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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6671/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Agostino Paola Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in TORINO il 21/02/1988.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 266, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 18.6.1988. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 12.5.1990 omologata dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 15.4.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, nonché di revocare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza in data 16.12.2024 compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. Veniva dichiarata la contumacia della parte resistente. Il ricorrente instava per l'accoglimento del ricorso e il Giudice Relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla revoca del contributo al mantenimento della figlia
Il ricorrente ha instato per la revoca del contributo stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia assumendone l'autosufficienza economica. Per_1
La domanda dev'essere accolta.
La figlia della coppia, ha 36 anni e non risulta essere più convivente con la madre Per_1
(cfr. certificato anagrafico sub doc. 6).
Il ricorrente ha allegato che la figlia è economicamente autonoma ormai da anni e convive con il compagno dal quale ha avuto due figli.
Le allegazioni del ricorrente non sono smentite da elementi probatori di segno contrario e, anzi, la circostanza che la figlia abbia costituito un proprio nucleo familiare che vive altrove rispetto alla resistente è documentalmente comprovato dal certificato anagrafico prodotto sub doc. 8. CP_1
A fronte di quanto sopra, tenuto conto dell'età della figlia e dell'assenza di convivenza con la madre, la domanda attorea si appalesa fondata e, per l'effetto, dev'essere revocato il contributo stabilito in sede di separazione a carico del ricorrente per il mantenimento della prole.
Sulle spese di lite
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa e la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
REVOCA il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6671/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Agostino Paola Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in TORINO il 21/02/1988.
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 266, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 18.6.1988. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 12.5.1990 omologata dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 15.4.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, nonché di revocare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza in data 16.12.2024 compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. Veniva dichiarata la contumacia della parte resistente. Il ricorrente instava per l'accoglimento del ricorso e il Giudice Relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla revoca del contributo al mantenimento della figlia
Il ricorrente ha instato per la revoca del contributo stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia assumendone l'autosufficienza economica. Per_1
La domanda dev'essere accolta.
La figlia della coppia, ha 36 anni e non risulta essere più convivente con la madre Per_1
(cfr. certificato anagrafico sub doc. 6).
Il ricorrente ha allegato che la figlia è economicamente autonoma ormai da anni e convive con il compagno dal quale ha avuto due figli.
Le allegazioni del ricorrente non sono smentite da elementi probatori di segno contrario e, anzi, la circostanza che la figlia abbia costituito un proprio nucleo familiare che vive altrove rispetto alla resistente è documentalmente comprovato dal certificato anagrafico prodotto sub doc. 8. CP_1
A fronte di quanto sopra, tenuto conto dell'età della figlia e dell'assenza di convivenza con la madre, la domanda attorea si appalesa fondata e, per l'effetto, dev'essere revocato il contributo stabilito in sede di separazione a carico del ricorrente per il mantenimento della prole.
Sulle spese di lite
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa e la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
REVOCA il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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