relativi) per l'individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e che vanno specificati all'atto della proposizione della domanda, incidendo essi sulla individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa dell'obbligato” (cfr. ex multis
Cass. 21333/2019; Cass. 14934/2002).
Pertanto, come conformemente affermato, sempre dalla Suprema Corte, “in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta” (ex multis di recente Cass. 10049/2022), conseguendone che, come già affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. Un. 12310/2015). pag. 6 di 12 In altri termini, nel caso di domanda di risarcimento del danno, l'attore è tenuto, ancor prima che alla dimostrazione dell'esistenza dei fatti costitutivi della propria domanda (ex art. 2697 c.c.), all'allegazione specifica del fatto storico, costituendo esso, nel caso di diritti eterodeterminati, la ragione della propria domanda (art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.), alla quale rimane vincolato, mentre lo stesso non vale in relazione al diritto sostanziale indicato, ben potendo tale qualificazione essere operata dal giudice.
La specifica descrizione del fatto storico comporta per giunta la necessità che la parte che propone la domanda risarcitoria compia, “ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti ragione della domanda”. (Cass. 10577/2018; Cass. 17408/2012).
Orbene, tanto chiarito, nel caso di specie la narrazione operata dalla parte attrice nel proprio atto di citazione, pur se contraddistinta da genericità espositiva, non può ritenersi causa di nullità dell'atto di citazione, essendo, seppur a grandi linee, stato descritto il fatto storico sul quale si basa la domanda risarcitoria, consistente nel fatto che la figlia minore dell'attore, il 7/11/2018, durante la terza delle lezioni di prova presso il campo sportivo “ABATE”, tenute dall'allenatore della , sig. CP_5
e sotto le sue direttive, sia caduta all'indietro “a causa del suolo disconnesso” e sia stata ER conseguentemente ricoverata ed operata a causa di una frazione scomposta del polso destro avvenuta in conseguenza di tale caduta, subendo un danno di tipo non patrimoniale ed anche patrimoniale che si assume essere conseguenza diretta del pessimo stato della porzione del suolo dello stadio ove la stessa stava svolgendo una lezione di prova sotto la direzione e secondo le indicazioni dell'istruttore dell'associazione sportiva convenuta.
Quanto alla mancata indicazione delle norme in cui tali allegazioni e richieste dovrebbero essere sussunte e sulle quali dovrebbe fondarsi la responsabilità della parte convenuta, ciò non rientra, in base ai principi suesposti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tra gli elementi indefettibili della causa petendi e dunque dell'atto di citazione, ragion per cui va disattesa l'eccezione preliminare della parte convenuta di nullità della citazione, avendo inoltre la parte attrice meglio specificato nell'ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la descrizione del fatto storico ed indicato le norme ed istituti su cui dette allegazioni avrebbero potrebbero portare, una volta dimostrate, all'accoglimento della domanda attorea.
La parte attrice ha in particolare meglio chiarito, senza che ciò comporti, come detto, una mutatio libelli, che la responsabilità dell'associazione sportiva si fonderebbe “sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2047 c.c., sia ex art. 2048 c.c., sia ex art. 2051 c.c.” (pag. 2 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) precisando che la disconnessione e la caduta riguarderebbero la pista di atletica dove la bambina stava eseguendo una corsa all'indietro, sotto il controllo del , con conseguente responsabilità dell'associazione ER convenuta per non aver impedito che la stessa inciampasse nella buca non visibile perché alle sue spalle.
pag. 7 di 12 Sempre in tale prima memoria, la difesa attorea ha inoltre aggiunto la descrizione della condotta tenuta dopo la caduta della minore dai due allenatori della ivi presenti, e CP_5 ER
, i quali avrebbero minimizzato il fatto ed, anziché chiamare immediatamente un'autoambulanza, Tes_5 si sarebbero limitati ad inviare la minore presso i servizi igienici dell'impianto sportivo a bagnarsi il polso, facendola accompagnare da un altro minore.
Anche su tale nuova allegazione in fatto, assente nell'atto di citazione, consistente come detto nel mancato immediato invio della minore presso un pronto soccorso, la difesa attorea ha ulteriormente fondato la propria domanda risarcitoria.
Orbene, fatta applicazione dei suddetti principi, non può non concludersi che tale seconda ragione integri una parziale diversa allegazione del fatto costitutivo, della quale non deve tenersi conto in quanto del tutto nuova per la suddetta parte.
Differentemente, non va considerata nuova l'allegazione attorea, contenuta sempre nella prima memoria in esame, di non avere gli allenatori “fatto nulla per impedire che finisse dentro quella buca e CP_3 cadesse, nonostante essi avessero certamente visto che la bimba stava per finirci dentro, visto che la stavano guardando mentre svolgeva l'esercizio della corsa all'indietro che le avevano appena assegnato”
(pag. 3 prima memoria attorea), trattandosi di una mera precisazione del medesimo fatto storico già sommariamente delineato nell'atto di citazione.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile l'integrazione sopra esaminata del mancato immediato invio della minore al Pronto Soccorso, risulterebbe decisiva l'osservazione che la sottovalutazione da parte degli allenatori e del danno subito dalla minore non risulta, neppure nella ER Tes_5 ricostruzione attorea, causalmente collegata con il verificarsi del danno evento di cui si tratta, né con l'aggravarsi del danno conseguenza, quantomeno in modo espresso.
Infatti, anche ove provata la suddetta condotta ed il danno subito dalla minore - tanto intesa quale danno- evento, quanto quale danno-conseguenza – nessuna specifica allegazione è stata formulata da parte dello stesso attore in ordine al nesso causale tra la suddetta dedotta condotta colposa (mancato immediato invio al P.S.) ed il danno allegato, non essendo evincibile in che modo il mancato tempestivo avvio della minore presso l'ospedale possa aver aggravato o causato il danno (frattura scomposta del polso) che l'attore stesso indica del resto essere la conseguenza della “caduta della minore all'indietro”, danno dunque compiutamente verificatosi prima della condotta colposa da ultimo evidenziata.
Occorre dunque concentrare l'esame sull'esistenza o meno della prova del fatto storico già descritto nell'atto di citazione e meglio precisato nella prima memoria, ossia l'essere la caduta della minore stata determinata dalla presenza di una sconnessione sulla pista di atletica ove gli allenatori della società convenuta avevano fatto correre all'indietro la figlia minore dell'attore. pag. 8 di 12 A tal proposito, occorre chiarire che la sussistenza del nesso causale è pur sempre necessaria in tutti i casi di responsabilità invocati dall'attore e tanto vale infatti non solo nella regola generale di cui all'art. 2043
c.c., ma anche nel caso di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., posto che, come da indirizzo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr. di recente Cass. 33129/2024; conf. Cass. Sez. Un. 20943/2022; Cass.
2477/2018; Cass. 12027/2017; Cass. 28811/2008).
Infatti, anche la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c., pur non fondandosi, diversamente dalla responsabilità aquiliana, su un comportamento od un'attività del custode, richiede pur sempre che sia comprovata la correlazione intercorrente tra la cosa dannosa ed i danni, tanto più ove si tratti di cosa inerte, poiché “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (Cass. 21212/2015).
Tale situazione di obiettiva pericolosità della cosa e la correlazione causale tra il danno e la cosa non appaiono essere stati dimostrati nel corso del giudizio.
L'istruttoria svolta, infatti, non ha consentito di dimostrare che la caduta della minore sia avvenuta per effetto dell'essere inciampata su una disconnessione presente alle sue spalle sulla pista di atletica dello stadio ABATE mentre correva all'indietro, né che le condizioni della pista fossero tali da poter ritenere che tale pista, nella custodia della parte convenuta, fosse connotata da una obiettiva pericolosità, non avendo infatti alcuno dei testi escussi confermato né l'esistenza di alcuna disconnessione nel tratto della pista di atletica ove la minore stava eseguendo l'esercizio di corsa all'indietro assegnatole dall'allenatore
, né che la caduta sia avvenuta a causa o in prossimità di una buca, essendo stato Testimone_4 invece unicamente provato che la caduta di sia avvenuta mentre svolgeva Controparte_3
l'esercizio dello skip all'indietro assegnatole dall'allenatore sulla pista di atletica dello ER stadio “ABATE” di , dietro la supervisione dell'allenatore. CP_2
Sul punto, quanto alla eccepita inattendibilità dei testi e , poiché asseritamente ER Tes_5
“responsabili” dell'evento e dunque passibili di azione risarcitoria, l'obiezione non risulta dirimente, essendo stati sul punto escussi anche i testi e , del tutto estranei alla compagine Tes_1 Tes_2 dell'associazione sportiva convenuta ed indifferenti, non individuandosi dunque ragione alcuna per affermarne l'inattendibilità e dovendosi sottolineare il fatto che, come indicato, ai fini di consentire all'attore di provare il fatto storico suindicato, era stata disposta l'ammissione in seconda battuta anche di ulteriori testi rispetto a quelli inizialmente ammessi, prove a cui la stessa difesa attorea ha rinunciato.
pag. 9 di 12 La prova in questione non si trae del resto nemmeno dalle fotografie e dagli articoli di giornale prodotti in atti dalla difesa dell'attore, le quali possono tuttalpiù consentire di dimostrare, tramite presunzioni, che sulla pista di atletica dello stadio ABATE fossero presenti, all'epoca del fatto, delle sconnessioni.
In particolare, va innanzitutto osservato che le fotografie prodotte in atti dall'attore non sono riferite al tempo in cui è avvenuto il sinistro ed è anzi l'attore stesso ad indicare che sono state scattate diversi anni dopo, ed in particolare nel 2022, con l'eccezione della sola fotografia di cui al doc. 19 prodotta dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., rispetto alla quale è stato indicato nell'indice - con connessa richiesta di ammissione documentale - che essa si riferirebbe proprio all'epoca dei fatti e nel cui margine è presente un'annotazione a penna blu indicante: “pista di atletica campo sportivo E. ABATE”.
Ebbene, - osservato incidentalmente, sull'istanza di autorizzazione, che nel processo civile le prove costituite non richiedono autorizzazione alla produzione, purché depositate entro i termini delle preclusioni istruttorie, come avvenuto nel caso di specie – va ritenuto che l'annotazione a penna di cui sopra non costituisca un'indicazione temporale emergente dalla riproduzione fotografica stessa, applicandosi pertanto la regola per cui “la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (nella specie, concernenti la presenza di una buca sul manto stradale alla data di un sinistro), dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art.
2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato” (Cass. 28665/2017).
Ne consegue che, rispetto alle fotografie prodotte, le parti convenuta e terza chiamata non erano neppure tenute ad effettuare un formale disconoscimento, essendo esse inidonee di per sé a fornire la prova della presenza delle sconnessioni alla data del sinistro.
