Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 08.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ), Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Walter Petrucci (C.F. C.F. 2 )-
APPELLANTE -
e
(C. F. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. 3rappresentata e difesa dell'Avv. Francesco Vanni (C.F.
APPELLATO -
OGGETTO: occupazione senza titolo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ I fatti di causa possono essere così riassunti:
La Controparte 1 premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Roma,
Parte 2 nell'anno Circonvallazione Ostiense n. 235, concesso in locazione a
2002; di aver, a seguito del decesso della conduttrice, nell'anno 2016, invitato gli eredi
che Parte 1 , pur essendosi trasferito in un altro immobile dal 20.8.2010, ha opposto il subentro nel contratto di locazione;
ha chiesto di accertare l'occupazione senza titolo, con la perdita del diritto alla restituzione del deposito cauzionale;
la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 2.139,20, a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi e importi maturati e maturandi fino alla riconsegna dell'immobile, nonché € 5.006,80 a titolo di penale ex art. 18 del contratto.
§ Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, ha accertato l'occupazione senza titolo sino al 10.10.2017; ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio, intervenuto in corso di causa, e condannato il Pt 1 al
pagamento dell'importo di € 769,96, a titolo di indennità di occupazione, oltre al rimborso delle spese di lite
La decisione si fonda sulle ammissioni del convenuto, in sede di interrogatorio formale,
riguardo l'interruzione del rapporto di convivenza con la madre, prima del decesso e la riconsegna delle chiavi solo nelle more del giudizio;
dunque, la perdita della disponibilità dell'immobile, da parte della proprietaria, a cui è seguita la determinazione, in via equitativa, dell'indennità, nella misura richiesta e non contestata, riducendola alla metà, in ragione della quota ereditaria;
infine, sulla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 18 del contratto di locazione.
§ Parte 1 propone appello, muovendo tre censure.
Con la prima, denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso, per indeterminatezza della domanda riguardo al periodo per cui è chiesta l'indennità di occupazione e gli oneri accessori. L'appellante sostiene che vi sia un evidente contrasto, mai chiarito nel corso del giudizio, tra la domanda (".....dal mese di dicembre 2016 maturando un debito nei confronti della di € Controparte_1
2.139,20...) ed il conteggio allegato al ricorso, comprensivo anche delle mensilità di luglio 2012, ottobre 2014 e luglio 2016; che, dal prospetto iniziale, non emergevano inadempimenti riguardo ai conguagli degli oneri accessori e del riscaldamento, tutti pagati, mentre con il nuovo prospetto, allegato alle note conclusive, sono state indicate nuove voci al riguardo.
§ La Controparte_1 , nell'agire in giudizio, nel giugno 2017, ha allegato il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori da dicembre 2016, e, nel rivalutare anche l'intera posizione del conduttore, deceduto nell'ottobre 2016, ha chiesto un importo di 2139,20 euro, calcolando anche precedenti inadempimenti da luglio 2012 fino a marzo 2017, come da prospetto allegato (doc. 7 allegato al ricorso), nonché il pagamento dei ratei successivi, eventualmente non corrisposti, fino al rilascio dell'immobile,
La lettura del ricorso, unitamente al prospetto allegato, con la specificazione che, in esso, sono indicati tutti i pagamenti, a decorrere da luglio 2012, rende evidente che si lamenta un sistematico inadempimento dal dicembre 2016, chiedendo una regolarizzazione della posizione per l'intero periodo contemplato nel prospetto, mancando anche alcuni pagamenti della conduttrice.
Più in particolare, dal prospetto, emerge il mancato pagamento del canone, delle spese di riscaldamento ed oneri accessori, da dicembre 2016 a marzo 2017 e del canone e delle spese di riscaldamento anche in alcuni mesi precedenti, quando era in vita la conduttrice, luglio 2012, ottobre 2014 e luglio 2016.
Nel costituirsi in giudizio, il Pt 1 ha dichiarato e documentato l'avvenuto rilascio dell'immobile il 10.10.2017 ed ha prodotti diversi bollettini di pagamento, tutti successivi al deposito del ricorso da parte della CP 1 di 305,6 euro, cadauno, tranne uno del 13.5.2017, a ridosso del ricorso, relativo al mese di aprile 2017, per un importo di 500,00 euro.
I bollettini riguardano i ratei in contestazione ed alcune mensilità successive, fino a settembre 2017.
L'appellante ripropone questa documentazione, sostenendo di aver pagato tutto, ma, come si è detto, il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso;
nel contempo, la CP 1 ha rielaborato il prospetto contabile, allegandolo alle note conclusive, tenendo conto degli intervenuti pagamenti e dell'avvenuto rilascio ed ha chiesto il pagamento di 1.539,84 euro, di cui 1.0001,36 a titolo di indennità di occupazione e la restante somma di euro 538,48 a titolo di oneri accessori.
Non si pone, dunque, un problema di genericità della domanda, ma piuttosto di merito, dovendo verificare se dovuta o meno la minor somma successivamente richiesta.
Da una prima lettura del prospetto finale, appare evidente che, con esso, si è aggiornata la posizione contabile, tenendo conto dei pagamenti sopravvenuti alla notifica del ricorso: si chiede il versamento del canone, le spese di riscaldamento e gli oneri accessori per il mese di luglio 2012, ottobre 2014 e luglio 2016, già richiesti con il prospetto allegato al ricorso, e, per il mese di ottobre 2017, quando è avvenuto il rilascio dell'immobile, non corrisposti con i bollettini di pagamento sopravvenuti, per un totale di 1001,36 euro.
Il prospetto è stato, dunque, ritualmente allegato, dopo le emergenze istruttorie.
L'appellante contesta la richiesta di pagamento dell'intero canone per il mese di ottobre
2017, dal momento che il rilascio è avvenuto il giorno 10 dello stesso mese.
Il ragionamento non è condivisibile sia perché il canone va considerato in modo unitario sia perché, trattandosi di un'occupazione senza titolo, l'indennità è parametrata sul valore locativo, che costituisce solo un indice, nel caso, da considerare unitamente al comportamento dell'occupante che ha rilasciato l'immobile in ritardo senza alcuna possibilità per il proprietario di programmare una diversa destinazione.
Diversamente, appare condivisibile la censura, già proposta innanzi al tribunale, all'udienza del 22.11.2019, per la parte relativa ai conguagli per oneri accessori e riscaldamento. Gli stessi non risultano richiesti con il prospetto iniziale, pur riguardando anni precedenti, essendoci solo un riferimento ad alcuni conguagli, per cui
è annotato il versamento;
si tratta dunque, di nuove contestazioni, che dovevano essere introdotte con il prospetto iniziale e, come tali, inammissibili;
sarebbe poi da verificare la debenza del conguaglio per gli anni 2017/2018, dal momento che il Pt_1Pt 1 si è allontanato dall'immobile nel mese di ottobre 2017; né risultano i documenti di riscontro. Il Pt 1 è tenuto, dunque, a pagare la somma di 1001,36 euro, a fronte di un suo credito riconosciuto dalla controparte di 984,47 euro.
È poi pacifico tra le parti che lo stesso è tenuto a versare la sua quota ereditaria pari al
50%, con la conseguenza che nulla è dovuto.
§ La riforma della sentenza travolge l'ultima censura, che riguarda la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali. La domanda della CP 1 ha sostanzialmente provocato il rilascio dell'immobile ed i pagamenti nel corso del giudizio, che non hanno coperto l'intero credito, anche se poi è risultato quasi integralmente compensato dal controcredito del Pt_1 .
Ciò posto, si giustifica la compensazione delle spese processuali, nella misura del 50%, per il doppio grado di giudizio, restando il residuo a carico del Pt 1
Le spese vengono calcolate tenendo conto delle tariffe, di cui al d.m. 55/2014, previste dallo scaglione per le controversie di valore fino a 5200,00 euro, in ragione dell'accertamento di quanto effettivamente ancora dovuto, pagato in corso di causa e non compensato dal controcredito. Per il giudizio di appello, viene esclusa la fase istruttoria/ trattazione del tutto mancata.
P.Q.M.
"la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 24800/2019, fermo il resto,
così provvede: rigetta la domanda volta ad ottenere l'indennità di occupazione;
condanna Parte 1 al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate, nella misura del 50%, in 1250,00 euro, oltre 185,00 euro, per spese vive per il giudizio innanzi al tribunale;
in 1000,00 euro in appello;
spese generali ed accessori.
Così deciso in Roma il giorno 8.1.2025
Il Presidente relatore