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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7763/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via P. Harris, 21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z55 2023 000283405 9 CUT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5266/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7763/2024 Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della CTP di Caserta n. 1128/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stessoe nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato sulla base delle ritenuta (dall'Ufficio) impugnazione di venti atti, in occasione del ricorso proposto avverso una intimazione di pagamento che faceva riferimento a 14 cartelle di pagamento e 5 avvisi di acecrtamento, con conseguente carente versamento del CUT, atteso che veniva sostenuto dall'Ufficio essersi realizzata altresì la impugnazione dei precedenti avvisi di accertamento.
Si era costituita la Amministrazione sostenendo la fondatezza della propria originaria domanda.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che nel giudizio originario non fosse stato impugnato solo l'ultimo atto ma anche atti presupposti;
compensando le spese e competenze.
Con l'appello in esame il contribuente propone un unico motivo, che intende rimettere in discussione la stessa fondatezza dell'invito alla integrazione, con il riconoscimento della non debenza dell'integrazione del contributo unificato.
Si è costituita la Amministrazione ribadendo le ragioni che avevano portato al rigetto del ricorso.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa con riferimento ad altra pronuncia favorevole allo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di giustizia osserva quanto segue.
Questa Corte è conscia della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 (Cass. n. 16283/2021, cui adde da ultimo Cass. n.
37386/2022), come del pari della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla difesa del Ministero, ma reputa che la stessa non si addica alla vicenda in esame, in quanto presuppone che sia stata effettivamente dimostrata l'avvenuta impugnazione, in via cumulativa, di più atti tributari.
Il pur articolato ed esaustivo, quanto ai richiami giurisprudenziali, atto di appello appare, infatti, formulato sul presupposto, però non dimostrato, che nella fattispecie si sia al cospetto di un'impugnazione cumulativa di più atti tributari, requisito questo che appunto consente di poter determinare il contributo in relazione ai singoli atti impugnati, ma non tiene conto dell'effettivo contenuto della richiesta del contribuente che risulta indirizzata all'annullamento di un singolo atto, come si riscontra dal raffronto tra il petitum e la causa petendi dell'atto di cui al giudizio per il quale viene sollecitata l'integrazione del CUT.
Né può sovvertire tale conclusione la circostanza che fosse sollecitata anche la verifica della effettiva notifica degli atti presupposti, trattandosi di accertamento di natura esclusivamente incidentale, in quanto costituente una necessaria verifica onde pervenire però alla decisione circa la validità del solo atto effettivamente contestato.
Non è qui in discussione la astratta possibilità di proporre cumulativamente con un solo atto l'impugnazione di più atti impositivi o comunque di più atti suscettibili di impugnazione dinanzi al giudice tributario, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna formale negazione di tale regola, che peraltro è implicitamente ribadita proprio dal testo dell'art. 14 del DPR n. 115/2002, ma si intende contestare l'apprezzamento in ordine all'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione da parte del contribuente, apprezzamento che, ad avviso di questo Collegio non è suscettibile di cesura, avendo la sentenza gravata ancorato il giudizio ad una puntuale e precisa disamina degli atti di causa.
Le critiche mosse dalla difesa del Ministero, con il richiamo alla copiosa giurisprudenza anche di merito in ordine all'applicazione della citata norma in caso di processi cumulativi, non tiene conto però della concreta situazione oggetto del presente procedimento, nel quale è incontestabile che ad essere stato impugnato sia stato solo la cartella esattoriale di Agenzia delle Entrate - RI (Ag. RI prov. di Ca-
serta) n. 02820190050942880000 notif. il 15/01/2022 dell'importo di Euro 363,29 per
IMU COMUNE SANT'ANTIMO anno 2012,come espressamente ribadito nel ricorso originario nella individuazione dell'atto impugnato (come si ricava dall'esame del ricorso originario in atti), e senza che rilevi la circostanza che la valutazione della sua legittimità debba passare anche tramite la verifica della legittimità della notifica degli atti prodromici, in quanto si tratta di verifica, come detto, solo di natura incidentale.
Nè rileva il fatto che possa sussistere un interesse astratto all'impugnazione dell'atto prodromico, allorchè venga conosciuto in occasione della notifica dell'atto successivo.
Una cosa è, infatti, sostenere che sia ammissibile un'impugnazione finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere per mancata notifica dell'atto presupposto, altro è ritenere che detta impugnazione sia implicitamente contenuta in quella avente ad oggetto l'atto successivo, e ciò sebbene l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto. Il perimetro dell'impugnazione, infatti, non è “a rime obbligate", bensì è quello prescelto e definito dal ricorrente. con la puntuale individuazione degli atti impugnati e dei vizi eccepiti.
Ad opinare diversamente, dovrebbe, ad esempio, sostenersi che laddove sia impugnato un atto che investa solo la debenza delle sanzioni o degli interessi, poiché questi ultimi sono dovuti in quanto sia dovuto il tributo principale cui accedono, il valore debba essere sempre determinato sulla base dell'intero credito, trascurandosi però che l'eventuale verifica sollecitata dalla contestazione degli accessori, comporta un accertamento della debenza del debito in conto capitale solo di carattere incidentale.
Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento che si avrebbe nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, ove riferito ad una pluralità di carichi tributari, la stessa si rivela solo apparente, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, ma si tratta di impugnazione sempre delle cartelle sottostanti (di cui si contesta l'effettiva notifica o la sua validità), la cui conoscenza viene agevolata dal rilascio dell'estratto di ruolo, così che non si verte in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, ma delle cartelle la cui conoscenza sia avvenuta tramite l 'estratto di ruolo (Cass. S.U. n. 19704/2015), così che, ove più cartelle siano impugnate, l'art. 14 del DPR
n. 115/2002 impone di determinare il contributo sulla scorta del numero delle medesime effettivamente contestate.
L'appello deve quindi essere accolto, atteso che la lettura del ricorso avverso la intimazione richiama le sotese cartelle al solo fine di sostenere la intervenuta prescrizione del credito,.
Può essere disposta la compensazione delle spese che risulta giustificata dalla peculiarità e novità della questione, che in sede di prima applicazione da parte della Corte di giustizia di I grado di Caserta ha visto decisioni di segno discordante, così da legittimare altresì il ricorso al giudice dell'appello per una necessaria rivalutazione della questione, e la individuazione di un univoco orientamento in merito
P.Q.M.
Respinge l'appello, con conferma della impugnata decisione. Spese del grado compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7763/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Via P. Harris, 21 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z55 2023 000283405 9 CUT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5266/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7763/2024 Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della CTP di Caserta n. 1128/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stessoe nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato sulla base delle ritenuta (dall'Ufficio) impugnazione di venti atti, in occasione del ricorso proposto avverso una intimazione di pagamento che faceva riferimento a 14 cartelle di pagamento e 5 avvisi di acecrtamento, con conseguente carente versamento del CUT, atteso che veniva sostenuto dall'Ufficio essersi realizzata altresì la impugnazione dei precedenti avvisi di accertamento.
Si era costituita la Amministrazione sostenendo la fondatezza della propria originaria domanda.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che nel giudizio originario non fosse stato impugnato solo l'ultimo atto ma anche atti presupposti;
compensando le spese e competenze.
Con l'appello in esame il contribuente propone un unico motivo, che intende rimettere in discussione la stessa fondatezza dell'invito alla integrazione, con il riconoscimento della non debenza dell'integrazione del contributo unificato.
Si è costituita la Amministrazione ribadendo le ragioni che avevano portato al rigetto del ricorso.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa con riferimento ad altra pronuncia favorevole allo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di giustizia osserva quanto segue.
Questa Corte è conscia della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 (Cass. n. 16283/2021, cui adde da ultimo Cass. n.
37386/2022), come del pari della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla difesa del Ministero, ma reputa che la stessa non si addica alla vicenda in esame, in quanto presuppone che sia stata effettivamente dimostrata l'avvenuta impugnazione, in via cumulativa, di più atti tributari.
Il pur articolato ed esaustivo, quanto ai richiami giurisprudenziali, atto di appello appare, infatti, formulato sul presupposto, però non dimostrato, che nella fattispecie si sia al cospetto di un'impugnazione cumulativa di più atti tributari, requisito questo che appunto consente di poter determinare il contributo in relazione ai singoli atti impugnati, ma non tiene conto dell'effettivo contenuto della richiesta del contribuente che risulta indirizzata all'annullamento di un singolo atto, come si riscontra dal raffronto tra il petitum e la causa petendi dell'atto di cui al giudizio per il quale viene sollecitata l'integrazione del CUT.
Né può sovvertire tale conclusione la circostanza che fosse sollecitata anche la verifica della effettiva notifica degli atti presupposti, trattandosi di accertamento di natura esclusivamente incidentale, in quanto costituente una necessaria verifica onde pervenire però alla decisione circa la validità del solo atto effettivamente contestato.
Non è qui in discussione la astratta possibilità di proporre cumulativamente con un solo atto l'impugnazione di più atti impositivi o comunque di più atti suscettibili di impugnazione dinanzi al giudice tributario, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna formale negazione di tale regola, che peraltro è implicitamente ribadita proprio dal testo dell'art. 14 del DPR n. 115/2002, ma si intende contestare l'apprezzamento in ordine all'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione da parte del contribuente, apprezzamento che, ad avviso di questo Collegio non è suscettibile di cesura, avendo la sentenza gravata ancorato il giudizio ad una puntuale e precisa disamina degli atti di causa.
Le critiche mosse dalla difesa del Ministero, con il richiamo alla copiosa giurisprudenza anche di merito in ordine all'applicazione della citata norma in caso di processi cumulativi, non tiene conto però della concreta situazione oggetto del presente procedimento, nel quale è incontestabile che ad essere stato impugnato sia stato solo la cartella esattoriale di Agenzia delle Entrate - RI (Ag. RI prov. di Ca-
serta) n. 02820190050942880000 notif. il 15/01/2022 dell'importo di Euro 363,29 per
IMU COMUNE SANT'ANTIMO anno 2012,come espressamente ribadito nel ricorso originario nella individuazione dell'atto impugnato (come si ricava dall'esame del ricorso originario in atti), e senza che rilevi la circostanza che la valutazione della sua legittimità debba passare anche tramite la verifica della legittimità della notifica degli atti prodromici, in quanto si tratta di verifica, come detto, solo di natura incidentale.
Nè rileva il fatto che possa sussistere un interesse astratto all'impugnazione dell'atto prodromico, allorchè venga conosciuto in occasione della notifica dell'atto successivo.
Una cosa è, infatti, sostenere che sia ammissibile un'impugnazione finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere per mancata notifica dell'atto presupposto, altro è ritenere che detta impugnazione sia implicitamente contenuta in quella avente ad oggetto l'atto successivo, e ciò sebbene l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto. Il perimetro dell'impugnazione, infatti, non è “a rime obbligate", bensì è quello prescelto e definito dal ricorrente. con la puntuale individuazione degli atti impugnati e dei vizi eccepiti.
Ad opinare diversamente, dovrebbe, ad esempio, sostenersi che laddove sia impugnato un atto che investa solo la debenza delle sanzioni o degli interessi, poiché questi ultimi sono dovuti in quanto sia dovuto il tributo principale cui accedono, il valore debba essere sempre determinato sulla base dell'intero credito, trascurandosi però che l'eventuale verifica sollecitata dalla contestazione degli accessori, comporta un accertamento della debenza del debito in conto capitale solo di carattere incidentale.
Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento che si avrebbe nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, ove riferito ad una pluralità di carichi tributari, la stessa si rivela solo apparente, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, ma si tratta di impugnazione sempre delle cartelle sottostanti (di cui si contesta l'effettiva notifica o la sua validità), la cui conoscenza viene agevolata dal rilascio dell'estratto di ruolo, così che non si verte in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, ma delle cartelle la cui conoscenza sia avvenuta tramite l 'estratto di ruolo (Cass. S.U. n. 19704/2015), così che, ove più cartelle siano impugnate, l'art. 14 del DPR
n. 115/2002 impone di determinare il contributo sulla scorta del numero delle medesime effettivamente contestate.
L'appello deve quindi essere accolto, atteso che la lettura del ricorso avverso la intimazione richiama le sotese cartelle al solo fine di sostenere la intervenuta prescrizione del credito,.
Può essere disposta la compensazione delle spese che risulta giustificata dalla peculiarità e novità della questione, che in sede di prima applicazione da parte della Corte di giustizia di I grado di Caserta ha visto decisioni di segno discordante, così da legittimare altresì il ricorso al giudice dell'appello per una necessaria rivalutazione della questione, e la individuazione di un univoco orientamento in merito
P.Q.M.
Respinge l'appello, con conferma della impugnata decisione. Spese del grado compensate