Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 10/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 19/2026
Nel giudizio iscritto al n. 63247 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dal sig. -, rappresentato e difeso dall’avv. Sandra Biglioli (c.f. [...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in La Spezia Viale Italia n.121, pec per le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it;
contro INPS in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, via del Proconsolo, n. 10 presso gli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del Presidente pro-tempore dell’Istituto;
Per l’accertamento del diritto del sig. - all’esonero dalla ritenuta IRPEF sul trattamento pensionistico diretto percepito, in quanto equiparato a vittima del dovere, e la condanna dell’INPS di Livorno al conseguente adeguamento dell’importo dovuto a titolo di pensione, con vittoria di spese, competenze ed accessori da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 28 gennaio 2026 il relatore cons. Elena Papa; l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS, l’avv. Germana Parlapiano per il ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 19 maggio 2025 il sig. -. Militare in congedo della Marina militare, ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell’INPS sede di Livorno, del proprio diritto all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico diretto in godimento dall’8 marzo 2023, ritenuto spettante per la sua qualità di “equiparato a vittima del dovere”, come da decreto del ministero della difesa – Direzione generale Previmil, n. 358 dell’8 giugno 2023, per infermità contratta in condizioni straordinarie di missione.
Infatti, a seguito dell’istanza da questi presentata in data 25 settembre 2023, l’INPS aveva dichiarato di non poter concedere il beneficio perché doveva prima essere completato l’iter amministrativo in corso relativo alla domanda di pensione privilegiata (nota di risposta dell’8 febbraio 2024).
Il ricorrente, ritenuto che il riconoscimento dell’esenzione IRPEF fosse in corso con solo riguardo alla pensione di privilegio e non sulla pensione diretta, ha sostenuto la propria pretesa di esenzione IRPEF sul trattamento previdenziale, prevista a favore delle vittime del terrorismo dall’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, come riferibile alla pensione interamente considerata, e non sulla sola pensione privilegiata. Ha, pertanto, insistito per l’accertamento del proprio diritto anche per la quota della pensione diretta, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento della pensione integralmente detassata, nonché al riversamento a proprio favore delle ritenute fiscali sino ad ora operate sulla pensione diretta.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 10 novembre 2025 precisando che il ricorrente avrebbe avanzato l’istanza a iter amministrativo per il riconoscimento della pensione privilegiata ancora in corso, senza attenderne gli esiti, nonostante l’indicazione in tal senso fornitagli dallo stesso Istituto previdenziale con la nota in data 8 febbraio 2024 sopra citata. Dà poi conto di avere concluso l’iter positivamente e di avere liquidato la pensione integralmente detassata. Ha, quindi, concluso per la cessazione della materia del contendere.
Dopo il rinvio impedimento dell’udienza del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato nota non autorizzata da intendersi non ammissibile (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. regione Toscana, sent. n. 87/2024).
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 l’avv. Parlapiano, richiamato quanto dedotto in atti, ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere. Ha, tuttavia, precisato che il giudizio è stato intrapreso nel maggio 2025 per mancanza di alcuna comunicazione INPS in ordine all’accoglimento dell’istanza, appurato solo a seguito dei pagamenti effettuati dall’Istituto di previdenza a valere sul cedolino del mese di luglio 2025. Ha pertanto chiesto riconoscersi le spese di giudizio. L’INPS ha insistito sulla domanda di cessazione della materia del contendere precisando che il procedimento amministrativo si era concluso nell’aprile 2025, quindi prima del deposito del ricorso. Ha pertanto chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
Considerato in
DIRITTO
Spetta al soggetto Equiparato a Vittima del dovere l’esenzione IRPEF sul trattamento previdenziale in godimento, a qualunque titolo questo sia percepito e a prescindere dal riconoscimento della privilegiata e dal grado di invalidità riconosciuto.
L’interpretazione in tal senso dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 che prevede tale beneficio, ormai costante in giurisprudenza, è stata, peraltro, di recente fatta propria anche dall’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione della risoluzione n. 68/2025. In particolare, per quanto rileva in questa sede, l’agenzia conferma che l’esenzione IRPEF prevista in favore delle vittime del dovere ed equiparati, nonché ai familiari superstiti, va riconosciuta a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento che ha conferito lo status personale specifico.
Peraltro, il dato normativo è chiaro nell’affermare che “… ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, … si applicano i benefìci fiscali di cui … all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016).
“Tale beneficio [riconosciuto dalla legge del 2004 alle vittime del terrorismo e ai loro familiari] non è stato circoscritto dal legislatore del 2004 a pensioni privilegiate o ad assegni speciali legati al grado di invalidità riconosciuto alla Vittima, ma opera testualmente a favore di “tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa” e “anche sui … trattamenti diretti” (art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 206/2004). Se ne ricava che, diversamente da quanto disposto per altri benefici economici riconosciuti dalla stessa legge alle Vittime in forma proporzionalmente crescente a seconda del grado di invalidità, il beneficio dell’esenzione fiscale è previsto in via generale e senza alcuna limitazione (Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, sent. n. 116/2025; cfr. sul punto, Cass., Sez. trib., 15023/2024, nn. 15115/2024, e 15121/2024; Corte dei conti, I Sez. Centr. App., sent. n. 39/2025; da ultimo, cfr. Sez. giur. regione Toscana, sent. n.17/2025, per cui “... deve escludersi che una limitazione oggettiva al campo d’applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l’art. 2, co.5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l’art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell’esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 (“La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”), né al comma 1 cui il secondo rinvia; questo prevede che “[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente […]” e disciplina, pertanto, il diverso ed ulteriore beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità, comunque non riferendolo alla sola pensione maturata a seguito dell’evento lesivo.”).
Con ogni evidenza il principio opera anche nel caso di specie.
Invero, risulta agli atti che il riconoscimento sia stato effettivamente operato dall’INPS con pagamento della pensione integralmente esente IRPEF sin dal luglio 2025, e che, alla medesima data l’INPS abbia provveduto anche al pagamento delle trattenute operate in precedenza, con conseguente cessazione della materia del contendere in corso di causa.
5. Stante l’intervenuto pagamento, ritenuto un reciproco difetto di comunicazione nella vicenda amministrativo-processuale, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Depositata in Segreteria il 10/02/2026 Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Firenze, 10/02/2026 Il Funzionario
EL CE
f.to digitalmente