Art. 60.
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli Iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli Iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.