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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 23/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa n°5940/2018 R.G. tra:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Parente, nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lovelli, nel cui studio ha eletto CP_1 domicilio RESISTENTE
Oggetto: Sanzione disciplinare conservativa FATTO E DIRITTO
Il sig. , applicato in qualità di portalettere presso il CPD di Brindisi Poste Ferrovia, CP_1 riceveva dal datore di lavoro addebiti per episodi verificatisi in data 20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018. In particolare, veniva contestato che costui, presi in carico 53 oggetti, finita la “gita di recapito” dichiarava il “recapito non tentato” per 20 pezzi, inoltre non prendeva in carico la corrispondenza ordinaria lasciando in giacenti 2 Kg di posta massiva e 4 Kg di posta commerciale. In data 21/08/2018 il lavoratore dichiarava il “recapito non tentato” di 9 oggetti a firma, sui 47 presi in carico. Anche in questo caso non recapitava la corrispondenza ordinaria, lasciando in giacenza 2 Kg di “posta 4” In data 22/08/2018, dichiarava il “recapito non tentato” per 15 oggetti a firma sugli 87 presi in CP_1 carico e non recapitava 2 Kg di “posta 4” e 2 Kg di posta commerciale. Inoltre, in tutte queste occasioni recava la corrispondenza a firma senza usare il palmare, omettendo di incasellare la posta ordinaria lasciata giacente. Sul presupposto della illegittimità della condotta irrogava la sanzione disciplinare della CP_2 multa di 4 ore di retribuzione e ciò per aver violato gli obblighi di correttezza di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, recepiti dall'art. 52 del CCNL del 30/11/2017. Il criterio di quantificazione della sanzione, applicato nel massimo, scaturiva dal fatto che nell'ultimo biennio lo era stato destinatario di altri provvedimenti disciplinari rispettivamente sanzionati, CP_1 uno con la multa di un'ora di retribuzione e l'altro con la multa di tre ore di retribuzione. Avverso la sanzione irrogata il portalettere depositava proprie memorie difensive le cui argomentazioni non venivano ritenute giustificative da parte della società e in seguito attivava la procedura di conciliazione amichevole presso la DTL. comunicava di non aderire Parte_1 all'invito, riservandosi la facoltà di promuovere ricorso giudiziale, effettivamente depositato in data 26/11/2018 con il quale chiedeva la conferma delle sanzioni per violazione del dovere di diligenza e della sanzione irrogata. Si costituiva in giudizio parte resistente, così come difesa, confutando le eccezioni tutte di
[...]
, facendo rilevare che il dipendente non si era reso responsabile di condotta in dispregio degli Pt_1 obblighi di diligenza, fedeltà e correttezza dovuti nei confronti della parte datoriale, adducendo che lo stesso aveva svolto scrupolosamente il proprio lavoro e che le omissioni rilevate scaturivano dal fatto che e mansioni affidate erano assolutamente spropositate e, nonostante il resistente avesse lavorato abbondantemente oltre il turno non era stato possibile adempiere ai compiti assegnati. Affermava non essere veritiero l'addebito relativo al non uso del palmare e riferiva di aver avuto autorizzazione dalla responsabile di poter usare alternativamente il sistema cartaceo. Entrambe le parti, in sede di ricorso e di memoria difensiva, chiedevano l'escussione della responsabile dell'ufficio in relazione alle circostanze capitolate. Inoltre, parte resistente chiedeva al giudicante di ordinare a di esibire il mod. 44/R, Controparte_3 non prodotto con il ricorso. Detto documento, su ordine del giudice, veniva depositato in corso di causa. Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa Per_1 non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con deposito di contestuale motivazione.
