Art. 60.
L'ufficiale delegato e' scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove cio' non sia possibile, tra gli ufficiali, delle qualifiche inferiori, dello stesso ufficio.
Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianita', capacita', idoneita' ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.
L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo l'accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dello ufficio secondo le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita' per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, e dall'apposita istruzione sulla custodia ed il movimento dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui al penultimo comma del presente articolo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi di incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
Quando non e' possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua, assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra Provincia, purche' in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.
Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di i trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.
Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvedera' con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al precedente secondo comma.
L'ufficiale delegato e' scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove cio' non sia possibile, tra gli ufficiali, delle qualifiche inferiori, dello stesso ufficio.
Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianita', capacita', idoneita' ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.
L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo l'accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dello ufficio secondo le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita' per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, e dall'apposita istruzione sulla custodia ed il movimento dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui al penultimo comma del presente articolo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi di incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
Quando non e' possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua, assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra Provincia, purche' in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.
Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di i trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.
Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvedera' con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al precedente secondo comma.