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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/08/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronun-
ciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 244/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 2051- 2043 c.c.”
instaurata da
(cod. fisc. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 15.01.1970, elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via Vecchia Carrara n.
2, presso lo studio dell'Avv. Filomena Mauro (cod. fisc. C.F._2
– PEC: , giusta procura a margine dell'atto di cita- Email_1
zione;
Attore
CONTRO
cod. fisc. ), in per- ONroparte_1 P.IVA_1
1 sona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crotone, via
Silvio Paternostro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Quercia (cod. fisc.
– PEC: C.F._3 Email_2
che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costitu-
zione e risposta;
Convenuta
Conclusioni: Con ordinanza del 08.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
applicabile ratione temporis, è stata trattenuta in decisione.
FATTO
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.02.2023 Pt_2
, proprietario di un terreno adibito alla coltivazione della vite, ubicato
[...]
in agro del Comune di Strongoli, località “Santa Focà” (riportato al foglio n. 26,
particella n. 96 N.C.T. del Comune di Strongoli) e confinante ad ovest con un tratto della ferrovia Jonica, evocava la responsabilità della società convenuta,
ex artt. 2051 e 2043 c.c., per i danni subiti dal suddetto terreno, a seguito dell'evento occorso nei giorni 21 e 22 novembre 2020 quando, a causa delle piogge di forte intensità e della pessima manutenzione dei pontini di attraver-
samento ferroviario e dei fossi di scolo che delimitano la ferrovia, si verificava lo svuotamento della parte inferiore posta a sostegno dei binari ferroviari, con
2 conseguente sversamento del materiale sottostante ai binari nella porzione di terreno di proprietà del Sig. Pt_1
In ragione di ciò chiedeva, pertanto, all'intestato tribunale di accertare la responsabilità esclusiva della società convenuta per i fatti sopra descritti, ras-
segnando le conclusioni di seguito riportate:
«1) Condannare in via principale la convenuta ONroparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali
subiti ex art 2051 cod. civ., subiti dal fondo sito in Strongoli, foglio 26, particella 96, di
proprietà del Sig. mediante il pagamento della somma di € 28.104,00 Parte_1
come da perizia allegata, oltre gli interessi legali e al danno per la svalutazione moneta-
ria dal giorno del sinistro all'integrale soddisfo;
2) Condannare in via alternativa, la convenuta ONroparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ma-
[...]
teriali ex art. 2043 cod. civ. mediante il pagamento della somma di € 28.104,00 come
da perizia allegata, oltre gli interessi legali e al danno per la svalutazione monetaria dal
giorno del sinistro all'integrale soddisfo con vittoria di spese, funzioni ed onorari di
causa
3) Condannare la convenuta al pagamento di ONroparte_2
tutte le spese, competenze ed onorari, oltre 15% e CPA 4%, come per legge, da distrar-
si ex art. 93 del c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se dichiara
anticipatario».
3 2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ONroparte_1
ON (di seguito contestando sia la ricostruzione fattuale resa
[...]
dall'attore che la quantificazione della pretesa risarcitoria.
In particolare, secondo la convenuta - contrariamente a quanto sostenuto
ON dall'attore - nessuna responsabilità poteva essere imputata a per i danni denunciati, in quanto il nubifragio abbattutosi nel crotonese tra il 21 e il 23 no-
vembre del 2020 aveva avuto portata tale da integrare gli estremi del caso for-
tuito.
