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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Oggi 17 dicembre 2025, alle ore 9:45, innanzi al Giudice dott. Fabrizio Di Sano, sono comparsi:
Per , l'avv. BIONDO ROBERTA, sostituita dall'avv. Antonino Presti. Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv. VENUTI PIETRO, sostituito dall'avv. Sarah Tindara Pandolfo.
[...]
L'avv. Presti insiste nelle conclusioni formulate e chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Pandolfo insiste nelle conclusioni formulate negli atti e verbali di causa.
Il Giudice
Preso atto delle conclusioni formulate, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. omettendone la lettura in considerazione delle prescritte modalità di celebrazione dell'udienza.
Il Giudice
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 509/2024, avente ad oggetto ripetizione di indebito, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. ROBERTA BIONDO, c.f. , domiciliata in Barcellona Pozzo di C.F._2
Gotto in via Umberto I n. 51
ATTORE contro
Controparte_2
, p.i. , con sede in Rometta (ME) Via Nazionale Vico I n.1 Frazione
[...] P.IVA_1
Rometta Marea Fondaco Nuovo, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO VENUTI, C.F.
, domiciliata in Messina Via V. D'Amore n. 4 Is. 162/A C.F._3
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23/4/2024 rappresentava che con contratto di appalto del 9/4/2022 Parte_1 aveva commissionato alla l'esecuzione dei lavori di cui al permesso Controparte_3 di costruire n 3406 del 7/4/2022, convenendo il corrispettivo di € 226.333,61 oltre iva ed oltre €
30.000,00 “quale somma in eccesso a carico del committente ed in favore dell'impresa” (pag. 2 citazione), pagata per la metà entro l'inizio dei lavori ed il residuo alle scadenze pattuite;
che con bonifico bancario del 22/4/2022 l'attrice pagava la prima rata di € 15.000,00 oltre iva, previa fattura n.
3 del 12/4/2022; che, stante l'inadempimento della prestazione, nel mese di luglio 2022 le parti risolvevano consensualmente il contratto, senza che tuttavia la convenuta provvedesse a restituire la somma di € 15.000,00. Chiedeva, dunque, la condanna della controparte al pagamento di € 16.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 9/1/2025 si costituiva la deducendo che “Per Controparte_3
pagina 2 di 4 poter cominciare i lavori il resistente ha dovuto farsi carico dell'acquisto dei materiali e pagare tutte le maestranze necessarie per portare avanti gli impegni contrattuali. Senonchè i lavori non sono iniziati per problematiche tecniche non addebitabili al resistente cha hanno causato un notevole disagio economico al cospetto della perdita dell'intero lavoro di oltre 200.000,00 mila euro. Tanto premesso la somma di euro 15.000,00 è assolutamente insufficiente a coprire le spese necessarie sostenute dalla NCP per la fase prodromica dei lavori” (pag. 3). Chiedeva, pertanto, in via preliminare di elaborare una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e, nel merito, di rigettare la domanda e di accertare “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra
causando danni al resistente” (pag. 4), con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Con ordinanza del 21/1/2025 questo Giudice formulava la proposta conciliativa richiesta, accettata dall'attrice. Stante la mancata dichiarazione della parte convenuta, all'udienza del 27/5/2025 si disponeva il rinvio allo scopo di acquisire l'adesione o meno. L'adesione veniva formulata con la nota del 4/7/2025, donde la fissazione dell'udienza del 18/11/2025 per la definizione conciliativa della controversia. All'udienza suddetta, però, parte convenuta rappresentava il venir meno della volontà di aderire alla proposta, stante la disposta liquidazione volontaria della società convenuta. Con ordinanza del 13/12/2025 si rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. e veniva fissata l'odierna udienza per la decisione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Costituiscono, in particolare, fatti non contestati quello relativo alla stipula tra le parti del contratto di appalto (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) e quello relativo alla risoluzione consensuale dello stesso nel luglio 2022. Sebbene parte convenuta abbia dedotto “la presenza di cavi ad alta tensione della luce che hanno ostacolato l'inizio dei lavori e per tale motivi la Ditta alla presenza del committente ha dovuto lasciare il cantiere. Il resistente ha più volte cercato di riprendere i lavori senza avere mai la possibilità atteso che il committente su cui incombe ex art. 5 del contratto di locazione
l'obbligo e l'onere di garantire l'accessibilità ai luoghi di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi”
(pag. 3 comparsa), in ogni caso non risulta specificamente contestato il fatto addotto dalla controparte della risoluzione consensuale nel luglio 2022. Peraltro, è opportuno aggiungere che, quand'anche si volesse escludere la risoluzione consensuale nei termini dianzi indicati, è in ogni caso pacifico che il contratto intercorso tra le parti si sia sciolto, rimanendo pertanto irrilevanti sotto tale profilo le prove orali formulate dal convenuto, sia perché inidonee a fondare un eventuale addebito di responsabilità della risoluzione in capo alla controparte (non essendosi dedotto né provato alcunché in merito all'effettivo impedimento costituito dai cavi elettrici, donde la genericità dell'allegazione e del capitolo di prova testimoniale allo scopo formulato) – con conseguente rigetto in parte qua della conclusione, pagina 3 di 4 da intendersi quale domanda riconvenzionale proposta, di accertamento “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra causando danni Parte_1 al resistente” (pag. 4 comparsa di costituzione) – sia perché in ogni caso inidonee ad impedire l'insorgenza in capo alla convenuta dell'obbligazione restitutoria dell'indebito percepito a seguito della risoluzione del contratto. La generica allegazione di spese sostenute in misura maggiore rispetto all'importo per cui è causa, difatti, priva di ulteriori specificazioni e in ogni caso di elementi di prova a supporto, impedisce ogni ulteriore determinazione al riguardo.
Ne viene che risulta provato l'indebito (cioè il pagamento di € 16.500,00 documentato e non contestato, divenuto indebito a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti), mentre non risulta provato alcun fatto impeditivo rispetto alla pretesa restitutoria azionata, donde l'accoglimento della domanda. Non è dovuta la rivalutazione richiesta, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento nei Controparte_3 confronti della controparte della somma di € 16.500,00, oltre interessi dal 16/2/2023 fino al soddisfo.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla controparte le spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 237,00 per spese ed in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Barcellona Pozzo di Gotto, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Fabrizio Di Sano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Oggi 17 dicembre 2025, alle ore 9:45, innanzi al Giudice dott. Fabrizio Di Sano, sono comparsi:
Per , l'avv. BIONDO ROBERTA, sostituita dall'avv. Antonino Presti. Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv. VENUTI PIETRO, sostituito dall'avv. Sarah Tindara Pandolfo.
[...]
L'avv. Presti insiste nelle conclusioni formulate e chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Pandolfo insiste nelle conclusioni formulate negli atti e verbali di causa.
Il Giudice
Preso atto delle conclusioni formulate, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. omettendone la lettura in considerazione delle prescritte modalità di celebrazione dell'udienza.
Il Giudice
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 509/2024, avente ad oggetto ripetizione di indebito, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. ROBERTA BIONDO, c.f. , domiciliata in Barcellona Pozzo di C.F._2
Gotto in via Umberto I n. 51
ATTORE contro
Controparte_2
, p.i. , con sede in Rometta (ME) Via Nazionale Vico I n.1 Frazione
[...] P.IVA_1
Rometta Marea Fondaco Nuovo, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO VENUTI, C.F.
, domiciliata in Messina Via V. D'Amore n. 4 Is. 162/A C.F._3
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23/4/2024 rappresentava che con contratto di appalto del 9/4/2022 Parte_1 aveva commissionato alla l'esecuzione dei lavori di cui al permesso Controparte_3 di costruire n 3406 del 7/4/2022, convenendo il corrispettivo di € 226.333,61 oltre iva ed oltre €
30.000,00 “quale somma in eccesso a carico del committente ed in favore dell'impresa” (pag. 2 citazione), pagata per la metà entro l'inizio dei lavori ed il residuo alle scadenze pattuite;
che con bonifico bancario del 22/4/2022 l'attrice pagava la prima rata di € 15.000,00 oltre iva, previa fattura n.
3 del 12/4/2022; che, stante l'inadempimento della prestazione, nel mese di luglio 2022 le parti risolvevano consensualmente il contratto, senza che tuttavia la convenuta provvedesse a restituire la somma di € 15.000,00. Chiedeva, dunque, la condanna della controparte al pagamento di € 16.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 9/1/2025 si costituiva la deducendo che “Per Controparte_3
pagina 2 di 4 poter cominciare i lavori il resistente ha dovuto farsi carico dell'acquisto dei materiali e pagare tutte le maestranze necessarie per portare avanti gli impegni contrattuali. Senonchè i lavori non sono iniziati per problematiche tecniche non addebitabili al resistente cha hanno causato un notevole disagio economico al cospetto della perdita dell'intero lavoro di oltre 200.000,00 mila euro. Tanto premesso la somma di euro 15.000,00 è assolutamente insufficiente a coprire le spese necessarie sostenute dalla NCP per la fase prodromica dei lavori” (pag. 3). Chiedeva, pertanto, in via preliminare di elaborare una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e, nel merito, di rigettare la domanda e di accertare “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra
causando danni al resistente” (pag. 4), con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Con ordinanza del 21/1/2025 questo Giudice formulava la proposta conciliativa richiesta, accettata dall'attrice. Stante la mancata dichiarazione della parte convenuta, all'udienza del 27/5/2025 si disponeva il rinvio allo scopo di acquisire l'adesione o meno. L'adesione veniva formulata con la nota del 4/7/2025, donde la fissazione dell'udienza del 18/11/2025 per la definizione conciliativa della controversia. All'udienza suddetta, però, parte convenuta rappresentava il venir meno della volontà di aderire alla proposta, stante la disposta liquidazione volontaria della società convenuta. Con ordinanza del 13/12/2025 si rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. e veniva fissata l'odierna udienza per la decisione contestuale.
La domanda è fondata e va accolta.
Costituiscono, in particolare, fatti non contestati quello relativo alla stipula tra le parti del contratto di appalto (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) e quello relativo alla risoluzione consensuale dello stesso nel luglio 2022. Sebbene parte convenuta abbia dedotto “la presenza di cavi ad alta tensione della luce che hanno ostacolato l'inizio dei lavori e per tale motivi la Ditta alla presenza del committente ha dovuto lasciare il cantiere. Il resistente ha più volte cercato di riprendere i lavori senza avere mai la possibilità atteso che il committente su cui incombe ex art. 5 del contratto di locazione
l'obbligo e l'onere di garantire l'accessibilità ai luoghi di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi”
(pag. 3 comparsa), in ogni caso non risulta specificamente contestato il fatto addotto dalla controparte della risoluzione consensuale nel luglio 2022. Peraltro, è opportuno aggiungere che, quand'anche si volesse escludere la risoluzione consensuale nei termini dianzi indicati, è in ogni caso pacifico che il contratto intercorso tra le parti si sia sciolto, rimanendo pertanto irrilevanti sotto tale profilo le prove orali formulate dal convenuto, sia perché inidonee a fondare un eventuale addebito di responsabilità della risoluzione in capo alla controparte (non essendosi dedotto né provato alcunché in merito all'effettivo impedimento costituito dai cavi elettrici, donde la genericità dell'allegazione e del capitolo di prova testimoniale allo scopo formulato) – con conseguente rigetto in parte qua della conclusione, pagina 3 di 4 da intendersi quale domanda riconvenzionale proposta, di accertamento “che i lavori non sono iniziati per causa imputabile esclusivamente alla committente sig.ra causando danni Parte_1 al resistente” (pag. 4 comparsa di costituzione) – sia perché in ogni caso inidonee ad impedire l'insorgenza in capo alla convenuta dell'obbligazione restitutoria dell'indebito percepito a seguito della risoluzione del contratto. La generica allegazione di spese sostenute in misura maggiore rispetto all'importo per cui è causa, difatti, priva di ulteriori specificazioni e in ogni caso di elementi di prova a supporto, impedisce ogni ulteriore determinazione al riguardo.
Ne viene che risulta provato l'indebito (cioè il pagamento di € 16.500,00 documentato e non contestato, divenuto indebito a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti), mentre non risulta provato alcun fatto impeditivo rispetto alla pretesa restitutoria azionata, donde l'accoglimento della domanda. Non è dovuta la rivalutazione richiesta, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento nei Controparte_3 confronti della controparte della somma di € 16.500,00, oltre interessi dal 16/2/2023 fino al soddisfo.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla controparte le spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 237,00 per spese ed in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Barcellona Pozzo di Gotto, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Fabrizio Di Sano
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