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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza non definitiva nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 886, avverso la sentenza n.903/2022 del Tribunale Ordinario di Trani, pubblicata il 01.06.2022. tra
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata presso il Center Express Parte_1 di LI US MM alla Via Calefati n.377, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
VA ES;
Appellante
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio di cui al CP_1 presente atto in Bari, alla via Alessandro Manzoni n°235, presso l'Avv. Maurizio Mazziotta, che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in atti;
Appellato
Nonché
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e Controparte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Giosuè Carducci n.36, tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI FRANZESE in forza di mandato apposto su foglio separato e congiunto materialmente all' atto di costituzione elettivamente pagina 1 di 13 domiciliati in Bari, presso il CENTER EXPRESS di IO SO MM alla Via Calefati n.
377,
Appellati
(costituiti con memoria del 2.05.2025)
e
Controparte_4
Appellato contumace
Conclusioni: All'udienza collegiale del 28.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.05.2007, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Trani – ex sezione distaccata di Ruvo di Puglia, la sig.ra , al fine di ivi Parte_1 sentir disporre la divisione dei beni costituenti l'asse patrimoniale familiare. In particolare, l'asse patrimoniale della comunione dei beni consisteva in un appartamento sito in Terlizzi, al Viale
Indipendenza n.14, in catasto urbano alla partita 1013480, foglio 21, p.lla 442, sub 47, cat.A/2, e di un locale al piano terra, vincolato a parcheggio, avente accesso dal civico 10 di Viale Indipendenza, in catasto urbano alla partita 1009197, foglio 21, p.lla 442, sub 20, cat.C/6, classe 3, e da due finanziamenti datati 2.7.2003 e 2.9.2004, rispettivamente n.02017/3643819 di € 16.628,00 e n.02017/3643819 di € 16.628,00 e n.02017/0536961 di € 8.345,00 con scadenza rispettivamente ad agosto 2008 e ad ottobre 2009. Il chiedeva, dunque, accertarsi che gli immobili predetti CP_1 ricadevano nella comunione legale e pertanto ne era proprietario in ragione della metà indivisa.
Inoltre, chiedeva la restituzione delle somme dei finanziamenti -sottoscritti da entrambi i coniugi, a garanzia dei quali avevano sottoscritto due cambiali datate 3.07.2002 e 3.09.2004- da lui pagati nonché la ripartizione del residuo dei finanziamenti sino alla scadenza nella misura di € 18.245,62.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, allegando che i beni immobili erano Parte_1 stati acquistati con denaro fornito dal proprio genitore, , il quale aveva avuto Controparte_5 rapporti precontrattuali con la parte venditrice (i sig.ri e ed era Persona_1 Persona_2 presente al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita;
quanto ai finanziamenti, pagina 2 di 13 rilevava che gli stessi erano stati utilizzati in parte per le spese familiari ed in altra parte per le personali esigenze del . In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che gli immobili CP_1 identificati nell'atto pubblico di compravendita del 6.10.1999, fossero di sua esclusiva proprietà e, nell'ipotesi di accertamento della natura comune dei beni immobili, richiedeva la condanna del
[...]
al pagamento della somma di €.51.645,70 quale quota parte del corrispettivo oltre svalutazione CP_1 ed interessi nonché alla restituzione della metà della somma di € 57.000,00 prelevata dal CP_1 dall'Istituto San Paolo e Ufficio Postale nonché alla restituzione della metà di tutte le somme da essa anticipate in favore della comunione.
Con memoria del 22.10.2012, interveniva in corso di causa il il quale, in caso di Controparte_4 accoglimento della domanda del , chiedeva la miglior tutela e soddisfazione delle ragioni CP_1 creditorie vantate da esso Istituto nei confronti dei suddetti coniugi. Con memoria del 4.04.2014, intervenivano in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
(n. il 7.05.1997) ed il figlio ( n.il 16.08.1995). CP_2 Controparte_3
All'esito dell'istruttoria a mezzo di prove orale e di c.t.u., con sentenza n.903/2022, pubblicata il
01.06.2022, il Tribunale Ordinario di Trani così statuiva: “1) Rigetta le domande attoree;
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda;
3) Condanna l'attore a pagare in favore della convenuta le spese di lite, che liquida, nella misura di € 5.000,00 oltre IVA (se dovuta) CAP e spese generali nella misura del 15% sui compensi;
4) Compensa le spese di lite nel rapporto processuale con il 5) Pone definitivamente a Controparte_4 carico dell'attore le spese di CTU nella misura già liquidata con separato decreto.”
Avverso tale sentenza, ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
29.06.2023, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Riformare parzialmente la sentenza n.903/2022 …e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , dichiarare e riconoscere che l'appartamento sito in Parte_1
Terlizzi a Viale Indipendenza n.14, al secondo piano, ed accessorio locale a piano terra al civico n.10, identificati nell'atto pubblico di compravendita del 6.10.1999, (rep.n.39662 e racc. n.7821) a rogito del Notaio
registrato a Bari il 22.10.1999 e trascritto nei RR.II di Trani il 29.10.1999 al n.20823/14681 è di Per_3 esclusiva proprietà di . Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso il Servizio di Parte_1 pubblicità e trascrizione dell'Ufficio del Territorio di Trani dell'Agenzia delle Entrate, con esonero di ogni responsabilità da parte del direttore pro tempore. Confermare il rigetto delle domande proposte da Pt_2
pagina 3 di 13 e di quelle formulate dal Con vittoria di spese, competenze ed onorari del CP_1 Controparte_4 presente grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 31.10.2023, CP_1
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla Sig.
[...] perché infondato in fatto e in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado n.903/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di Trani, Ex Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, il 27.05.2022, pubblicata il 01.06.2022, nell'ambito del procedimento civile n.95019237/2007 R.G., nella parte in cui rigetta la domanda del Sig.
[...]
in punto di divisibilità dei beni, approvare con sentenza il progetto di ripartizione predisposto CP_1
e formato ai sensi degli artt.784 e ss. C.p.c. e disporre le quote fisiche in ragione di ognuno in merito agli immobili di cui in narrativa, come da espletata CTU;
3) Disporre la restituzione delle somme dei finanziamenti pagati dal Sig. nonché la ripartizione del residuo dei finanziamenti sino alla scadenza CP_1 pari complessivamente ad € 18.245,62”.
Con le note scritte del 13.11.2023, l'appellante principale ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello ed ha chiesto dichiararsi tardivo e, subordinatamente, inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello incidentale proposto da rigettarlo, in Controparte_6 quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e, “nella denegata ipotesi di accoglimento del predetto appello incidentale, accogliere le domande, formulate, in via subordinata, da , nel giudizio di primo Parte_1 grado, che si ripropongono nell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e che qui si trascrivono: ove i beni vengano riconosciuti sottoposti al regime di comunione legale, dichiarare il sig. tenuto al CP_1 pagamento della somma di € 51.645,70=, quota parte del corrispettivo, oltre la svalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'atto pubblico di compravendita;
ritenere che le somme erogate per finanziamento sono state spese per esigenze del;
accertare che il ha prelevato dall'Istituto San Paolo CP_1 CP_1
Banco di Napoli e dall'Ufficio Postale la complessiva somma di € 57.000,00= e, pertanto, condannarlo alla restituzione della metà quota;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha anticipato somme, in Parte_1 favore della comunione e della famiglia, e, pertanto, condannare l'appellato-appellante incidentale a rimborsarle o essere autorizzata a prelevarle sino a concorrenza dei propri crediti;
assegnare gli immobili già oggetto di sede di separazione nonché dei beni mobili che arredavano la casa coniugale in Riccione o, in loro mancanza, del loro valore.- - confermare il rigetto delle domande proposte dal Con vittoria di spese, Controparte_4
competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
pagina 4 di 13 La causa, nella contumacia di , e è stata Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 rinviata per la discussione con termine per note difensive, a norma dell'art. 281 sexies, 3 co. cod. proc. civ. e riservata per la decisione all'udienza del 25.02.2025, svolta con modalità cartolare.
Con sentenza parziale/ non definitiva del 25.02.2025, questa Corte, accogliendo il primo motivo di appello incidentale ( proposto da ), ha escluso il fine di liberalità e la sussistenza Controparte_3 della donazione indiretta ed ha ritenuto che l'appartamento ed il locale pertinenziale acquistati da
[...]
con il rogito del 6.10.1999, dovessero ritenersi compresi nella comunione legale degli allori Parte_1 coniugi, con conseguente rigetto dell'appello principale, con il quale aveva richiesto Parte_1 la declaratoria di accertamento della proprietà esclusiva dei beni oggetto dell'atto di compravendita del 6.10.1999 in capo ad essa appellante, già oggetto della domanda riconvenzionale, ritenuta erroneamente assorbita dal giudice di prime cure.
Le altre domande, inammissibilmente riproposte da nell'atto di appello mediante un Parte_1 generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice, in violazione dell'art.346 c.p.c. , erano ritenute anche infondate e, con particolare riguardo alle somme maturate a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, dopo l'omologazione della separazione, e, per il cui pagamento, questi ultimi erano intervenuti unitamente alla madre ( la quale agiva in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore) nel giudizio di primo grado (con atto di intervento depositato il 4.04.2014), vantando il credito dell'importo di € 48.347,37, veniva rilevato che detta domanda esulava dal presente giudizio (di scioglimento della comunione tra coniugi) e comunque non risultava ritualmente riproposta, ai sensi dell'art.346 c.p.c., nel presente grado di giudizio , in cui i figli e erano rimasti contumaci. Inoltre, accogliendo per quanto di CP_3 CP_2 ragione l'appello incidentale, questa Corte, ha riconosciuto il diritto di alla divisione CP_1 dei beni comuni, costituiti dalla proprietà superficiaria dell'abitazione (appartamento riportato al fg.21, p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14, p.2 ) e dal locale a piano terra ( riportato al fg.21,
p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14 p.t.), siti in Terlizzi ed ha disposto procedersi, con separata ordinanza, alla divisione delle quote in base al progetto di divisione con contestuale fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto;
riservando la statuizione sulle spese al definitivo.
pagina 5 di 13 Con comparsa di costituzione del 2.05.2025, si sono costituiti nella presente fase del giudizio ( post pubblicazione della sentenza parziale/ non definitiva), con i figli e Parte_1 CP_3 CP_2 chiedendo disporsi, a carico di , in sede di divisione, il pagamento in favore di CP_1 essi concludenti della somma di € 48.347,00, oltre le ulteriori somme maturate e maturande, a titolo di assegno di mantenimento stabilito a carico del padre in favore di ciascun figlio nella misura di
€.250,00 con adeguamento annuale agli indici Istat, a decorrere dal 10.09.2005, con decreto del
28.12.2005, con cui il Tribunale di Trani aveva omologato la convenzione di separazione consensuale intercorsa tra i coniugi in data 17/29.09.2005. Nel suddetto atto, il difensore ha evidenziato che la costituzione dei sigg.ri e , ai quali era stato Controparte_2 Controparte_3 ritualmente notificato l'atto di appello (principale) da parte di , doveva ritenersi Parte_1 ammissibile, atteso che ad essi non era stato notificato l'appello incidentale e che la causa era ritornata alla fase istruttoria. Poiché il si era reso da subito inadempiente, la gli aveva CP_1 Parte_1 notificato l'atto di precetto del 16/25.02.2006, con cui gli aveva richiesto il pagamento della somma di
€ 3.414,46, per sorte capitale, spese e competenze legali;
successivamente rinnovato con atto di precetto del 10.11.2006, notificato il 13.11.2006, per la somma di € 8.604,09, per sorte capitale, spese e competenze legali, seguito, con notifica in data 2/15.02.2007, dall'atto di pignoramento presso terzi.
Nell'ambito del procedimento di esecuzione, il G.E., con decreto emesso all'udienza del 26.02.2007, aveva assegnato al creditore procedente la somma di € 8.604,09, oltre le competenze legali, liquidate in
€ 600,00 e accessori. La , a fronte della complessiva somma di € 9.446,49, aveva recuperato Parte_1 la somma di € 634,06, a mezzo di assegno bancario del 21.02.2008, per cui risultava creditrice della somma di € 8.812,43. Poiché persisteva la morosità del , la gli notificava atto di CP_1 Parte_1 precetto del 18.08.2012, con cui gli intimava il pagamento della somma di € 48.347,37, rimasto inadempiuta. Pertanto, con atto del 3.4.2014, essi creditori erano intervenuti nel giudizio di primo grado, chiedendo di vedersi assegnare, in sede di divisione, la predetta somma, richiesta reiterata con l'atto di costituzione nel presente giudizio. Inoltre, hanno evidenziato, ai sensi dell'art. 1113 c.c., che, dalle visure ipotecarie allegate alla relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU nominato dal Tribunale di Trani, ing. , risultava la trascrizione di un'ipoteca giudiziale, in virtù del Persona_4 decreto ingiuntivo del 12/14.02.2002, in favore del creditore ipotecario Controparte_5 antecedente alla trascrizione della domanda di divisione, sebbene detta circostanza non fosse stata pagina 6 di 13 evidenziata dal C.T.U. nella perizia tecnica depositata nel giudizio di primo grado. Hanno, infine, contestato le modalità di calcolo delle quote adottate nel progetto di divisione con conguagli.
All' udienza del 6.05.2025, fissata per l'approvazione del progetto, il difensore di ha CP_1 eccepito la tardività della costituzione depositata il 2.05.2015, atteso che, con la sentenza parziale, la causa era già stata decisa in parte nel merito anche in ordine alle somme vantate a titolo di mantenimento in favore dei figli.
Il difensore di e dei figli e , riservando di proporre ricorso Parte_1 CP_2 Controparte_3 per Cassazione avverso la sentenza n.292/2025, ha eccepito la ritualità e tempestività della richiesta, atteso che il credito di €.48.347,37 sarebbe stato fatto valere da e se fosse Controparte_3 CP_2 stato loro ritualmente notificato l'appello incidentale. Ha, altresì, evidenziato di aver depositato la rinnovazione dell'ipoteca iscritta da sui beni oggetto di divisione per un credito Controparte_5 ammontante per capitale a €.103.291,38, del quale la Corte non avrebbe tenuto conto.
In ordine a quest'ultimo aspetto, il difensore dell'appellato ha eccepito che l'ipoteca ricadrebbe solo sulla quota della ed ha chiesto procedersi all'assegnazione delle quote di cui al progetto di Parte_1 divisione.
Indi, tenuto conto delle contestazioni mosse dalle parti al progetto di divisione, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive prima dell'udienza del 28.10.2025, in cui la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Occorre premettere, in diritto, che le questioni decise con la sentenza parziale/ non definitiva (rigetto della domanda riconvenzionale/ appello principale di e riconoscimento del diritto di Parte_1
alla divisione dei beni immobili comuni) non possono essere rimesse in discussione in CP_1 tale fase, essendosi sulle stesse formato il giudicato interno, salva ogni valutazione da parte del giudice dell'impugnazione. In tale senso, è orientata la giurisprudenza di legittimità con il condivisibile indirizzo secondo cui “Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice pagina 7 di 13 dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva”( cfr. Cass. n. 29321 del 21 ottobre 2021).
Pertanto, deve ritenersi inammissibile la domanda fatta valere da con la nuova Parte_1 costituzione avvenuta con comparsa del 2.05.2025, dopo la pubblicazione della sentenza n.292/2025, finalizzata ad ottenere, in sede di divisione, a carico di , il pagamento in proprio favore CP_1 del credito di €.48.347,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, asseritamente non versato.
Tale domanda, oggetto di intervento nel giudizio di primo grado da parte di “in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore “ unitamente al Controparte_2 figlio maggiorenne, , con comparsa depositata in data 4.04.2014, era stata ritenuta Controparte_3 assorbita dal giudice di primo grado, sicchè era preciso onere della , quanto meno per la Parte_1 parte di propria spettanza, riproporla con l'appello principale ( o quanto meno nelle note scritte del
13.11.2023, a seguito dell'appello incidentale del ) per non incorrere nella presunzione di CP_1 rinuncia ex art.346 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 18540/2025, Cass. civ. n.22311/2020, Cass. civ. n.10796/ 2009).
Inoltre, come si è evidenziato in premessa, su tale domanda la Corte si è comunque già pronunciata con la sentenza n.292/2025, per cui è preclusa ogni valutazione della medesima in questa sede.
Occorre, piuttosto, esaminare la questione, sollevata dalla difesa dell'appellato-appellante incidentale, sull'ammissibilità della domanda fatta valere in appello dai figli maggiorenni, e Controparte_3 [...]
, con la comparsa di costituzione del 2.05.2025, dopo la pubblicazione della sentenza CP_7
n.292/2025. Tale costituzione sarebbe tempestiva, in base alla prospettazione difensiva delle suddette parti, in virtù del fatto che essi avrebbero fatto valere ritualmente il suddetto credito, se fosse stato loro notificato l'appello incidentale.
Indubbiamente, l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, sebbene non rilevabile d'ufficio dal giudice, deve ritenersi legittimamente deducibile, quale violazione dell'art. 292 c.p.c. dalla parte rimasta contumace (cfr. Cass. civ. 2246/2024). Pertanto, una volta accertato che effettivamente l'appello incidentale proposto da , non sia stato notificato a e CP_1 Controparte_3 [...]
, non si può precludere a dette parti, originariamente contumaci, la facoltà di costituirsi CP_2 nel presente procedimento, nel momento in cui lo stesso è stato rimesso sul ruolo per proseguire ai fini dell'espletamento di un incombente istruttorio o di altra natura (come nella specie, per l'approvazione del progetto di divisione). pagina 8 di 13 Tuttavia, l'ammissibilità della costituzione, che implica certamente la revoca della dichiarazione di contumacia, non può consentire, alle suddette parti contumaci di riproporre, in tale fase, una domanda, ritenuta assorbita dal giudice di primo grado, che tuttavia era a monte inammissibile per le ragioni che seguono. Su tale domanda, oggetto di intervento autonomo nel giudizio di primo grado, il giudice di prime cure non si è pronunciato, per cui la eventuale inammissibilità può e deve essere vagliata da questo Corte allorchè tale domanda è stata riproposta .
Nella fattispecie, dall'esame della documentazione allegata alla comparsa di costituzione in appello, si evince che il titolo sul quale si fonda il credito di €.48.347,00, vantato dai figli della coppia, è costituito dalla convenzione di separazione omologata che statuiva il contributo paterno per il mantenimento dei figli minori in favore della nella misura di €.250,00 per ciascun figlio, con decorrenza Parte_1 dal settembre 2005, oltre adeguamento istat. Sulla scorta dei patti omologati, la intimava il Parte_1 precetto dell'importo di €.3414,46 del 16/20.02.2006, cui seguiva il precetto della somma di €.8604,09 del 6/10.11.2006 ed, infine, il precetto dell'importo di €.48.347, 37, per somme asseritamente non corrisposte rinvenienti da decreto di assegnazione del g.e. maggiorate di interessi legali e le ulteriori somme maturate dal 10.09.2006 al 3.07.2012, maggiorate da aggiornamento istat e di interessi legali.
Trattasi, evidentemente, di crediti vantati dalla , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 minori, dall'epoca della convenzione omologata sino al luglio 2012, allorquando entrambi i figli erano effettivamente ancora minorenni ( aveva quindici anni e diciassette). Ne CP_2 CP_3 consegue che questi ultimi, ancorchè nelle more del presente giudizio sono divenuti maggiorenni, sono privi di alcuna legittimazione ex art337 septies c.c. a fare valere detto credito, che avrebbe potuto essere vantato solo dalla , con l'atto di appello ai sensi dell'art.346 c.p.c. (la Parte_1 legittimazione concorrente con quella della genitrice affidataria e/o collocataria dei figli maggiorenni
è infatti astrattamente configurabile solo per i crediti maturati dopo il compimento della maggiore età).
Di conseguenza, la domanda originariamente proposta con atto di intervento del 4.04.2014 e riproposta nel presente giudizio da e con comparsa di Controparte_3 Controparte_2 costituzione del 2.05.2025, deve ritenersi inammissibile. Con la medesima costituzione e con le note conclusive, l'appellante e gli appellati e hanno, Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 altresì, lamentato il fatto che, dalle visure ipotecarie allegate alla relazione tecnica d'ufficio redatta dal
CTU nominato dal Tribunale di Trani, ing. , risulterebbe la trascrizione di Persona_4 pagina 9 di 13 un'ipoteca giudiziale, in virtù del decreto ingiuntivo del 12/14.02.2002, in favore del creditore ipotecario , antecedente alla trascrizione della domanda di divisione, ipoteca Controparte_5 rinnovata in data 29.04.2025 da sui beni oggetto di divisione, del quale la Corte Controparte_5 non avrebbe tenuto conto.
Tuttavia, come ricavabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione (art. 1113 c.c., comma 1), ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti soltanto con l'effettivo intervento, in conseguenza del quale la divisione diviene efficace nei loro confronti, mentre possono proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, costituendo il mancato intervento indice di disinteresse per il processo divisionale. La "chiamata in giudizio" prevista dall'art. 1113 c.c., comma 3, costituisce, dunque, un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi. Una volta, tuttavia, che il creditore, chiamato in giudizio ai sensi dell'art. 1113 c.c., comma 3, vi sia effettivamente intervenuto …va dato l'ordine di notificare
l'impugnazione e la stessa va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato
“(cfr.Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n.15994). Poichè, nel caso concreto, nessuna delle parti ha provveduto alla chiamata, nel giudizio di primo grado, del creditore iscritto, , lo Controparte_5 stesso non riveste la qualità di parte necessaria nel presente giudizio di gravame.
Passando ad esaminare gli altri rilievi mossi al progetto di divisione, occorre considerare che il difensore dell'appellante principale ha contestato, anche con le difese conclusive, il calcolo delle quote evidenziando che la formulazione del progetto di divisione tra i due ex coniugi dovrebbe essere rimodulato come segue: “la somma dei valori delle due proprietà è pari ad € 175.576,75, data dalla sommatoria di € 135.288,375 (€ 140.000,00 – € 4.711,625, relativa alle passività), l'appartamento, e di €
40.288,375 (€ 45.000,00 - € 4.711,625), il locale. Detta somma, che costituisce il complessivo valore dei due immobili, va ripartita tra i due “comproprietari” per cui ognuna delle due quote deve essere pari ad € 87.788,375 con la conseguenza che chi prende la quota n. 1 (l'appartamento) deve versare € 47.500,00 all'altro a cui viene assegnata la quota n. 2 (il locale) in modo che questi aggiunge detta somma al valore del bene che riceve, pari ad
€ 40.288,375, per giungere così alla somma di € 87.788,375, pari alla quota spettantegli. Il , a suo CP_1 dire, non è in condizioni economiche tali da poter versare alcuna somma alla (ha chiesto Parte_1
l'ammissione al gratuito patrocinio e, il proprio legale, la liquidazione del compenso) per cui l'unica soluzione pagina 10 di 13 possibile (nell'ambito di una definizione bonaria) consisterebbe, per lo stesso, nell'ottenere il locale ricevendo la somma di € 47.500,00 che, come detto, unitamente al valore del locale, non copre il debito che lo stesso ha relativamente agli assegni di mantenimento ai figli (che, nella malaugurata ipotesi di definitiva assegnazione al padre del locale, iscriverebbero ipoteca sullo stesso) ed al 50% del debito nei confronti di
[...]
di cui all'ipoteca rinnovata.” CP_5
Come già evidenziato da questa Corte nella sentenza parziale/ non definitiva, le parti non ha mosso (
o reiterato) in questa sede, specifiche contestazioni sulla stima degli immobili oggetto di divisione eseguita nella c.t.u. , redatta dall'ing. (con relazione depositata in data Persona_4
8.05.2009), il quale ha calcolato il valore della proprietà superficiaria dell'abitazione ( appartamento riportato al fg.21 , p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14, p.2 ) e del locale a piano terra ( riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14 p.t.), siti in Terlizzi, evidenziando che quest'ultimo costituisce il naturale completamento dell'abitazione in quanto “area vincolata a parcheggio. Il C.t.u. ha stimato, sulla base del criterio sintetico-comparativo, il valore commerciale della proprietà superficiaria dei due immobili rispettivamente in €.140.000,00 (per l'appartamento) ed €.45.000,00 (per il locale a piano terra) ed ha, altresì, precisato che essi sono privi del certificato di abitabilità/agibilità e pertanto non sono commerciabili. Con riguardo ai due finanziamenti contratti dai coniugi presso il , la c.t.u. ha evidenziato che sono residuate le Parte_3 CP_4 passività pari a €.4.691,66 (per il finanziamento n.12017/3643819) ed €.4.731,59 (per il finanziamento n.02017/0536961), oltre interessi, che devono essere divise in quote eguali tra i coniugi e da corrispondere al che è intervenuto, nel giudizio di primo grado di divisione ex Controparte_4 art.1113 1 co.c.c., con comparsa del 9.10.2007, mentre è rimasto contumace nel presente grado di giudizio.
Il rilievo di parte appellante sulle modalità di calcolo delle quote contenuto nel progetto di divisione appare corretto, sicchè i lotti dei condividenti devono essere così rideterminati: la somma dei valori delle due proprietà è pari ad € 175.576,75, data dalla sommatoria di € 135.288,375 (€ 140.000,00 – €
4.711,625, relativa alle passività), per l'appartamento, e di € 40.288,375 (€ 45.000,00 - € 4.711,625), per il locale. Detta somma, che costituisce il complessivo valore dei due immobili, al netto delle passività, va ripartita tra i due “comproprietari” per cui ognuno dei due lotti deve essere pari ad € 87.788,375, con la conseguenza che l'assegnatario dell'appartamento, deve versare il conguaglio di € 47.500,00 all'altro comproprietario e dovrà versare la somma di €. 4711,625 al banco di mentre CP_4 pagina 11 di 13 l'assegnatario del locale, deve ricevere il conguaglio di € 47.500,00 dal condividente ma è anch'esso onerato del debito di €. 4711,625 verso il Controparte_4
Trattandosi di porzioni di eguale valore, sia pure a mezzo conguaglio, occorre procedere, salva ogni valutazione su eventuali istanze di attribuzione, all'assegnazione mediante estrazione a sorte ex art.729 c.c. (norma dettata in materia di comunione ereditaria, ma applicabile anche ai beni comuni ai sensi dell'art.1116 c.c. ) dei seguenti lotti:
lotto n. 1 : Appartamento riportato al fg.21, p.lla 442, sub.47 in viale Indipendenza n.14-p.
2- valore superficiario €.140.000,00 – (€.2345,83 +€.2365,795) = € 135.288,375 – conguaglio da versare all'assegnatario della quota n.2 di € 47.500,00 = € 87.788,375, Con la precisazione che l'importo di
€.4711,625 dovrà essere corrisposto al Filiale di Terlizzi;
Controparte_4
lotto n. 2: Immobile riportato al fg.21, p.lla 442, sub.20 in viale Indipendenza n.14-p.t.- valore superficiario €.45.000,00– (€.2345,83 +€.2365,795) = + conguaglio in denaro di € 47.500,00 da rimborsare dal beneficiario della quota n.1=€ 87.788,375; con la precisazione che l'importo di
€.4711,625 dovrà essere corrisposto al Filiale di Terlizzi. Controparte_4
Va, infatti, considerato che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione.” (Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11857).
Pertanto, previa revoca della dichiarazione di contumacia e e Controparte_2 Controparte_3 dichiarazione d' inammissibilità della domanda proposta dalle suddette parti con atto di intervento del 4.04.2014 innanzi al Tribunale di Trani (articolazione Andria), reiterata nel presente grado di giudizio con comparsa del 2.05.2025 e previa rideterminazione dei lotti nel senso innanzidetto, la
Corte ritiene opportuno disporre, con separata ordinanza, la comparazione delle parti in presenza, onde valutare eventuali richieste di attribuzione dei lotti prima di procedere all'estrazione a sorte degli stessi, evidenziando che, nel caso concreto, è preclusa ogni possibilità di vendita degli immobili pagina 12 di 13 in quanto non commerciabili.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bari, vista la sentenza parziale / non definitiva del 25.02.2025, lette ed esaminate le contestazioni mosse dalle parti al progetto di divisione di cui all'ordinanza del 4.03.2025 di questa Corte, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia e e dichiara Controparte_2 Controparte_3 inammissibile, per le causali di cui in parte motiva, la domanda proposta dalle suddette parti con atto di intervento del 4.04.2014 innanzi al Tribunale di Trani (articolazione Andria), reiterata nel presente grado di giudizio con comparsa del 2.05.2025;
2) dispone, per il prosieguo del giudizio, con separato ordinanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Consigliere estensore dr. Emma Manzionna
IL Presidente dr. Maria Mitola
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