Sulla base di tali presupposti chiedeva quindi il rigetto della domanda at-
torea, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) in via preliminare rigettare in toto la domanda attorea non solo perché caren-
te di qualunque supporto probatorio, ma soprattutto perché infondata, dal momento
che l'eccezionale evento piovoso che ha colpito il crotonese nei giorni 21-23 novembre
2020 fu notoriamente un “Caso fortuito o di Forza Maggiore” per come certificato sia
dall'ARPACAL, sia dal C.N.R. e sia dall'autorità governativa che dichiarò lo stato di
calamità e dispose la concessione di benefici economici in favore dei soggetti danneggia-
ti, per come meglio da noi esposto al precedente capo 1, da intendersi come di seguito
integralmente riportato e trascritto;
2) conseguentemente, condannare parte attrice alla rifusione delle spese, volendo
codesto onorevole Tribunale anche valutare se sussistano i presupposti per
l'applicazione d'ufficio della sanzione di cu al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., la cui
quantificazione si lascia all'equo apprezzamento del Giudicante, facendo presente che
4 questo Ente convenuto ha sopportato spese di gestione della fase prodromica al presente
giudizio non inferiori a € 1.500,00;
3) nella neppure paventata ipotesi che dovesse essere riscontrata una qualunque
ON responsabilità di nella causazione del danno lamentato dall'attore, si chiede: - che
ON si tenga conto del fatto che l'eventuale comportamento omissivo di uò essere con-
siderato solo come minima concausa del danno lamentato dall'attore, visto che il nubi-
fragio si era comunque abbattuto anche sul terreno dell'attore; - che il danno venga
quantificato con riferimento alla sola piccola porzione di terreno che è stata invasa dal
pietrisco e solo per tale fatto, con esclusione dei danni da acqua, che non dipendono cer-
ON tamente da - che si tenga conto del fatto che il prodotto da vigneto era stato già
venduto e che, il terreno avrebbe avuto dinanzi a se un intero anno per “recuperare” la
capacità produttiva;
- che l'importo dovrà essere comunque decurtato di quanto l'attore
avesse nel frattempo percepito dallo o dalla Regione RI (o da altri Enti CP_2
Pubblici) a titolo di contributo per la calamità naturale abbattutasi nel crotonese nei
giorni del 21-23 novembre 2020, per come decretata dal Consiglio dei Ministri;
3) in tale ultima ipotesi disporre la compensazione totale delle spese, tenendo
ON conto che è da considerarsi anch'essa una “danneggiata” dello stesso evento allu-
vionale;
4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della
domanda promossa da parte attrice dichiarare il terzo chiamato compagnia CP_4
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona CP_5 ONroparte_6
Con del L.r.p.t., tenuto a manlevare ex contractu la società odierno Parte_3
CP_ convenuto sia nei confronti del sig. sia nei confronti dell' e, per l'effetto CP_8
5 condannare la predetta compagnia assicurativa al ristoro degli eventuali danni patiti
da parte attrice ed accertati in giudizio.
5. - Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita documen-
talmente e a mezzo espletamento di c.t.u., è stata posta in decisione, previa as-
segnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di note scritte ritualmente depositate dalle parti.
DIRITTO
I. - La domanda non è meritevole di accoglimento per le ragioni di segui-
to esposte.
I.1. - Per ordine espositivo deve, preliminarmente, analizzarsi l'eccezione di improcedibilità dell'azione giudiziale per mancato esperimento del proce-
dimento di mediazione sollevata dalla società convenuta all'udienza del
16.12.2024.
ON In particolare, il difensore di a dichiarato di non aver preso parte al-
la procedura di mediazione sol perché il relativo invito è stato indirizzato a
(società citata in giudizio) e non a Rete Fer- ONroparte_10
roviaria s.p.a. (società costituita in giudizio).
La giustificazione addotta, tuttavia, appare del tutto pretestuosa e non può essere considerata quale legittima causa della mancata partecipazione al tentativo di mediazione, soprattutto se si considera che l'istanza di mediazione
è stata altresì tempestivamente notificata anche alla società convenuta presso il
6 ON domicilio eletto, avendo eletto il proprio domicilio presso lo studio del di-
fensore per come emerge dagli atti di causa.
Sul punto si richiama quanto recentemente precisato dalla Corte di Ap-
pello di Napoli con sentenza n. 2547 del 07.06.2022 che ha così statuito: “in pun-
to di diritto occorre rilevare che la norma sopra citata - art. 8, comma 1, D.lgs.
28/2010 - prevede la comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicu-
rarne la ricezione con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente
informata per poter partecipare all'incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi
funzionale all'attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle
parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la media-
zione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente. La norma,
tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e,
comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già penden-
te risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha
questa ha eletto domicilio. Considerato quindi che la funzione è quella di informare la
parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita
dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già
pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma
ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche)
o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domici-
lio. D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una
“parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ., Sez. II,
7 Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione
al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finali-
tà indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare per-
sonalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma appa-
rirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvoca-
to che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione so-
prattutto in considerazione degli stringenti obblighi legali e deontologici gra-
vanti sul medesimo. La comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può
non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa
possa avere sempre una conoscenza concreta. Infatti, le garanzie di conoscibilità da
parte del destinatario devono essere ispirate al principio generale di effettività, dovendo
risultare assicurata anche una tutela concreta ed effettiva del contraddittorio, indispen-
sabile per garantire la regolare instaurazione ed il corretto svolgimento della procedu-
ra.
Peraltro, sovente nella prassi quando il processo è pendente le comunicazioni re-
lative alla procedura di mediazione vengono destinate dagli organismi di mediazione
alle p.e.c. degli avvocati costituiti nel processo e ciò al fine di velocizzare (il primo in-
contro deve essere convocato entro un mese dal deposito dell'istanza) e rendere più
economico il servizio prestato (le spese vive per la convocazione dell'incontro vengono
addebitate alla parte istante)” … “In conclusione, appare ragionevole ritenere che
la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo du-
rante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva cono-
scibilità della stessa per la parte rappresentata da valutare (che poi potrà anche
valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato – esperto in negozia-
8 zione – rispetto a quello che la rappresenta in sede conteziosa). In tal senso, deve opi-
narsi anche qualora l'invito sia stato erroneamente indirizzato senza pervenire alla
parte invitata o al suo rappresentante (anche soltanto “apparente”). Infatti, come si è
già precisato non è possibile far gravare sulla parte istante (onerata dell'esperimento
della mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale) alcun onere di
comunicazione una volta che la stessa abbia fornito i recapiti della parte ed anche del
suo procuratore costituito”.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte deve pertanto ritenersi che,
nel caso in esame, la notifica di convocazione da parte dell'istituto di media-
zione - effettuata alla parte direttamente, nonché presso il domicilio eletto (cir-
costanza non contestata) - abbia raggiunto il proprio scopo: la convenuta era con tutta probabilità a conoscenza dell'incontro fissato e avrebbe potuto pren-
dervi parte.
La condizione di procedibilità deve, dunque, ritenersi soddisfatta e, per l'effetto, va rigettata la relativa eccezione.
I.2. Passando all'esame del merito, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsa-
bile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come si evince dal tenore della disposizione si tratta evidentemente di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017), nel senso che per rispondere del danno è necessario (ma anche sufficiente) che questo sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa.
9 Al paradigma della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. rimane quindi del tutto estraneo il profilo della condotta del custode, nel senso che non occor-
re accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, fondandosi tale responsabilità sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno.
Conseguentemente, sul danneggiato grava il solo onere di dimostrare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno (ovvero che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa), mentre spetta al custode, per li-
berarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare il “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale auto-
nomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 c.c.
come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situa-
zioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la co-
sa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la respon-
sabilità del custode come oggettiva, salva la prova del caso fortuito, da inten-
dersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.
10 Venendo all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta quindi all'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia e il danno.
Segnatamente, l'attore è chiamato a dimostrare che la situazione di obiet-
tiva pericolosità dello stato dei luoghi abbia costituito condicio sine qua non
dell'evento dannoso verificatosi e che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito (Cass. n. 11023/2018).
E, tanto, tenuto presente che deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca l'antecedente necessario dell'evento - nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso - e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla so-
pravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.
In altri termini, anche alla stregua di un costante orientamento giurispru-
denziale formatosi in materia, è necessario che il presunto danneggiato forni-
sca la prova che il danno sia stato imprescindibilmente provocato “per il fatto della cosa”, laddove la cosa non deve rappresentare mera occasione del pro-
cesso produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa,
per sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
Inoltre, con specifico riguardo alla vicenda in esame e in particolare ai cri-
teri che devono presiedere alla valutazione dell'evento meteorico quale caso fortuito, la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr Cass 4588 del
11/02/2022) ha chiarito che:
11 - l'ipotesi di «caso fortuito» è subordinata al possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre il carattere della inevitabilità
è intrinseco al fatto di essere un evento atmosferico;
- per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile che si inserisce nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo l'evento (con la conseguenza che il carattere eccezionale di un fenomeno natu-
rale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è
sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza);
- «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi
dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva
e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scienti-
fici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizza-
zione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta
al momento dell'evento atmosferico» (Cass. n. 25837 del 2017)
I.3. – Ciò precisato, nel caso di specie, come già rilevato da questo stesso
Tribunale con il precedente che la parte convenuta ha allegato in atti, con mo-
tivazione dalla quale questo giudice non ha ragione di discostarsi e che di se-
guito si riporta ex art.118 disp. att. c.p.c.: “nella fattispecie in esame, non v'è chi
non veda come i dati scientifici acquisiti dimostrino che le precipitazioni atmosferiche
che si sono abbattute sulla provincia di Crotone tra il 21 ed il 23 novembre 2020 sono
state del tutto eccezionali ed imprevedibili, da un'attenta lettura del “Rapporto di even-
to” redatto nell'occasione dall'AL (ossia l'Agenzia Regionale per la Protezione
12 dell'Ambiente della RI), si evince che tra il 21 ed il 23 novembre 2020 la regione
RI ed in particolare la provincia di Crotone è stata interessata da piogge di por-
tata ed intensità straordinaria: ed invero, specie nella zona di Crotone, Cirò Mari-
na e Cirò Superiore, risultano essere state registrate precipitazioni cumulate superiori
ai 300 mm (si veda in particolare la tabella 1 di cui alla relazione in atti). Anche
dall'analisi delle precipitazioni giornaliere emerge l'assoluta straordinarietà
dell'evento: nella ridetta area, nelle giornate del 21 e del 22 novembre 2020, si sono re-
gistrate precipitazioni superiori ai 200 mm (si vedano in particolare la tabella 2 e la ta-
bella 3 di cui alla relazione in atti). Dal raffronto dei predetti valori con i valori storici
dei massimi annuali di pioggia giornaliera è emerso che per il territorio della provincia
di Crotone l'evento in parola è stato il più critico mai verificato (cfr. tabella 4 di cui alla
relazione in atti). Sulla scorta dei dati acquisiti, la stessa AL ha concluso che “per
il territorio della provincia di Crotone si è trattato di un evento eccezionale”; ha ag-
giunto l'AL, “basti pensare al dato relativo alla stazione di Crotone;
infatti nono-
stante la consistenza notevole della serie storica (104 anni) la precipitazione giornaliera
registrata dalla stazione il 21 novembre 2020 risulta la più alta in assoluto dal 1916,
inizio del periodo di funzionamento.” (così si legge a pag. 22 della relazione richiama-
ta). L'eccezionalità dell'evento è confermata anche dalla valutazione dei tempi di ritor-
no (cfr. tabella 10 di cui alla relazione in atti): ed invero, ……. l'evento per cui è causa,
nell'area di interesse, ha un periodo di ritorno stimabile tra 70 e 190 anni, mentre con
riguardo alla massima portata al colmo, è variabile tra 10 e 200 anni, il che significa
che in un anno si può verificare con una probabilità statistica che va, rispettivamente,
dall'1,43% allo 0,53% nonché dal 10% allo 0,5%. I citati dati pluviometrici, in
uno con le riproduzioni fotografiche di cui al “Report di evento” redatto dal
13 Consiglio Nazionale delle ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione idro-
geologica (che danno immediata concretezza alla unicità, e drammaticità, del
nubifragio oggetto di causa), dimostrano in modo inconfutabile l'eccezionalità
delle precipitazioni atmosferiche che si sono abbattute sulla provincia di Cro-
tone a fine novembre 2020, fenomeni temporaleschi che di certo non sono in-
quadrabili, ….. a mere “piogge di elevata intensità” (cfr. Ordinanza Tribunale
di Crotone n. 8072/2023 del 29.11.2023 in atti).
Posto che il su citato provvedimento richiama gli stessi documenti che
ON ha allegato nel presente giudizio (ovvero: a) Report ARPACAL del no-
vembre 2020; b) Report del dicembre 2020), sulla cui base il Tribuna- Pt_4
le è chiamato a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità imputati alla convenuta, ne consegue che, anche nella fattispecie in esame, in conformità alle valutazioni tecniche sopra esposte, deve concludersi che l'evento alluvionale del 21-23 novembre 2020 si è manifestato con caratteri di eccezionalità ed im-
prevedibilità tali da poter essere considerato “caso fortuito” (come tale, del re-
sto, riconosciuto anche dai provvedimenti statali che hanno previsto ristori economici nei confronti delle imprese che ebbero a subire dei danni a seguito di detto evento) e, dunque, da escludere ogni addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico di CP_3
La soluzione adottata nella fattispecie in esame da questo Tribunale non può ritenersi smentita da quanto valutato dal c.t.u. nominato in corso di causa e rassegnato nella consulenza depositata.
14 Il c.t.u. ha infatti attestato che “dal rapporto di eventi 21 - 23 Novembre
2020 redatto dall'ARPACAL Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della RI, CENTRO REGIONALE FUNZIONALE MULTI-
RISCHI SICUREZZA DEL TERRITORIO, è risultato che l'evento meteorologi-
co che ha interessato la nostra regione tra il 21 e il 23 novembre 2020 è stato ca-
ratterizzato da piogge molto intense e persistenti localizzate soprattutto sul versante ionico centro-settentrionale che hanno colpito in particolare la provin-
cia di Crotone dove, in gran parte delle stazioni, sono state registrate precipita-
zioni cumulate superiori ai 300 mm”. E' vero che egli ha ritenuto che se il fosso di scolo adiacente il rilevato ferroviario fosse stato manutenuto e pulito con as-
senza di erbacce e detriti, vi sarebbe stato un regolare deflusso delle acque me-
teoriche, ma trattasi soltanto di sue supposizioni (tenuto conto altresì che il c.t.u. aggiunge che dalle foto in atti non è possibile stabilire se all'epoca dei fat-
ti il fosso di scolo fosse in effetti manutenuto e libero da arbusti che impedisse-
ro il deflusso delle acque meteoriche), non comprovate dalla verifica della si-
tuazione dei luoghi effettiva e, tenuto conto delle superiori considerazioni in merito all'eccezionalità dell'evento atmosferico, le stesse non sono sufficienti ad escludere il caso fortuito come sopra qualificato.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25837 del
31.10.2017, infatti, il caso fortuito è connotato dal carattere dell'imprevedibilità,
idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità oggettiva, dal punto di vi-
sta probabilistico o della causalità adeguata, senza che assuma alcuna rilevan-
za l'assenza o meno di colpa del custode.
15 E' evidente pertanto che nessuna responsabilità per l'evento eccezionale possa addebitarsi alla convenuta.
Da quanto sopra discende, pertanto, il rigetto della domanda.
II. – Non può invece trovare accoglimento, in difetto della prova dei suoi presupposti,
la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.
In proposito, secondo pacifica giurisprudenza, è necessario che l'interessato deduca e dimostri, sia che la parte abbia agito (o resistito) in mala fede o colpa grave, vale a dire nella consapevolezza del proprio torto o, co-
munque, con macroscopica colpa al riguardo (cfr. Cass. 14243/2014); sia l'esistenza di uno specifico danno che sia derivato come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, incombendo sull'istante l'onere di dimostrare nell'an e nel quantum quali siano i pregiudizi che gli sono derivati dall'esercizio dell'azione (diversi da quelli che possono essere ristorati median-
te la condanna al pagamento delle spese processuali); né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma (cfr. Cass. Sent. 12422/1995; n.
1200/1998; n. 18169/2004).
III. - In punto di regolamentazione delle spese di lite, la considerazione che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state del tutto disattese, unitamente alla valutazione del contegno processuale assunto dalla parte convenuta, cui il
DLGS 28/2010 imponeva una fattiva collaborazione al fine di evitare inutili
16 contenziosi – e ciò in quanto la partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione (così come agli incontri successivi) rappresenta una condotta asso-
lutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità - inducono questo giudice a ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla Corte Cost. 19.4.2018 n. 77 per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Analogamente, per quanto riguarda i compensi al c.t.u., come liquidati in corso di causa, che devono essere posti definitivamente a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, de-
finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (cod. Parte_1
fisc. ) nato a [...] il [...] contro C.F._1 ONroparte_1
(cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1
(R.G. n. 244/2023), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. rigetta tutte le altre domande
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico delle
17 parti in solido.
Così deciso in Crotone, il 16 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
18