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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30186 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/08/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIACCHINO ANNALISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/08/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TRIPODI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
21/07/2012 contraeva in Roma matrimonio con Controparte_1
che dall'unione nasceva la figlia (28/1/2010), esponeva che nel tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 23/12/2024 il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la impossibilità di riconciliazione, pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza e collocazione stabile con la madre presso la residenza di quest'ultima: il Sig. sin da ora autorizza il Pt_1
trasferimento di residenza di presso l'abitazione ove si recherà la Per_1
madre impegnandosi sin da ora a fare quanto di sua spettanza per rendere effettivo il trasferimento di residenza della figlia minore;
3) il Sig. corrisponderà la somma di € 200,00 a titolo di Pt_1 3
contributo per il mantenimento della figlia minore entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra con rivalutazione automatica annuale Istat, nonché il Controparte_1
50% delle spese extra secondo il protocollo del Tribunale di Roma;
4) viene dato atto che il sig. una tantum, ha versato Parte_1
alla Sig.ra la somma complessiva di € 12.500,00; CP_1
5) il sig. si impegna ad onorare integralmente il Parte_1
pagamento relativo alla scuola di all'inizio di ogni anno scolastico Per_1
(settembre di ogni anno): per l'anno scolastico 2024/2025 viene dato atto che ha corrisposto nel corrente mese di dicembre 2024 tutto quanto ancora dovuto all sino al mese di giugno 2025; per quanto Controparte_2
riguarda le spese relative alla palestra il Sig. i impegna a pagare Pt_1
nel mese di agosto di ogni anno l'importo dovuto sino al mese di gennaio dell'anno successivo (viene dato atto che nel corrente mese di dicembre
2024 ha pagato tutto quanto ancora dovuto alla palestra Heaven);
6) in ordine al calendario di visite, le parti di comune accordo hanno stabilito per la figlia le seguenti condizioni: Il padre, salvi diversi e Per_1
migliori accordi tra le parti, terrà con sé , sempre tenendo conto degli Per_1
interessi, degli impegni sportivi agonistici e scolastici e delle esigenze della ragazza: − un fine settimana alternato prendendo la figlia presso l'abitazione materna il sabato dalle ore 15.00 e tenendola con sé fino alla domenica alle ore 17.00 quando l'accompagnerà presso l'abitazione della madre, ed impegnandosi ad accompagnarla alle gare sportive e/o agli allenamenti se dovessero coincidere con i giorni di sua spettanza;
− inoltre trascorrerà con la figlia un pomeriggio alla settimana che dovrà essere concordato tra le parti, in base all'attività agonistica e di studio svolta da 4
; − ferma restando la disponibilità della sig.ra ad Per_1 Controparte_1
acconsentire affinché a ragazza pernotti presso l'abitazione del padre quando ne faccia spontaneamente richiesta;
Per quanto riguarda le festività
e le vacanze estive i coniugi, salvi diversi e migliori accordi tra gli stessi: -
durante le festività di Natale, trascorrerà, ad anni alterni con l'uno o Per_1
con l'altro genitore, il 24 dicembre e/o il 25 dicembre;
il 26 dicembre;
il 31
dicembre e/o il 1 gennaio;
il 6 gennaio. - durante le festività pasquali la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore,
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. - trascorrerà ad anni Per_1
alterni con l'uno e con l'altro genitore i giorni di festa, tra cui il 25 aprile,
il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre (compatibilmente con i suoi impegni sportivi); - l'alternanza tra i genitori durante le festività
dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno di spettanza dell'uno o dell'altro; - durante le vacanze estive,
la minore trascorrerà una settimana di vacanza con il padre, che dovrà
essere comunicato alla madre a mezzo Racc. A.R. e/o e-mail entro il 31
maggio di ogni anno. Il dovrà preventivamente concordare con la Pt_1
il luogo dove la figlia minore trascorrerà le vacanze e fornire tutti i CP_1
recapiti; - il sin da ora autorizza le eventuali trasferte all'estero Pt_1
che la figlia dovrà effettuare per partecipare a gare internazionali Per_1
sottoscrivendo tutti i relativi documenti necessari;
- il sin da ora Pt_1
autorizza il proseguimento dell'attività agonistica della figlia minore Per_1
nella specialità della ginnastica artistica ed a proseguire gli studi secondo le modalità sino ad oggi attuate ivi compresa l'educazione parentale;
7) entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento 5
riguardante la minore (le recite scolastiche, esami, open day, green day,
saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
8) entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia senza alcuna eccezione ritenendo il bene supremo della stessa;
9) entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere a concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e Per_1
favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
10) entrambi i genitori si impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino alla minore un rapporto sereno nei futuri nuclei famigliari che andranno a costituirsi;
11) entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
12) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento alla minore che vicendevolmente tra loro;
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13) nulla in merito alla casa coniugale sita in Roma, Via Tespi n. 186,
di proprietà dei Sig.ri e riconsegnata ai Parte_2 Parte_3
legittimi proprietari dalla Sig.ra CP_1
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30186/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 03/08/1970) e (ROMA (RM), Controparte_1
12/08/1974), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
21/07/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 459, parte II, serie A04, anno 2012, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025 7
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi