TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 11395/2025 R.G.
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. IA BR sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., collegamento regolarmente funzionante, l'Avv. D'VI IO OL, parte ricorrente difeso in proprio;
nessuno per la resistente Amministrazione, contumace stante la regolarità della notifica, avvenuta con PEC recapitata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia il 05/05/2025.
Si dà atto della presenza del dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'Avv. D'Avino dichiara che era presente anche eventualmente per tramite di sostituto processuale, non ex art. 97 co. 4 c.p.p., all'incidente probatorio, assistendo di fiducia l'indagato. Evidenzia inoltre che altre attività sono state svolte in fase di indagine, tra le quali l'espressa richiesta al dott. della presenza di un interprete di lingua araba all'incidente Per_2
probatorio del 05/05/2023, al quale è conseguita la notifica del provvedimento del Giudice datato 05/04/2023, oltre all'accesso da parte dell'Avv. D'Avino al CPR di Gradisca di Isonzo per interloquire con l'indagato, ivi trattenuto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 11395/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IA BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11395/2025 R.G. promossa da
D'VI IO OL (C.F. ) difeso in proprio ex art. 86 C.F._1
c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni per il ricorrente
“Liquidarsi il compenso spettante all'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino per il patrocinio del sig.
nel procedimento NN. R.G. 9537/2022 e R.G. GIP 2156/2023 avanti il Tribunale di Pt_1
Venezia nella misura che si riterrà congrua tra i valori medi e quelli minimi tariffari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nel rispetto degli importi di cui al D.M. 147/2022, del dettato normativo di cui al D.M. 55/2014 e per l'attività professionale svolta e non liquidata”
FATTO e DIRITTO pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 17/04/2025 l'avv. D'Avino ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di liquidazione datato 25/03/2024, emesso dal Tribunale di
Venezia nel procedimento R.G.N.R. 9537/2022 – R.G. GIP 2156/2023, comunicato a mezzo
PEC in data 26/03/2025, con il quale il giudice penale dell'intestato aveva liquidato per CP_2
l'attività difensiva prestata in regime di gratuito patrocinio in favore del Sig. Pt_2
la somma di € 1.008,67 oltre ad accessori di legge.
[...]
L'opponente ha formulato due motivi di censura, relativi 1) alla mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari ovvero 2) alla mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase istruttoria dinanzi al UP.
Il Ministero della Giustizia, notificato il 05/05/2025 con PEC recapitata all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, è rimasto contumace.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione va rigettata, per difetto di prova in ordine alla fondatezza delle pretese formulate.
Il ricorrente ha assistito in sede penale il Sig. giusta nomina del Parte_2
08/03/2023, depositata il 17/03/2023 tramite portale ministeriale.
Il 15/03/2023 il difensore ha depositato istanza di ammissione del Sig. al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato. Il 05/04/2023 l'istanza è stata accolta dal GIP.
Con ordinanza dd. 28/03/2023, notificata al difensore, il GIP ha disposto l'incidente probatorio per l'escussione della persona offesa, fissando udienza al 05/05/2023. Non è in atti il verbale dell'incidente probatorio.
Il 31/05/2023 è stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. Non è in atti la relata di notifica dell'avviso.
Il 13/09/2023 è stato emesso decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il
25/01/2024. Non è in atti la relata di notifica del decreto.
In esito all'udienza preliminare, ove l'Avv. D'Avino è stato sostituito dall'Avv.
pagina 3 di 5 , l'imputato è stato assolto. Controparte_3
Con decreto dd. 25/03/2024, depositato il 26/03/2025, il Giudice penale ha liquidato al difensore € 426 per la fase di studio;
€ 378 per la fase introduttiva;
€ 709 per la fase decisoria;
con riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002; per totali € 1.008,67 oltre accessori.
Il ricorrente ha censurato la mancata liquidazione dell'attività prestata durante la fase delle indagini preliminari, in cui si è svolto l'incidente probatorio (cfr. p. 3 ricorso, motivi “1.
Mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari”). Ha aggiunto che, nel caso in cui l'attività svolta in incidente probatorio non afferisse alle indagini preliminari, la stessa si sarebbe dovuta valorizzare ai fini della liquidazione della fase istruttoria davanti al UP (cfr. p. 4 ricorso, motivi “2. Mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase istruttoria nel decreto di liquidazione impugnato”).
Tanto premesso, si evidenzia che il ricorrente non ha provato di aver preso parte, in qualità di difensore di fiducia, all'incidente probatorio che si sarebbe svolto il 05/05/2023.
Invero, non è agli atti il verbale relativo a tale incombente processuale, nemmeno con limitato riguardo al frontespizio dell'atto, dove si riscontri la partecipazione dell'Avv. D'Avino.
Si consideri, a tale proposito, che dalla sentenza di assoluzione emerge che l'incidente probatorio si è svolto e, tuttavia, il mancato deposito del verbale non consente di escludere eventuali sostituzioni ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. e, in ogni caso, difetta la positiva attestazione della presenza dell'Avv. Ippolito in occasione dell'incombente istruttorio.
Come si è già precisato, l'opposizione è incentrata su due motivi, entrambi relativi alla mancata valorizzazione, ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio, dell'attività asseritamente svolta in sede di incidente probatorio, di cui, come rilevato, non vi è riscontro documentale.
Si aggiunge che in data odierna il ricorrente ha integrato a verbale d'udienza l'allegazione (“L'Avv. D'Avino dichiara che era presente anche eventualmente per tramite di sostituto processuale, non ex art. 97 co. 4 c.p.p., all'incidente probatorio, assistendo di fiducia l'indagato. Evidenzia inoltre che altre attività sono state svolte in fase di indagine, tra le quali pagina 4 di 5 l'espressa richiesta al dott. della presenza di un interprete di lingua araba all'incidente Per_2
probatorio del 05/05/2023, al quale è conseguita la notifica del provvedimento del Giudice datato 05/04/2023, oltre all'accesso da parte dell'Avv. D'Avino al CPR di Gradisca di Isonzo per interloquire con l'indagato, ivi trattenuto”). Tuttavia, in atti non si rinviene riscontro documentale nemmeno relativamente a tali ulteriori attività difensive.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, in quanto l'opponente non ha assolto l'onere della prova su di esso gravante.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate o ritenute inammissibili, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA N. 11395/2025 R.G.
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. IA BR sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., collegamento regolarmente funzionante, l'Avv. D'VI IO OL, parte ricorrente difeso in proprio;
nessuno per la resistente Amministrazione, contumace stante la regolarità della notifica, avvenuta con PEC recapitata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia il 05/05/2025.
Si dà atto della presenza del dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'Avv. D'Avino dichiara che era presente anche eventualmente per tramite di sostituto processuale, non ex art. 97 co. 4 c.p.p., all'incidente probatorio, assistendo di fiducia l'indagato. Evidenzia inoltre che altre attività sono state svolte in fase di indagine, tra le quali l'espressa richiesta al dott. della presenza di un interprete di lingua araba all'incidente Per_2
probatorio del 05/05/2023, al quale è conseguita la notifica del provvedimento del Giudice datato 05/04/2023, oltre all'accesso da parte dell'Avv. D'Avino al CPR di Gradisca di Isonzo per interloquire con l'indagato, ivi trattenuto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 11395/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IA BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11395/2025 R.G. promossa da
D'VI IO OL (C.F. ) difeso in proprio ex art. 86 C.F._1
c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni per il ricorrente
“Liquidarsi il compenso spettante all'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino per il patrocinio del sig.
nel procedimento NN. R.G. 9537/2022 e R.G. GIP 2156/2023 avanti il Tribunale di Pt_1
Venezia nella misura che si riterrà congrua tra i valori medi e quelli minimi tariffari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nel rispetto degli importi di cui al D.M. 147/2022, del dettato normativo di cui al D.M. 55/2014 e per l'attività professionale svolta e non liquidata”
FATTO e DIRITTO pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 17/04/2025 l'avv. D'Avino ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di liquidazione datato 25/03/2024, emesso dal Tribunale di
Venezia nel procedimento R.G.N.R. 9537/2022 – R.G. GIP 2156/2023, comunicato a mezzo
PEC in data 26/03/2025, con il quale il giudice penale dell'intestato aveva liquidato per CP_2
l'attività difensiva prestata in regime di gratuito patrocinio in favore del Sig. Pt_2
la somma di € 1.008,67 oltre ad accessori di legge.
[...]
L'opponente ha formulato due motivi di censura, relativi 1) alla mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari ovvero 2) alla mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase istruttoria dinanzi al UP.
Il Ministero della Giustizia, notificato il 05/05/2025 con PEC recapitata all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, è rimasto contumace.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione va rigettata, per difetto di prova in ordine alla fondatezza delle pretese formulate.
Il ricorrente ha assistito in sede penale il Sig. giusta nomina del Parte_2
08/03/2023, depositata il 17/03/2023 tramite portale ministeriale.
Il 15/03/2023 il difensore ha depositato istanza di ammissione del Sig. al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato. Il 05/04/2023 l'istanza è stata accolta dal GIP.
Con ordinanza dd. 28/03/2023, notificata al difensore, il GIP ha disposto l'incidente probatorio per l'escussione della persona offesa, fissando udienza al 05/05/2023. Non è in atti il verbale dell'incidente probatorio.
Il 31/05/2023 è stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. Non è in atti la relata di notifica dell'avviso.
Il 13/09/2023 è stato emesso decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il
25/01/2024. Non è in atti la relata di notifica del decreto.
In esito all'udienza preliminare, ove l'Avv. D'Avino è stato sostituito dall'Avv.
pagina 3 di 5 , l'imputato è stato assolto. Controparte_3
Con decreto dd. 25/03/2024, depositato il 26/03/2025, il Giudice penale ha liquidato al difensore € 426 per la fase di studio;
€ 378 per la fase introduttiva;
€ 709 per la fase decisoria;
con riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002; per totali € 1.008,67 oltre accessori.
Il ricorrente ha censurato la mancata liquidazione dell'attività prestata durante la fase delle indagini preliminari, in cui si è svolto l'incidente probatorio (cfr. p. 3 ricorso, motivi “1.
Mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari”). Ha aggiunto che, nel caso in cui l'attività svolta in incidente probatorio non afferisse alle indagini preliminari, la stessa si sarebbe dovuta valorizzare ai fini della liquidazione della fase istruttoria davanti al UP (cfr. p. 4 ricorso, motivi “2. Mancata liquidazione dell'attività svolta in sede di incidente probatorio nella fase istruttoria nel decreto di liquidazione impugnato”).
Tanto premesso, si evidenzia che il ricorrente non ha provato di aver preso parte, in qualità di difensore di fiducia, all'incidente probatorio che si sarebbe svolto il 05/05/2023.
Invero, non è agli atti il verbale relativo a tale incombente processuale, nemmeno con limitato riguardo al frontespizio dell'atto, dove si riscontri la partecipazione dell'Avv. D'Avino.
Si consideri, a tale proposito, che dalla sentenza di assoluzione emerge che l'incidente probatorio si è svolto e, tuttavia, il mancato deposito del verbale non consente di escludere eventuali sostituzioni ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. e, in ogni caso, difetta la positiva attestazione della presenza dell'Avv. Ippolito in occasione dell'incombente istruttorio.
Come si è già precisato, l'opposizione è incentrata su due motivi, entrambi relativi alla mancata valorizzazione, ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio, dell'attività asseritamente svolta in sede di incidente probatorio, di cui, come rilevato, non vi è riscontro documentale.
Si aggiunge che in data odierna il ricorrente ha integrato a verbale d'udienza l'allegazione (“L'Avv. D'Avino dichiara che era presente anche eventualmente per tramite di sostituto processuale, non ex art. 97 co. 4 c.p.p., all'incidente probatorio, assistendo di fiducia l'indagato. Evidenzia inoltre che altre attività sono state svolte in fase di indagine, tra le quali pagina 4 di 5 l'espressa richiesta al dott. della presenza di un interprete di lingua araba all'incidente Per_2
probatorio del 05/05/2023, al quale è conseguita la notifica del provvedimento del Giudice datato 05/04/2023, oltre all'accesso da parte dell'Avv. D'Avino al CPR di Gradisca di Isonzo per interloquire con l'indagato, ivi trattenuto”). Tuttavia, in atti non si rinviene riscontro documentale nemmeno relativamente a tali ulteriori attività difensive.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, in quanto l'opponente non ha assolto l'onere della prova su di esso gravante.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate o ritenute inammissibili, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 5 di 5