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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PESARO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 506/2024
tra
+ 1 Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggi 5 febbraio 2025, sono comparsi:
l'Avv. CAVALIERI FRANCESCO per parte ricorrente e l'Avv. Rebellato in sost. dell'Avv. BISSA
PIERLUIGI per parte resistente.
L'Avv. Cavalieri si riporta alle note conclusive autorizzate e depositate.
L'Avv. Rebellato si riporta alle note conclusive autorizzate e depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA pagina 1 di 4
TRIBUNALE di PESARO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2024
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CAVALIERI Parte_1
PARTE RCORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. BISSA PIERLUIGI Controparte_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
In fatto ed in diritto
All'esito della prova per testi deve ritenersi confermato lo stato dell'appartamento al momento del rilascio (settembre 2022) così come rappresentato dalle fotografie allegate all'elaborato peritale depositato da parte ricorrente.
Con riguardo, dunque, allo stato del parquet vi è la prova che questo, al momento della riconsegna dell'appartamento, presentasse un trattamento (a vernice) diverso dal trattamento ad olio (opaco) al tempo dell'inizio della locazione (luglio 2019).
Vi è la prova, inoltre, del danneggiamento dei battiscopa, poiché alla data della riconsegna dell'appartamento, questi presentavano macchie di vernice e interruzioni che, della cui evidenza, al momento dell'inizio della locazione, non vi è prova.
In sede di ATP il costo per il ripristino è stato quantificato, all'aprile 2023, in €6.942,24+IVA.
pagina 2 di 4 Si ritiene equo quantificare il relativo danno, alla data della sentenza in €7.000,00+IVA.
Con riguardo alle ulteriori voci di danno lamentate dai ricorrenti queste debbono essere imputate ad inadempimento del conduttore ove non siano conseguenza di deterioramento o consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto (art. 1590 c.c.).
Deve ritenersi, pertanto, come la mancanza di placche degli interruttori, di parte delle luci di emergenza e della parziale rovina dell'impianto elettrico costituiscano inadempimenti imputabili al conduttore e fonte di danno.
Deve ritenersi, inoltre, come lo stato degli infissi, della mobilia e della cabina armadio nonché i difetti dei sanitari e delle pareti dei bagni non rientrassero nella normale usura conseguente al normale utilizzo dei singoli accessori dell'immobile anche in ragione della brevità del periodo di locazione.
All'esito della CTU svolta in sede di ATP si ritiene equo quantificare il relativo danno, alla data della sentenza, in €4.500,00 +IVA.
All'esito della prova per testi vi è la prova della esecuzione della tinteggiatura così che debbono ritersi necessarie le sole riprese conseguenti alle opere di ripristino che precedono.
Le spese di tinteggiatura e di pulizia si ritiene equo quantificarle in €2.500,00+IVA alla data della sentenza.
La domanda deve essere, pertanto, accolta come in dispositivo.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento a favore di e della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di €14.500,00+IVA oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite (comprensive della fase di ATP), che si liquidano in € 287,00+€264,00 per spese, €5.600,00 per compensi, di cui
€1.400,00 per le fasi di studio della controversia, €1.200,00 per le fasi introduttive del giudizio,
€1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Spese di CTU svolta in sede di ATP definitivamente a carico di parte resistente.
pagina 3 di 4 Pesaro, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Emanuele Mosci
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