Articolo 60 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1938
Art. 60.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli Iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938