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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9031 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 4.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24822/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Naso
- ricorrente -
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- contumace
-
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.11.2024 il ricorrente ha dedotto di prestato servizio alle dipendenze del convenuto sulla base di contratti a tempo determinato negli anni CP_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Lamenta: a) che “non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. della L. n.107/2015; b) che tale mancato riconoscimento è privo di giustificazione, oltre che contrario anche alla normativa comunitaria. Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir. A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere Controparte_1 in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 3.000,00 vinte le spese di lite, con attribuzione.
All'udienza di discussione parte ricorrente dichiarava di non aver notificato il ricorso e la causa veniva rinviata ex art. 291 c.p.c.
Nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta che pertanto è stata dichiarata contumace.
1 *** La domanda è inammissibile.
A norma dell'art. 414 cpc, il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
L'esigenza di completezza e specificità dell'atto introduttivo della lite, va, nel rito del lavoro, intesa in modo particolarmente rigoroso in quanto funzionalmente collegata ad un processo che si fonda su un regime di rigide preclusioni e decadenze.
Orbene, il ricorso è totalmente carente “dei fatti … sui quali si fonda la domanda”.
L'istante, infatti, si è limitato ad allegare di aver sottoscritto dei contratti a termine in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza dunque dedurre:
- se per tali anni scolastici ha sottoscritto uno o più contratti a termine;
- in ogni caso, la data di inizio ed il termine finale del contratto o eventualmente dei contratti stipulati per ciascuno dei suindicati anni scolastici.
Prima ancora la ricorrente neppure ha dedotto che tipo di attività ha svolto (docente, ata, ecc.).
In sostanza, l'istante, non ha allegato gli elementi necessari al fine di consentire al Tribunale di valutare la sussistenza della lamentata violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
Ed invero, anche a voler ritenere implicito che l'istante abbia lavorato quale docente, nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-268/2024, che ha affermato che:
- “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
- “Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, e C-270/22, EU:C:2023:933, punto Controparte_1 CP_3 68)”.
Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo;
valutazione che, per
2 quanto innanzi esposto, nel caso in esame non è possibile in ragione della mancata esposizione dei suindicati fatti sui quali si fonda la domanda.
Né le suindicate carenze allegatorie potrebbero essere sanate dalla produzione documentale.
I documenti, infatti, hanno la sola funzione di provare i fatti allegati in ricorso e, dunque, non possono integrare lo stesso.
Per tali motivi, deve concludersi per la nullità del ricorso e, dunque, per l'inammissibilità della domanda.
In ragione della contumacia del convenuto, nulla deve essere statuito in merito ai CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda;
b) nulla per i compensi di lite.
In Napoli, il 4.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24822/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Naso
- ricorrente -
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- contumace
-
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.11.2024 il ricorrente ha dedotto di prestato servizio alle dipendenze del convenuto sulla base di contratti a tempo determinato negli anni CP_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Lamenta: a) che “non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. della L. n.107/2015; b) che tale mancato riconoscimento è privo di giustificazione, oltre che contrario anche alla normativa comunitaria. Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir. A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere Controparte_1 in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 3.000,00 vinte le spese di lite, con attribuzione.
All'udienza di discussione parte ricorrente dichiarava di non aver notificato il ricorso e la causa veniva rinviata ex art. 291 c.p.c.
Nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta che pertanto è stata dichiarata contumace.
1 *** La domanda è inammissibile.
A norma dell'art. 414 cpc, il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
L'esigenza di completezza e specificità dell'atto introduttivo della lite, va, nel rito del lavoro, intesa in modo particolarmente rigoroso in quanto funzionalmente collegata ad un processo che si fonda su un regime di rigide preclusioni e decadenze.
Orbene, il ricorso è totalmente carente “dei fatti … sui quali si fonda la domanda”.
L'istante, infatti, si è limitato ad allegare di aver sottoscritto dei contratti a termine in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza dunque dedurre:
- se per tali anni scolastici ha sottoscritto uno o più contratti a termine;
- in ogni caso, la data di inizio ed il termine finale del contratto o eventualmente dei contratti stipulati per ciascuno dei suindicati anni scolastici.
Prima ancora la ricorrente neppure ha dedotto che tipo di attività ha svolto (docente, ata, ecc.).
In sostanza, l'istante, non ha allegato gli elementi necessari al fine di consentire al Tribunale di valutare la sussistenza della lamentata violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
Ed invero, anche a voler ritenere implicito che l'istante abbia lavorato quale docente, nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-268/2024, che ha affermato che:
- “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
- “Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, e C-270/22, EU:C:2023:933, punto Controparte_1 CP_3 68)”.
Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo;
valutazione che, per
2 quanto innanzi esposto, nel caso in esame non è possibile in ragione della mancata esposizione dei suindicati fatti sui quali si fonda la domanda.
Né le suindicate carenze allegatorie potrebbero essere sanate dalla produzione documentale.
I documenti, infatti, hanno la sola funzione di provare i fatti allegati in ricorso e, dunque, non possono integrare lo stesso.
Per tali motivi, deve concludersi per la nullità del ricorso e, dunque, per l'inammissibilità della domanda.
In ragione della contumacia del convenuto, nulla deve essere statuito in merito ai CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda;
b) nulla per i compensi di lite.
In Napoli, il 4.12.2025
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