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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG. 10543 dell'anno 2022 ivi riunita la n. RG.
11819/2023
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1 E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANA MIGLIETTA
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso n. RG. 10543/2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120210009532053000, notificata a mezzo pec in data 24.05.2022 con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 9.180,84 per contributi soggettivi previdenziali relativamente agli anni 2009-2010-2011-2015-2016-2017-2019.
Con ricorso n. RG. 11819/2023 il ricorrente, nel dedurre che l
[...]
– aveva notificato, in data 17.2.2023, a Controparte_1 mezzo PEC, all'odierno ricorrente atto di pignoramento dei crediti verso i terzi, procedura esecutiva n. 07184202300000542001, assumendo di essere creditore nei confronti dello scrivente per una somma pari ad € 9.779,11 per il pagamento delle somme indicate nella cartella di pagamento n.
07120210009532053000; che con richiesta n. 202300000116508 del 16.01.2023 la società nella qualità di terzo Controparte_3 pignorato, dichiarava di essere debitore nei confronti dell'odierno ricorrente Avv. della somma pari ad € 5.309,80, chiedeva Parte_1 in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento de quo relativamente ai contributi soggettivi anni 2009-2010-2011-2012-2015-2016-2017. In corso di causa i predetti giudizi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Si costituiva che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito ed il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 (già , laddove unico soggetto Controparte_5 legittimato appare essere l'ente creditore ovvero la CP_2 Non si costituiva la . CP_2
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...] che ha svolto un ruolo attivo nel Controparte_6 procedimento impositivo.
Le opposizione vanno accolte.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata nei termini di cui si dirà.
L'art. 3 della legge 335/1995 stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni.
L'articolo 66 della Legge 247/2012 ha previsto: La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2 Dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della L. n. 247/2012 la Corte di
Cassazione ha stabilito con la sentenza 6729/2013 che: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si CP_2 applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
In sostanza, con l'entrata in vigore dell'art. 19 della legge n. 576/1980 il nuovo termine è di 10 anni per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti a . CP_2
Alla data di entrata in vigore della norma la prescrizione dei contributi relativi alle annualità 2009/2010/2011 non si era già verificata. Per esse dunque vale il termine decennale di prescrizione che, alla data del
24.5.2022 (notifica della cartella esattoriale), può dirsi compiuto.
Analogo discorso va fatto per i contributi soggettivi dell'anno 2012 che alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (02/02/2013) non erano prescritti. Tuttavia con riferimento agli stessi, portati dalla cartella esattoriale n. 07120190142208723000 già opposta in altro giudizio, con sentenza n. 6692/2023 è stato così pronunziato: “in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le porte creditorie di cui alla cartella esattoriale n. 07120190142208723000 relativamente alle contribuzioni oggetto il periodo dal 1.01.2012 al
28.2.2013”.
Risulta invece agli atti adesione alla definizione agevolata e richiesta di rateazione (accolta) dei debiti relativi alle annualità
2015/2016/2017.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie le opposizioni e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 07120210009532053000 e di cui alla cartella di pagamento n. 07120210009532053000.
Condanna la e in CP_2 Controparte_6 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese.
Napoli, il 26/01/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli