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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO BI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1250/2025 promossa da:
(cf. ) Parte_1 C.F._1
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FUARDO LUIGI Parte_2 C.F._2
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiararsi il contratto di locazione relativo all'immobile destinato ad uso commerciale con la pertinenziale cantina, sito in Corteolona e
ZO (PV), via Lotario, n. 1, risolto per inadempimento da parte del conduttore e conseguentemente condannarsi , al rilascio dello stesso libero da persone e cose. CP_1
Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma,
D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione per convalida di sfratto, e , premesso di Parte_2 Parte_1 essere eredi della signora deceduta in data 24/09/2019; Persona_1 che la stessa, madre degli attori, con contratto stipulato il 31/12/2017 e registrato il giorno
19/01/2018, al n. 000141 – serie 3T, concedeva in locazione al sig. CP_1 in qualità di titolare della ditta individuale Pizzeria Amalfi di RA UR (codice fiscale
, l'immobile destinato ad uso commerciale, con cantina, sito in Corteolona C.F._3 e ZO (PV), Via Lotario I, n. 23, identificato catastalmente alla sez. A, fg. 6, map. 1973, sub. 8, cat C/1; che la durata della locazione, con canone convenuto di € 6.000,00 annui, pari a € 1.500,00 trimestrali, da corrispondere entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, veniva fissato in anni 6 con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza il
31/12/2023, con tacito rinnovo in caso di mancata disdetta da parte del locatore;
che il RO era debitore dell'importo complessivo di oltre € 3.900,00, oltre interessi;
tutto quanto ciò premesso intimano allo stesso sfratto per morosità.
Alla udienza del 28.3.2025 il giudice, Preso atto della irreperibilità del , il giudice disponeva CP_1 la trasformazione del rito, con termine per il deposito di memorie e per la instaurazione di mediazione.
Con memoria di data 12.6.2025 la parte dava atto dei plurimi tentativi di notificazione non andati a buon fine ed insisteva nella domanda di risoluzione e conseguente rilascio.
Alla udienza del 16.7.2025, dichiarata la contumacia del convenuto, invitata parte ricorrente alla discussione, si procedeva alla immediata lettura del dispositivo.
***
Deve preliminarmente darsi atto che la parte ha provato più volte a notiziare il , sia a mezzo CP_1 pec, sia con ordinaria notifica, del presente procedimento
I plurimi tentativi sono riportati nella memoria integrativa depositata.
Nel merito si osserva.
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Dalla documentazione dimessa emerge che fra le parti è intercorso contratto di locazione in data avente ad oggetto l'immobile sito in Corteolona e ZO (PV), Via Lotario I, n. 23, immobile commerciale che il adibiva a pizzeria, nel quale veniva pattuito un canone di canone CP_1 convenuto di € 6.000,00 annui, pari a € 1.500,00 trimestrali.
La parte ricorrente dichiara che la ditta conduttrice dopo aver inizialmente corrisposto i canoni, interrompeva gli stessi, così residuando un residuo credito in favore della proprietà.
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente. Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che il
, rimasto contumace, non ha in alcun modo offerto. CP_1
Atteso l'inadempimento del conduttore, va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso, con consegna immediata dell'immobile.
La parte non ha richiesto, nel presente giudizio, il pagamento dei canoni maturati, pe cui non si pronuncia sentenza sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2
Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile destinato ad uso commerciale con la pertinenziale cantina, sito in Corteolona e ZO
(PV), via Lotario, n. 1, per inadempimento da parte del Conduttore;
per l'effetto condanna al rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose. CP_1
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1 Pt_2 di lite, che si liquidano in € 125 + 76,00 per spese, € 2.500 per onorari, oltre rimborso spese gen. al
15%, c.p.a. e i.v.a..
Indica giorni 30 per il deposito della motivazione.
Pavia, 17 luglio 2025
Il Giudice
MO BI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO BI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1250/2025 promossa da:
(cf. ) Parte_1 C.F._1
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FUARDO LUIGI Parte_2 C.F._2
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiararsi il contratto di locazione relativo all'immobile destinato ad uso commerciale con la pertinenziale cantina, sito in Corteolona e
ZO (PV), via Lotario, n. 1, risolto per inadempimento da parte del conduttore e conseguentemente condannarsi , al rilascio dello stesso libero da persone e cose. CP_1
Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma,
D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione per convalida di sfratto, e , premesso di Parte_2 Parte_1 essere eredi della signora deceduta in data 24/09/2019; Persona_1 che la stessa, madre degli attori, con contratto stipulato il 31/12/2017 e registrato il giorno
19/01/2018, al n. 000141 – serie 3T, concedeva in locazione al sig. CP_1 in qualità di titolare della ditta individuale Pizzeria Amalfi di RA UR (codice fiscale
, l'immobile destinato ad uso commerciale, con cantina, sito in Corteolona C.F._3 e ZO (PV), Via Lotario I, n. 23, identificato catastalmente alla sez. A, fg. 6, map. 1973, sub. 8, cat C/1; che la durata della locazione, con canone convenuto di € 6.000,00 annui, pari a € 1.500,00 trimestrali, da corrispondere entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, veniva fissato in anni 6 con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza il
31/12/2023, con tacito rinnovo in caso di mancata disdetta da parte del locatore;
che il RO era debitore dell'importo complessivo di oltre € 3.900,00, oltre interessi;
tutto quanto ciò premesso intimano allo stesso sfratto per morosità.
Alla udienza del 28.3.2025 il giudice, Preso atto della irreperibilità del , il giudice disponeva CP_1 la trasformazione del rito, con termine per il deposito di memorie e per la instaurazione di mediazione.
Con memoria di data 12.6.2025 la parte dava atto dei plurimi tentativi di notificazione non andati a buon fine ed insisteva nella domanda di risoluzione e conseguente rilascio.
Alla udienza del 16.7.2025, dichiarata la contumacia del convenuto, invitata parte ricorrente alla discussione, si procedeva alla immediata lettura del dispositivo.
***
Deve preliminarmente darsi atto che la parte ha provato più volte a notiziare il , sia a mezzo CP_1 pec, sia con ordinaria notifica, del presente procedimento
I plurimi tentativi sono riportati nella memoria integrativa depositata.
Nel merito si osserva.
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Dalla documentazione dimessa emerge che fra le parti è intercorso contratto di locazione in data avente ad oggetto l'immobile sito in Corteolona e ZO (PV), Via Lotario I, n. 23, immobile commerciale che il adibiva a pizzeria, nel quale veniva pattuito un canone di canone CP_1 convenuto di € 6.000,00 annui, pari a € 1.500,00 trimestrali.
La parte ricorrente dichiara che la ditta conduttrice dopo aver inizialmente corrisposto i canoni, interrompeva gli stessi, così residuando un residuo credito in favore della proprietà.
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente. Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, al convenuto eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che il
, rimasto contumace, non ha in alcun modo offerto. CP_1
Atteso l'inadempimento del conduttore, va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso, con consegna immediata dell'immobile.
La parte non ha richiesto, nel presente giudizio, il pagamento dei canoni maturati, pe cui non si pronuncia sentenza sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2
Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile destinato ad uso commerciale con la pertinenziale cantina, sito in Corteolona e ZO
(PV), via Lotario, n. 1, per inadempimento da parte del Conduttore;
per l'effetto condanna al rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose. CP_1
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1 Pt_2 di lite, che si liquidano in € 125 + 76,00 per spese, € 2.500 per onorari, oltre rimborso spese gen. al
15%, c.p.a. e i.v.a..
Indica giorni 30 per il deposito della motivazione.
Pavia, 17 luglio 2025
Il Giudice
MO BI