TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22418 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BUONANNO ROSANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n.16
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n.75
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 10.12.2024 i ricorrenti , e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 contratto in Napoli il 19.12.1983 (atto n.577 , P. II, S. A,sez.C anno 1983) una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: , e Per_1 Per_2 Persona_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda divorzile, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio osserva, premesso che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione n° 565/2025 resa in data 14.03.2025 e pubblicata il 18.04.2025 passata in giudicato come da certificazione di cancelleria, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (11.03.2025) ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti, in ordine alla pronuncia divorzile, alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in Napoli in data 19.12.1983 (trascritto nei Registri dello stato civile del Parte_2
Comune di Napoli dell'anno 1983, atto n. 577 P. II s. A sez. C);
2) ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dare atto che il Prof. si è impegnato irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, Parte_1 dott.ssa , l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento Parte_2 anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70, così come modificato dall'art. 10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473bis.49 c.p.c.; somma da corrispondere alla dott.ssa con bonifico bancario su c.c. a quest'ultima Parte_2 intestato, le cui coordinate bancarie sono già note al rimettente alla data di sottoscrizione del presente atto, alle seguenti scadenze:
a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025;
b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026;
c) € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027. Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. anche solo di una tranche farà Parte_1 perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa al Pt_2 recupero dell'intero importo non versato, ma con le precisazioni di cui appresso.
Nell'ipotesi in cui non si addivenisse alla pronunzia di divorzio per cause ascrivibili alla dott.ssa
, quest'ultima sarà tenuta a restituire al prof. la somma già Parte_2 Parte_1 ricevuta di € 50.000,00 e di cui al punto 2a) e il prof. null'altro dovrà corrispondere Parte_1 alla stessa in relazione al presente accordo e alla scrittura privata del 20.11.24;
3a) sempre con riferimento agli aspetti economici tra le parti: posto che il Prof. Parte_1 si è impegnato irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, dott.ssa Parte_2
l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art.
10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473 bis. 49 c.p.c alle seguenti scadenze con bonifico bancario: a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025; b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al
28.01.2026; c) € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027; posto che sia stata pagata prima rata di cui al punto a) entro il 28.01.2025, il Prof. si impegna a corrispondere, per i Parte_1 titoli e la causali di cui sopra, alla dott.ssa con bonifico bancario le restanti Parte_2 somme di cui ai punti b) e c) di cui sopra e precisamente: € 50.000,00 (cinquantamila/00) al
28.01.2026 ed € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027.
Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. anche solo di una tranche farà Parte_1 perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa al Pt_2 recupero dell'intero importo non versato, con le precisazioni di cui appresso.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, il prof. non dovesse onorare gli impegni e le Pt_1 obbligazioni di cui al capo 3) del presente, sarà onerato di una penale giornaliera di € 500,00
(cinquecento/00) sino all'estinzione della predetta obbligazione di pagamento;
4) ritenere equa e congrua la pattuizione prevista dalle parti a titolo di assegno divorzile una tantum con le specificazioni di cui sopra e già recepite dal giudice della separazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art. 10 L.
74/87;
5)dare atto che la dott.ssa , ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato Parte_2 dall'art. 10 L. 74/87, è a conoscenza del fatto che con la corresponsione di tutta la predetta somma di € 170.000,00 non potrà più proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico nei confronti del prof. Parte_1
6) dare atto che le parti nel dichiarare nuovamente che non risultano procedimenti in sede penale
e civile aventi in tutto o in parte a oggetto le domande di cui al presente ricorso ovvero domande ad esso connesse, si riportano in ogni caso sul punto al contenuto della scrittura da loro sottoscritta in data 20.11.2024;
7) dare atto le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).
Ciò posto, il Tribunale, in ragione della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti come delineata in ricorso, ritiene equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile come pattuita.
Rilevato che i predetti accordi non sono contrari a norme imperative, ben possono essere recepiti e posti alla base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti
[...]
e a Napoli il 19.12.1983 (atto n. 577,parte II , S. Pt_1 Parte_2
A, sez.C reg. Atti Matrimonio anno 1983);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22418 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BUONANNO ROSANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n.16
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n.75
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 10.12.2024 i ricorrenti , e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 contratto in Napoli il 19.12.1983 (atto n.577 , P. II, S. A,sez.C anno 1983) una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: , e Per_1 Per_2 Persona_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda divorzile, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio osserva, premesso che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione n° 565/2025 resa in data 14.03.2025 e pubblicata il 18.04.2025 passata in giudicato come da certificazione di cancelleria, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (11.03.2025) ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti, in ordine alla pronuncia divorzile, alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in Napoli in data 19.12.1983 (trascritto nei Registri dello stato civile del Parte_2
Comune di Napoli dell'anno 1983, atto n. 577 P. II s. A sez. C);
2) ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dare atto che il Prof. si è impegnato irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, Parte_1 dott.ssa , l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento Parte_2 anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70, così come modificato dall'art. 10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473bis.49 c.p.c.; somma da corrispondere alla dott.ssa con bonifico bancario su c.c. a quest'ultima Parte_2 intestato, le cui coordinate bancarie sono già note al rimettente alla data di sottoscrizione del presente atto, alle seguenti scadenze:
a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025;
b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2026;
c) € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027. Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. anche solo di una tranche farà Parte_1 perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa al Pt_2 recupero dell'intero importo non versato, ma con le precisazioni di cui appresso.
Nell'ipotesi in cui non si addivenisse alla pronunzia di divorzio per cause ascrivibili alla dott.ssa
, quest'ultima sarà tenuta a restituire al prof. la somma già Parte_2 Parte_1 ricevuta di € 50.000,00 e di cui al punto 2a) e il prof. null'altro dovrà corrispondere Parte_1 alla stessa in relazione al presente accordo e alla scrittura privata del 20.11.24;
3a) sempre con riferimento agli aspetti economici tra le parti: posto che il Prof. Parte_1 si è impegnato irrevocabilmente a riconoscere alla moglie, dott.ssa Parte_2
l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) a titolo di pagamento anche anticipato dell'assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art.
10 L. 74/87 e in combinato disposto con l'art. 473 bis. 49 c.p.c alle seguenti scadenze con bonifico bancario: a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al 28.01.2025; b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) al
28.01.2026; c) € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027; posto che sia stata pagata prima rata di cui al punto a) entro il 28.01.2025, il Prof. si impegna a corrispondere, per i Parte_1 titoli e la causali di cui sopra, alla dott.ssa con bonifico bancario le restanti Parte_2 somme di cui ai punti b) e c) di cui sopra e precisamente: € 50.000,00 (cinquantamila/00) al
28.01.2026 ed € 70.000,00 (settantamila/00) al 28.01.2027.
Il mancato o ritardato pagamento da parte del prof. anche solo di una tranche farà Parte_1 perdere il beneficio della concessa dilazione, con conseguente diritto della Dott.ssa al Pt_2 recupero dell'intero importo non versato, con le precisazioni di cui appresso.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, il prof. non dovesse onorare gli impegni e le Pt_1 obbligazioni di cui al capo 3) del presente, sarà onerato di una penale giornaliera di € 500,00
(cinquecento/00) sino all'estinzione della predetta obbligazione di pagamento;
4) ritenere equa e congrua la pattuizione prevista dalle parti a titolo di assegno divorzile una tantum con le specificazioni di cui sopra e già recepite dal giudice della separazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato dall'art. 10 L.
74/87;
5)dare atto che la dott.ssa , ai sensi dell'art. 5 n. 8 L.898/70 così come modificato Parte_2 dall'art. 10 L. 74/87, è a conoscenza del fatto che con la corresponsione di tutta la predetta somma di € 170.000,00 non potrà più proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico nei confronti del prof. Parte_1
6) dare atto che le parti nel dichiarare nuovamente che non risultano procedimenti in sede penale
e civile aventi in tutto o in parte a oggetto le domande di cui al presente ricorso ovvero domande ad esso connesse, si riportano in ogni caso sul punto al contenuto della scrittura da loro sottoscritta in data 20.11.2024;
7) dare atto le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).
Ciò posto, il Tribunale, in ragione della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti come delineata in ricorso, ritiene equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile come pattuita.
Rilevato che i predetti accordi non sono contrari a norme imperative, ben possono essere recepiti e posti alla base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti
[...]
e a Napoli il 19.12.1983 (atto n. 577,parte II , S. Pt_1 Parte_2
A, sez.C reg. Atti Matrimonio anno 1983);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino