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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10091 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16459 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3875/2023 notificato il 15.06.2023
TRA
(C.F. ) in proprio ed in qualità di legale rapp.te del Parte_1 C.F._1
, (C.F e P.IVA ) entrambi elettivamente domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 in Napoli alla Via F. Crispi n. 74 presso lo studio dell'avv. Fabio Acampora che li rapp.ta e difende in virtù di procura allegata agli atti
OPPONENTE
E
on sede sociale in Torino alla piazza San Carlo 156 e sede secondaria Controparte_2 con rappresentanza stabile in Milano alla via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale € 10.084.445.147,92 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino: P.IVA_2
(codice fiscale) e Partita IVA n. ) aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi P.IVA_3
e al Fondo Nazionale di Garanzia iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993
e Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del medesimo Controparte_2 decreto legislativo, rappresentata in forza di procura speciale in data 28 Novembre 2018 in autentica
Notaio di Milano Rep. n. 6607, Racc. n. 3488 (registrata alla Agenzia delle Entrate Persona_1 di Milano 2 in data 29 novembre 2018 al n. 59825/1T) da con sede in Controparte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, con capitale sociale di Euro 600.000,00, interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
10311000961, R.E.A. n. MI - 2521466, società di nazionalità italiana, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società " , società esercente Controparte_4
l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div.
1 P.A.S. n. 38/2020 di Reg. il 26 ottobre 2020, in persona del procuratore, dott. nato Parte_2 ad Ischia il 06 febbraio 1971, in virtù di procura conferita dall'Amministratore Delegato CP_5
nato ad [...] il giorno 22 gennaio 1984 con atto in autentica Notaio
[...] Persona_2 di Milano il giorno 2 agosto 2023 registrata a Milano 2 il 09.08.2023 al n° 83073 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Francesca Strazzera del foro di Napoli (codice fiscale ) presso il cui studio in IDIS NPL INVESTING CodiceFiscale_2
S.P.A. con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di SO-
UN n. , in seguito anche " ), e per essa, quale procuratrice e servicer P.IVA_4 CP_6
– giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio di Persona_3
Milano del 9.12.2019 (Rep. 28365 – Racc. n. 12029, registrato a Milano il 9.12.2019 al n. 50268 serie
1T – la breviter “ ] Controparte_7 Controparte_8 banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
SO - UN , Gruppo IVA – Partita IVA , iscritta P.IVA_5 CP_8 P.IVA_6 all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi
Bancari in qualità di Capogruppo del , aderente al Controparte_9
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito, anche la
“Società Procuratrice”), giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio
del 20.12.2022 - Rep. 312209/42021, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 Persona_4 al n. 18653 serie 1T – con facoltà di sub-delega, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e limitata con socio Controparte_10 unico, con sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. , in persona del P.IVA_7 P.IVA_8 procuratore Dott. (CF ) ivi domiciliato per la carica e Controparte_11 CodiceFiscale_3 munito degli occorrenti poteri in virtù di procura conferita per atto Notaio della Dott.ssa
[...] rep. 28148 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il Pt_3
19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato
DR FI del Foro di Roma - cod. fis. - in virtù di procura generali alle C.F._4 liti per atto Notaio del Dott. rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023, registrata a Persona_5
AN ZI il 6 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, che conferisce allo stesso la facoltà di “nominare avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni sede giurisdizionale…” e in virtù della quale pertanto associa alla presente difesa l'Avv. Riccardo
IA CI C.F. del Foro di Roma, con studio in Roma, Lungotevere C.F._5
2 DO da Brescia n. 9/10 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere
DO da Brescia 9/10.
OPPOSTA nonché: società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, Controparte_12
Italia, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di SO-UN , iscritta al n. 485052 P.IVA_9 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 e per essa, in forza di procura speciale rilasciata dalla società con sede in Conegliano (TV), viale Italia n. Controparte_13
203, in persona del rappresentante legale Dott. nato a [...] il Controparte_14
23.12.1980, nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante della società CP_12 con atto a rogito Dott. (All. A), Notaio in Sacile, in data 20.12.2023 Repertorio Persona_6
n. 34297 Raccolta n. 23190, registrato a Pordenone in data 27/12/2023 N° 16700 Serie 1T, la procuratrice mandataria con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, Controparte_3 capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore della Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 54/20 di Reg. il 10/12/2020, in persona del procuratore Dr.ssa , nata a Mantova in data [...], in [...] procura CP_15 conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. CP_5 [...]
di Milano del 2 agosto 2023, Rep. n. 10860 – Racc. n. 6173, registrata Milano in data 9 Per_2 agosto 2023 al n. 83073 Serie 1T (All. B), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera giusta procura allegata al presente atto, eleggendo domicilio in Napoli nel suo studio alla Piazza Nicola
Amore 6.
INTERVENTRICE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta le parti concludevano come da atti e verbali di causa nelle note autorizzate. All'esito il GU con ordinanza comunicata in data
16.06.25 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2023, e il garante Controparte_16 Parte_1
si opponevano al D.I. non provvisoriamente esecutivo n. 3875/2023 (rg 5814/2023) con il
[...]
3 quale il Tribunale di Napoli G.U. dott.ssa Maria Carolina De Falco aveva ingiunto, alla società ed al coobbligato in , seppur nei limiti della Controparte_16 Parte_4 somma di € 450.000,00, il pagamento dell'importo complessivo di € 866.079,41 oltre interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze sino al soddisfo.
L'ingiunzione di pagamento, secondo gli opponenti, veniva emessa sulla scorta di un'esposizione debitoria della società garantita pari ad € 313.301,66 derivante dal rapporto di conto corrente n. 20587 intercorso con il Banco Popolare di Novara S.p.A., oltre spese per il procedimento monitorio, IVA,
C.P.A. e rimborso forfettario al 15%.
Gli istanti, in particolare, lamentavano l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato tentativo di mediazione, l'incompetenza per territorio del Giudice adito invocando la qualità di consumatore di , nonché, quanto al merito, l'illegittimità degli interessi applicati dalla banca nei Parte_1 contratti in essere, peraltro non prodotti, con la conseguente incertezza del credito vantato, la nullità della fideiussione e l'applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime con capitalizzazione trimestrale degli interessi. Per queste stesse ragioni, quindi, si opponevano all'eventuale provvisoria esecuzione del D.I.
Si costituiva provvedendo, dapprima, a chiarire la consistenza del credito Controparte_17 azionato.
Precisava, infatti, di essere creditrice nei confronti della e suo garante per Controparte_16
l'inadempimento di rapporti contrattuali bancari originariamente conclusi con il CP_18
e con il in virtù dell'atto di fusione per incorporazione del 30.10.2019 per
[...] CP_19 notar di Milano rep. 15286 racc. 8188 con il quale aveva Persona_7 Controparte_2 incorporato il ed in virtù dell'atto di fusione del 10 ottobre 2018 per AR Controparte_20 di Torino Rep.
7.660 e racc. 3703 con il quale aveva Persona_8 Controparte_17 incorporato il Quanto, poi, all'origine del credito deduceva come lo stesso Controparte_21 risalisse alla stipula del contratto di conto corrente in data 23.04.2013 n. 1000/00005437 intercorso tra la società e l'allora Controparte_16 Controparte_21
A garanzia del rapporto creditizio veniva, poi, in data 02.05.2013, rilasciata garanzia autonoma generica fino all'importo di € 450.000,00 da parte del . Parte_1
Il successivo 31.10.2016 veniva stipulato contratto di finanziamento chirografario n. 903650 per l'importo di € 900.000,00 tra il e in persona del Controparte_20 Controparte_16 legale rapp.te , il quale interveniva ancora una volta nel contratto di mutuo anche Parte_1 nella qualità di garante autonomo, obbligandosi a pagare a semplice richiesta scritta della Banca quanto dovuto e la garanzia si estendeva agli interessi e alle spese per un importo non superiore al
50% del capitale residuo, senza poter opporre alcuna eccezione.
4 Infine, in data 19 luglio 2018 veniva stipulato tra il e Controparte_21 Controparte_16 sempre rapp.tato dal legale rapp.te il contratto di finanziamento chirografario n. Parte_1
0IR1075812086 dell'importo di € 200.000,00.
A garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da tale contratto, in data 19.07.2018 veniva concessa garanzia autonoma specifica fino all'importo di € 200.000,00 da parte del Parte_1
nell'interesse di
[...] Controparte_16
Tuttavia, alla data del 19.01.2023 in ordine al finanziamento n. 0IR1075812086 di importo originario di € 200.000,00, a fronte di 12 rate scadute e non pagate maturava un debito di € 68.824,20, a cui si aggiungevano € 22.222,08 per capitale residuo, € 1.438,75 per interessi di mora, € 9,63 per rateo, mentre in ordine al contratto di finanziamento chirografario n. 903650 per l'importo di € 900.000,00, al 23.01.2023 era maturato un debito di € 773.183,56. A siffatte poste debitorie si aggiungeva, inoltre, uno scoperto di conto corrente pari ad € 401,19.
Peraltro, con contratto di compravendita per AR di PR rep. 4584 racc. 3553 del Per_9
15.06.2020, la società opposta trasferiva alla società con sede in Napoli alla Controparte_22
Via del Parco Margherita n. 12 c.f. e partita IVA la piena ed esclusiva proprietà P.IVA_10 dell'unità immobiliare sita nel comune di Frattamaggiore (Na) all'interno del Consorzio “Fracta
Labor” Area Pip Località Sepano snc e più precisamente l'opificio industriale con annessa area pertinenziale nell'insieme confinante con strada consortile e con particelle 2297 e 2845 del medesimo foglio, salvo se altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del detto comune al foglio 6 particella 2857 sub. 1 (oggi sub. 2) categoria D/7 R.C. € 10.143,62 6, rendendosi impossidente e ciò Pt_5 nuocendo alle ragioni creditorie della banca.
Sulla base di queste premesse, pertanto, la società opposta dichiarava la sussistenza di un tentativo di mediazione in corso, la competenza del Giudice adito in ragione dell'assenza di qualità di consumatore in capo a quale legale rappresentante e amministratore unico della Parte_1
Società garantita, nonché socio titolare dell'85%, oltre che la genericità della contestazione in ordine all'an e al quantum debeatur.
Eccepiva, inoltre ed in via preventiva la prescrizione di tutte le poste registrate a credito sugli estratti conto prodotti o da produrre, insistendo nella concessione della provvisoria esecutività del D.I. a fronte del rischio concreto di dismissione dell'intero patrimonio societario. Insisteva, in conclusione, per la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Interveniva in giudizio la ai sensi dell'art. 111 c.p.c., deducendo la sua qualità di Controparte_12 creditrice nei confronti degli istanti in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 12 dicembre 2023 con di cui chiedeva la conseguente estromissione. Controparte_17
5 Precisava, inoltre, come tanto il contratto di finanziamento chirografario n. 903650, di originari €
900.000,00, quanto il contratto il finanziamento chirografario n. 0IR1075812086 di originari €
200.000,00 fossero assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex Legge 662/1996, ovvero, rispettivamente, dalla garanzia n. 624636 per €. 720.000,00 e dalla garanzia n. 855495 per €.
160.000,00.
Ebbene, successivamente all'escussione delle predette garanzie sarebbero stati conseguiti € 97.036,70 rispetto alla posizione a sofferenza n. 75812086 (già finanziamento chirografario n. 0IR1075812086), la quale avrebbe presentato un'esposizione residua di € 100,81 per interessi moratori, nonché €
592.776,12 (val. 27.02.2024) imputati sulla posizione a sofferenza n. 9547/841 (già finanziamento chirografario n. 903650) con un residuo di complessivi € 218.479,21.
Conseguentemente, il Fondo avrebbe acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 del DM 20.02.2005, per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma domanda, mentre la Controparte_12 succedendo ad sarebbe stata legittimata ad incassare il debito non coperto Controparte_17 dalla garanzia del Fondo e pari ad € 218.981,21.
Nelle more ed provvedevano a depositare le memorie ex art. Controparte_17 CP_12
171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 29/03/2024, all'esito della camera di consiglio, il Giudice appurata la propria competenza così come l'instaurazione del procedimento di mediazione, reputata altresì generica e non circostanziata l'opposizione, accoglieva la richiesta di provvisoria esecutività avanzata da parte opposta per il credito residuo di € 218.981,21 e rinviava la causa al fine dell'espletamento del tentativo di mediazione.
Constatato il fallimento della mediazione e rilevato come la controversia in essere rientrasse nel rito pre Cartabia, assegnava i termini per memorie ex art. 183, 5 co c.p.c. considerando tamquam non esset le memorie precedentemente – ed arbitrariamente - depositate da alcune soltanto delle parti in causa per poi, all'udienza del 13.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rassegnare le proprie conclusioni.
Solo in sede di comparsa conclusionale, gli opponenti contestavano la legittimazione attiva dell'interventrice, insistendo nelle altre censure.
La Controparte_12
*
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che di qui a breve si esporranno.
6 In via preliminare, va dichiarata la piena legittimazione ad intervenire nel presente giudizio in capo alla quale successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale con gli odierni Controparte_12 opponenti, giusto contratto di cessione in blocco del 12 dicembre 2023 stipulato con Controparte_17 ed avente ad oggetto, tra gli altri, anche il credito in questa sede contestato.
[...]
Ed infatti, allorquando venga trasferito un diritto controverso, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che il processo prosegua tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire per far valere le proprie ragioni ed, eventualmente, estromettere l'alienante se le altre parti vi consentono.
Così, anche nel caso di specie, la è validamente intervenuta, provvedendo peraltro a CP_12 precisare il minor importo del credito acquistato e residuato a seguito di una prima escussione della garanzia ex legge 662/1996.
Pienamente provata, del resto, va considerata la titolarità del credito, in ragione della pubblicazione in Gazzetta dell'intervenuta cessione così come della dichiarazione di cessione proveniente dalla stessa cedente peraltro rimasta incontestata dagli odierni opponenti i quali Controparte_17 non hanno dedotto alcunché in ordine ad un eventuale pregresso pagamento in buona fede, unica eccezione che avrebbe consentito, al limite, di mettere in discussione la pretesa avanzata dalla CP_12
Il diritto ad intervenire nel presente giudizio e la prova della titolarità del credito, però, non sono sufficienti in assenza della prova dell'accordo tra le parti per l'estromissione della originaria parte opposta, a ritenere fondata l'istanza della , come rappresentata in atti, la domanda di CP_12 subentro nella posizione processuale dell' Controparte_2
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, ( Cassazione civile sez. I, 22/10/2009,
n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( Tribunale Mantova sez. II,
16/02/2021, n.174; ma vedi anche Corte appello Venezia sez. I, 10/01/2018, n.15 ).
7 Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione espressa di tutte le parti all'estromissione dell'
[...] dal giudizio: invero, da un lato, la cedente che non ha partecipato affatto al giudizio Controparte_2 dopo il deposito della comparsa, non potendosi però desumere il consenso da tale comportamento meramente negativo, dall'altro, gli opponenti hanno osteggiato tale intervento ritenendo la
[...]
non titolare del credito e dunque non legittimata affatto a contraddire. CP_12
Ne consegue che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è destituita di ogni fondamento.
In primis, merita di essere ribadito in tema di incompetenza per territorio nell'ordinanza del 29.03.24 ovvero che presente nei contratti in atti la clausola convenzionale di fissazione del luogo delle eventuali controversie presso il Tribunale del luogo dove ha sede la filiale in cui il contratto è stato concluso, la stessa deve ritenersi sufficiente ad incardinare la controversia presso l'intestato
Tribunale, non potendo invocarsi il cd. foro del consumatore, qualifica non rivestita dal Parte_1
, in quanto legale rappresentante e socio di maggioranza della debitrice principale, né il foro
[...] di Milano con riguardo al solo rapporto di finanziamento del 2016 ( secondo la previsione dell'art. 9, cfr. doc. n. 4 del ricorso monitorio) in quanto, a parte la formulazione non del tutto specifica della clausola, trattandosi una previsione di origine pattizia e non legale, essa dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusiva (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione (Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 19714 del 25.07.2018).
L'eccezione va, pertanto, ritenuta infondata.
Quanto al merito, fin dal primo atto, la difesa degli istanti si è rivelata generica ed inconsistente, senza che peraltro si sia provveduto ad integrarla a seguito delle emersioni processuali (una fra tutte,
l'escussione del Fondo ai sensi della legge n. 662/1996).
In particolare, come già evidenziato nell'ordinanza del 29 marzo 2024, non è stato dedotto il contratto ovvero i contratti rispetto ai quali sarebbero stati applicati interessi ultra-legali e/o usurari, risultando agli atti – ed essendo peraltro rimasta incontestata – la sussistenza di differenti tipologie negoziali intercorse, in origine, con diversi istituti di credito.
Nemmeno è stata precisata la consistenza dell'asserita unilaterale ed illegittima capitalizzazione degli interessi suddetti, così come della commissione di massimo scoperto, così come pure è mancata, anche solo sul piano dell'allegazione, qualsiasi deduzione in ordine ad una presunta nullità della fideiussione prestata da . Parte_1
Ebbene, in mancanza di chiare indicazioni circa gli elementi di asserita illegittimità che caratterizzerebbero il credito azionato in questa sede, gli opponenti hanno costretto l'odierna opposta
8 ad una difesa “al buio” – come del resto dimostra la necessità avvertita di eccepire in via preventiva la prescrizione di eventuali pretese restitutorie – in spregio all'art. 24 Cost.
Alla luce di siffatte premesse, peraltro, lo stesso vaglio del Giudice, al pari di quello di un eventuale
Consulente Tecnico nominato ex officio, si rivelerebbe del tutto esplorativo e violativo del principio della domanda.
Pertanto, mentre le doglianze manifestate dagli odierni opponenti si sono rivelate del tutto indeterminate, la pretesa avanzata dall'odierna opposta è risultata supportata da fatti circostanziati ed accompagnati da copiosa documentazione, restituendo un credito sostanzialmente incontestato ex art. 115 c.p.c., se non per la parte rideterminata a seguito delle deduzioni della stessa opposta.
Dunque, solo per la ragione ora espressa, il decreto va revocato e le parti opponenti in solido e vanno condannate a pagare in favore di Controparte_16 Parte_1 Controparte_2
la somma di euro 218.981,21, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo.
[...]
Le spese di lite, in ragione del valore e della complessità della controversia, tenuto altresì conto del dell'assenza di attività istruttoria nonché della pluralità di parti, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e successive modifiche applicando i minimi tariffari parametrati al valore del decisum e seguendo il criterio della soccombenza in solido in favore di opposta e interventrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda di subentro di nella posizione processuale di Controparte_12 Controparte_2
[...]
-Rigetta l'opposizione avanzata da e , ma stante la Controparte_16 Parte_1 rideterminazione del credito intervenuta in corso di giudizi per pagamenti sopravvenuti da parte di terzi, revoca il D.I. n. 3875/2023 emesso a favore di e condanna, per l'effetto, Controparte_17 il e in solido tra loro, al pagamento di € 218.981,21 Controparte_16 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda monitoria a favore di Controparte_2
4. Condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_16 Parte_1 di parte opposta e interventrice in solido delle spese delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di euro € 5.634,50 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 03/11/2025
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Galderisi nominata MOT con DM 22.10.24
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