Tuttavia, le suddette fotografie, benché come detto di data non riferibile al tempo del sinistro, unitamente all'articolo di giornale prodotto dalla difesa attorea, quest'ultimo chiaramente relativo alla pista di atletica dello stadio ABATE, possono integrare la prova per presunzioni semplici, trattandosi infatti di presunzioni gravi, precise e concordanti, sul fatto che “da anni” alla data del 3/11/2023, la pista di atletica dello stadio ABATE di si trovasse in pessime condizioni e che proprio per questo l'associazione CP_2 sportiva avesse stabilito di non utilizzarla più per far allenare i propri atleti, il che CP_5 consente dunque di ritenere che anche alla data del 7/11/2018 la pista di atletica in questione fosse in pessime condizioni e con presenza in particolare di diverse disconnessioni.
Tale circostanza, tuttavia, rimane come detto insufficiente ad integrare la necessaria prova del fatto che la caduta di sia avvenuta proprio per effetto delle pessime condizioni in cui versava Controparte_3 la pista di atletica in questione e che dunque sussistano, da un lato, la colpa degli ausiliari della
[...] di cui all'art. 2043 c.c., oppure, dall'altro, la pericolosità obiettiva della pista di cui all'art. CP_5
2051 c.c., idonea a fondare la responsabilità dell'associazione convenuta ex art. 2049 c.c.
pag. 10 di 12 Né a colmare tali lacune supplisce il richiamo della difesa attorea alle previsioni di cui agli artt. 2047 e 2048
c.c., le quali non sono applicabili all'ipotesi in questione, posto che, quanto all'art. 2047 c.c., la norma, che pone una presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante per i danni cagionati dal soggetto incapace, suscettiva di essere superata soltanto dalla prova “di non aver potuto impedire il fatto”, “non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso” (Cass. 11245/2003), trattandosi una forma di responsabilità aggravata stabilita a vantaggio dei soli terzi danneggiati, e lo stesso dicasi in relazione all'art. 2048 c.c., in cui la presunzione di responsabilità a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato dall'allievo al terzo e dunque “non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che
l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso” (ex multis Cass. n. 19110/2020; Cass. Sez. Un.
9346/2002).
Va pertanto, in conclusione, rigettata la domanda attorea, dovendo l'attore essere condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta.
Quanto alle regolamentazione delle spese processuali sostenute dalla parte terza chiamata, ritiene il
Tribunale che, dovendosi fare applicazione della regola cardine del principio di causalità, esse vadano a carico della parte convenuta, tenuto conto del principio consolidato espresso dalla Suprema Corte per cui
“le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa” (ex multis di recente
Cass. 6144/2024), essendosi nel caso di specie la chiamata in causa dell' , Controparte_2 gestrice dello stadio che ne ha concesso l'uso alla , rivelata chiaramente infondata, Controparte_5 avendo la stessa chiamante contezza della clausola di esonero di responsabilità della terza chiamata contenuta nel contratto per uso pista ed attrezzatura per atletica e spogliatoio presso impianto polivalente
Ezio ABATE dalla stessa prodotto in atti (doc. 2 convenuta) e non sussistendo né essendo ipotizzabile anche ex ante la sussistenza di alcuna colpa grave o dolo della terza chiamata.
Tenuto conto del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab. 2), nonché del valore della domanda attorea, se ne tiene congrua la liquidazione mediante riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, come del resto indicato nelle note spese depositate dalle difese di tutte le parti in causa, e così per complessivi € 5.077,00, oltre accessori di legge.
Vanno altresì poste, per le medesime ragioni, a carico della parte attrice le spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita dalla parte convenuta ed a carico della parte convenuta le spese della negoziazione assistita sostenute dalla parte terza chiamata, rientrando esse nelle spese di cui va disposto il rimborso ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 840,00 oltre accessori di legge.
pag. 11 di 12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna la parte attrice a corrispondere alla parte convenuta la complessiva somma di € 5.917,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge, a refusione delle spese processuali del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la complessiva somma di € 5.917,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge, a refusione delle spese processuali del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita.
Biella, 7/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, promossa
da
(C.F. ), con l'avv. Mariagrazia FERRARI, Parte_1 C.F._1
parte attrice,
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Luigi VIGNA parte convenuta,
con la chiamata in causa di
(P.I. ), con l'avv. Luca Carlo RIZZI Controparte_2 P.IVA_2
terza chiamata dalla parte convenuta,
in punto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- previa C.T.U. medica richiesta con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. a conferma del nesso causale tra i fatti accaduti e le lesioni riportate da;
della sussistenza di danno biologico Controparte_3 con indicazione della sua evoluzione dal 7/11/2018, giorno della caduta della bambina, ad oggi, della relativa percentuale e con quantificazione di invalidità temporanea e permanente e di eventuali danni residui permanenti;
pag. 1 di 12 - condannare la G.S. con sede in , via Lamarmora, 2 in persona del Controparte_4 CP_2
Presidente e/o del suo legale rappresentante pro tempore, C.F.: al pagamento in favore del P.IVA_1 signor , nella sua qualità, della somma di euro 15.315,50 calcolata in via provvisoria in Parte_1 base alla perizia del Medico Legale dr. ed ai suoi certificati datati 5/12/2018 e 26/2/2019 (doc. Per_1
1, 4 e 7 allegati all'atto di citazione) o della maggior somma che dovesse risultare in corso di causa ed a seguito di C.T.U.;
- col favore dei compensi professionali di cui al D.M. 140/2012 ed al D.L. 1/2012, delle spese, dell'IVA, della Cassa Avvocati, oneri accessori, contributo unificato e quant'altro previsto dalla legge.
Conclusioni della parte convenuta: nel merito: respingersi le domande ex adverso dedotte in quanto infondate e non dimostrate;
in subordine: limitarsi l'eventuale condanna a quanto effettivamente provato e accettato in corso di causa;
in ogni caso: dirsi tenuta e condannarsi la USD CITTÀ DI COSSATO, in persona del legale rappresentante, corrente in Cossato (BI) – via Paschetto n. 1 c/o Stadio Ezio Abate –P.IVA P.IVA_2
a manlevare e tenere indenne l , da qualsiasi Controparte_1 responsabilità o condanna che alla stessa dovesse derivare dalla causa instaurata dal sig. Parte_1
;
[...]
-con vittoria di spese ed oneri di causa oltre rimborso forfettario 15%, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%.
Conclusioni del terzo chiamato: Reiectis adversis et contrariis, preliminarmente: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c. 4
c.p.c. in relazione all'art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.
In via istruttoria: ammettersi ed assumersi prova per interrogatorio formale della convenuta
[...]
in persona del Presidente pro tempore, sul seguente capitolo di prova: 5) “ CP_5 Controparte_3
Cont alla data del 07.11.2018, era priva di tesseramento per la . CP_1
Nel merito principalmente: respingersi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale - della domanda attorea, dichiarare in via esclusiva tenuta al risarcimento del danno subito dalla sig.ra la assolvendosi la terza chiamata dalla domanda di Controparte_3 Controparte_5 manleva avanzata nei suoi confronti dalla convenuta siccome infondata in fatto e Controparte_5 diritto.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – della domanda attorea e dell'accertamento di una qualsivoglia responsabilità per i fatti occorsi in capo a limitare l'entità del risarcimento al giusto e provato anche in Controparte_2 relazione al grado di responsabilità accertato.
In ogni caso: Con il favore delle spese, oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario delle spese generali.
pag. 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha agito nei confronti Parte_1 dell'associazione per vederla condannata al risarcimento del Controparte_1 danno biologico, consistente nella frattura scomposta del polso destro, subito in data 7/11/2018 dalla figlia minore , che ha dedotto essere conseguenza della caduta all'indietro della Controparte_3 minore all'interno della pista di atletica del campo sportivo Ezio ABATE di , nel corso della terza CP_2 lezione di prova tenuta dall'allenatore dell'associazione sportiva convenuta, sig. , ER asseritamente avvenuta a causa della presenza di una disconnessione nel terreno.
L'attore ha quantificato in € 15.315,50 tale richiesta risarcitoria mediante riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (edizione anno 2018) - sulla base della perizia medico legale dallo stesso commissionata al dott. il quale ha affermato la sussistenza in capo alla minore di Persona_3 un danno biologico permanente pari al 4-5%, nonché di un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 15 ed al 50% per giorni 20 (docc. 1 e 4 attore) - commisurandola su un danno permanente al 5% e sul danno temporaneo ivi indicato, con aumento personalizzato del 50% per la dedotta penalizzazione nella vita dovuta all'impossibilità di compiere determinati movimenti.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' polisportiva CP_1
, istando preliminarmente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 terzo , gestrice dello stadio comunale Ezio ABATE di , che ne ha Controparte_2 CP_2 concesso alla convenuta l'utilizzo della pista di atletica in forza di contratto in atti (doc. 2 parte convenuta), onde essere dalla stessa manlevata poiché asseritamente tenuta in via esclusiva alla manutenzione dell'impianto.
L'associazione convenuta ha inoltre eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per mancato invito alla negoziazione assistita, stante il valore della domanda attorea inferiore ad € 50.000, nonché nel merito l'inesistenza di qualsivoglia disconnessione sulla pista di atletica, pur confermando di aver organizzato, nell'occasione di tempo e di luogo indicata dall'attore, delle lezioni di prova tenute dall'allenatore e che la minore fosse caduta a terra riportando una lesione;
sul punto si è ER quindi richiamata all'onere della prova in capo all'attore sull'effettiva esistenza della disconnessione che costituirebbe la ragione della caduta ed altresì sulla sua non visibilità.
Ha inoltre contestato anche nel quantum la pretesa attorea, asserendone l'indeterminatezza.
Concessa all'esito della prima udienza autorizzazione alla chiamata dell , Controparte_2 questa si è costituita tardivamente con comparsa di risposta depositata in data 24/3/2021, sei giorni prima dell'udienza fissata ex art. 269 c.p.c.
pag. 3 di 12 Con detta comparsa di riposta la terza chiamata ha contestato tanto la fondatezza della domanda attorea quanto di quella di manleva effettuata dalla convenuta nei suoi confronti.
In particolare, ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, per la dedotta genericità della ricostruzione in fatto ed in diritto, nonché anch'essa l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, ha negato l'esistenza di alcuna disconnessione nel suolo nello stadio in questione, nonché la sussistenza di ogni sua responsabilità, sia ex art. 2048 c.c., sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c.
Ancora, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra l'evento allegato e la perizia medico legale prodotta dall'attore e dunque la plausibile insussistenza di correlazione causale con la caduta in questione, contestando altresì la modalità di quantificazione della richiesta risarcitoria, in ragione dell'utilizzo delle tabelle milanesi, pur trattandosi, in base alle stesse allegazioni attoree, di lesione micropermanente.
Quanto alla domanda di manleva, ha richiamato le previsioni del contratto per l'uso della pista, delle attrezzature di atletica e dello spogliatoio dal 1/7/2018 al 30/6/2018 già prodotto in atti dalla parte convenuta (doc. 2 parte convenuta), che prevedeva in primo luogo, quale condizione necessaria, che tutti gli avventori fossero regolarmente tesserati per l'associazione convenuta – sezione atletica, proprio al fine che godessero di copertura assicurativa, ed in secondo luogo l'esclusione di responsabilità ivi prevista della gestrice per gli eventuali infortuni occorsi all'interno dell'impianto, di cui ha sostenuto la piena validità al di fuori delle ipotesi di colpa grave o di dolo propri, ex art. 1229 c.c. (doc. 2 parte convenuta).
Infine, la terza chiamata ha allegato che in ogni caso il contratto di concessione dell'impianto sportivo dalla stessa in essere con il di aveva mantenuto in capo al Comune l'onere della CP_6 CP_2 straordinaria manutenzione (doc. 2 terza chiamata).
All'udienza del 30/3/2021, tenutasi a seguito della costituzione della parte terza chiamata, è stato assegnato termine alle parti di 15 giorni per l'invito alla stipula di un accordo di negoziazione assistita e si
è rinviato all'udienza del 21/12/2021, successivamente differita al giorno 8/2/2022, alla quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle relative memorie e rinviato all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 5/7/2022.
Con ordinanza del 30/7/2022, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, sono stati ammessi i capi 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della parte attrice ed il capo 4 della parte terza chiamata, oltre alla prova contraria reciprocamente richiesta dalle parti sui capi avversari, ed è stata assunta riserva sulla C.T.U. medico legale, con rinvio all'udienza del 7/2/2023.
All'udienza del 7/2/2023 sono stati escussi i testi di parte attrice sui capi attorei 10, Testimone_1
11, 12, 13, 14, 15, e sui capi attorei 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nonché il teste della parte Testimone_2 terza chiamata sul capo 4 della terza chiamata, nonché ancora i testi di parte convenuta Testimone_3
a prova contraria sul capo 6 di parte attrice e a prova contraria Testimone_4 Testimone_5 sul capo 11 di parte attrice.
pag. 4 di 12 All'esito di tale incombente, stante la prospettata ricusazione del giudice ad opera della difesa attorea e la scelta del giudice di richiedere autorizzazione all'astensione, con provvedimento presidenziale del
25/7/2023 è stata autorizzata l'astensione ed il procedimento è stato riassegnato ad altro giudice che, con provvedimento del 31/7/2023, ha rilevato e dichiarato la sussistenza di una causa di interruzione del processo di cui all'art. 301 c.p.c., stante l'intervenuta sospensione dall'albo della procuratrice dell'attore.
Con decreto del 4/12/2023, terminata la causa d'interruzione, visto il ricorso per la riassunzione depositato dalla parte attrice, è stata fissata udienza per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. al giorno
12/3/2024, all'esito della quale, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva ivi assunta, è stata revocata l'ordinanza istruttoria del 30/7/2022 ed ammessi ulteriori testi, nel numero complessivo di tre, in relazione al capo n. 6 della parte attrice ed al capo n. 4 della parte convenuta, con rinvio per la loro escussione all'udienza del 10/7/2024.
Con atto depositato in data 8/7/2024, la procuratrice dell'attore ha dichiarato di rinunciare all'escussione degli ulteriori testi ammessi e formulato istanza per l'autorizzazione al deposito di ulteriori documenti, ribadendo tali istanze in udienza, alla quale, qualificata l'istanza quale richiesta di rimessione in termini ed ammessa la stessa in relazione al solo doc. n. 5 indicato in tale atto - poiché di formazione successiva allo spirare del termine perentorio stabilito per le produzioni documentali, consistente nel termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - riservata ogni valutazione sulla rilevanza alla fase decisionale, i procuratori della parte convenuta e terza chiamata hanno disconosciuto la fotografia in esso contenuta, eccependone la non riferibilità al luogo di verificazione del sinistro in esame.
Si è dunque proceduto all'escussione del teste della terza chiamata sul capo n. 4 Testimone_6 della medesima ed all'esito, vista la richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/12/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190 co. 2 c.p.c.
All'esito del processo, ritiene il Tribunale che le domande attoree non vadano accolte, non avendo la parte attrice dimostrato la sussistenza del fatto storico dalla stessa allegato e posto alla base della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043, 2047, 2048 e 2051 c.c., che ha indicato essere stato subito da , figlia minore dell'attore, il quale ha agito nel Controparte_3 presente giudizio quale esercente la responsabilità genitoriale sulla medesima.
Occorre infatti preliminarmente affrontare il tema della determinazione della causa petendi nell'ambito delle azioni di risarcimento del danno, questione che, come noto, assume rilevanza anche in punto di modificabilità della domanda, operabile come noto entro il termine perentorio stabilito per il deposito della prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il quale consente appunto alle parti di precisare o modificare le domande, oltre alle eccezioni e conclusioni già proposte (cd. emendatio libelli).
pag. 5 di 12 Tale facoltà assume, come da tempo chiarito dalla dottrina, una diversa connotazione nell'ambito dei diritti autodeterminati ed eterodeterminati.
Infatti, nelle azioni relative ai cd. diritti autodeterminati, quali sono tra gli altri la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica con il diritto stesso e con il bene che ne forma l'oggetto, essendo ininfluente, ai fini dell'individuazione delle ragioni della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato, che costituisce piuttosto un fatto di natura secondaria e funzionale alla prova dell'esistenza del diritto, consentendo pertanto alla parte di variarne la descrizione senza che ciò implichi una mutazione della domanda o, d'altra parte, al giudice di accogliere la domanda anche sulla base di un fatto o atto diverso da quello inizialmente indicato.
Diversamente, nel caso dei cd. diritti eterodeterminati, l'allegazione del fatto storico è operata proprio in funzione della determinazione della causa petendi e si risolve nel riferimento concreto a quel fatto storico specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio.
La questione in esame è altresì dirimente anche rispetto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione attoreo, sollevata dalla parte terza chiamata, per dedotta violazione del combinato disposto di cui agli artt.
164 co. 4 e 163 co. 3 n. 4 c.p.c., in forza del quale l'atto di citazione deve contenere, a pena di nullità,
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Ebbene, sulla tematica in esame, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto occasione di chiarire, conformemente ai suddetti principi, che “in sede di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno e, in genere, per tutti i diritti relativi) per l'individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e che vanno specificati all'atto della proposizione della domanda, incidendo essi sulla individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa dell'obbligato” (cfr. ex multis
Cass. 21333/2019; Cass. 14934/2002).
Pertanto, come conformemente affermato, sempre dalla Suprema Corte, “in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta” (ex multis di recente Cass. 10049/2022), conseguendone che, come già affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. Un. 12310/2015). pag. 6 di 12 In altri termini, nel caso di domanda di risarcimento del danno, l'attore è tenuto, ancor prima che alla dimostrazione dell'esistenza dei fatti costitutivi della propria domanda (ex art. 2697 c.c.), all'allegazione specifica del fatto storico, costituendo esso, nel caso di diritti eterodeterminati, la ragione della propria domanda (art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c.), alla quale rimane vincolato, mentre lo stesso non vale in relazione al diritto sostanziale indicato, ben potendo tale qualificazione essere operata dal giudice.
La specifica descrizione del fatto storico comporta per giunta la necessità che la parte che propone la domanda risarcitoria compia, “ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti ragione della domanda”. (Cass. 10577/2018; Cass. 17408/2012).
Orbene, tanto chiarito, nel caso di specie la narrazione operata dalla parte attrice nel proprio atto di citazione, pur se contraddistinta da genericità espositiva, non può ritenersi causa di nullità dell'atto di citazione, essendo, seppur a grandi linee, stato descritto il fatto storico sul quale si basa la domanda risarcitoria, consistente nel fatto che la figlia minore dell'attore, il 7/11/2018, durante la terza delle lezioni di prova presso il campo sportivo “ABATE”, tenute dall'allenatore della , sig. CP_5
e sotto le sue direttive, sia caduta all'indietro “a causa del suolo disconnesso” e sia stata ER conseguentemente ricoverata ed operata a causa di una frazione scomposta del polso destro avvenuta in conseguenza di tale caduta, subendo un danno di tipo non patrimoniale ed anche patrimoniale che si assume essere conseguenza diretta del pessimo stato della porzione del suolo dello stadio ove la stessa stava svolgendo una lezione di prova sotto la direzione e secondo le indicazioni dell'istruttore dell'associazione sportiva convenuta.
Quanto alla mancata indicazione delle norme in cui tali allegazioni e richieste dovrebbero essere sussunte e sulle quali dovrebbe fondarsi la responsabilità della parte convenuta, ciò non rientra, in base ai principi suesposti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tra gli elementi indefettibili della causa petendi e dunque dell'atto di citazione, ragion per cui va disattesa l'eccezione preliminare della parte convenuta di nullità della citazione, avendo inoltre la parte attrice meglio specificato nell'ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la descrizione del fatto storico ed indicato le norme ed istituti su cui dette allegazioni avrebbero potrebbero portare, una volta dimostrate, all'accoglimento della domanda attorea.
La parte attrice ha in particolare meglio chiarito, senza che ciò comporti, come detto, una mutatio libelli, che la responsabilità dell'associazione sportiva si fonderebbe “sia ex art. 2043 c.c., sia ex art. 2047 c.c., sia ex art. 2048 c.c., sia ex art. 2051 c.c.” (pag. 2 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) precisando che la disconnessione e la caduta riguarderebbero la pista di atletica dove la bambina stava eseguendo una corsa all'indietro, sotto il controllo del , con conseguente responsabilità dell'associazione ER convenuta per non aver impedito che la stessa inciampasse nella buca non visibile perché alle sue spalle.
pag. 7 di 12 Sempre in tale prima memoria, la difesa attorea ha inoltre aggiunto la descrizione della condotta tenuta dopo la caduta della minore dai due allenatori della ivi presenti, e CP_5 ER
, i quali avrebbero minimizzato il fatto ed, anziché chiamare immediatamente un'autoambulanza, Tes_5 si sarebbero limitati ad inviare la minore presso i servizi igienici dell'impianto sportivo a bagnarsi il polso, facendola accompagnare da un altro minore.
Anche su tale nuova allegazione in fatto, assente nell'atto di citazione, consistente come detto nel mancato immediato invio della minore presso un pronto soccorso, la difesa attorea ha ulteriormente fondato la propria domanda risarcitoria.
Orbene, fatta applicazione dei suddetti principi, non può non concludersi che tale seconda ragione integri una parziale diversa allegazione del fatto costitutivo, della quale non deve tenersi conto in quanto del tutto nuova per la suddetta parte.
Differentemente, non va considerata nuova l'allegazione attorea, contenuta sempre nella prima memoria in esame, di non avere gli allenatori “fatto nulla per impedire che finisse dentro quella buca e CP_3 cadesse, nonostante essi avessero certamente visto che la bimba stava per finirci dentro, visto che la stavano guardando mentre svolgeva l'esercizio della corsa all'indietro che le avevano appena assegnato”
(pag. 3 prima memoria attorea), trattandosi di una mera precisazione del medesimo fatto storico già sommariamente delineato nell'atto di citazione.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile l'integrazione sopra esaminata del mancato immediato invio della minore al Pronto Soccorso, risulterebbe decisiva l'osservazione che la sottovalutazione da parte degli allenatori e del danno subito dalla minore non risulta, neppure nella ER Tes_5 ricostruzione attorea, causalmente collegata con il verificarsi del danno evento di cui si tratta, né con l'aggravarsi del danno conseguenza, quantomeno in modo espresso.
Infatti, anche ove provata la suddetta condotta ed il danno subito dalla minore - tanto intesa quale danno- evento, quanto quale danno-conseguenza – nessuna specifica allegazione è stata formulata da parte dello stesso attore in ordine al nesso causale tra la suddetta dedotta condotta colposa (mancato immediato invio al P.S.) ed il danno allegato, non essendo evincibile in che modo il mancato tempestivo avvio della minore presso l'ospedale possa aver aggravato o causato il danno (frattura scomposta del polso) che l'attore stesso indica del resto essere la conseguenza della “caduta della minore all'indietro”, danno dunque compiutamente verificatosi prima della condotta colposa da ultimo evidenziata.
Occorre dunque concentrare l'esame sull'esistenza o meno della prova del fatto storico già descritto nell'atto di citazione e meglio precisato nella prima memoria, ossia l'essere la caduta della minore stata determinata dalla presenza di una sconnessione sulla pista di atletica ove gli allenatori della società convenuta avevano fatto correre all'indietro la figlia minore dell'attore. pag. 8 di 12 A tal proposito, occorre chiarire che la sussistenza del nesso causale è pur sempre necessaria in tutti i casi di responsabilità invocati dall'attore e tanto vale infatti non solo nella regola generale di cui all'art. 2043
c.c., ma anche nel caso di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., posto che, come da indirizzo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr. di recente Cass. 33129/2024; conf. Cass. Sez. Un. 20943/2022; Cass.
2477/2018; Cass. 12027/2017; Cass. 28811/2008).
Infatti, anche la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c., pur non fondandosi, diversamente dalla responsabilità aquiliana, su un comportamento od un'attività del custode, richiede pur sempre che sia comprovata la correlazione intercorrente tra la cosa dannosa ed i danni, tanto più ove si tratti di cosa inerte, poiché “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (Cass. 21212/2015).
Tale situazione di obiettiva pericolosità della cosa e la correlazione causale tra il danno e la cosa non appaiono essere stati dimostrati nel corso del giudizio.
L'istruttoria svolta, infatti, non ha consentito di dimostrare che la caduta della minore sia avvenuta per effetto dell'essere inciampata su una disconnessione presente alle sue spalle sulla pista di atletica dello stadio ABATE mentre correva all'indietro, né che le condizioni della pista fossero tali da poter ritenere che tale pista, nella custodia della parte convenuta, fosse connotata da una obiettiva pericolosità, non avendo infatti alcuno dei testi escussi confermato né l'esistenza di alcuna disconnessione nel tratto della pista di atletica ove la minore stava eseguendo l'esercizio di corsa all'indietro assegnatole dall'allenatore
, né che la caduta sia avvenuta a causa o in prossimità di una buca, essendo stato Testimone_4 invece unicamente provato che la caduta di sia avvenuta mentre svolgeva Controparte_3
l'esercizio dello skip all'indietro assegnatole dall'allenatore sulla pista di atletica dello ER stadio “ABATE” di , dietro la supervisione dell'allenatore. CP_2
Sul punto, quanto alla eccepita inattendibilità dei testi e , poiché asseritamente ER Tes_5
“responsabili” dell'evento e dunque passibili di azione risarcitoria, l'obiezione non risulta dirimente, essendo stati sul punto escussi anche i testi e , del tutto estranei alla compagine Tes_1 Tes_2 dell'associazione sportiva convenuta ed indifferenti, non individuandosi dunque ragione alcuna per affermarne l'inattendibilità e dovendosi sottolineare il fatto che, come indicato, ai fini di consentire all'attore di provare il fatto storico suindicato, era stata disposta l'ammissione in seconda battuta anche di ulteriori testi rispetto a quelli inizialmente ammessi, prove a cui la stessa difesa attorea ha rinunciato.
pag. 9 di 12 La prova in questione non si trae del resto nemmeno dalle fotografie e dagli articoli di giornale prodotti in atti dalla difesa dell'attore, le quali possono tuttalpiù consentire di dimostrare, tramite presunzioni, che sulla pista di atletica dello stadio ABATE fossero presenti, all'epoca del fatto, delle sconnessioni.
In particolare, va innanzitutto osservato che le fotografie prodotte in atti dall'attore non sono riferite al tempo in cui è avvenuto il sinistro ed è anzi l'attore stesso ad indicare che sono state scattate diversi anni dopo, ed in particolare nel 2022, con l'eccezione della sola fotografia di cui al doc. 19 prodotta dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., rispetto alla quale è stato indicato nell'indice - con connessa richiesta di ammissione documentale - che essa si riferirebbe proprio all'epoca dei fatti e nel cui margine è presente un'annotazione a penna blu indicante: “pista di atletica campo sportivo E. ABATE”.
Ebbene, - osservato incidentalmente, sull'istanza di autorizzazione, che nel processo civile le prove costituite non richiedono autorizzazione alla produzione, purché depositate entro i termini delle preclusioni istruttorie, come avvenuto nel caso di specie – va ritenuto che l'annotazione a penna di cui sopra non costituisca un'indicazione temporale emergente dalla riproduzione fotografica stessa, applicandosi pertanto la regola per cui “la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (nella specie, concernenti la presenza di una buca sul manto stradale alla data di un sinistro), dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art.
2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato” (Cass. 28665/2017).
Ne consegue che, rispetto alle fotografie prodotte, le parti convenuta e terza chiamata non erano neppure tenute ad effettuare un formale disconoscimento, essendo esse inidonee di per sé a fornire la prova della presenza delle sconnessioni alla data del sinistro.
Tuttavia, le suddette fotografie, benché come detto di data non riferibile al tempo del sinistro, unitamente all'articolo di giornale prodotto dalla difesa attorea, quest'ultimo chiaramente relativo alla pista di atletica dello stadio ABATE, possono integrare la prova per presunzioni semplici, trattandosi infatti di presunzioni gravi, precise e concordanti, sul fatto che “da anni” alla data del 3/11/2023, la pista di atletica dello stadio ABATE di si trovasse in pessime condizioni e che proprio per questo l'associazione CP_2 sportiva avesse stabilito di non utilizzarla più per far allenare i propri atleti, il che CP_5 consente dunque di ritenere che anche alla data del 7/11/2018 la pista di atletica in questione fosse in pessime condizioni e con presenza in particolare di diverse disconnessioni.
Tale circostanza, tuttavia, rimane come detto insufficiente ad integrare la necessaria prova del fatto che la caduta di sia avvenuta proprio per effetto delle pessime condizioni in cui versava Controparte_3 la pista di atletica in questione e che dunque sussistano, da un lato, la colpa degli ausiliari della
[...] di cui all'art. 2043 c.c., oppure, dall'altro, la pericolosità obiettiva della pista di cui all'art. CP_5
2051 c.c., idonea a fondare la responsabilità dell'associazione convenuta ex art. 2049 c.c.
pag. 10 di 12 Né a colmare tali lacune supplisce il richiamo della difesa attorea alle previsioni di cui agli artt. 2047 e 2048
c.c., le quali non sono applicabili all'ipotesi in questione, posto che, quanto all'art. 2047 c.c., la norma, che pone una presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante per i danni cagionati dal soggetto incapace, suscettiva di essere superata soltanto dalla prova “di non aver potuto impedire il fatto”, “non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso” (Cass. 11245/2003), trattandosi una forma di responsabilità aggravata stabilita a vantaggio dei soli terzi danneggiati, e lo stesso dicasi in relazione all'art. 2048 c.c., in cui la presunzione di responsabilità a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato dall'allievo al terzo e dunque “non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che
l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso” (ex multis Cass. n. 19110/2020; Cass. Sez. Un.
9346/2002).
Va pertanto, in conclusione, rigettata la domanda attorea, dovendo l'attore essere condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte convenuta.
Quanto alle regolamentazione delle spese processuali sostenute dalla parte terza chiamata, ritiene il
Tribunale che, dovendosi fare applicazione della regola cardine del principio di causalità, esse vadano a carico della parte convenuta, tenuto conto del principio consolidato espresso dalla Suprema Corte per cui
“le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa” (ex multis di recente
Cass. 6144/2024), essendosi nel caso di specie la chiamata in causa dell' , Controparte_2 gestrice dello stadio che ne ha concesso l'uso alla , rivelata chiaramente infondata, Controparte_5 avendo la stessa chiamante contezza della clausola di esonero di responsabilità della terza chiamata contenuta nel contratto per uso pista ed attrezzatura per atletica e spogliatoio presso impianto polivalente
Ezio ABATE dalla stessa prodotto in atti (doc. 2 convenuta) e non sussistendo né essendo ipotizzabile anche ex ante la sussistenza di alcuna colpa grave o dolo della terza chiamata.
Tenuto conto del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab. 2), nonché del valore della domanda attorea, se ne tiene congrua la liquidazione mediante riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, come del resto indicato nelle note spese depositate dalle difese di tutte le parti in causa, e così per complessivi € 5.077,00, oltre accessori di legge.
Vanno altresì poste, per le medesime ragioni, a carico della parte attrice le spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita dalla parte convenuta ed a carico della parte convenuta le spese della negoziazione assistita sostenute dalla parte terza chiamata, rientrando esse nelle spese di cui va disposto il rimborso ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 840,00 oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna la parte attrice a corrispondere alla parte convenuta la complessiva somma di € 5.917,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge, a refusione delle spese processuali del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la complessiva somma di € 5.917,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge, a refusione delle spese processuali del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita.
Biella, 7/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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