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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n.
5311/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1
con l'avv. LUCIANO ZAGARRIGO
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a TRECENTA (RO), Controparte_1 C.F._2 il 19/08/1969, con l'avv. ELENA DELLA MARTINA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda di divorzio, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- è stata pronunciata dal Tribunale di Treviso, con sentenza passata in giudicato, la separazione tra i coniugi (sent. n. 9/2015 – dep. 7.01.2015);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/05/1999 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Treviso dell'anno 1999, al n. 30, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni di cui all'accordo raggiunto appaiono rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne – non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente – e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/05/1999 da
, nato/a a TREVISO, il 15/05/1966 Parte_1
e
, nato/a a TRECENTA (RO), il 19/08/1969, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1999 al n. 30, Parte I, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 5.03.2025:
“con decorrenza dal mese della domanda (dicembre 2024):
- contributo paterno per il mantenimento mensile del figlio nella misura di €
450,00, rivalutabile annualmente Istat;
- AUU integralmente alla madre;
- spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, a carico dei genitori nelle misura del 50% ciascuno”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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