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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa civile iscritta al n. 823/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lovelli Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Daniele Oliverio ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza via del
Gallitello 116/b, giusta mandato in atti;
RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.3.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver richiesto all' la pensione di reversibilità di cui all'art. 22 CP_1 della Legge 21 luglio 1965, n. 903 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 190) e successive modifiche, CAPO
III, atteso che, in data 24 marzo 2021, era venuto a mancare il padre, , già titolare Persona_2 di pensione di vecchiaia, richiesta rigettata dall' per mancanza del requisito della vivenza a Pt_2 carico e dell'assenza di reddito;
il ricorso amministrativo prodotto tempestivamente non aveva ricevuto risposta dall' e pertanto, ritenendo sussistenti i requisiti di legge, adiva il giudice del CP_1 lavoro per accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della quota di reversibilità, nella misura dell'80%, o diversa stabilita dal Giudice, da calcolarsi sulla pensione percepita dal genitore a decorrere dal mese successivo alla data del decesso, (marzo 2021), o da quella data diversa stabilita dal Giudice, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione, e per la condanna dell' al pagamento dei ratei di quota di pensione di riversibilità maturati da marzo CP_1
2021 o da diversa data da accertarsi. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio l' ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa per insussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento delle prestazioni domandate.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto alla pensione di reversibilità, allegando,
a fondamento delle proprie pretese, la sussistenza dei prescritti requisiti e, in particolare, la vivenza a carico del genitore al momento del decesso e la sua inabilità, invece, denegata dall' Pt_2 previdenziale.
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (art. 8, comma 1,
L. 222/84) al momento della morte del genitore, momento, peraltro, il solo rilevante stante la inapplicabilità del disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità”. Cass. civ., sez. lav., n. 15440 del 10.08.2004
e Cas. civ., sez. lav., 1979/1984).
Quanto al secondo presupposto, l'art 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 come modificato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 stabilisce che “…i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro…si considerano a carico …del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
E' pacifico che il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse. Quanto ai figli maggiorenni inabili si considerano non autosufficienti economicamente laddove abbiano un reddito non superiore a quello fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale.
Il “mantenimento abituale” è desunto, invece, dai comportamenti tenuti dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di non autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito della vivenza carico non si esaurisca con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti “occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass. civ., sez. lav., 15440/2004 cit) ed ha, altresì, precisato che tale requisito “va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore”
(Cass. civ., sez. lav., n. 3678 del 14.02.2013).
Da tali principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda anche Cass. civ., sez. lav.,
5008/94 e Cass. civ., sez. lav., 11689/2005) ne discende, in punto di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che, ai fini dell'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la pensione di reversibilità, parte ricorrente risulta onerata della prova: a) della situazione di inabilità esistente al momento del decesso del pensionato anche se, essendo un presupposto del diritto alla pensione e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, la sussistenza di essa deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (si veda al riguardo Cass. civ. sez. lav., ordinanza 11966/2015); b) della vivenza a carico, da fornirsi con la produzione di documenti utili e con la richiesta di espletamento di ogni mezzo istruttorio ritenuto utile.
Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, il requisito della vivenza a carico del figlio convivente risulta provato dalla documentazione in atti e dalla prova per testi, non contestata peraltro dall' . Quanto al requisito sanitario, Controparte_2 stante la contestazione specifica dell' , oltre alle positive emergenze della prova testimoniale, la CP_1 consulenza tecnica disposta dal giudice ha accertato che “ Sulla scorta della obiettività clinica, della documentazione medica allegata al fascicolo e delle considerazioni medico-legali sopra esplicitate, si ritiene che il Sig. presenta i requisiti sanitari che configurano il riconoscimento Parte_1 pensionistico di reversibilità in proprio favore a partire dalla data della domanda MARZO 2021
(essendo le sue patologie già documentate al tempo della domanda, e non avendo avuto esse soluzione di continuità fino a tutt'oggi).”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, rese all'esito di un esame obiettivo e corroborate da documentazione in atti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e, come tali, meritano di essere condivise.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertata la condizione di inabilità di Parte_1
, ai sensi dell'art. all'art. 22 della Legge 21 luglio 1965, n. 903, va dichiarato che il ricorrente
[...] ha diritto al riconoscimento della quota di reversibilità, nella misura dell'80%, calcolata sulla pensione percepita dal sig. , a decorrere dal mese successivo alla data del decesso Persona_2 del pensionato, ossia, nel caso specifico, a decorrere da marzo 2021, con condanna dell'Istituto al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali rivalutazione monetaria come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 18.3.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, accertata la condizione di inabilità al momento del decesso del genitore pensionato, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla quota di reversibilità, nella misura dell'80%, da calcolarsi sulla pensione percepita da a decorrere da marzo Parte_3
2021;
2. condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al Controparte_3 pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei di quota reversibilità maturati da marzo 2021;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 di lite che liquida complessivamente in € 1.900,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario:
4. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio CI