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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2025
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
788/2025 RG., promossa da:
, (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Simone Ferrari e
Carlo Cavalletti del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
Legale Ferrari sito in Parma, Via Paganini n. 23/A;
RICORRENTE
contro
,(C.F. P.IVA_1 ), con Controparte_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati
Sabrina, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2 ), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto
[...] CP_3 in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 1;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 22.07.2025 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, riassumendo la causa originariamente instauratasi innanzi al Tribunale di
Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro (N. R.G. 2024/526) e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"-in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta
elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, anni in cui la ricorrente è stata titolare di contratto di supplenza almeno sino al termine delle attività didattiche, per un totale di € 1 . 500,00 e conseguentemente condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
"Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.".
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 08.09.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, eccependo l'intervenuto prescrizione quinquennale relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 18.09.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. 2.2. La ricorrente insegnante vincitrice del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con DDG. n. 1546 del 7 novembre 2018 per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola primaria e attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 ha prestato servizio alle dipendenze del
-
in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al Controparte_1
termine delle attività didattiche per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2.3. L'Amministrazione convenuta, costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, deducendo che la notifica della diffida ad adempiere datata 21.07.2023, effettuata mediante lettera raccomandata A/R ma priva della relativa ricevuta di ritorno, non possa ritenersi perfezionata, sicché il primo atto interruttivo della prescrizione è da considerarsi il ricorso introduttivo del presente procedimento.
Sul punto, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 resistente.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che parte ricorrente ha inteso provare la regolare spedizione (e ricezione) della diffida a favore dell'Amministrazione convenuta, allegando copia della distinta e la semplice schermata del sito internet delle Poste relativa alla spedizione n. 20054509631-212.
È, dunque, opportuno interrogarsi su quale sia il regime probatorio in materia di spedizione di atti unilaterali ricettizi e il valore probatorio dei documenti prodotti dall'attore.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., i condivisibili principi espressi dal Tribunale di Vicenza nella sentenza n.
55/2023 ed avallati dalla Suprema Corte di Cassazione: "Quanto ai prima profilo, è stato osservato che, in tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi ai sensi dell'articolo 1335 cod. civ., l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinataria grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e, quindi, anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (nella specie, Pt 2 ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della presunzione in un caso in cui il nome del destinatario era compresa in una distinta di raccomandate relative a
1 Tale ultimo documento è stato validamente prodotto, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 in sede di prima udienza di discussione.
,
² Schermata dalla quale si evince che la raccomandata contenente la diffida ad adempiere è stata 2
spedita e presa in consegna in data 21.07.2023, ed è stata consegnata con successo all'indirizzo del destinatario (Viale Trastevere n. 76/A - 00153 – Roma, sede dell'Amministrazione convenuta) in data 26.07.2023 alle ore 17:53. più persone corredata dall'indicazione della città di destinazione ma priva dell'indirizzo) (Cass. Sez. I, sent. n. 11757 del 20/10/1999; cfr. in tal senso cass. sez.
1, sent. n. 10751 del 12/10/1991). In quest'ottica, è stato di recente rilevato che la dimostrazione del solo invio di una raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, da cui, in presenza di altri elementi, si può dedurre per presunzione la prova dell'arrivo dell'atto unilaterale al destinatario e della sua conoscenza (Cass. Sez. VI, ord. n. 511 dell'11/1/2019) .
Ancora più di recente, è stato osservato che il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In
tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di provautile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. (Cass. sez. 111, ord. n. 31845 del
27/10/2022).
Quanto alla seconda questione, la Suprema Corte, espressasi per lo più in fattispecie di notificazione di atti giudiziari, ha costantemente negato che il deposito dell'avviso di ricevimento di una raccomandata a. r. (previsto ad es. nelle notifiche ex art. 140
c.p.c.) possa essere surrogato dalla produzione di stampa del sito delle poste italiane
(cfr. tra le varie, Cass. Sez. VI, sent. n. 25285 del 28/11/2014; cass. sez. V, ord. n.
6524 del 2018; cass. Sez. II I, ord. n. 36900 del 16/12/2022). Va, tuttavia, osservato che ls Suprema Corte parrebbe adottare un orientamento diverso, laddove l'atto di cui si intenda provare la spedizione/ricezione non sia un atto giudiziario, ma un atto unilaterale recettizio. Sul punto, il convenuto ha menzionato, da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 3), Cass. Sez. III, Ord. n. 17810 del 26/9/2020, che tuttavia non pare conferente, riferendosi non alla validità probatoria del sito di Poste
Italiane, ma a quella di un sito internet di servizio postale di diverso paese (nel caso di specie, gli Emirati Arabi Uniti;
le SU si sono espresse in merito all'invio di una raccomandata semplice per la disdetta di un contratto di comodato): a prescindere da ciò, potrebbe ritenersi che la copia della schermata del sito delle Poste Italiane, potrebbe, almeno in relazione all'invio di atti unilaterali recettizi, essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio/ricezione dell'atto".
Tanto chiarito, si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia dato prova, non solo dell'invio, ma anche della ricezione dell'atto di diffida stragiudiziale a favore dell'Amministrazione convenuta.
Invero, pacifica la dimostrazione dell'invio, da parte dell'attore, della raccomandata n. 20054509631-2 trattandosi di circostanza provata per tabulas la suindicata
-
copia della schermata del sito internet delle Poste Italiane rappresenta uno degli “altri elementi” che, in assenza di confutazione avversa, comporta l'operatività della presunzione di conoscenza da parte del destinatario.
Di talché, l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione convenuta in relazione agli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 deve essere rigettata.
2.4. Tanto premesso, si richiamano, nel merito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di
Milano con sentenza 23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa Chiara Colosimo: “ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 2015, "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a
,
tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario
,
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica", e come "l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi".
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro" (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006). In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che "spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", osservando: "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti" (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come "...il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento" (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25
settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;
in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere".
Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto di Parte_1 di ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di Euro 500,00.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Il Tribunale di Parma
-
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1 di ottenere la carta1) Accerta e dichiara il diritto di docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di
Euro 500,00 annui.
2) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3) Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali ed Euro 49,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il giorno 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
788/2025 RG., promossa da:
, (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Simone Ferrari e
Carlo Cavalletti del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
Legale Ferrari sito in Parma, Via Paganini n. 23/A;
RICORRENTE
contro
,(C.F. P.IVA_1 ), con Controparte_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati
Sabrina, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2 ), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto
[...] CP_3 in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 1;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 22.07.2025 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, riassumendo la causa originariamente instauratasi innanzi al Tribunale di
Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro (N. R.G. 2024/526) e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"-in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta
elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, anni in cui la ricorrente è stata titolare di contratto di supplenza almeno sino al termine delle attività didattiche, per un totale di € 1 . 500,00 e conseguentemente condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
"Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.".
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 08.09.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, eccependo l'intervenuto prescrizione quinquennale relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 18.09.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. 2.2. La ricorrente insegnante vincitrice del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con DDG. n. 1546 del 7 novembre 2018 per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola primaria e attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 ha prestato servizio alle dipendenze del
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in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al Controparte_1
termine delle attività didattiche per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2.3. L'Amministrazione convenuta, costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, deducendo che la notifica della diffida ad adempiere datata 21.07.2023, effettuata mediante lettera raccomandata A/R ma priva della relativa ricevuta di ritorno, non possa ritenersi perfezionata, sicché il primo atto interruttivo della prescrizione è da considerarsi il ricorso introduttivo del presente procedimento.
Sul punto, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 resistente.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che parte ricorrente ha inteso provare la regolare spedizione (e ricezione) della diffida a favore dell'Amministrazione convenuta, allegando copia della distinta e la semplice schermata del sito internet delle Poste relativa alla spedizione n. 20054509631-212.
È, dunque, opportuno interrogarsi su quale sia il regime probatorio in materia di spedizione di atti unilaterali ricettizi e il valore probatorio dei documenti prodotti dall'attore.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., i condivisibili principi espressi dal Tribunale di Vicenza nella sentenza n.
55/2023 ed avallati dalla Suprema Corte di Cassazione: "Quanto ai prima profilo, è stato osservato che, in tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi ai sensi dell'articolo 1335 cod. civ., l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinataria grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e, quindi, anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione, appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (nella specie, Pt 2 ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della presunzione in un caso in cui il nome del destinatario era compresa in una distinta di raccomandate relative a
1 Tale ultimo documento è stato validamente prodotto, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 in sede di prima udienza di discussione.
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² Schermata dalla quale si evince che la raccomandata contenente la diffida ad adempiere è stata 2
spedita e presa in consegna in data 21.07.2023, ed è stata consegnata con successo all'indirizzo del destinatario (Viale Trastevere n. 76/A - 00153 – Roma, sede dell'Amministrazione convenuta) in data 26.07.2023 alle ore 17:53. più persone corredata dall'indicazione della città di destinazione ma priva dell'indirizzo) (Cass. Sez. I, sent. n. 11757 del 20/10/1999; cfr. in tal senso cass. sez.
1, sent. n. 10751 del 12/10/1991). In quest'ottica, è stato di recente rilevato che la dimostrazione del solo invio di una raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, da cui, in presenza di altri elementi, si può dedurre per presunzione la prova dell'arrivo dell'atto unilaterale al destinatario e della sua conoscenza (Cass. Sez. VI, ord. n. 511 dell'11/1/2019) .
Ancora più di recente, è stato osservato che il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In
tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di provautile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. (Cass. sez. 111, ord. n. 31845 del
27/10/2022).
Quanto alla seconda questione, la Suprema Corte, espressasi per lo più in fattispecie di notificazione di atti giudiziari, ha costantemente negato che il deposito dell'avviso di ricevimento di una raccomandata a. r. (previsto ad es. nelle notifiche ex art. 140
c.p.c.) possa essere surrogato dalla produzione di stampa del sito delle poste italiane
(cfr. tra le varie, Cass. Sez. VI, sent. n. 25285 del 28/11/2014; cass. sez. V, ord. n.
6524 del 2018; cass. Sez. II I, ord. n. 36900 del 16/12/2022). Va, tuttavia, osservato che ls Suprema Corte parrebbe adottare un orientamento diverso, laddove l'atto di cui si intenda provare la spedizione/ricezione non sia un atto giudiziario, ma un atto unilaterale recettizio. Sul punto, il convenuto ha menzionato, da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 3), Cass. Sez. III, Ord. n. 17810 del 26/9/2020, che tuttavia non pare conferente, riferendosi non alla validità probatoria del sito di Poste
Italiane, ma a quella di un sito internet di servizio postale di diverso paese (nel caso di specie, gli Emirati Arabi Uniti;
le SU si sono espresse in merito all'invio di una raccomandata semplice per la disdetta di un contratto di comodato): a prescindere da ciò, potrebbe ritenersi che la copia della schermata del sito delle Poste Italiane, potrebbe, almeno in relazione all'invio di atti unilaterali recettizi, essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio/ricezione dell'atto".
Tanto chiarito, si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia dato prova, non solo dell'invio, ma anche della ricezione dell'atto di diffida stragiudiziale a favore dell'Amministrazione convenuta.
Invero, pacifica la dimostrazione dell'invio, da parte dell'attore, della raccomandata n. 20054509631-2 trattandosi di circostanza provata per tabulas la suindicata
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copia della schermata del sito internet delle Poste Italiane rappresenta uno degli “altri elementi” che, in assenza di confutazione avversa, comporta l'operatività della presunzione di conoscenza da parte del destinatario.
Di talché, l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione convenuta in relazione agli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 deve essere rigettata.
2.4. Tanto premesso, si richiamano, nel merito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di
Milano con sentenza 23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa Chiara Colosimo: “ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 2015, "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a
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tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario
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dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica", e come "l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi".
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro" (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006). In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che "spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", osservando: "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti" (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come "...il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento" (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25
settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;
in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere".
Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto di Parte_1 di ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di Euro 500,00.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Il Tribunale di Parma
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Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1 di ottenere la carta1) Accerta e dichiara il diritto di docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di
Euro 500,00 annui.
2) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
3) Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali ed Euro 49,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il giorno 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri