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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3089/2024 R.G.
TRA
con Avv. Anna Taverna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato dirigente CP_1 medico presso l' Controparte_2
sino al 31.8.2021, attualmente in quiescenza, esponeva: che con atto
[...] di citazione del 9.12.1999 i sigg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
avevano convenuto in giudizio esso ricorrente nonchè l' di
[...] CP_3
, nella quale, all'epoca dei fatti, l'attuale si CP_1 Controparte_4 trovava incorporata, affinchè fosse dichiarata la loro responsabilità per colpa per la morte del sig. avvenuta in data 14.2.1990; che, a seguito Persona_1 della notifica dell'atto di citazione, esso ricorrente aveva notiziato l'
[...]
dell'atto notificatogli e che, in mancanza di indicazione da parte CP_5 dell'Ente di un proprio un legale che patrocinasse la sua difesa, aveva provveduto alla nomina di un proprio difensore di fiducia senza alcuna opposizione da parte dell' ; che il Tribunale di Cosenza, con Controparte_5
1 sentenza n. 1510/09 del 19.5.2009 aveva rigettato la domanda attrice condannando gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidando in favore di esso ricorrente la somma lire 12.702,69; che i sigg.
e avevano proposto appello avverso detta Parte_2 Parte_4 sentenza e che nel giudizio di appello si erano costituiti esso ricorrente, che aveva conferito mandato al legale da cui già era stato difeso in primo grado in mancanza di diversa indicazione da parte dell' , nonchè l' Controparte_5 [...]
e l' che con sentenza n. 1526/2018 del CP_1 Controparte_6
3.7.2018 la Corte d'Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione di primo grado liquidando in favore di esso ricorrente le spese di lite nella misura di euro 11.822,50; che avverso tale sentenza e Parte_2 Parte_3
avevano proposto ricorso per cassazione e che nel relativo giudizio si
[...] erano costituiti esso ricorrente con ricorso incidentale nonché le Controparte_7
già che la Corte di Cassazione con ordinanza del
[...] Controparte_6
13.10.2020 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Parte_5
in proprio e, in accoglimento del ricorso incidentale proposto da esso
[...] ricorrente, la tardività dell'appello presentato da , cassando Parte_2 senza rinvio la sentenza di secondo grado;
che la citata ordinanza della
Cassazione, oltre a statuire la compensazione delle spese per il giudizio di legittimità, aveva dichiarato la compensazione delle spese per tutti i gradi dei precedenti giudizi, in cui la parte soccombente era stata invece condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e, dunque, anche di esso ricorrente;
che in conseguenza di detta pronuncia, il dott. , con Parte_2 missiva del 23.11.2020, aveva chiesto ad esso ricorrente la restituzione di tutte le somme già corrisposte a titolo di spese legali liquidate con le sentenze di primo e secondo grado in cui era rimasto soccombente, per una somma complessiva pari ad euro 33.832,34; che in ottemperanza a detta richiesta esso ricorrente, a mezzo di bonifico del 4.1.2021, aveva restituito al dott.
la somma di euro 28.606,24 e che in data 13.3.2023 aveva Parte_2 fatto seguito ulteriore bonifico per la restituzione della somma residuale di euro 5.226,10; che la somma così restituita era stata interamente utilizzata da esso ricorrente per far fronte alle spese legali sostenute per la propria difesa;
2 che, sebbene vittorioso in tutti i gradi di giudizio, esso ricorrente, avendo dovuto restituire le somme liquidategli a titolo di spese legali e utilizzate per pagare l'attività professionale svolta in sua difesa, di fatto, aveva sostenuto direttamente, a proprie spese, l'ingente onere economico del lungo iter processuale.
Tutto ciò premesso, invocando l'art. 41 DPR 270/87 ritenuto ratione temporis applicabile, assumeva di avere diritto al rimborso da parte dell' CP_1 delle spese legali nella misura liquidate dalle sentenze di I° e II° grado e quindi di quanto restituito al Dott. e, dopo aver rappresentato che le Parte_2 istanze inoltrate alla convenuta intese ad ottenere detto rimborso erano rimaste senza riscontro, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del dott. , per tutto quanto esposto in narrativa, al rimborso delle Pt_1 spese legali sostenute, nella misura di euro 33.832,34, per tutte le ragioni esposte in narrativa. - per l'effetto, condannare l' Controparte_8
[..] a rimborsare e corrispondere al dott. la somma di euro
[...] Pt_1
33.832,34 [..]”
L' , benchè ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Pone parte ricorrente a fondamento della domanda la disposizione dell'art. 41
D.P.R. n. 270/1987 - ritenuto ratione temporis applicabile in considerazione dell'epoca di instaurazione nei suoi confronti del giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 del ricorso) che disponeva “L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
3 L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa”.
Come rileva parte ricorrente il dell8.6.2000 ha disposto all'art. 25, Parte_6 comma 4, la disapplicazione del menzionato art. 41 D.P.R. n. 270/1987 prevedendo, nei primi tre commi di tale norma, che “L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità – pur pronunciandosi sulla disposizione dell'art. 28 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 16.9.2000, la cui ratio è comunque identica a quella dell'art. 41 D.P.R. n. 270/1987 di cui qui si discute, nonché a quella della successiva norma dell'art. 25 CCNL dell'8.6.2000 - Pt_6 ha affermato che “in materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio […] l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del
4 comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che
l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (cfr. Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2017, n. 25976).
La Corte di legittimità ha, in particolare, evidenziato che “[…] Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016
n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'Ente […]”.
Ebbene, nella specie, in punto di fatto, parte ricorrente assume di aver notiziato l' dell'atto di citazione notificatogli e sostiene che, in Controparte_5 mancanza di indicazione da parte dell'Ente di un proprio un legale che patrocinasse la sua difesa, aveva provveduto alla nomina di un proprio
5 difensore di fiducia senza alcuna opposizione da parte del datore di lavoro (cfr. pag. 2 del ricorso).
Tale assunto è, tuttavia, priva di riscontro probatorio poiché non è in alcun modo provato che la comunicazione datata 20.12.1999 (cfr. all. fasc. ricorrente) – con la quale il ricorrente ha, appunto, chiesto all' di CP_3
di nominare un difensore di fiducia per patrocinare la causa intentata CP_1 nei suoi confronti dai sigg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
– sia stata effettivamente portata a conoscenza dell' di , CP_3 CP_1 datore di lavoro del ricorrente, nulla essendo stato prodotto al riguardo.
Non è, dunque, provato che l' di sia stata effettivamente CP_3 CP_1 raggiunta dalla richiesta del ricorrente volta alla nomina di un legale dell'Ente per il patrocinio nel procedimento intrapreso nei suoi confronti (e della preannunciata scelta di provvedere, in mancanza di designazione, alla nomina di un difensore di fiducia).
Conseguentemente non è fondato l'assunto del ricorrente, secondo cui non vi è stata indicazione da parte dell'Ente di un proprio un legale che patrocinasse la difesa del dipendente (così in ricorso alla pag. 2) posto che, appunto, una indicazione da parte dell'Ente intanto può ipotizzarsi a fronte di una previa richiesta di nomina di un legale effettivamente conosciuta;
né, del pari, è fondato l'assunto per cui la nomina da parte del ricorrente del difensore di fiducia sia avvenuta senza alcuna opposizione da parte dell' Controparte_5 atteso che detta opposizione l'Azienda datoriale avrebbe potuto in concreto proporre a fronte della avvenuta comunicazione da parte del ricorrente della nomina del legale, comunicazione che, come detto, non è dimostrato sia stata portata a conoscenza dell' . CP_3 Parte_7
La nomina, da parte del ricorrente, di un difensore di fiducia è dunque frutto di una sua unilaterale scelta, ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, esclude la configurabilità in capo all'amministrazione dell'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal dipendente.
La nomina in via del tutto unilaterale di un difensore di fiducia – ossia senza la previa comunicazione all'Ente della volontà di volersi avvalere del patrocinio a suo carico – preclude al ricorrente di beneficiare della tutela invocata in questa
6 sede posto che la violazione degli obblighi di comunicazione sullo stesso gravanti determina quale conseguenza quella della insussistenza in capo all'Amministrazione dell'obbligo di farsi carico delle spese della sua difesa.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dell' convenuta. CP_5
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3089/2024 R.G.
TRA
con Avv. Anna Taverna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato dirigente CP_1 medico presso l' Controparte_2
sino al 31.8.2021, attualmente in quiescenza, esponeva: che con atto
[...] di citazione del 9.12.1999 i sigg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
avevano convenuto in giudizio esso ricorrente nonchè l' di
[...] CP_3
, nella quale, all'epoca dei fatti, l'attuale si CP_1 Controparte_4 trovava incorporata, affinchè fosse dichiarata la loro responsabilità per colpa per la morte del sig. avvenuta in data 14.2.1990; che, a seguito Persona_1 della notifica dell'atto di citazione, esso ricorrente aveva notiziato l'
[...]
dell'atto notificatogli e che, in mancanza di indicazione da parte CP_5 dell'Ente di un proprio un legale che patrocinasse la sua difesa, aveva provveduto alla nomina di un proprio difensore di fiducia senza alcuna opposizione da parte dell' ; che il Tribunale di Cosenza, con Controparte_5
1 sentenza n. 1510/09 del 19.5.2009 aveva rigettato la domanda attrice condannando gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite liquidando in favore di esso ricorrente la somma lire 12.702,69; che i sigg.
e avevano proposto appello avverso detta Parte_2 Parte_4 sentenza e che nel giudizio di appello si erano costituiti esso ricorrente, che aveva conferito mandato al legale da cui già era stato difeso in primo grado in mancanza di diversa indicazione da parte dell' , nonchè l' Controparte_5 [...]
e l' che con sentenza n. 1526/2018 del CP_1 Controparte_6
3.7.2018 la Corte d'Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione di primo grado liquidando in favore di esso ricorrente le spese di lite nella misura di euro 11.822,50; che avverso tale sentenza e Parte_2 Parte_3
avevano proposto ricorso per cassazione e che nel relativo giudizio si
[...] erano costituiti esso ricorrente con ricorso incidentale nonché le Controparte_7
già che la Corte di Cassazione con ordinanza del
[...] Controparte_6
13.10.2020 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Parte_5
in proprio e, in accoglimento del ricorso incidentale proposto da esso
[...] ricorrente, la tardività dell'appello presentato da , cassando Parte_2 senza rinvio la sentenza di secondo grado;
che la citata ordinanza della
Cassazione, oltre a statuire la compensazione delle spese per il giudizio di legittimità, aveva dichiarato la compensazione delle spese per tutti i gradi dei precedenti giudizi, in cui la parte soccombente era stata invece condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e, dunque, anche di esso ricorrente;
che in conseguenza di detta pronuncia, il dott. , con Parte_2 missiva del 23.11.2020, aveva chiesto ad esso ricorrente la restituzione di tutte le somme già corrisposte a titolo di spese legali liquidate con le sentenze di primo e secondo grado in cui era rimasto soccombente, per una somma complessiva pari ad euro 33.832,34; che in ottemperanza a detta richiesta esso ricorrente, a mezzo di bonifico del 4.1.2021, aveva restituito al dott.
la somma di euro 28.606,24 e che in data 13.3.2023 aveva Parte_2 fatto seguito ulteriore bonifico per la restituzione della somma residuale di euro 5.226,10; che la somma così restituita era stata interamente utilizzata da esso ricorrente per far fronte alle spese legali sostenute per la propria difesa;
2 che, sebbene vittorioso in tutti i gradi di giudizio, esso ricorrente, avendo dovuto restituire le somme liquidategli a titolo di spese legali e utilizzate per pagare l'attività professionale svolta in sua difesa, di fatto, aveva sostenuto direttamente, a proprie spese, l'ingente onere economico del lungo iter processuale.
Tutto ciò premesso, invocando l'art. 41 DPR 270/87 ritenuto ratione temporis applicabile, assumeva di avere diritto al rimborso da parte dell' CP_1 delle spese legali nella misura liquidate dalle sentenze di I° e II° grado e quindi di quanto restituito al Dott. e, dopo aver rappresentato che le Parte_2 istanze inoltrate alla convenuta intese ad ottenere detto rimborso erano rimaste senza riscontro, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del dott. , per tutto quanto esposto in narrativa, al rimborso delle Pt_1 spese legali sostenute, nella misura di euro 33.832,34, per tutte le ragioni esposte in narrativa. - per l'effetto, condannare l' Controparte_8
[..] a rimborsare e corrispondere al dott. la somma di euro
[...] Pt_1
33.832,34 [..]”
L' , benchè ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Pone parte ricorrente a fondamento della domanda la disposizione dell'art. 41
D.P.R. n. 270/1987 - ritenuto ratione temporis applicabile in considerazione dell'epoca di instaurazione nei suoi confronti del giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 del ricorso) che disponeva “L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
3 L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa”.
Come rileva parte ricorrente il dell8.6.2000 ha disposto all'art. 25, Parte_6 comma 4, la disapplicazione del menzionato art. 41 D.P.R. n. 270/1987 prevedendo, nei primi tre commi di tale norma, che “L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità – pur pronunciandosi sulla disposizione dell'art. 28 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 16.9.2000, la cui ratio è comunque identica a quella dell'art. 41 D.P.R. n. 270/1987 di cui qui si discute, nonché a quella della successiva norma dell'art. 25 CCNL dell'8.6.2000 - Pt_6 ha affermato che “in materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio […] l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del
4 comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che
l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (cfr. Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2017, n. 25976).
La Corte di legittimità ha, in particolare, evidenziato che “[…] Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016
n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'Ente […]”.
Ebbene, nella specie, in punto di fatto, parte ricorrente assume di aver notiziato l' dell'atto di citazione notificatogli e sostiene che, in Controparte_5 mancanza di indicazione da parte dell'Ente di un proprio un legale che patrocinasse la sua difesa, aveva provveduto alla nomina di un proprio
5 difensore di fiducia senza alcuna opposizione da parte del datore di lavoro (cfr. pag. 2 del ricorso).
Tale assunto è, tuttavia, priva di riscontro probatorio poiché non è in alcun modo provato che la comunicazione datata 20.12.1999 (cfr. all. fasc. ricorrente) – con la quale il ricorrente ha, appunto, chiesto all' di CP_3
di nominare un difensore di fiducia per patrocinare la causa intentata CP_1 nei suoi confronti dai sigg. , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
– sia stata effettivamente portata a conoscenza dell' di , CP_3 CP_1 datore di lavoro del ricorrente, nulla essendo stato prodotto al riguardo.
Non è, dunque, provato che l' di sia stata effettivamente CP_3 CP_1 raggiunta dalla richiesta del ricorrente volta alla nomina di un legale dell'Ente per il patrocinio nel procedimento intrapreso nei suoi confronti (e della preannunciata scelta di provvedere, in mancanza di designazione, alla nomina di un difensore di fiducia).
Conseguentemente non è fondato l'assunto del ricorrente, secondo cui non vi è stata indicazione da parte dell'Ente di un proprio un legale che patrocinasse la difesa del dipendente (così in ricorso alla pag. 2) posto che, appunto, una indicazione da parte dell'Ente intanto può ipotizzarsi a fronte di una previa richiesta di nomina di un legale effettivamente conosciuta;
né, del pari, è fondato l'assunto per cui la nomina da parte del ricorrente del difensore di fiducia sia avvenuta senza alcuna opposizione da parte dell' Controparte_5 atteso che detta opposizione l'Azienda datoriale avrebbe potuto in concreto proporre a fronte della avvenuta comunicazione da parte del ricorrente della nomina del legale, comunicazione che, come detto, non è dimostrato sia stata portata a conoscenza dell' . CP_3 Parte_7
La nomina, da parte del ricorrente, di un difensore di fiducia è dunque frutto di una sua unilaterale scelta, ciò che, secondo la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, esclude la configurabilità in capo all'amministrazione dell'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal dipendente.
La nomina in via del tutto unilaterale di un difensore di fiducia – ossia senza la previa comunicazione all'Ente della volontà di volersi avvalere del patrocinio a suo carico – preclude al ricorrente di beneficiare della tutela invocata in questa
6 sede posto che la violazione degli obblighi di comunicazione sullo stesso gravanti determina quale conseguenza quella della insussistenza in capo all'Amministrazione dell'obbligo di farsi carico delle spese della sua difesa.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dell' convenuta. CP_5
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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