**************
Il ricorso è parzialmente fondato e la sanzione irrogata va ridotta per quanto di ragione. Dalla escussione della teste citata da parte ricorrente, responsabile dell'Ufficio Testimone_1 Postale, si è evinto che le circostanze riferite, sia da parte ricorrente che resistente, sono sostanzialmente veritiere ed in particolare si evince l'inadempienza lamentata dal dipendente, ma anche le difficoltà oggettive in cui la funzione veniva svolta. Infine, specificatamente, in relazione al non uso del palmare, la teste dichiarava di non Tes_1 ricordare la circostanza secondo cui aveva autorizzato il portalettere a non usare il palmare pur non potendo escludere la circostanza. La soluzione della controversia però, a prescindere dal contributo orale offerto dalla teste può Tes_1 essere agevolmente risolto dalla disamina di quella che era la media di consegna che il portalettere era tenuto ad effettuare. Su tale punto non si evincono divergenze tra le parti e lo stesso procuratore di parte resistente ha dichiarato, nella sua complessa disamina, che i valori medi giornalieri su base annua per “oggetti a firma” ammontava a pezzi 47,60, di cui 45,62 per raccomandate e 1,98 per assicurate. Da ciò si ricava per tabulas che il dipendente si è reso inadempiente nelle giornate del 20/08/2018 e del 21/08/2018. In particolare, per il 20/08/2018, sui 53 oggetti a firma presi in carico, al termine della “gita di recapito” lo dichiarava il “recapito non tentato” per 20 pezzi e pertanto adempiendo per pezzi CP_1 33, quindi al di sotto della media giornaliera. Parimenti, in data 21/08/2018, lo dichiarava il “recapito non tentato”, per 9 oggetti a firma sui CP_1 47 presi in carico e pertanto residuando solo 38, quindi al di sotto della media giornaliera. Non così per il 22/08/2018 in quanto lo dichiarava il “recapito non tentato” per 15 oggetti a CP_1 firma sugli 87 presi in carico, residuando 72 pezzi, quindi al di sopra di quanto richiesto secondo i parametri della media giornaliera. Infine, dalla testimonianza resa dalla non è possibile stabilire se lo effettivamente fosse Tes_1 CP_1 stato autorizzato a non usare il palmare. CP_ Accertata pertanto una responsabilità attenuata dello per le considerazioni sopra espresse, rilevato che la sanzione era stata irrogata nel massimo, equa appare la riduzione della multa inflitta rideterminando la stessa in due ore della paga giornaliera. La reciproca soccombenza delle parti rende opportuna la totale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°5940/2018 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara parzialmente fondate le contestazioni formulate da e per Pt_1 Parte_1
l'effetto annulla la sanzione inflitta, rideterminando la stessa nella multa pari a due ore di retribuzione.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi lì 23/09/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa n°5940/2018 R.G. tra:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Parente, nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lovelli, nel cui studio ha eletto CP_1 domicilio RESISTENTE
Oggetto: Sanzione disciplinare conservativa FATTO E DIRITTO
Il sig. , applicato in qualità di portalettere presso il CPD di Brindisi Poste Ferrovia, CP_1 riceveva dal datore di lavoro addebiti per episodi verificatisi in data 20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018. In particolare, veniva contestato che costui, presi in carico 53 oggetti, finita la “gita di recapito” dichiarava il “recapito non tentato” per 20 pezzi, inoltre non prendeva in carico la corrispondenza ordinaria lasciando in giacenti 2 Kg di posta massiva e 4 Kg di posta commerciale. In data 21/08/2018 il lavoratore dichiarava il “recapito non tentato” di 9 oggetti a firma, sui 47 presi in carico. Anche in questo caso non recapitava la corrispondenza ordinaria, lasciando in giacenza 2 Kg di “posta 4” In data 22/08/2018, dichiarava il “recapito non tentato” per 15 oggetti a firma sugli 87 presi in CP_1 carico e non recapitava 2 Kg di “posta 4” e 2 Kg di posta commerciale. Inoltre, in tutte queste occasioni recava la corrispondenza a firma senza usare il palmare, omettendo di incasellare la posta ordinaria lasciata giacente. Sul presupposto della illegittimità della condotta irrogava la sanzione disciplinare della CP_2 multa di 4 ore di retribuzione e ciò per aver violato gli obblighi di correttezza di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, recepiti dall'art. 52 del CCNL del 30/11/2017. Il criterio di quantificazione della sanzione, applicato nel massimo, scaturiva dal fatto che nell'ultimo biennio lo era stato destinatario di altri provvedimenti disciplinari rispettivamente sanzionati, CP_1 uno con la multa di un'ora di retribuzione e l'altro con la multa di tre ore di retribuzione. Avverso la sanzione irrogata il portalettere depositava proprie memorie difensive le cui argomentazioni non venivano ritenute giustificative da parte della società e in seguito attivava la procedura di conciliazione amichevole presso la DTL. comunicava di non aderire Parte_1 all'invito, riservandosi la facoltà di promuovere ricorso giudiziale, effettivamente depositato in data 26/11/2018 con il quale chiedeva la conferma delle sanzioni per violazione del dovere di diligenza e della sanzione irrogata. Si costituiva in giudizio parte resistente, così come difesa, confutando le eccezioni tutte di
[...]
, facendo rilevare che il dipendente non si era reso responsabile di condotta in dispregio degli Pt_1 obblighi di diligenza, fedeltà e correttezza dovuti nei confronti della parte datoriale, adducendo che lo stesso aveva svolto scrupolosamente il proprio lavoro e che le omissioni rilevate scaturivano dal fatto che e mansioni affidate erano assolutamente spropositate e, nonostante il resistente avesse lavorato abbondantemente oltre il turno non era stato possibile adempiere ai compiti assegnati. Affermava non essere veritiero l'addebito relativo al non uso del palmare e riferiva di aver avuto autorizzazione dalla responsabile di poter usare alternativamente il sistema cartaceo. Entrambe le parti, in sede di ricorso e di memoria difensiva, chiedevano l'escussione della responsabile dell'ufficio in relazione alle circostanze capitolate. Inoltre, parte resistente chiedeva al giudicante di ordinare a di esibire il mod. 44/R, Controparte_3 non prodotto con il ricorso. Detto documento, su ordine del giudice, veniva depositato in corso di causa. Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa Per_1 non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con deposito di contestuale motivazione.
**************
Il ricorso è parzialmente fondato e la sanzione irrogata va ridotta per quanto di ragione. Dalla escussione della teste citata da parte ricorrente, responsabile dell'Ufficio Testimone_1 Postale, si è evinto che le circostanze riferite, sia da parte ricorrente che resistente, sono sostanzialmente veritiere ed in particolare si evince l'inadempienza lamentata dal dipendente, ma anche le difficoltà oggettive in cui la funzione veniva svolta. Infine, specificatamente, in relazione al non uso del palmare, la teste dichiarava di non Tes_1 ricordare la circostanza secondo cui aveva autorizzato il portalettere a non usare il palmare pur non potendo escludere la circostanza. La soluzione della controversia però, a prescindere dal contributo orale offerto dalla teste può Tes_1 essere agevolmente risolto dalla disamina di quella che era la media di consegna che il portalettere era tenuto ad effettuare. Su tale punto non si evincono divergenze tra le parti e lo stesso procuratore di parte resistente ha dichiarato, nella sua complessa disamina, che i valori medi giornalieri su base annua per “oggetti a firma” ammontava a pezzi 47,60, di cui 45,62 per raccomandate e 1,98 per assicurate. Da ciò si ricava per tabulas che il dipendente si è reso inadempiente nelle giornate del 20/08/2018 e del 21/08/2018. In particolare, per il 20/08/2018, sui 53 oggetti a firma presi in carico, al termine della “gita di recapito” lo dichiarava il “recapito non tentato” per 20 pezzi e pertanto adempiendo per pezzi CP_1 33, quindi al di sotto della media giornaliera. Parimenti, in data 21/08/2018, lo dichiarava il “recapito non tentato”, per 9 oggetti a firma sui CP_1 47 presi in carico e pertanto residuando solo 38, quindi al di sotto della media giornaliera. Non così per il 22/08/2018 in quanto lo dichiarava il “recapito non tentato” per 15 oggetti a CP_1 firma sugli 87 presi in carico, residuando 72 pezzi, quindi al di sopra di quanto richiesto secondo i parametri della media giornaliera. Infine, dalla testimonianza resa dalla non è possibile stabilire se lo effettivamente fosse Tes_1 CP_1 stato autorizzato a non usare il palmare. CP_ Accertata pertanto una responsabilità attenuata dello per le considerazioni sopra espresse, rilevato che la sanzione era stata irrogata nel massimo, equa appare la riduzione della multa inflitta rideterminando la stessa in due ore della paga giornaliera. La reciproca soccombenza delle parti rende opportuna la totale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°5940/2018 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara parzialmente fondate le contestazioni formulate da e per Pt_1 Parte_1
l'effetto annulla la sanzione inflitta, rideterminando la stessa nella multa pari a due ore di retribuzione.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi lì 23/09/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi